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Detenuti al 41-bis, limiti alla corrispondenza solo in casi specifici

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.41191 del 27/09/2024 (dep. 08/11/2024)

Qual è il limite consentito dalla legge per la corrispondenza tra detenuti in 41-bis?

La Cassazione si è pronunciata sul tema, con la sentenza n. 41191, depositata l'8 novembre 2024, affrontando la questione del divieto generalizzato di corrispondenza tra soggetti sottoposti al medesimo regime.

La questione nasce da un ricorso presentato da un detenuto sottoposto al regime di 41-bis, contro la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva confermato le limitazioni imposte dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in merito alla ricezione di giornali e alla corrispondenza con altri detenuti sottoposti al medesimo regime. In particolare, il detenuto contestava il divieto generalizzato di scambi epistolari con altri soggetti in regime differenziato, sostenendo che la legge prevede solo il controllo delle missive, non un divieto assoluto e preventivo.

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario consente limitazioni alla corrispondenza o la sua sottoposizione al visto di controllo, per prevenire possibili attività illecite, ma non giustifica un divieto generalizzato di comunicazione tra detenuti. La norma prevede infatti che le lettere siano soggette a un controllo specifico (“visto di censura”), finalizzato a verificare, caso per caso, l'assenza di contenuti pericolosi.

In altre parole, secondo la Cassazione, non è conforme alla legge impedire in modo assoluto la corrispondenza tra tutti i detenuti sottoposti a 41-bis, nemmeno nel contesto di maggior tutela della sicurezza che caratterizza questo regime detentivo. La legge, infatti, privilegia uno strumento di controllo individuale piuttosto che un divieto totale e indiscriminato.

La Corte ha ribadito che le limitazioni alla corrispondenza possono essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, da motivarsi in maniera stringente. Solo in tali casi, il visto di censura potrebbe essere ritenuto insufficiente e si potrebbe giustificare una restrizione più ampia.

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 27/09/2024 (dep. 08/11/2024) n. 41191

RITENUTO IN FATTO


1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento emesso in data 17 giugno 2024 ha confermato, in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen., il provvedimento in tema di limiti alla ricezione e visto di corrispondenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti di Pa.Ca., sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis ord.pen.

1.1 Secondo il Tribunale le limitazioni alla ricezione di quotidiani dell'area geografica di provenienza del detenuto, così come il limite alla possibilità di inoltrare o ricevere (in via generale) missive da qualsiasi altro soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. sono del tutto legittime, in riferimento alle finalità perseguite dal regime differenziato.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -Pa.Ca., deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione.

2.1 La critica difensiva si dirige alla parte della decisione relativa al divieto "generalizzato" di scambi epistolari con soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.

Si osserva, in proposito, che la legge non consente un simile divieto "preventivo e generalizzato", quanto la sottoposizione al "visto di controllo", dunque ad una attività di analisi dei contenuti delle missive, a chiunque dirette.

Non potrebbe, pertanto, essere oggetto di conferma una disposizione come quella applicata a Pa.Ca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

1.1 La disposizione di legge di cui all'art. 18 ter ord. pen. consente sia "limitazioni" alla corrispondenza epistolare che la "sottoposizione" al visto di controllo, sì da inibire forme di possibile prosecuzione o realizzazione di attività illecita.

Il testo dell'articolo 41 bis ord.pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti con l'ambiente criminale di provenienza, indica come contenuto "necessario" del provvedimento applicativo la "sottoposizione a visto di censura della corrispondenza".

Del resto, il soggetto sottoposto al regime differenziato ha contatti con gli altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (parimenti sottoposti al regime differenziato).

2. Non appare, pertanto, del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profili di sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in via generale un "divieto" di corrispondenza epistolare tra soggetti - tutti - sottoposti al regime differenziato, posto che proprio il contenuto "strutturale" della disposizione di cui all'art. 41 bis ord.pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico è rappresentato dal "visto di censura", con verifica caso per caso del contenuto della comunicazione.

2.1 Le 'limitazioni' di cui all'art. 18 ter comma 1 lettera a), in riferimento al tema della corrispondenza, è da ritenersi, dunque, che possano essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano - in ipotesi - non sufficiente lo strumento ordinario del visto di censura.

Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così è deciso, 27 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 novembre 2024.

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