Stupefacenti, fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5, secondo periodo, DPR n. 309 del 1990, non occasionalità, nozione, conseguenze

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.5842 del 22/01/2025 (dep. 13/02/2025)

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Stupefacenti, fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5, secondo periodo, DPR n. 309 del 1990, non occasionalità, nozione, conseguenze

In tema di stupefacenti, l’elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l’integrazione dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.


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Cassazione penale, sez. III, sentenza 22/01/2025 (dep. 13/02/2025) n. 5842

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, aveva condannato Am.Cl. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), commessi in data 11 dicembre 2023.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

2.1. nullità della sentenza di appello ex artt. 521, 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen., in relazione al capo A), in relazione alla ritenuta aggravante, da parte del Tribunale, di cui al secondo periodo dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, non oggetto di contestazione; trattandosi di nullità assoluta, detta nullità può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;

2.2. violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla mancata riduzione della pena a seguito dell'accoglimento del motivo di appello - il terzo - relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, posto che il principio ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. riguarda non solo il risultato sanzionatorio finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo, come affermato ripetutamente dalle Sezioni Unite;

2.3. violazione dell'art. 133 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena per il capo A), irrogata in misura notevolmente al minimo edittale, senza considerare la personalità dell'imputato, il pericolo in concreto cagionato, la qualità e la quantità di sostanza stupefacente detenuta, le modalità della condotta, i motivi a delinquere;

2.4. violazione dell'art. 337 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, posto che la condotta realizzata dall'Am.Cl. si era realizzata nella mera fuga con inseguimento degli operanti, poi interrotto dopo pochi secondi, senza ulteriori conseguenze, e non avendo comunque la Corte di merito accertato che si fosse verificato una situazione di concreto pericolo.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329 "chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità".

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione dell'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. "decreto Caivano"), al comma 5 è stato aggiunto un secondo periodo, a tenore del quale "chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità".

Si tratta di una peculiare ipotesi circostanziale della fattispecie base prevista dal primo periodo del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, come si desume non solo dalla collocazione della previsione in esame all'interno del medesimo comma, ma anche dal rinvio, quanto alla descrizione della condotta punita, alla fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma 5, differenziandosi, rispetto ad essa, per l'elemento specializzante della "non occasionalità" della condotta; sul terreno sanzionatorio, l'effetto della circostanza non è l'aumento di pena relativamente al massimo edittale - che coincide con quello comminato dall'ipotesi base -, ma l'innalzamento del minimo, con riferimento sia alla pena detentiva, sia alla pena pecuniaria.

Quanto, poi, all'elemento specializzante - ossia al fatto che la condotta non deve essere occasionale - deve ritenersi che esso sia integrato allorquando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico.

Si tratta di una conclusione che si desume, in primo luogo, dal significato letterale della locuzione di "non occasionalità": se è occasionale la condotta che si è verificata una sola volta, per converso non occasionale è la condotta che si è realizzata più di una volta, e, quindi, almeno due.

Quest'interpretazione trova conforto dal raffronto con la condotta di abitualità, utilizzata dal legislatore in altri contesti; si tratta, in tal caso, di locazione più pregnante della mera non occasionalità, per integrare la quale, come affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al riconoscimento del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è necessario che l'agente abbia già commesso, in precedenza, almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

2.2. Nel caso di specie, se è vero che nell'imputazione non vi è un esplicito riferimento all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 309 del 1990, nondimeno deve ritenersi che, in fatto, sia stata contestata la non occasionalità della condotta, agevolmente desumibile dalla espressa contestazione della recidiva specifica infraquinquennale: il che sta evidentemente a significare che l'agente aveva già riportato una condanna definitiva per la medesima violazione e, che, quindi, il fatto, oggetto di contestazione, non è "occasionale".

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Si osserva che il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, al solo fine di elidere l'aumento di pena per la ritenuta recidiva. Come si legge nella sentenza, il Tribunale ha poi ritenuto di "determinare una pena significativamente distante dai minimi edittali tenuto conto dell'illustrato e pericolosissimo contesto criminale in cui i fatti si sono svolti, dal comportamento processuale dell'imputato, dal pericoloso tentativo di fuga posto in essere, dal suo specifico e recentissimo precedente, dal fatto che (cfr. certificato penale) ha beneficiato di una sanzione sostitutiva che non ha sortito alcun effetto diverso da quello di rafforzare la sua consapevolezza di impunità, e dei suoi pregressi comportamenti da cui sono derivate denunce per evasione" (p. 2-3 della sentenza di primo grado); la pena base per il delitto di cui al capo A) è stata perciò fissata in tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000 Euro di multa, aumenta di sei mesi e mille Euro per il capo B), quindi ridotta di un terzo.

3.2. Orbene, la premessa fattuale assunta dal ricorrente - ossia che il Tribunale non ha tenuto conto, nel giudizio di bilanciamento, dell'aggravante di cui secondo periodo dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - non trova riscontro nell'indicata motivazione, risultando, piuttosto il contrario, laddove, come si è visto, il Tribunale ha ritenuto di infliggere una pena "significativamente distante dai minimi edittali": locuzione del tutto coerente con la pena minima prevista dall'art. 73, comma 5, prima parte, D.P.R. n. 309 del 1990.

3.3. A una diversa conclusione non può giungersi valorizzando il fatto che le circostanze attenuati generiche siano state riconosciute per elidere l'applicazione della recidiva qualificata, posto che, come detto, la circostanza aggravante ex art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 209 del 1990 comporta unicamente un più severo minimo edittale, essendo invece inalterato il massimo.

Del resto, la stessa Corte territoriale, nel ribadire che il giudizio di comparazione si estende all'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 209 del 1990, ha motivatamente escluso -come si dirà a proposito del motivo che segue - la possibilità di modificare in melius il trattamento sanzionatorio.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

4.1. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

4.2. Nel caso in esame, la motivazione relativa alla determinazione del trattamento punitivo non è certamente frutto di arbitrio, né manifestamente illogico, avendo la Corte di merito valorizzato, in maniera certamente non implausibile, i plurimi precedenti penali dell'imputato: oltre a reiterate condanne per emissione di assegni a vuoto, ormai depenalizzate ma correttamente ritenute indicative della predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202), due condanne per ricettazione e, soprattutto, il recentissimo precedente per il delitto ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 20 dicembre 2022, in relazione al quale l'imputato aveva riportato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; da ciò, la Corte di merito ha logicamente osservando l'inefficacia dissuasiva di tale pena, che, lungi dal favorire il reinserimento sociale del condannato, è stata, invece, interpretata da costui come una sorta di impunità, tanto che l'imputato ha commesso un nuovo delitto della stessa specie a brevissima distanza di tempo.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità.

5. Il quarto motivo è infondato.

5.1. Come affermato da questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, Sentenza n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137), tra cui, evidentemente, anche il personale delle forze dell'ordine impegnato nell'inseguimento del fuggitivo.

5.2. Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito, l'imputato, alla guida di un ciclomotore, per sottrarsi al controllo, tentando di passare in un varco tra il veicolo dei militari e un'autovettura in sosta, ha impattato contro lo sportello dell'auto di servizio: condotta evidentemente pericolosa per l'incolumità fisica degli occupanti.

6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2025.

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