Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Cass. Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019).
Deve, quindi, essere esclusa l'integrazione del reato solo allorché la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinino al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Cass. Sez. 6, n. 28018 del 26/06/2009).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 09/01/2025 (dep. 18/02/2025) n. 6729
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato De.Gi. per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., per aver presentato denuncia presso i Carabinieri della stazione di E, affermando falsamente di aver subito il danneggiamento della propria autovettura.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen., di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rileva il difensore che la condotta dell'imputato non integra gli estremi del delitto di simulazione di reato, perché l'imputato non ha sporto denuncia per un fatto di reato ma ha segnalato un illecito civile, consistente nella colposa violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, ossia una condotta non idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale.
Né rileva il fatto che, nel caso di specie, sia stata compilata una annotazione di polizia giudiziaria e si sia dato corso ad un'indagine, in quanto l'imputato si era limitato a richiedere l'acquisizione dei filmati di una videocamera che riprendeva il luogo in cui l'auto era parcheggiata, richiesta che i carabinieri dovevano considerare irricevibile. Difetta, inoltre, l'elemento soggettivo del reato, che richiede che volontariamente e consapevolmente si attivi il meccanismo dell'indagine penale nella consapevolezza della falsità della notizia di reato segnalata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, PG/Piras, Rv. 275549 - 01).
Deve, quindi, essere esclusa l'integrazione del reato solo allorché la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinino al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 28018 del 26/06/2009, Casaletti, Rv. 244397).
2. Nel caso di specie la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il 05/04/2018 il ricorrente aveva sporto querela orale innanzi ai Carabinieri di E, denunciando che ignoti avevano provocato l'ammaccatura del cofano anteriore dell'auto, che aveva parcheggiato sulla pubblica via, danno che aveva constatato quando era tornato a prelevare il mezzo. In quella sede aveva precisato che, dalla visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installato presso vicini esercizi commerciali, secondo quanto aveva appreso dai relativi titolari, risultava che un furgone, nel fare retromarcia, aveva urtato il suo veicolo e si era poi immesso sulla strada principale senza fermarsi.
Le indagini successivamente compie che hanno permesso di appurare che l'auto era già danneggiata al momento in cui il De.Gi. l'aveva parcheggiata.
Con il ricorso per cassazione la difesa ripropone le censure già sollevate in appello con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., respinte con motivazione logica e immune da vizi dalla sentenza impugnata, che ha rilevato che la querela contro ignoti atteneva ad un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen., trattandosi di mezzo esposto per consuetudine necessità alla pubblica fede, e salva ogni ulteriore verifica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato.
Del resto, la possibilità di un'attività degli organi di inquirenti diretta all'accertamento del fatto era tutt'altro che astratta, considerato che, dopo la presentazione della querela, i carabinieri avevano svolto indagini, giungendo alle conclusioni sopra riportate.
Con il ricorso si sollecita, quindi, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4 - 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2025.