Quali sono i limiti della procedura di correzione degli errori materiali delle pronunce giudiziali?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34691 depositata il 13 settembre 2024, ha chiarito i confini entro i quali è possibile ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p.
Secondo la Suprema Corte, tale procedura è consentita solo per la "correzione delle sentenze, ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto". In altre parole, la correzione non può alterare in modo significativo il contenuto o la sostanza del provvedimento giudiziario.
Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato dalla Corte d'Appello di Palermo alla multa di 300 euro per il reato di rissa previsto dall'art. 588 c.p., tuttavia le motivazioni della sentenza non avevano alcuna relazione con il suo procedimento, facendo riferimento ad un'altra fattispecie, ad un altro soggetto e ad una diversa autorità giudiziaria.
La Corte d'Appello ha tentato di rimediare all'errore tramite un'ordinanza di correzione emessa il 30 gennaio 2024, sostituendo integralmente la motivazione della sentenza.
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la procedura di correzione non può essere utilizzata per sostituire o modificare sostanzialmente una decisione già assunta. Ha ribadito che è preclusa "ove l'intervento emendativo si risolva nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta".
Inoltre, ha riconosciuto che la sostituzione integrale della motivazione ha inciso negativamente sulle prerogative difensive dell'imputato, limitando il tempo a sua disposizione per preparare un ricorso adeguato.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 giugno 2024 (dep. 13 settembre 2024) n. 34691
(Presidente Pistorelli - Relatore Renoldi)
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 11 ottobre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (OMISSIS) in data 17 gennaio 2022 con la quale V.F.P. era stato condannato alla pena di 300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto di rissa previsto dall'alt. 588 cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso V.F.P. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Agatino Scaringi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'alt. 521 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'alt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata non abbiano alcuna relazione con il procedimento riguardante l'imputato, atteso che le stesse farebbero riferimento ad altra fattispecie, ad altro soggetto e a una diversa autorità giudiziaria procedente. Né efficacia sanante assumerebbe il provvedimento di correzione emesso in data 29 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Palermo, atteso che: il provvedimento di correzione sarebbe stato adottato da giudici diversi da quelli che avevano emesso la sentenza da correggere; la Corte di appello si sarebbe pronunciata su diversa fattispecie; sarebbe stato violato il diritto di difesa, poiché l'imputato non avrebbe potuto contare sull'ordinario termine di quarantacinque giorni per esperire ricorso per cassazione, ma soltanto su quattro giorni.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione della sentenza impugnata è stata effettivamente fatta oggetto di una integrale sostituzione, disposta dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza in data 30 gennaio 2024, che ha testualmente fatto riferimento a una correzione/integrazione della sentenza de qua.
Sul punto, giova osservare che attraverso la procedura prevista dall'alt. 130 cod. proc. pen. è consentita solo «la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto». Dunque, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale intangibile contenuto, mentre è preclusa ove l'intervento emendativo si risolva nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, ancorché questa risulti illogica o intrinsecamente contraddittoria (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Zaza, Rv. 272658-01; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836-01; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 - 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158- 01; Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249-01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898 - 01). In questa prospettiva, si è affermato che dal momento che l'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento, con un'altra parte contenente la motivazione corretta (Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836 - 01).
3. Tanto premesso, deve ritenersi non consentita la sostituzione integrale della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta operata nel caso qui esaminato, essendosi al cospetto di una modifica essenziale del provvedimento. Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che, nel caso di specie, la sostituzione della motivazione ha inciso in maniera determinante sulle prerogative difensive dell'imputato, dal momento che l'ordinanza di correzione è stata depositata il 29 gennaio 2024 e notificata al difensore il 30 gennaio 2024, ovvero a soli 4 giorni dalla scadenza del termine per impugnare, con ciò comprimendo in maniera assolutamente significativa la possibilità di presentare il ricorso per cassazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.