Appello del pm avverso sentenze di proscioglimento riguardanti ex art. 550, co. 1 e 2, Cp emesse prima del 25 agosto 2024, possibilità, preclusione ex art. 593, co. 2, Cp, esclusione

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Ordinanza n.6984 del 05/02/2025 (dep. 19/02/2025)

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Appello del pm avverso sentenze di proscioglimento riguardanti ex art. 550, co. 1 e 2, Cp emesse prima del 25 agosto 2024, possibilità, preclusione ex art. 593, co. 2, Cp, esclusione

in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore delle legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione.

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Cassazione penale, sez. V, ordinanza 05/02/2025 (dep. 19/02/2025) n. 6984

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 giugno 2024, il Tribunale di Asti ha assolto De.Ca. ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

L'azione penale era stata esercitata con citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 582, 585, in relazione all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen., commesso in danno del coniuge Mo.El.

2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, in data 23 ottobre 2024, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. poiché il delitto commesso è quello di lesioni aggravate in danno del coniuge, per il quale l'art. 1, comma primo, lett. c), n. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2022, pur inapplicabile ratione temporis, ha escluso che possano essere tra i delitti per cui è possibile riconoscere la particolare tenuità dell'offesa, ponendo, così, anche per le condotte precedenti, un più rigoroso onere motivazionale sulla sussistenza dei relativi presupposti;

la vittima ha subito una malattia di almeno quaranta giorni;

le circostanze che la persona offesa non abbia avuto necessità di subire un intervento chirurgico e che, a distanza di tempo, sia intervenuta la guarigione clinica spiegano rilievo quali condotte dell'imputato successive al fatto, suscettibili di incidere sull'entità dell'offesa e non anche di essere prese in considerazione per il vaglio sulla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione poiché il giudice, pur avendo ritenuto il fatto di particolare tenuità, ha liquidato una provvisionale di Euro 2.000,00 alla parte civile costituita.

2.3. Mediante il terzo motivo il ricorrente lamenta che la decisione impugnata ha ritenuto illogicamente lieve l'offesa, omettendo di considerare la documentazione medica in atti e le dichiarazioni dei testi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, poiché il pubblico ministero ha proposto ricorso contro una decisione di primo grado, si pone il problema dell'appellabilità o meno della stessa, considerata la recente novella normativa dell'art. 593 cod. proc. pen. quanto all'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, nell'ambito delle quali deve essere ricondotta quella resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (ex aliis, Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666).

Occorre considerare, infatti, che, nella formulazione attuale, l'art. 593, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. stabilisce che "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2".

Non vi è dubbio che il delitto di lesioni, anche pluriaggravato, rientri tra quelli per cui si può procedere a citazione diretta, per cui, qualora trovasse applicazione la suddetta disposizione, il pubblico ministero non avrebbe potuto proporre appello contro la decisione del Tribunale. Sennonché il richiamato comma 2, primo periodo, dell'art. 593 cod. proc. pen. è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, che ha sostituito le parole "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2" alle parole "Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento".

2. Nel caso in esame la sentenza del Tribunale è stata pronunciata in data 26 giugno 2024, ovvero quando era possibile, in forza del primo periodo del comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., per il pubblico ministero proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. L'impugnazione è stata invece proposta in data 23 ottobre 2024 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della riforma sopra indicata.

Occorre dunque stabilire se, in mancanza di una disciplina transitoria, la nuova disposizione processuale di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. sia applicabile ai casi in cui - come quello in esame - la sentenza, alla quale si riferisce l'impugnazione proposta dopo il 25 agosto 2024, sia antecedente all'entrata in vigore della riforma.

La disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica. Va, infatti, ricordato che il suddetto principio, che si suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, significa che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione.

Tale principio è stato sottoposto più volte al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 118 del 1957, ha affermato che l'osservanza del principio di irretroattività è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, il quale, peraltro, salva estrema necessità, dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che nel diritto privato la certezza dei rapporti preteriti uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. Di qui, nella costante giurisprudenza costituzionale successiva si è sottolineato che il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 4 del 2024; n. 18 del 2023; n. 73 del 2017; n. 132 del 2016; n. 170 del 2013; n. 264 del 2012; n. 78 del 2012). La retroattività di una legge - tuttavia - deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (tra le tante, Corte Cost. sentenze n. 70 del 2024; n. 104 del 2022; n. 70 del 2020; n. 108 del 2019; n. 416 del 1999; si vedano anche Corte Cost. sent. n. 240 del 2015 e ord. n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, hanno affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio tempus regit actum, che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU). Di qui, dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell'ordinamento (ex ceteris, Corte Cost. sentenze n. 4 del 2024; n. 145 del 2022; n. 174 del 2019; n. 73 del 2017; n. 260 del 2015; n. 170 del 2013). E, invero, anche il principio di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale, nell'art. 3 Cost., e costituisce ricaduta e declinazione soggettiva dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto tale principio, pur non essendo tutelato in termini assoluti e inderogabili, in quanto anch'esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, comporta che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex aliis, Corte Cost. sentenze n. 188 del 2022; n. 234 del 2020; n. 241 del 2019; n. 89 del 2018; n. 1 del 2014; n. 170 del 2013).

3. In materia di impugnazioni, sulla questione della successione delle norme processuali in mancanza di disposizione regolante il periodo transitorio, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Pc in proc. Lista, Rv. 236537, che ha operato la distinzione tra modifiche legislative che attengono alla categoria del "regime delle impugnazioni" (nelle quali rientrano quelle relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla) e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione.

Si è quindi affermato che, ai fini dell'individuazione del "regime" applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quello in cui si propone l'impugnazione. In particolare, si sono ritenuti irragionevoli gli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l'atto di impugnazione è proposto, potendosi determinare una asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell'impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori (adempimenti dì cancelleria, vicende della notifica ed altro).

Si è, peraltro, evidenziata la necessità che Vactus sia focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile 'il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo' (così in motivazione la citata sentenza). Secondo le Sezioni Unite, l'atto di impugnazione ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio.

In proposito, non è da trascurare che il caso esaminato nella sentenza Lista era analogo a quello oggetto della presente decisione, in quanto attinente all'ammissibilità di una impugnazione ordinaria quale l'appello è stata infatti affrontata la questione del perdurante potere di appellare, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'impugnazione conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio.

Il riferimento alla data della sentenza ha, quindi, trovato una sua collocazione armonica nella considerazione dell'individuazione del momento in cui sorge il diritto all'impugnazione e al correlato affidamento che il soggetto (legittimato a proporre la stessa impugnazione) ripone sulle norme regolanti tale diritto.

Insomma, la questione su cui hanno deciso le Sezioni Unite "Lista" concerneva, come nel caso in esame, Vari del diritto ad impugnare, giacché il problema interpretativo afferiva all'applicabilità ai procedimenti in corso (ovvero all'appello già proposto) della norma di cui all'art. 9 della legge n. 46 del 2006, che aveva abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., sottraendo alla parte civile il potere di proporre gravame agli effetti penali nei casi di ingiuria e di diffamazione.

Il riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza è stato giustificato dal fatto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la "facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla". Si legge nella sentenza 'Non è fuori luogo fare richiamo, al riguardo, all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite. "La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini" (C. Cost. sent n. 155/90). Il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto (cfr. in senso conforme Cass. S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame). D'altra parte, non bisogna lasciarsi condizionare, nella soluzione della questione in esame, dall'ambiguità della natura dell'atto d'impugnazione. Se è vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autoreferenziale, connotati questi già sufficienti -come si è sopra precisato - per ritenere ammissibile nel caso concreto l'appello ex art. 577 c.p.p. proposto dalle parti civili, non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza. Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto'.

Tale ultimo passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite "Lista" sancisce che il quadro normativo applicabile, nel caso di successione di leggi processuali, deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il diritto di impugnare. Infatti, deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli; e tale affidamento non può che parametrarsi alla disciplina processuale dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale ovvero con l'inizio dell'attività che caratterizza il rapporto processuale.

4. Del principio espresso da Sezioni Unite Lista la giurisprudenza successiva ha fatto ampia applicazione.

Ad esempio, si è ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile (tra le molte, Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, Pimpinella, Rv. 281615; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic, Rv. 275916; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, C., Rv. 272670).

In termini analoghi, sempre nel solco dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia "Lista", si è affermato che, in tema di archiviazione, ai fini dell'individuazione del rimedio applicabile, in assenza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed in forza del principio tempus regit actum, deve farsi riferimento al momento del deposito del provvedimento di archiviazione

e non a quello della proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che è ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, prima dell'entrata in vigore di detta disciplina, in presenza di opposizione della persona offesa, abbia proceduto de plano all'archiviazione, senza motivare sull'infondatezza della notizia di reato o sull'inammissibilità dell'opposizione (ex ceteris, Sez. 2, n. 50213 del 25/10/2018, Ceratti, Rv. 275514).

Peraltro, non può considerarsi che la regola per la quale, in assenza di disposizioni transitorie, ove muti il regime di impugnazione, deve aversi riguardo, per esigenze di certezza giuridica nell'esercizio del diritto di difesa, alla data della emanazione della pronuncia oggetto del gravame sia stata disattesa da quei precedenti che hanno valorizzato, invece, il momento di proposizione dell'impugnazione, in quanto ciò è avvenuto in fattispecie nelle quali non veniva in rilievo il diritto ad impugnare, bensì la disciplina delle modalità del suo esercizio (tra le altre, Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780).

E così pure, applicando il principio per cui si deve fare riferimento al momento in cui sorge il diritto all'impugnazione, si è affermato che, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528; Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701).

5. Tornando all'esame del caso di specie, è evidente che occorre chiedersi quando sorga il diritto delle parti e, in particolare, del pubblico ministero a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento.

Il collegio ritiene, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Lista, che, poiché il potere d'impugnazione trova la sua genesi nella sentenza, esso deve essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata.

Di conseguenza, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche ove siano relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Nella specie, peraltro, non può ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., perché sono stati denunziati anche vizi motivazionali, non deducibili in base alla disposizione di cui al comma 3 della stessa norma.

L'impugnazione allora deve essere riqualificata come appello.

In proposito va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che, "allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non massimata).

È stato così superato il precedente orientamento di segno contrario che privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).

La giurisprudenza prevalente si è posta nel solco dei principi espressi dalle Sezioni Unite "Bonaventura" (cfr. Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv 285134; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720). Sennonché in alcune pronunzie, anche recenti, continua a riaffiorare l'orientamento che assegna valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" (Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Parma, Rv. 236521; Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, dep. 2018, Lomagistro, Rv. 273149; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 -01; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634; Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich non massimata sul punto).

Tuttavia, il collegio ritiene che non vi siano i presupposti che giustifichino la rimessione della questione alle Sezioni Unite, poiché il principio espresso dalla sentenza Bonaventura - e applicato da altre decisioni delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 30326 del 26/06/2002, Del Re, Rv. 222003; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119) - è successivo a quello sancito da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336.

Invero, come già condivisibilmente osservato in una recente sentenza di questa Sezione, nel caso di successione di decisioni contrastanti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute sul medesimo tema, il precedente vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen., deve essere individuato nella sentenza pronunciata per ultima in ordine temporale, la quale prevale su quelle anteriori (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234).

6. Pertanto l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

7. In ragione dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, in caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2025.

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