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Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena con lavori di pubblica utilità

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.10302 del 10/01/2025 (dep. 13/03/2025)

Si può ottenere la liberazione anticipata anche nel caso di lavori di pubblica utilità?

La Prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 10302 depositata il 13 marzo 2025, ha risposto affermativamente, chiarendo che anche chi sta scontando una pena tramite i lavori di pubblica utilità (LPU) può beneficiare della liberazione anticipata, a condizione che abbia dimostrato una partecipazione positiva al percorso rieducativo. Inoltre, ha stabilito che la competenza a decidere spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione.

Il caso concreto

Il GIP di Torino, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva concesso 45 giorni di liberazione anticipata a un condannato che stava espiando una pena di un anno e quattro mesi, convertita in 960 ore di lavori di pubblica utilità. La detrazione della pena ha portato il totale a 870 ore.

La Procura di Torino, però, ha impugnato la decisione, sostenendo che:

  1. Il GIP non era competente a decidere sulla liberazione anticipata.

  2. La liberazione anticipata è riservata solo alle pene detentive e non si può applicare ai lavori di pubblica utilità.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto l’interpretazione restrittiva dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, che in passato limitava la liberazione anticipata a chi era in stato di detenzione. Secondo la Corte, la finalità dell’istituto è favorire il reinserimento sociale, anche attraverso pene alternative alla detenzione, come i LPU.

Perché la liberazione anticipata si applica anche ai lavori di pubblica utilità?

La Corte ha evidenziato che:

  • L’art. 57 della legge 689/1981 equipara i lavori di pubblica utilità alle pene detentive per ogni effetto giuridico.

  • L’art. 76 della stessa legge richiama l’art. 47 comma 12-bis dell’ordinamento penitenziario, che già ammette la liberazione anticipata per chi è in affidamento in prova al servizio sociale.

  • La riforma Cartabia ha rafforzato questa equiparazione, rendendo i lavori di pubblica utilità un modello di pena rieducativa.

Chi decide sulla liberazione anticipata?

La Cassazione ha stabilito che non è il GIP a decidere, ma il magistrato di sorveglianza, in base all’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario (modificato dal D.L. 92/2024). Il provvedimento può poi essere impugnato davanti al Tribunale di sorveglianza.

Conclusioni

La Cassazione ha ribadito che la liberazione anticipata può essere concessa anche a chi sta scontando la pena con lavori di pubblica utilità, purché dimostri un percorso di recupero sociale positivo. Inoltre, ha chiarito che la competenza a decidere su questo beneficio spetta al magistrato di sorveglianza, uniformando così il quadro normativo.

Quindi, se il condannato ha svolto il proprio lavoro in modo serio e proficuo, può ottenere una riduzione della pena. Un incentivo in più per dimostrare impegno nel reinserimento sociale.

Liberazione anticipata, pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, applicabilità

L'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2025 (dep. 13/03/2025) n. 10302

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 05/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, concesso a Ar.Fa., ai sensi degli artt. 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., quarantacinque giorni di liberazione anticipata, in relazione alla pena applicatagli, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22/02/2023, di un anno e quattro di reclusione, sostituita con la pena dei lavori di pubblica utilità ragguagliati in 960 ore; ha pertanto rideterminato la pena espianda in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, ragguagliati in complessive 870 ore di lavori di pubblica utilità.

Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, muovendo dai riferimenti testuali contenuti negli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, e 47 comma 12-bis ord. pen., ha ritenuto applicabile l'istituto della liberazione anticipata, di cui all'art. 54 ord. pen., alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, osservando come, nel caso di specie, dalla relazione dell'UEPE acquisita, emergesse una valutazione positiva del lavoro svolto dal condannato, e che vi fosse stata, dunque, adesione da parte del medesimo all'opera di rieducazione.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso avverso

la citata ordinanza, denunciando violazione di legge, sotto plurimi profili.

Un primo profilo, assorbente, attiene alla denunciata incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione ad applicare un istituto, la liberazione anticipata, che l'art. 69, comma 8, ord. pen., attribuisce esclusivamente al Tribunale di sorveglianza.

Sotto altro aspetto, la parte pubblica evidenzia come il G.E. abbia applicato un istituto previsto per la pena detentiva, sulla base di una erronea equiparazione alla stessa del lavoro di pubblica utilità, fondata sull'errata lettura dell'art. 76 legge 689 del 1981; quest'ultima norma, infatti, non prevede l'applicazione automatica alle pene sostitutive di tutte le norme dell'ordinamento penitenziario, ma solo di quelle "compatibili".

Osserva, tuttavia, il P.M. come "ben difficilmente" possa ritenersi compatibile con la liberazione anticipata il lavoro di pubblica utilità, la cui equiparazione alla pena detentiva ex art. 57 legge 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena.

Rileva ancora il Procuratore ricorrente come, quand'anche si volesse ritenere corretta tale equiparazione, in ogni caso Ar.Fa. non aveva prestato il lavoro di pubblica utilità per almeno un semestre di pena, previsto ex art. 54 ord. pen. quale presupposto per la concessione della liberazione anticipata.

Infine, rileva ancora il ricorrente, il G.E. ha provveduto sulla richiesta formulata dal condannato di applicazione della liberazione anticipata, con ordinanza ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., senza formalità e senza fissazione di udienza, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 676 cod. proc. pen.

3. Il sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Torino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale il Procuratore ricorrente denuncia l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione all'applicazione della liberazione anticipata, è fondato.

Pur essendo tale rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze sollevate dalla parte pubblica, ritiene il Collegio che sia logicamente prioritario analizzare il secondo aspetto censurato in ricorso, attinente all'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

2. L' art. 20 bis cod. pen. - introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia - segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle 'pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice -; l'art. 71 del medesimo D.Lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria.

L'art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, come novellato dal Giudice della riforma, prevede espressamente che "per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo"; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa "si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva".

Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive "previste dal presente capo" si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Rileva ai nostri fini l'espresso richiamo operato dal citato art. 76 all'art. 47 comma 12-bis ord. pen., secondo il quale "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale...può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54".

E proprio sull'inciso "in quanto compatibili", contenuto nel citato art. 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell'interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

3. Alla stregua dell'art. 54 ord. pen., recentemente novellato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 - 01 e la contestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 - 01,) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l'osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale.

Tale restrittiva interpretazione, nel tempo, ha subito un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell'istituto.

Si è in particolare affermato che "è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione" (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936 - 01; ed ancora che "in tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354 (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale)". (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 - 01).

Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l'introduzione, nel testo dell'art. 47 ord. pen., del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'art. 54 all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un "concreto recupero sociale".

Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l'applicabilità dell'istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciu', Rv. 243368; Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presupposto della "irrazionalità" di un sistema che consenta la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall'art. 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell'esecuzione che determinano l'estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989).

In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all'art. 230, primo comma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l'osservanza di specifiche prescrizioni; dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell'esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547).

Sulla base di tali principi si è quindi affermato che "la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena" (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016 - dep. 2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 - 01).

L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione.

4. In tale quadro, deve inserirsi la valutazione demandata oggi a questa Corte, volta a stabilire se sussistano motivi di incompatibilità logica e sistematica che impediscano, come suggerisce il Procuratore ricorrente, l'applicabilità dell'art. 47 comma 12-bis ord. pen. - e quindi dell'art. 54 ord. pen. - alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Ebbene, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa di cui si è detto, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente.

Peraltro, deve osservarsi come il lavoro di pubblica utilità sostitutiva sia imperniato su attività lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56 bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56 ter, legge 689 del 1981), ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche "sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale" (art. 63, comma 3, legge 689 del 1981).

Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al D.Lgs. 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che "Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare".

Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro.

Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12 bis e 54 ord. pen.) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che, come correttamente affermato dal G.E. in seno all'impugnata ordinanza, l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione.

Deve conclusivamente affermarsi il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

5. Venendo ora al tema della competenza, sul punto il dato normativo è inequivoco: ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in L. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del D.Lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69 bis cit, comma 4: "Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: "Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio").

Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa.

6. È quindi fondato il primo motivo di ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica di Torino, dovendosi ritenere funzionalmente incompetente il Giudice dell'esecuzione ad emettere l'ordinanza di concessione della liberazione anticipata; consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso. Devono infine ritenersi assorbite le ulteriori censure mosse dal pubblico ministero ricorrente avverso l'impugnato provvedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2025.

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