Il delitto di minaccia è procedibile d'ufficio se commesso con l'utilizzo di un taser?
È il quesito che si pone la Cassazione penale con la sentenza n.45790 depositata il 12 dicembre 2024.
Un uomo era stato accusato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 339 c.p. per aver utilizzato uno storditore elettrico, il taser. Il GIP del Tribunale di Bergamo, pur riconoscendo la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, aveva ritenuto che il reato fosse procedibile solo a querela di parte. La sentenza era stata impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, che aveva evidenziato un errore nell'applicazione della legge: in presenza di circostanze aggravanti come l'uso di un'arma, il reato sarebbe dovuto essere procedibile d'ufficio, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, sottolineando che:
Il Taser è qualificato come arma comune da sparo, in linea con precedenti giurisprudenziali (Cass., Sez. 1, n. 8991/2023; Sez. 2, n. 49325/2016). Questo dispositivo, che lancia dardi in grado di scaricare energia elettrica, è considerato idoneo a recare danno alla persona.
Ai sensi dell’art. 612, comma 2, c.p., la minaccia è procedibile d’ufficio quando è aggravata da una delle circostanze previste dall’art. 339 c.p., tra cui l'uso di un'arma.
Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 non hanno modificato la regola per cui in presenza di un’aggravante, la procedibilità del reato è automatica e non subordinata alla presentazione di una querela.
La Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione del GIP del Tribunale di Bergamo, chiarendo che l'errore interpretativo consisteva nel non aver considerato l’effetto dell’aggravante sull’obbligatorietà della procedibilità d’ufficio. La pronuncia ha ribadito che, in presenza di un taser, l’aggravante scatta automaticamente, escludendo la necessità della querela.
Ai sensi dell’art. 612, secondo comma, c.p., anche nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022, il delitto di minaccia è procedibile d’ufficio se realizzato con uno dei mezzi previsti dall’art. 339 c.p., inclusa l’arma. Il dissuasore elettrico o taser è qualificato come arma comune da sparo, essendo un dispositivo con il funzionamento tipico di tali armi, in grado di recare danno alla persona mediante il lancio di piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/11/2024 (dep. 12/12/2024) n. 45790
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza indicata in epigrafe dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia aggravata, ai sensi dell'art. 339 cod. pen., dall'utilizzo di uno storditore elettrico tipo Taser.
2. Propone ricorso per cassazione contro l'indicata pronuncia assolutoria il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 339 del medesimo codice.
A fondamento della doglianza è evidenziato che il GIP, pur avendo ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto di cui all'impostazione accusatoria, ha assunto che il delitto fosse procedibile a querela e, pertanto, per la mancanza della stessa, ha reso sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato. Sennonché, sottolinea il ricorso, la decisione impugnata non si è avveduta che, anche dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di minaccia è procedibile d'ufficio ove ricorra una delle circostanze aggravanti indicate dall'art. 339 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, poiché la decisione impugnata, pur ritenendo corretta la qualificazione giuridica del delitto per come indicata nel capo di imputazione (in conformità alla giurisprudenza di legittimità per la quale il dissuasore elettrico o "taser" ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l'offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona: Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 - 01; Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364 - 01), è giunta all'erronea conclusione, in base all'indicata premessa, che il delitto sia procedibile a querela, non avvedendosi che l'art. 612, secondo comma, cod. pen., anche nell'attuale formulazione successiva alla riforma varata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen., ossia anche con un'arma.
2. La pronuncia impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2024.