Il mancato corretto utilizzo del casco da parte della vittima di un incidente stradale interrompe il nesso di causalità con la condotta dell’automobilista?
La risposta arriva dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10472 depositata il 17 marzo 2025, che conferma la condanna per omicidio stradale a carico di un conducente autore di una pericolosa inversione a U.
La vicenda in esame
Nel caso di specie, l’automobilista aveva impattato con un motociclista che indossava il casco, ma non lo aveva allacciato correttamente. La vittima era stata ricoverata per gravi traumi ed era deceduta dopo diversi mesi per una complicanza infettiva. La difesa ha tentato di sostenere che il decesso fosse da ricollegare a cause sopravvenute e al comportamento imprudente della vittima.
La giurisprudenza in materia
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
il nesso di causalità non viene meno per il semplice mancato uso o uso scorretto di presidi di sicurezza da parte della vittima (Cass. pen., Sez. IV, n. 25560/2017);
può escludersi la responsabilità solo se il comportamento della vittima rappresenta un fattore eccezionale, atipico e non prevedibile;
in ambito stradale, vige un sistema di regole cautelari che riduce l’operatività del principio di affidamento sulla condotta corretta altrui (Cass. pen., Sez. IV, n. 24079/2004);
ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., le cause sopravvenute possono interrompere il nesso causale solo se completamente autonome e imprevedibili.
La decisione della Corte
Nel caso concreto, il conducente dell’auto ha effettuato una manovra vietata, violando l’art. 154, comma 1, C.d.S. e l’art. 349, comma 1, del regolamento attuativo. L’inversione a U ha provocato l’impatto con il motociclo che sopraggiungeva correttamente dal senso opposto.
La scelta pericolosa dell’automobilista è stata considerata l’origine dell’evento lesivo.
Quanto al casco non allacciato, la Corte ha escluso che si trattasse di un comportamento “abnorme” o imprevedibile: non è un rischio eccentrico rispetto a quello creato dalla manovra vietata.
Inoltre, il successivo decesso del motociclista per infezione nosocomiale è stato collegato direttamente al grave trauma subito, e quindi incluso nella catena causale dell’evento. Tali complicanze sono state ritenute eventi ordinari, e non cause autonome e imprevedibili.
Conclusione
Il comportamento negligente della vittima non spezza il nesso causale, se non rappresenta una condotta del tutto anomala e imprevedibile.
Il mancato allaccio del casco, così come l’infezione ospedaliera, rientrano nei rischi prevedibili a cui è esposto chi subisce un grave sinistro.
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, di un presidio di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e specifiche norme del codice della strada, abbia reso inevitabile l'impatto con l'altro veicolo sul quale viaggiava la vittima.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 27/11/2024 (dep. 17/03/2025) n. 10472
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 24 novembre 2022, con cui Na.Mi. veniva dichiarato responsabile del reato di omicidio stradale e condannato, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 589-bis, comma 7, cod. pen. e delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La vicenda per cui è processo può essere così sintetizzata: il 9 agosto 2016, Na.Mi., alla guida del proprio veicolo Lancia Y, mentre percorreva via (omissis) in T, giunto all'altezza del civico (omissis), eseguiva un'inversione di marcia a "U", collidendo con il motociclo Honda condotto da To.An., proveniente dall'opposta direzione di marcia; a causa dell'urto, il conducente della moto cadeva al suolo e riportava gravi lesioni; il medesimo veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "(omissis)" di T, rimanendovi in prognosi riservata.
Successivamente, il To.An. veniva ricoverato, con riserva sulla vita, presso gli ospedali riuniti "(omissis)" di P sino al 4 settembre 2016 e dal 5 settembre 2016 presso l'ospedale "(omissis)" di C, dove infine decedeva il 25 dicembre 2016.
I rilievi effettuati dai carabinieri di T sulla dinamica del sinistro evidenziavano che l'urto si era verificato in tratto di strada a doppio senso di circolazione, con una sola corsia per ogni senso di marcia e con linea di mezzeria continua, sottoposta al limite di velocità di 30 km/h; la carreggiata risultava larga circa 13 metri; sul fondo stradale erano presenti scalfitture, estese in lunghezza circa 5 m ritenute riconducibili allo scarroccia mento del motociclo dopo l'urto, con inizio nella parte destra della corsia di percorrenza dello stesso motociclo.
La Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato, sia pure riconoscendo il concorso di colpa della vittima per avere circolato, utilizzando irregolarmente il casco, come imposto dal codice della strada.
2. Na.Mi., attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, osservando che la ricostruzione del sinistro stradale operata dei giudici di merito, si era basata, erroneamente ed esclusivamente, sulla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero.
Ad avviso del ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, il Na.Mi. non aveva violato alcuna norma del codice della strada, posto che la manovra di inversione ad "U" era stata effettuata in una strada molto larga, con visuale chiara e libera, e soprattutto senza superare la striscia continua posta a divisione delle due carreggiate, non avendo comunque il medesimo posto in essere condotte pericolose o da intralcio alla circolazione.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di causalità tra il sinistro stradale occorso il 9 agosto 2016 e la morte del To.An., avvenuta in data 25 dicembre 2016, per arresto cardiocircolatorio da setticemia, dopo più di quattro mesi di degenza ospedaliera.
Sul punto, nonostante le divergenti conclusioni a cui erano rispettivamente giunti i consulenti del Pubblico Ministero e il consulente della difesa, i giudici di merito aderivano acriticamente alle prime, irragionevolmente ignorando le valutazioni di quelle difensive. A fronte del suddetto contrasto i giudici avrebbero dovuto disporre perizia per sciogliere il dilemma tra le difformi conclusioni evidenziate dai consulenti delle parti.
3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Esso propone questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e l'interpretazione delle prove assunte; aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità.
Va premesso che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1 - , Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285504 ; Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv, 203428 - 01).
Esula quindi dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).
La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6 -, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).
Con specifico riferimento alla materia in esame, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").
Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa interpretazione della dinamica del sinistro, la quale non può essere delibata in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, attraverso una puntuale analisi della regiudicanda, perviene a conclusioni del tutto logiche e coerenti.
I giudici di merito hanno dato conto, in modo puntuale e logico, delle ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, mettendo in rilievo che le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate hanno permesso di ritenere dimostrato che lo scontro tra l'autoveicolo e la motocicletta, peraltro indiscusso, sia stato provocato dal fatto che il conducente del primo ha effettuato l'attraversamento della linea di mezzeria continua, per effettuare la manovra di svolta a "U", in violazione degli articoli 154, comma 1, cod. strada e 349, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, investendo il conducente della moto che, in quel momento, percorreva la strada principale, proveniente dal senso opposto di marcia, tenendo la sua destra.
Il riferimento alla condotta di guida serbata dalla vittima, che viaggiava ad elevata velocità (peraltro non meglio indicata), non è equiparabile a fatto sopravvenuto eccezionale, in grado di interrompere il nesso causale (in termini, Sez. 4 n. 26295 del 04/06/2015, Rv. 263877 - 01, così massimata: "L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto dei traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita)).
I giudici di merito, con argomenti immuni da vizi logici, hanno verificato che qualora il Na.Mi. avesse tenuto la condotta alternativa lecita prescrittagli dalle norme comportamentali, le quali appunto vietavano espressamente l'inversione a "U", con invasione dell'opposta carreggiata dopo aver oltrepassato la linea di mezzeria continua, non avrebbe cagionato l'incidente con il motociclo condotto dal To.An., che pertanto risultava ampiamente evitabile.
E invero, il Na.Mi. non ha rispettato le generali norme comportamentali di diligenza e prudenza, peraltro cristallizzate nel disposto dell'art 140, co. 1, C.d.s., secondo cui "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
Dall'altra parte, l'imputato ha tenuto un contegno violativo, altresì, di norme comportamentali specifiche, vale a dire quelle trasfuse nell'art. 154, co. 1, C.d.s. - secondo cui i conducenti che intendano eseguire una manovra per invertire il senso di marcia devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi - e nell'art. 349. co. 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - secondo cui nelle aree urbane la manovra di inversione ad "U" è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della striscia segnata con striscia longitudinale continua.
Nel caso di specie, inoltre, ricorrono tanto la riconoscibilità quanto la prevedibilità ed evitabilità dell'evento in concreto realizzatosi.
È infatti di palmare evidenza che il sinistro verificatosi nel caso di specie costituisca concretizzazione del rischio che le regole cautelari violate intendevano prevenire, perfettamente riconoscibile ex ante da parte del homo eiusdem condicionis et professionis, oltre che plasticamente prevedibile sotto il versante del decorso causale sfociato nella realizzazione dell'evento hit et nunc considerato (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, n. 40785 del 19.6.2008, secondo cui "nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione").
D'altro canto, come è stato logicamente affermato nelle sentenze di merito, il fatto che il To.An. non indossasse il casco protettivo ovvero che lo indossasse in modo scorretto, non essendo stato adeguatamente allacciato, non ha interrotto il nesso causale, non trattandosi di condotta abnorme né del tutto imprevedibile e perciò non integrante la concretizzazione di un rischio eccentrico rispetto all'aria di rischio determinata dalla condotta dell'imputato.
L'argomentazione è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale, in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, di un presidio di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e specifiche norme del codice della strada, abbia reso inevitabile l'impatto con l'altro veicolo sul quale viaggiava la vittima ((cfr. Cass. Pen., Sez. 4, n. 25560 del 2.5.2017).
E invero, il comportamento illecito della vittima non è idoneo ad escludere il nesso di causalità, salvo che esso, per le sue caratteristiche, configuri una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, dovendosi in proposito evidenziare che la materia della circolazione stradale, che qui rileva, si caratterizza per la previsione di regole cautelari che limitano notevolmente l'operatività del c.d. principio di affidamento nella correttezza dei comportamenti altrui, imponendo in capo a ciascun utente della strada il precipuo dovere di prevenire anche le imprudenze altrui, sempre che queste non risultino abnormi o imprevedibili (cfr. Sez. 4, n. 42492 del 31.10.2012; Sez. 4, n. 24079 del 14.4.2004).
2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo.
La Corte distrettuale ha evidenziato che, nel caso di specie, il grave traumatismo subito dalla persona offesa e il suo ricovero in condizioni di grave compromissione fisica, ha consentito di ricondurre l'infezione nosocomiale ad uno dei rischi tipici collegati alla permanenza nei reparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo di processi infettivi è tutt'altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave debilitazione fisica dei pazienti.
Sulla base delle conclusioni dei consulenti del P.M., è stata data adeguata spiegazione sul fatto che la causa di morte del To.An. era da identificarsi in una condizione di grave insufficienze miocardica esitata in arresto cardiocircolatorio, in corso di sepsi conseguente all'infezione polmonare, scarsamente responsiva alla terapia in considerazione del subdolo manifestarsi e soprattutto delle condizioni di ridotta resistenza alle infezioni, connessa alla debilitazione organica e dalla immunodeficienza.
In particolare, la gravità e la rilevanza dell'effetto traumatico correlato al sinistro stradale, documentata dalla fenomenologia che si è manifestata qualche ora dopo il ricovero del soggetto, avvenuto in data 9 agosto 2016, rappresentata da un grave stato di coma con insorto insufficienza e la persistenza di detta condizione fenomenica durante il ricovero, malgrado la congrua terapia praticata, ha dimostrato che vi è stata al momento del trauma una ingravescente severa compromissione delle strutture encefaliche.
Rispetto a tale condizione, l'infezione nosocomiale, contratta a seguito del ricovero ospedaliero, dovuto al politrauma riportato in conseguenza del sinistro, non ha pertanto rappresentato un fattore eccezionale, bensì ordinario, essendo di comune esperienza che i pazienti defedati e lungodegenti nei reparti ospedalieri, possano ivi contrarre infezioni di tal natura che conducono al fatale exitus.
Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito sono pienamente in linea con il consolidato orientamento interpretativo del disposto dell'art. 41, comma 2, cod. pen. più volte riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, fermo il principio della ed. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non (sul quale è imperniata la disciplina normativa del nesso eziologico), la cause sopravvenute intanto possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione poste in essere dall'imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall'agente ovvero ad una linea di sviluppo dell'azione precedente, del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili (vedasi anche le recentissime Sez. 4, n. 7215 del 24/1/2024, M. non mass, e Sez. 4 n. 7214 del 24/1/2024, Errerà, n. m.).
Con specifico riferimento alle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza ospedaliera per la cura di lesioni personali colpose cagionate in occasione di sinistro derivato dalla violazione della normativa prevenzionistica in materia di lavoro, questa Corte ha già affermato condivisibilmente che le infezioni di origine nosocomiale integrano altrettante complicanze nient'affatto eccezionali od anomale né tantomeno di rarissima ed imprevedibile verificazione, trattandosi di eventualità troppo frequentemente verificabili in ambito ospedaliero tanto più in danno di organismi (quale quello dell'infortunato) significativamente indebolito dalla lunga ospedalizzazione e quindi defedato, sicché deve concludersi che conditio sine qua non dell'evento (ovvero prima, ineludibile condizione dell'evento) non poteva che risultare le omissioni colpose ascritte all'imputato (Sez. 4 n. 20654 del 28.05.2012, Poli, n.m.).
Con motivazione logica e corretta in punto di diritto, che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, del tutto congruamente, che non possa rientrare nella nozione di sequenza causale completamente autonoma, un'infezione contratta in occasione del ricovero in terapia intensiva conseguente alle lesioni provocate dall'incidente patito.
La suddetta argomentazione, priva di vizi logici, non è stata in alcun modo attaccata con argomenti specifici dal ricorrente, la cui censura risulta pertanto generica.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025.