Atti persecutori, concorso di persone nel reato, comune movente, rilevanza

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.6226 del 30/10/2024 (dep. 14/02/2025)

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Atti persecutori, concorso di persone nel reato, comune movente, rilevanza

In tema di atti persecutori, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente, che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà comune di concorrere nel reato.

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 30/10/2024 (dep. 14/02/2025) n. 6226

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del 26 giugno 2024 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di De.Ma., indagato del delitto di atti persecutori ai danni di Sc.An. e della di lei madre Pi.Ca., nonché dei connessi reati di detenzione e porto di armi, tutti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen.

Il procedimento de quo traeva origine dalla richiesta d'aiuto avanzata telefonicamente, la sera del 12 aprile 2024, ai Carabinieri della Tenenza di Cercola (NA) da Pi.Ca., la quale forniva ai militari gli elementi essenziali della complessiva vicenda persecutoria e dei suoi più rilevanti segmenti costitutivi.

1.1. Il Tribunale, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sostanziati dalle convergenti dichiarazioni rese da Pi.Ca., Sc.An. e Sc.Bi.

In particolare, la Pi.Ca. e gli Sc.An. riferivano in merito alle reiterate condotte vessatorie e minatorie di cui erano stati vittime sin dai primi mesi di vita della piccola De.Nu., che la Sc.An. aveva avuto da De.Sa.

Questi, insieme al padre De.Ma. e alla madre Ri.Ca., minacciava le persone offese con cadenza pressoché quotidiana allo scopo di costringerle a consegnare loro la bambina affinché trascorresse delle ore della giornata presso la famiglia paterna.

La Pi.Ca., inoltre, raccontava che, nell'estate del 2022, aveva subito, con la figlia, un brutale pestaggio ad opera di De.Sa. e in presenza dei di lui genitori. In quell'occasione, De.Ma. minacciò Sc.Bi. affinché non sporgesse denuncia per quanto accaduto, evocando il proprio predominio criminale sull'area di riferimento dei fatti.

Dalle dichiarazioni raccolte emergeva, altresì, che i De.Ma. era soliti presentarsi agli appuntamenti accompagnati da un gruppo di persone armate.

Tali condotte prevaricatrici causavano l'insorgenza di un grave stato d'ansia nei dichiaranti, che decidevano di trasferire la loro residenza e la propria attività lavorativa in altra città italiana al fine di sottrarsi al giogo dei De.Ma.

Ad avviso del Tribunale, la credibilità delle dichiarazioni convergenti della Pi.Ca. e degli Sc.An. era confermata da una pluralità di elementi probatori.

In primo luogo, dai referti ospedalieri allegati al verbale reso ai militari in data 30 aprile 2024 emergevano lesioni compatibili con il pestaggio di cui le donne dichiararono di essere state vittime nell'estate del 2022, e in particolare in data 30 agosto 2022.

Dai contenuti delle annotazioni allegate alla informativa di p.g. n. 35/21 del 21 aprile 2024 risultava, poi, che De.Ma. e Ri.Ca. erano soliti spostarsi a bordo di veicoli scortati da solidali che viaggiavano a bordo di scooter e motociclette.

I filmati dei sistemi di video sorveglianza della farmacia "(Omissis)" riscontravano le dichiarazioni delle persone offese in merito ad uno degli episodi verificatosi in data 12 aprile 2024, dapprima presso il negozio dello Sc.An. e, successivamente, nei pressi del parcheggio "Ponticelli".

La Pi.Ca., inoltre, in data 13 aprile 2024 ricevette messaggi minatori, trascritti in un'informativa, in cui Ri.Ca. minacciava la donna con chiaro riferimento al potere camorristico del sodalizio.

Si precisava, infine, che lo spessore camorristico dei De.Ma. risultava dai precedenti giudiziari e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermava la legittimità del ricorso alla custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di contrastare l'evidente pericolo di recidiva, anche a fronte della negativa personalità del ricorrente e della particolare gravità dei fatti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione De.Ma., per mezzo del suo difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si deducono erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 612-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ad avviso della difesa del ricorrente, le condotte ascritte a quest'ultimo non sarebbero state, di per sé, sufficienti ad integrare il reato di stalking, che, peraltro, non avrebbe potuto avere inizio prima del 30 agosto 2022 (data fino alla quale De.Ma. era stato detenuto) e non dal marzo 2021.

Oltre a formulare rilievi critici sugli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame da pag. 7 in avanti, il ricorso evidenzia, essenzialmente, in chiave di smentita dell'ipotesi d'accusa, l'assenza di condotte minacciose perduranti per tutto l'arco di tempo contestato, confermata dalla circostanza del "patto" concordato tra Sc.An. e i suoceri per regolamentare l'esercizio del diritto di visita della nipote, durato circa tre anni, ovvero sino ai fatti del 12 aprile 2024.

Si sofferma, poi, il difensore del ricorrente sulla "peculiarità" del caso in esame, in cui non vi sarebbe "univocità" della persona offesa, né "univocità" del soggetto agente.

Si contesta, ancora, in ricorso che vi sia stato uno stravolgimento della vita delle persone offese.

Si eccepisce, infine, la discordanza tra le dichiarazioni rese dalle persone offese in merito ai fatti avvenuti il 12 aprile 2024, i quali sarebbero altresì sconfessati dalle immagini del sistema di video sorveglianza della farmacia "(Omissis)".

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai delitti aggravati di detenzione e porto di armi.

Si rimprovera al Tribunale del riesame di aver valorizzato la caratura criminale degli indagati, dando per scontata la disponibilità di armi da parte di costoro, senza avvedersi che la presenza di armi non era documentata nemmeno dalle immagini di video sorveglianza relative ai fatti avvenuti il 12 aprile 2024.

Sulla circostanza, inoltre, non era stato dato adeguato peso alle discrasie emergenti dal narrato delle persone offese.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepiscono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. rispetto a tutti i capi di imputazione.

Ad avviso del ricorrente, le condotte contestate trovavano ragione non anche in logiche criminali e di imposizione, ma nella volontà di esercitare il diritto di visita della nipote De.Nu.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Giova premettere all'esame del primo motivo di ricorso alcuni principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti persecutori.

Occorre, per quel che qui rileva, ricordare:

- che rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426-01);

- che il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la "reiterazione" criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale (Sez. 5, n. 30525 del 22/04/2021, C., Rv. 281699-01: fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra);

- che il delitto di minaccia è assorbito in quello di cui all'art. 612-bis cod. pen. purché le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori (Sez. 5, n. 12730 del 21/01/2020, P., Rv. 278862-01);

- che, in tema di atti persecutori, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente, che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà comune di concorrere nel reato (Sez. 5, n. 2675 del 18/10/2021, dep. 2022, V., Rv. 282772-01);

- che, in tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime (Sez. 5, n. 2443 del 30/11/2021, dep. 2022, Botalla, Rv. 282646-01).

3. Il Tribunale del riesame si è pienamente conformato ai ricordati principi, riconducendo, alla luce del variegato complesso indiziario acquisito, coerentemente valutato, nell'alveo della fattispecie in contestazione al capo 1), le reiterate condotte vessatorie e intimidatorie poste in essere dal ricorrente, in concorso con il padre Salvatore e con la madre Ri.Ca. e in danno della ex moglie Sc.An. e dei genitori di costei Pi.Ca. e Sc.Bi., allo scopo di costringere le persone offese a consegnare loro, al di fuori di qualsivoglia regolamentazione legale, la piccola De.Nu. con cadenza pressoché quotidiana affinché passasse delle ore della giornata con la famiglia paterna.

Il Tribunale ha sottolineato che tali condotte prevaricatrici venivano perpetrate anche allorquando sussistevano impedimenti oggettivi riguardanti persino la salute della bambina.

Quanto all'evento o agli eventi del reato, i giudici de libertate hanno correttamente apprezzato, quale conseguenza delle costanti e reiterate condotte delittuose, sia l'insorgenza di un grave e costante stato di ansia e di timore nelle persone offese per la propria incolumità personale (anche alla luce della perdurante "guerra di camorra" in cui i De.Ma. erano coinvolti), sia l'indubbia alterazione delle abitudini di vita delle vittime del reato, indotte a trasferire la loro residenza e la loro attività lavorativa in altra città italiana.

3.1. A fronte di un costrutto argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, il ricorso, oltre a formulare obiezioni del tutto sterili, come quella di individuare la decorrenza del delitto dall'agosto 2022 anziché dal marzo 2021, oppone, in primo luogo, "puntualizzazioni" su alcuni elementi indiziari in fatto, confutative e parziali.

In secondo luogo, formula obiezioni inconferenti e manifestamente infondate in diritto.

Ad esempio, fuori luogo è la censura per cui le minacce non sarebbero state quotidiane, poiché, ai fini dell'integrazione del delitto di atti persecutori, rileva che esse siano "reiterate" (come nella specie), tenuto conto, tra l'altro, dell'insegnamento di legittimità per cui anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622-01).

Sul preteso "diritto di visita" dei nonni, il ricorso non si confronta con le corrette argomentazioni rese dall'organo del riesame: il c.d. patto sulle visite era, infatti, rimesso allo spontaneo adempimento delle parti, per ciò stesso incoercibile in mancanza di una regolamentazione giudiziaria.

Anche il paragrafo sulle "dichiarazioni contrastanti delle pp. oo. e mancanza di riscontri" esprime valutazioni squisitamente di merito su supposte discrasie inerenti ai narrati delle persone offese, delle quali non mette neppure in luce la decisività, oltre a non rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.

4. Aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, afferente ai reati in materia di armi.

Non risponde al vero che il Tribunale del riesame abbia valorizzato i filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza in funzione di prova del concorso nel porto d'armi dei protagonisti del raid del 12 aprile 2024, essendo stati detti documenti utilizzati, del tutto correttamente, in funzione di riscontro dell'attendibilità intrinseca del narrato delle persone offese in ordine alla individuazione dei protagonisti della scorreria.

Aspecifico è, poi, opporre alle dichiarazioni sfavorevoli all'indagato rese dalla Pi.Ca. e da Sc.An. quelle rese da Sc.Bi., senza considerare che egli non fu presente al denunciato pestaggio, ma sopraggiunse sul posto quando l'azione aggressiva era terminata.

5. Infine, in fatto e rivalutativo è il motivo sull'aggravante mafiosa, che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente, in relazione a tutti i reati, apprezzando in modo non illogico l'espressa e costante evocazione intimidatoria del predominio camorristico esercitato dall'indagato e dai correi - quali leader dell'articolazione De.Ma. del clan De.Mi. - De.Ma. - nella zona di verificazione dei fatti, oltre alle stesse inquietanti modalità di prelievo della piccola De.Nu., consistite nel farsi accompagnare da una vera e propria scorta di "accoliti", anche armati, a tutela della propria incolumità e al fine di ulteriormente rimarcare il proprio dominio sui luoghi.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Segue la formula di oscuramento, come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025.

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