Misure di prevenzione patrimoniale, giudizio di verifica dei crediti, crediti derivanti dall’esercizio della professione forense, oneri gravanti in capo al richiedente l’ammissione al passivo di tali crediti

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.10387 del 06/11/2024 (dep. 14/03/2025)

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Misure di prevenzione patrimoniale, giudizio di verifica dei crediti, crediti derivanti dall’esercizio della professione forense, oneri gravanti in capo al richiedente l’ammissione al passivo di tali crediti

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, nel caso in cui, nel procedimento incidentale di verifica, sia chiesta l’ammissione al passivo di un credito derivante dall’esercizio della professione forense, l’istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l’effettività e la consistenza dell’attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l’attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con l’interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza.

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Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/11/2024 (dep. 14/03/2025) n. 10387

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l'opposizione avverso il diniego di ammissione del credito vantato dall'Avv. Ma.Ma. allo stato passivo nell'ambito del procedimento di prevenzione nei riguardi di El.Ma. in favore del quale l'Avv. Ma. aveva prestato attività difensiva.

Il tema attiene al sequestro dell'autovettura BMW 420 tg. (Omissis), inizialmente sequestrata e successivamente restituita al ricorrente.

La richiesta di ammissione al passivo è stata rigettata perché, secondo il Tribunale, non vi sarebbe prova che il credito professionale del ricorrente - parzialmente soddisfatto con il trasferimento dell'autovettura indicata - fosse, cosi come invece prospettato dall'Avv. Ma., effettivamente di consistenza maggiore rispetto al valore della macchina.

In particolare, secondo il Tribunale, non sarebbero idonee a provare il maggior credito dedotto le due fatture (n. 27 - 28 del 22.5.2020) per complessivi 18.200 Euro, allegate dallo stesso Ma. alla richiesta di ammissione, emesse successivamente al sequestro, attesa la loro natura di mero documento contabile.

2. Ha proposto ricorso Ma. deducendo violazione di legge.

Assume il ricorrente che, diversamente dagli assunti del Tribunale, le fatture, nell'ambito dei rapporti tra imprenditori, sarebbero dimostrative dell'attività da lui svolta, peraltro mai contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626) il giudizio relativo alla verifica dei crediti nell'ambito del procedimento di prevenzione si connota per l'obiettivo della realizzazione dell'effettività della misura reale, assicurando al contempo la tutela dei terzi, a condizione che "le forme della tutela siano realizzate alla stregua del Codice antimafia entro il procedimento di prevenzione: ne consegue che il secondo periodo del primo comma dell'art. 45 D.Lgs. n. 159 del 2011 pone, tecnicamente, una riserva, quanto alla tutela dei terzi, in capo al giudice della prevenzione" (nella motivazione, par. 2.1.).

Si fa riferimento ad "un sistema organico dì tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, imperniato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti in contraddittorio e sulla successiva formazione di un 'piano di pagamento', secondo cadenze mutuate in larga misura dai corrispondenti istituti previsti dalla legge fallimentare", che attraverso la disciplina dettata dagli artt. 52 ss. D.Lgs. n. 159 del 2011 "rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita" (Corte cost., n. 94 del 28/5/2015).

Ciò spiega il senso e la rilevanza del "controllo" affidato al giudice della prevenzione sulla effettività del credito, sull'eventuale utilizzo, da parte del proposto, di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni soggetti alla misura reale, in modo da riottenerne il controllo (Corte cost. n. 26 del 27/2/2019, ove si fa espresso richiamo alla "giusta esigenza di evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca –", esigenza che è "soddisfatta attraverso la verifica […] delle condizioni già imposte in via generale dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi").

La peculiarità del procedimento incidentale di verifica dei crediti (ribadita dalle Sezioni unite (cfr., n. 40797 del 22/06/2023, Fall. Lavanderia Giglio Snc, Rv. 285144, par. 7.1.) trova una conferma nella struttura del giudizio, definita dalle norme del D.Lgs. 159/2011; si tratta di procedimento che presuppone sì una domanda giudiziale (l'istanza del creditore di ammissione, con il necessario corredo degli elementi a sostegno della stessa: art. 58, comma 2, D.Lgs. 159/2011), ma è caratterizzato da un potere di accertamento diverso rispetto a quello del giudizio civile ordinario (che si fonda sul principio dell'iniziativa delle parti), atteso l'espresso riconoscimento dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della prevenzione (art. 59, comma 1, D.Lgs. 159/2011), in sintonia con la natura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione.

Si è correttamente affermato che se è condivisibile l'opinione secondo la quale la procedura per la tutela dei creditori disciplinata dal 4 D.Lgs. 159/2011 "è autonoma rispetto al procedimento di prevenzione ed è governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile e fallimentare" (Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, dep. 2017, Italfondiario Spa, Rv. 269123 - 01, nella motivazione, par. 3.3.), è allo stesso tempo chiaro che "la tutela dagli artt. 52 e segg. del D.Lgs. n. 159 del 2011 apprestata per i creditori che intendano soddisfare le loro ragioni sul patrimonio di debitore oggetto di sequestro ovvero di confisca di prevenzione si modella su quella relativa al fallimento dell'imprenditore, ma la profonda differenza di natura e funzione proprie di tali misure comporta inevitabili diversità nel regime di accertamento dei crediti e nelle modalità di svolgimento dei procedimenti interni alla procedura di liquidazione dei beni nell'interesse dello Stato" (Sez. 1, n. 16145 del 20/3/2018, Grimaldi Euromed Spa, n.m.).

È decisivo considerare che il giudice della prevenzione, "assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione" (art. 59, comma 1, D.Lgs. 159/2011).

L'interesse pubblico sotteso al procedimento di verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione implica il riconoscimento di poteri d'ufficio idonei ad evitare che il prevenuto precostituisca creditori di comodo per rientrare surrettiziamente nella disponibilità della ricchezza illecita, vanificando l'efficacia della confisca (così testualmente, Sez. 2, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, Rv. 285821).

3. Nel caso di specie, correttamente è stata ritenuta non provata l'esistenza del credito.

La giurisprudenza civile è assolutamente consolidata nel ritenere, in tema di crediti professionali, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., Sez. 6, n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145).

In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere comunque accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre la fattura non può ritenersi idonea prova scritta, in relazione a tali crediti (cfr., Sez. 2, n. 22655 del 31/10/2011, Rv. 620135).

Nel caso di specie, non solo sono state poste a fondamento del credito professionale fatture emesse successivamente al sequestro, ma, soprattutto, non esiste nessuna prova né della effettività e della consistenza delle prestazioni che sarebbero state compiute dall'Avv. Ma., e neppure della congruenza della somma indicata nelle fatture rispetto all'attività svolta.

Né è obiettivamente chiaro perché il ricorrente non si sia munito nemmeno di un parere della competente associazione professionale volto a comprovare la esistenza del credito e del suo ammontare.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2025.

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