La mancata attesa in udienza del difensore di fiducia in ritardo può determinare la nullità del processo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2779 depositata il 23 gennaio 2025, ha risposto negativamente, rigettando il ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto in abitazione pluriaggravato.
Il ricorrente aveva lamentato una presunta violazione del diritto di difesa, sostenendo che il giudice avesse proceduto alla celebrazione del processo senza attendere, neanche per pochi minuti, il difensore di fiducia, giunto in ritardo.
La prassi e le nullità processuali
La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, aveva già sottolineato che la nomina del difensore d’ufficio, effettuata dal giudice a causa dell’assenza del difensore di fiducia, era legittima.
Secondo la giurisprudenza, “la prassi di attendere il difensore di fiducia risponde a regole di buon senso e rispetto del ceto forense, ma non è imposta da alcuna norma processuale”. Pertanto, la mancata attesa non determina alcuna nullità processuale (artt. 97, 178 e 179 c.p.p.).
Il verbale chiuso
Il processo, fissato alle ore 9:30 del 23 marzo 2023, è stato chiamato alle 9:36 e chiuso alle 10:02. Durante tale arco di tempo, il giudice ha nominato un difensore d’ufficio per garantire l’assistenza tecnica all’imputato, procedendo regolarmente. Il difensore di fiducia, arrivato dopo la chiusura del verbale, ha chiesto di riaprire il procedimento, richiesta respinta dal giudice poiché il dispositivo era già stato letto.
La Cassazione ha ritenuto che il verbale, pur riportando un errore formale relativo alla nomina fiduciaria, non abbia compromesso il diritto di difesa. Inoltre, ha evidenziato come il precedente citato dalla difesa (sentenza n. 45190/2013) fosse inapplicabile al caso concreto, in quanto in quella circostanza il difensore aveva comunicato preventivamente il ritardo.
Cosa ci insegna questa sentenza?
La sentenza conferma che il giudice non è obbligato ad attendere il difensore di fiducia in caso di ritardo, purché sia garantita la presenza di un difensore d’ufficio. Gli avvocati devono pianificare i propri impegni con attenzione, considerando che l’assenza o il ritardo non giustificato del difensore di fiducia non comportano automaticamente la nullità del processo.
Come direbbe un saggio giurista, “chi è puntuale, trova il giudice pronto e non disarmato!”
Cassazione penale, sez. 4, sentenza 20/11/2024 (dep. 23/01/2025) n. 2779
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 16 aprile 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, il 23 marzo 2023 ha riconosciuto H. O. responsabile di concorso (con B.F.) di tentativo di furto in abitazione pluriaggravato (dalla violenza sulle cose, dall'avere agito in più di tre persone e dalla recidiva), fatto commesso il 30 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. L'imputato ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi con cui lamenta violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (entrambi i motivi).
2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 97, 177, 178, 179 e 186 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, motivo già svolto in appello (primo motivo, pp. 3 e ss. dell'impugnazione di merito) ma disatteso dalla Corte territoriale con decisione che si censura.
Si rammentano le seguenti scansioni procedurali: essendo stato instaurato il giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza ed essendo stato l'imputato difeso il 31 dicembre 2022 nella fase della convalida da Difensore di ufficio, essendo stato chiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, il processo è stato rinviato al 23 marzo 2023, ore 09.30; il 23 febbraio 2023 l'imputato ha nominato Difensore di fiducia l'Avv. G., del Foro di Roma, che ha provveduto a depositare la nomina il 3 marzo 2023 a mezzo posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) presso l'indirizzo istituzionale della Cancelleria del Tribunale di Roma; il 6 marzo 2023 l'Avv. G. si è personalmente recato in Cancelleria per esaminare il fascicolo e ha avanzato richiesta di copia degli atti, che gli sono stati inviati tramite p.e.c. il giorno seguente; 1'8 marzo 2023 il Difensore ha avvisato la Collega Difensore di ufficio, Avv.ssa B., di essere stato nominato di fiducia; il giorno dell'udienza fissata per la discussione, il 23 marzo 2023, l'Avv. G., essendo impegnato presso il Tribunale di Viterbo, ha deciso di nominare proprio sostituto processuale il Collega di studio, Avv. R., che, tuttavia, si è presentato in aula con un lieve ritardo di pochi minuti rispetto all'orario fissato delle 09.30, in quanto impegnato in un'altra aula del Tribunale, e, giunto, ha appreso essere stato nel frattempo il processo chiamato alla 09.36 e deciso, previa nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con la presenza di Avvocato di ufficio nella persona dell'Avv. V., con chiusura del verbale che si attesta come avvenuta alle 10.02; l'Avv. R., quindi, ha rappresentato l'accaduto al Giudice, che, essendo stato già letto il dispositivo, ha ritenuto di non poter riaprire il verbale.
Ciò premesso, con il primo motivo dell'impugnazione di merito l'Avv. G. ha fatto presente che nel verbale dell'udienza del 23 marzo non risulta la nomina fiduciaria dell'Avv. G., benchè depositata sin dal 3 marzo 2023, e che l'imputato H.O., a differenza del coimputato nello stesso reato B. F., risulta, per errore, ancora assisto dall'Avv.ssa di ufficio B., la quale, tuttavia, non si è presentata in udienza siccome, come si è precisato, avvisata dal nuovo Difensore, e che si tratta di errore non risolto nella sentenza di primo grado.
Ha quindi dedotto la nullità, a suo avviso determinatasi, della sentenza per violazione del diritto di difesa: «Il giudice, celebrando il processo dopo appena sei minuti dallo scoccare delle ore 09.30, orario fissato per la trattazione del processo, attraverso la celere nomina del difensore d'ufficio prontamente reperibile in aula ex art. 97 comma 4 c.p.p., e senza attendere, per un tempo ragionevole e compatibile con un giustificabile e plausibile ritardo, il difensore di fiducia e gli imputati, nominato successivamente all'udienza di convalida d'arresto, ha di fatto negato il diritto degli stessi di essere assistiti dal proprio avvocato di fiducia» (così alla p. 6 del ricorso ed alla p. 4 dell'atto di appello).
Ciò posto, si richiama la motivazione della sentenza impugnata sul punto: la Corte territoriale sottolinea essere stato il processo chiamato all'ora fissata, essere stata garantita l'assistenza tecnica di Difensore di ufficio ed avere, comunque, l'appellante ammesso il ritardo in aula, sia pure di alcuni minuti, del Difensore di fiducia, per concludere che non sussiste nullità e che «la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l'orario fissato per l'udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale» (così alla p. 2 della sentenza impugnata).
Si ritiene da parte del ricorrente che la motivazione che si è richiamata avrebbe eluso le censure difensive svolte, non replicando in alcun modo ad alcuno dei tre punti posti in evidenza (ossia: 1. mancata rappresentazione nel verbale dell'udienza del 23 marzo 2023 della effettiva difesa fiduciaria dell'imputato H. O., risultando ancora il Difensore di ufficio della fase della convalida; 2. omesso aggiornamento nella ricostruzione della vicenda in sentenza della effettiva situazione quanto alla costituzione della Difesa; 3. celebrazione del processo appena sei minuti dopo lo scoccare delle ore 09.30 senza attendere per un tempo ragionevole il Difensore di fiducia ovvero quello di ufficio, ritenuto, pur erroneamente, ancora incaricato) e limitandosi a sottolineare «la legittimità dell'operato procedurale del giudice di prime cure» (così alla p. 9 del ricorso), senza avvedersi che la erronea verbalizzazione all'udienza del 23 marzo 2023, quanto alla costituzione delle Parti, della nomina fiduciaria dell'Avv. G., avrebbe «di fatto annulla[to] la valenza e l'efficacia giuridica del regolare e formale deposito in cancelleria della nomina fiduciaria, intervenuto in data successiva a quella dell'udienza di convalida dell'arresto» (così alla p. 9 del ricorso). In conseguenze, l'operato del giudice di prime cure avrebbe causato una nullità, tempestivamente eccepita, ai sensi degli artt. 178- 179 cod. proc. pen.
Si richiama un caso che sarebbe «assimilabile per analogia a quello di specie» (p. 11 del ricorso), risolto in senso favorevole alla Difesa ricorrente dalla S.C., Sez. 3, n. 45190 del 10/10/2013, P.O. in proc. M, Rv. 257422.
2.2. Con il secondo motivo denuncia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'an della responsabilità penale dell'imputato. Richiamato il contenuto del secondo motivo dell'impugnazione di merito con cui si contestava la sussistenza di prove idonee a sostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato (evidenziando: avere i decidenti trascurato la versione concordemente resa dagli imputati nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, peraltro coerente con gli orari e con i percorsi dei mezzi pubblici che i due hanno dichiarato di avere preso; non avere gli agenti che hanno proceduto all'arresto assistito direttamente ai fatti per cui è processo; avere il teste Massimiliano Petrassi assistito solo a condotte successive al fatto, da quando cioè i due imputati si sono allontanati dal condominio di via Fleming n. 122; la ritenuta inattendibilità delle teste oculare C., attese le condizioni di scarsissima visibilità in cui ha potuto osservare i due; le plurime ritenute discordanze tra quanto riferito da P., A. e dalla persona offesa C., anche a proposito dell'eventuale inseguimento dei due sospettati), si censura la sentenza, che avrebbe eluso le plurime, puntuali, doglianze difensive, limitandosi a riferire (alle pp. 3-4) in maniera stringatissima le dichiarazioni dei tre testi Petrassi, Astaldi e Conte, per poi richiamare la decisione di primo grado. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 28 ottobre 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 15 novembre 2024 il Difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del P.G. insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Al primo motivo ha già risposto in maniera logica ed adeguata la sentenza impugnata, che ha sottolineato essere il Difensore di fiducia in effetti arrivato in ritardo, spiegando che «la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l'orario fissato per l'udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale» (così alla p. 2 della sentenza impugnata).
Non assume rilevo l'errore nel verbale, visto che il Difensore di fiducia (recte: il sostituto del Difensore di fiducia), ove fosse intervenuto all'ora fissata, avrebbe sicuramente evidenziato la imprecisione.
Peraltro, dalla lettura del contenuto dell'allegato n. 4 al ricorso, ossia il verbale dell'udienza del 23 marzo 2023, risulta l'inizio dell'udienza alle ore 09.36 e la chiusura della stessa alle ore 10.02: onde pare logico ritenersi che il Difensore si sia presentato in aula oltre la 10.02, altrimenti avrebbe fatto presente di essere arrivato.
Infine, non ha pregio il richiamo al precedente di Sez. 3, n. 45190 del 10/10/2013, P.O. in proc. M, Rv. 257422 («In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 127 cod. proc. pen. - applicabili all'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione della persona offesa, in virtù del rinvio di cui al comma secondo dell'art. 409 cod. proc. pen. - garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la concreta possibilità di partecipazione all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Gip per violazione del diritto al contraddittorio in un caso in cui il difensore della parte offesa, tre quarti d'ora prima dell'inizio dell'udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un imprevisto ed il Gip aveva, invece, ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando all'esito dell'udienza ordinanza di archiviazione)»: infatti, nel caso affrontato e risolto dalla richiamata sentenza di Sez. 3, il Difensore aveva annunciato per iscritto un proprio temporaneo impedimento causativo di contenuto ritardo, sicchè si tratta di situazioni differenti e non assimilabili.
3. Il secondo motivo (sull'an della responsabilità) è costruito in fatto, è reiterativo e, in presenza di doppia conforme, mira ad una ricostruzione dei fatti e ad una valutazione delle prove differenti ed alternative rispetto a quanto da quanto ritenuto concordemente da parte dei giudici di merito con motivazione adeguata, non illogica e non incongrua.
4. Consegue, in definitiva, la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/11/2024.