Un incidente stradale avvenuto in un'area privata può far scattare le aggravanti del Codice della strada?
La risposta della Cassazione è chiara: Sì.
Con la sentenza n. 10000 del 12 marzo 2025, la Corte ha stabilito che l’aggravante dell’incidente stradale si applica anche quando il sinistro avviene in un parcheggio condominiale, purché l’area sia accessibile a una pluralità di soggetti. Vediamo il caso concreto e il principio giuridico affermato.
Il caso riguarda un conducente che, in stato di ebbrezza, ha perso il controllo del veicolo mentre imboccava un vialetto pedonale all’interno di un parcheggio condominiale. Il veicolo ha impattato contro auto in sosta, un lampione e le mura esterne dell’edificio.
La difesa ha contestato l’aggravante dell’incidente stradale, sostenendo che il sinistro fosse avvenuto in area privata, quindi esclusa dall’applicazione del Codice della strada.
La Cassazione ha respinto la tesi difensiva, ribadendo che il Codice della strada si applica non solo alle strade pubbliche, ma anche alle aree private destinate alla circolazione di veicoli e pedoni, se accessibili a un numero indeterminato di persone.
L’art. 1, comma 1, del Codice della strada stabilisce che le sue norme tutelano la sicurezza della circolazione, mentre il comma 2 precisa che si applicano anche alle strade private aperte al pubblico.
La Corte ha anche chiarito che, ai fini dell’aggravante, per incidente stradale si intende qualsiasi evento inatteso che interrompe la normale circolazione e crea pericolo per la collettività, indipendentemente dal coinvolgimento di terzi o altri veicoli.
I giudici di merito hanno accertato che il parcheggio condominiale era liberamente accessibile, come risultava dai verbali della polizia stradale.
Quindi, pur essendo un'area privata, la sua destinazione all’uso pubblico la rende soggetta alle norme del Codice della strada e, di conseguenza, anche alle relative aggravanti.
L’imputato, che aveva un tasso alcolemico tra 2,16 e 2,04 g/l, è stato ritenuto responsabile dell’incidente, con aggravante confermata.
Con questa sentenza, la Cassazione ribasdisce che le aggravanti connesse alla guida in stato di ebbrezza si applicano anche nei parcheggi condominiali, se accessibili al pubblico.
Quinidi, Se un'area privata è accessibile a un numero indefinito di persone, le regole del Codice della strada valgono a tutti gli effetti.
Cassazione penale sez. IV, sentenza 28/01/2025 (dep. 12/03/2025) n. 10000
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di Ma.Ca. in ordine al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver commesso il fatto durante i primi tre anni dal conseguimento della patente e provocando un incidente stradale, consistito nel perdere il controllo del mezzo che imboccava un vialetto pedonale all'interno di un parcheggio, entrando in collisione con altre autovetture in sosta, un lampione e le mura esterne del caseggiato (fatto del 31.8.2019).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge, nella parte in cui assume che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile laddove il sinistro sia avvenuto in area privata condominiale, in ragione della mancanza di forme effettive di materiale delimitazione degli accessi.
II) Vizio di motivazione, per avere travisato la circostanza che l'area di parcheggio condominiale teatro del sinistro fosse liberamente accessibile a chiunque, omettendo di fornire specifica risposta alle doglianze proposte in sede di gravame di merito.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza che l'incidente si sia verificato in un'area condominiale non esclude che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile al caso di specie, trattandosi pur sempre di incidente verificatosi in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeterminato di veicoli e persone.
In proposito, va rammentato che le norme del vigente codice della strada sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione stradale (art. 1, comma 1), per cui le stesse devono, in ogni caso, trovare applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade (art. 1, comma 2), fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e destinate alla pubblica circolazione, come nel caso insindacabilmente accertato dalla sentenza impugnata.
3. I giudici di merito hanno motivatamente riscontrato l'illecita condotta di guida tenuta dal prevenuto, il quale nell'occorso si trovava alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, riscontrato de visu dagli operanti (emanava forte odore di alcool, parlava in modo sconnesso e manifestava scarso equilibrio) e confermato dall'esame etilometrico, che evidenziava un valore di tasso alcolemico particolarmente elevato (g/l 2,16-2,04); in tali condizioni, l'imputato, transitando nel vialetto destinato a parcheggio, urtava e danneggiava due autovetture; l'area di parcheggio era liberamente accessibile e aperta al pubblico, secondo quanto constatato dai verbalizzanti.
4. Legittimamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, nel caso pacificamente determinato dallo stato di ebbrezza, come riconosciuto dallo stesso imputato e accertato dagli agenti della Polstrada. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con l'insegnamento per cui, ai fini dell'aggravante in esame, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01).
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2025.