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La querela non richiede l'uso di formule sacramentali

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.10462 del 21/01/2025 (dep. 17/03/2025)

Una denuncia orale senza la parola “querela” può comunque far partire il processo penale?

Al quesito risponde la Quarta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 10462 depositata il 17 marzo 2025., accogliendo il ricorso del Procuratore Generale e annulla la decisione della Corte d’Appello di Firenze.

La vicenda

Nel caso in esame, la persona offesa si era limitata a presentare una denuncia orale, consegnando documentazione e video ai carabinieri “per le indagini del caso”. La Corte territoriale aveva ritenuto che mancasse una manifestazione chiara della volontà di procedere penalmente. Ma per la Cassazione questa lettura è troppo rigida.

La normativa

La querela è un atto a forma libera, come ribadito da un orientamento giurisprudenziale consolidato. Basta che contenga la volontà inequivoca della persona offesa di voler perseguire penalmente l’autore del reato (art. 336 c.p.p.).

Non servono formule sacramentali: ciò che conta è che emerga in modo chiaro e univoco la volontà di punire.

In caso di dubbio, si applica il principio del favor querelae, che impone di privilegiare l’efficacia dell’atto piuttosto che la sua forma.

La decisione della Cassazione

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva escluso la validità della querela perché la persona offesa non aveva espressamente dichiarato di voler procedere contro l’autore del furto.

Ma la Cassazione ribalta il verdetto: consegnare ai carabinieri documenti, foto e video per l’identificazione del responsabile è sufficiente a integrare una querela valida.

Il fatto che l’atto sia qualificato come “denuncia” non esclude che contenga, sostanzialmente, anche una querela.

Il giudice, in questi casi, deve interpretare la volontà espressa, anche se non formalizzata, e non limitarsi a ciò che è scritto in modo esplicito.

Conclusione

La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello e stabilisce che la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e documentazione utile all’identificazione degli autori del reato, senza necessità di formule sacramentali, in applicazione del principio del favor querelae.

Reato perseguibile a querela di parte, formule sacramentali, non necessarietà, favor querelae, volontà di proporre querela, elementi da valutare

In relazione ad un reato perseguibile a querela di parte, tenuto conto che l'espressione di volontà di una persona offesa dal reato a che le autorità a ciò preposte perseguano il responsabile dello stesso non richiede l'uso di formule sacramentali e che i casi dubbi vanno, comunque, interpretati alla luce del principio del favor querelae, la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documentazione utile per l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'azione criminosa che la persona offesa assume di consegnare ai carabinieri "per le indagini del caso".

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/01/2025 (dep. 17/03/2025) n. 10462

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione degli artt. 123 cod. pen., 336 e 337 cod. proc. pen. ritenendo che la denuncia orale presentata dalla persona offesa possa considerarsi atto equipollente a valida querela richiesta per la procedibilità del reato in questione. Lamenta che la Corte distrettuale, disattendendo la giurisprudenza che valorizza il "favor querelae", avrebbe erratamente dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela.

In particolare, sottolinea che nella denuncia orale sporta dal Tornei si legge che lo stesso consegna ai carabinieri "per le indagini del caso" foto, video e la documentazione che la donna, in compagnia dell'uomo, ha firmato ed esibito al momento del finanziamento per l'acquisto del telefono cellulare e le immagini estrapolate. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il PG ha reso le conclusioni scritte indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

2. Ed invero, come ricordato dal PG ricorrente, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della validità della querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (ex multis Sez. 4 n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439).

Nel medesimo solco ermeneutico si è affermato che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (ex multis Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01; conf. Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384 - 01).

Nell'affermare l'illustrato principio la citata giurisprudenza ha voluto per un verso sottolineare come la querela sia atto a forma libera e per l'altro ribadire quali siano i contenuti minimi della stessa per come fissati dall'art. 336 cod. proc. pen., il quale impone alla persona offesa che intenda esercitare il proprio diritto di querela l'onere di manifestare la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. È dunque altrettanto fuor di dubbio che la manifestazione della volontà di portare a conoscenza dell'autorità l'avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare l'atto che la contiene come querela se lo stesso non rivela in maniera chiara ed inequivocabile anche l'intento "persecutorio" e cioè l'ulteriore manifestazione della volontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore, atteso che questo e non altro costituisce l'effettivo elemento differenziatore tra querela e semplice denuncia.

Sin da epoca ormai risalente si è precisato, inoltre, che la verifica circa la volontà di querelarsi costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806).

Tuttavia, ancora recentemente, si è osservato - e va qui ribadito - che la sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, purché univocamente dimostrativi di tale volontà, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querele" (così Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01 in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta; conf. Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01, che ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, Caruso, Rv. 266258 - 01 che ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen: vedasi anche la recente Sez. 7, 21.11.2024, Bello).

3. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia errato laddove ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela sulla base della valutazione che la denuncia orale presentata dal vicedirettore del negozio in data 15/05/2018 non contenesse né l'indicazione formale di "querela" e nemmeno vi fosse all'interno dell'atto alcun elemento dal quale potesse desumersi in maniera inequivoca la sua manifestazione di volontà a che il responsabile del furto venga perseguito.

Viceversa, la circostanza segnalata dal PG ricorrente che nella denuncia orale sporta dal Tornei si leggesse che lo stesso consegnava ai carabinieri "per le indagini del caso" la documentazione ricordata in premessa appare chiaramente indicativa della volontà del denunciante che si perseguisse l'autore del reato.

L'effettuazione di indagini, per un reato perseguibile a querela qual è il furto aggravato di cui all'imputazione, presuppone evidentemente la volontà del derubato che si persegua l'autore del reato.

Il Collegio non ignora l'esistenza del non condivisibile precedente costituito da Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843 - 01 secondo cui la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate al rintraccio del colpevole, sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile. Si ritiene, tuttavia, che una tale opzione ermeneutica non tiene conto che per esplicare la volontà punitiva non è necessario l'uso di formule sacramentali e del sopra ricordato favor querelae.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "In relazione ad un reato perseguibile a querela di parte, tenuto conto che l'espressione di volontà di una persona offesa dal reato a che le autorità a ciò preposte perseguano il responsabile dello stesso non richiede l'uso di formule sacramentali e che i casi dubbi vanno, comunque, interpretati alla luce del principio del favor querelae, la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documentazione utile per l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'azione criminosa che la persona offesa assume di consegnare ai carabinieri "per le indagini del caso".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.

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