La richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis Cpp equivale alla rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato?
Al quesito risponde la recente sentenza n. 6991 della Cassazione, sez. V penale, depositata il 15 febbraio 2024.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis Cpp dell’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice, in continuazione fallimentare, senza tuttavia dichiarare la prescrizione dell'imputazione di bancarotta semplice, pur se intervenuta prima della pronuncia d'appello.
La Suprema Corte, investita della vicenda, ha ribadito che in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, l'accordo delle parti non implicarinuncia alla prescrizione.
La rinuncia alla prescrizione, infatti, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa, non potendo essere desunta o implicita. È un atto che non può essere sostituito da altre azioni procedurali, come la semplice richiesta di concordato, o il consenso a una proposta di patteggiamento.
Di conseguenza, se il giudice di appello non rileva l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.
in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.
Cassazione penale, sezione V, sentenza 13 novembre 2023 (dep. 15 febbraio 2024) n. 6991
(Presidente Catena – Relatrice Brancaccio)
Ritenuto in fatto
1. C.L. ricorre, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, accogliendo la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice a lui ascritti ai capi A, B, C, in continuazione fallimentare, senza dichiarare la prescrizione dell'imputazione di bancarotta semplice prevista dal capo B, pur se intervenuta prima della pronuncia d'appello, sul presupposto che la richiesta di concordato equivalga a rinuncia a far valere tale causa di estinzione del reato per il decorso del tempo.
Il ricorrente eccepisce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 161 cod. pen. evidenziando come la rinuncia alla prescrizione, per giurisprudenza costante e recente della Corte di cassazione, deve essere dichiarata esplicitamente e personalmente dall'imputato (si richiamano le sentenze Sez. U, n. 18953 del 2016, Piergotti e, tra le altre, la sentenza massimata Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384).
2. Il Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2023.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicché il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo B, intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per il decorso del termine di prescrizione massimo.
La sentenza d'appello, invece, nel prendere atto della rinuncia del ricorrente a tutti i motivi d'appello diversi da quello sulla dosimetria, in relazione al quale egli aveva proposto istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. includendo nel calcolo della pena per il reato continuato anche il reato di cui al capo B (la contestazione ex art. 217 l. fall.), ha inteso tale inclusione come equivalente ad una rinuncia a far valere la sua estinzione per il decorso del tempo.
Ebbene, il Collegio ritiene che tale deduzione non sia condivisibile, alla luce del principio - che intende ribadirsi - secondo cui, in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384),
Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, hanno di recente stabilito che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una fattispecie in cui - come nel caso in esame - non era stato formulato un precedente motivo d'appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Sottolineano le Sezioni Unite che la formulazione della richiesta di concordato in appello "non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi, ritenendo di confermare la linea interpretativa già stabilita da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza Fazio ritiene "di centrale rilievo l'argomento espresso da Sez. U, "Piergotti" che designa l'irrilevanza della specialità del rito ex art. 444 cod. proc. pen. allorquando saggia la tenuta del principio affermato in tema di rinuncia alla prescrizione rispetto ad esso, osservando che la differenza strutturale rispetto al rito ordinario «non è, però, tale da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all'art. 157, settimo comma, cod. pen., è disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta».
Ed infatti, la pronuncia Piergotti ha evidenziato come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art. 157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Le Sezioni Unite richiamano l'attenzione degli interpreti sul fatto che la rinuncia alla prescrizione penale ha natura di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato; per tale ragione deve essere formulata espressamente. Rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - secondo la sentenza Piergotti - esercitare il "diritto al processo" e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'art. 6, par. 2, CEDU. Affermano, quindi, le Sezioni Unite che «la rinuncia implica... opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione».
Le importanti conseguenze, per le sorti dell'imputato, che conseguono alla rinuncia alla prescrizione, radicano la convinzione del massimo collegio che essa rientri nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (si cita Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076).
2.1. Le medesime argomentazioni sin qui esposte sono state di recente messe in campo da Sez. 5, n. 33266 del 9/5/2023, Pane, Rv. 284990, per decidere, a contrario, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. Nella fattispecie, infatti, la rinuncia a far valere la prescrizione si è ritenuta operata con lei rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva, trattandosi in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 7 cod. pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione.
2.2. Alla luce dell'analisi della questione posta al Collegio, deve affermarsi il principio seguente: in tema di patteggiamento, la rinuncia a far valere la prescrizione di uno dei reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cpv., anche della quota di sanzione abbinata al reato prescritto, in quanto l'art. 157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.
3. La fondatezza del ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, limitatamente al reato di cui capo 217 l.fall., perché estinto per prescrizione. Di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio anche nel resto della medesima sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di competenza, dovendo ritenersi caducato anche l'accordo complessivo sulla pena, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine ai reati residuo ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari (Sez. 6, n. 41461 del 12/9/2019, Baglio, Rv. 276803; Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021, Di Maria, Rv. 280881).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui capo 217 l.fall., perché è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, nel resto, la medesima sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di competenza.