In tema di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
In tema di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell'attività economica non possa conseguire neppure in termini occasionali l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 19/11/2024 (dep. 20/02/2025) n. 7090
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 26 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento in data 24 ottobre 2023, con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario (c.d. volontario) avanzata ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito anche codice antimafia) da Fra.Ra.Fer. di Re.Fr. F. e co. Sas
2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse della società, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione degli artt. 34, comma 1, 34-bis, 84, comma 4, 4 D.Lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione.
La Corte distrettuale avrebbe confermato il primo decreto di rigetto (fondato sul difetto del presupposto dell'agevolazione occasionale, in ragione del libero esercizio dell'impresa, dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. 159 cit.: cfr. art. 34-bis, comma 1, cit.), da una parte giudicando infondata la prospettazione difensiva secondo cui l'ente sarebbe un imprenditore libero da condizionamenti criminali e ritenendo in tal modo sussistente - per l'appunto -almeno una "agevolazione occasionale" dall'esercizio di essa; dall'altra parte, rigettando in ogni caso il gravame per il difetto dei presupposti richiesti per l'applicazione del controllo giudiziario volontario, proprio perché la Fra.Ra.Fer. non avrebbe "mai agevolato la camorra, né occasionalmente né stabilmente" e non ricorrerebbe "un rischio concreto di infiltrazione mafiosa".
Pertanto, il decreto impugnato - in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo Samir Global Service Srl, Rv. 281834 - 01; Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 01; Sez. 1, n. 29487 del 07/05/2019, Confi, comp. in proc. Ifit Solar Srl, Rv. 276303 - 01) - avrebbe ritenuto che la misura di prevenzione in discorso possa essere disposta soltanto nei casi in cui si ravvisi il pericolo di infiltrazioni mafiose e non possa invece applicarsi anche alle imprese che, come la ricorrente, ne sarebbero immuni. Tale esegesi si fonderebbe su "una errata commistione" tra il primo e il sesto comma dell'art. 34-bis cit. Difatti, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario c.d. volontario (ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011) il Giudice della prevenzione dovrebbe verificare unicamente:
- l'adozione di una informazione interdittiva ex art. 84, comma 4, D.Lgs. 159 cit. e la pendenza di un'impugnazione avverso di essa (presupposti che nella specie ricorrono);
- e, "sul piano sostanziale", in conformità con la ratio della misura, "la "bonificabilità" dell'impresa rispetto al dato patologico assunto in termini prognostici dalla Prefettura", poiché "l'accesso alla misura del controllo giudiziario volontario" non sarebbe consentito solo "nei casi di "cronicità" dell'infiltrazione mafiosa" in quanto il pericolo di inquinamento mafioso non potrebbe essere reputato un prerequisito del controllo volontario.
Dunque, occorrerebbe solo accertare le concrete possibilità dell'impresa "di compiere fruttuosamente il cammino di "self-cleaning"", anche grazie all'applicazione del controllo giudiziario.
D'altra parte, nel senso della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione deporrebbe il fatto che sia il Prefetto di Napoli sia il Tribunale amministrativo regionale adito abbiano ritenuto sussistente il rischio che Re.Fr. sia ""influenzabile" dalla malavita organizzata" e in ciò dovrebbe ravvisarsi il presupposto della chiesta misura (quantunque in atti consti che né il Re.Fr. né la moglie Be.Mo. siano mai stati coinvolti nelle vicende relative al clan (Omissis), di cui il suocero del Re.Fr. sarebbe considerato il capo).
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando la conformità del decreto impugnato alla preferibile esegesi dei presupposti dell'istituto previsto dall'art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011 poiché esso non ha applicato il controllo giudiziario in ragione dell'argomentata esclusione di una relazione - in termini di agevolazione occasionale - tra impresa e soggetti portatori di pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Anzitutto, deve qui aversi riguardo unicamente alla denunciata violazione di legge, essendo stato irritualmente dedotto anche il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. "Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto" (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme Srl, Rv. 279982 - 01). Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D.Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); e tale ultima ipotesi (che in effetti, come si vedrà, non ricorre) non è stata neppure prospettata dall'impugnazione, non occorrendo dilungarsi sul punto.
2. Occorre, invece, avere riguardo ai presupposti di accesso all'istituto del controllo giudiziario (c.d. volontario) previsto dall'art. 34-bis comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011.
Il controllo giudiziario delle aziende ha costituito una delle principali novità tra le modifiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161: quest'ultima, infatti, lo ha scorporato dall'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (ex art. 34 dello stesso codice), di cui prima rappresentava uno degli esiti, ed esso costituisce una autonoma (e non più accessoria) misura di prevenzione patrimoniale (prevista dal successivo art. 34-bis); la novella ha introdotto pure una specifica ipotesi di controllo giudiziario a istanza della parte privata, che è l'istituto che qui rileva (si osserva sin d'ora che il testo dell'art. 34-bis del codice antimafia è stato ulteriormente modificato dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; a tali modifiche si farà riferimento solo per quanto qui di interesse).
Le misure appena richiamate, usualmente ritenute più blande rispetto alla confisca e al sequestro ad essa funzionale (finalizzate per l'appunto all'ablazione dei patrimoni illeciti), sono ispirate a quello che in dottrina è stato indicato come paradigma terapeutico: come evidenziato dalle Sezioni Unite, esse "rappresentano una risposta alternativa da parte del legislatore" in quanto "volte non alla recisione del rapporto col proprietario ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo" (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156-01). Nel disegno normativo:
- l'amministrazione giudiziaria è disposta quando "sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti" specificati dalla legge e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di sequestro e confisca" (art. 34, comma 1, cit.);
- il controllo giudiziario - sia quello c.d. prescrittivo ex art. 34-bis comma 1, cit. ma anche, come si chiarirà, c.d. volontario - "quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale... se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività" (art. 34-bis, comma 1, cit.).
La disciplina del controllo giudiziario c.d. volontario delle aziende è racchiusa in due commi - il sesto e il settimo - dell'art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. Tralasciando le norme processuali (se non per quel che occorre al fine di provvedere), in particolare:
- il comma 6 attribuisce alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (ai sensi dell'art. 84, comma 4, dello stesso corpo normativo) che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, la legittimazione a richiedere al giudice della prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario nella forma più incisiva (ossia, quella che prevede la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario) contemplata dalla lettera b) del comma 2 dello stesso art. 34-bis;
- e, a mente del comma 7, il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva nonché il termine per il rilascio delle informazioni antimafia da parte del prefetto, e dunque produce effetti favorevoli per l'impresa che ne è destinataria.
Ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, cit., il Tribunale - investito dai soggetti privati interessati - "accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti", presupposti che, tuttavia, la norma non esplicita.
E proprio sul punto si registra una non compiuta coincidenza tra le soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, non può prescindersi dall'apporto esegetico offerto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite che, pur essendo intervenuta sul tema delle impugnazioni avverso i provvedimenti resi dal giudice della prevenzione in tema di controllo c.d. volontario, ha offerto indicazioni di rilievo centrale per individuare i "presupposti" dell'istituto. Il profilo dirimente - in effetti, devoluto dal ricorso - è la portata da attribuire alla natura occasionale del "contagio mafioso" o da parte degli altri soggetti pericolosi contemplati dalla legge (cfr. art. 34, comma 1, cit).
2.1. La considerazione da cui muovere è quella secondo cui, anche quando ne sia richiesta l'applicazione dagli interessati, la misura del controllo giudiziario non ha natura differente rispetto all'ipotesi generale dettata dall'art. 34-bis, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011. Al riguardo, già anteriormente alla decisione delle Sezioni Unite, si era rilevato che "la misura del controllo giudiziario... è sottoposta al medesimo presupposto indipendentemente da chi sia richiesta e disposta (parte interessata, PM o d'ufficio) costituito dalla accertata occasionalità delle infiltrazioni (mafiose o, comunque, riconducibili ai soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, dello stesso decreto) nella attività di impresa individuale, sociale o cooperativa"; e si era ritenuta priva di riscontro normativo l'interpretazione contraria "posto che, il comma sesto del(l')articolo 34 bis codice antimafia, non costituisce deroga alcuna alla disciplina generale dettata dal primo comma" (Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale COIN, Rv. 275419 - 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade Srl, Rv. 273645 - 01).
Tale esegesi ha trovato continuità nella sentenza Ricchiuto che, nell'evidenziare - come già osservato - la diversa ratio dell'amministrazione giudiziaria e del "controllo giudiziario anche "volontario"" rispetto a quella sottesa alle misure ablative, ha affermato che le prime vanno considerate parte di "un sotto-sistema omogeneo"; e proprio in ragione di tale ratio ha indicato i poli del "percorso accertativo che esse" - compreso dunque il controllo giudiziario volontario - "attivano in capo al giudice" (Sez. U, n. 46898/2019, cit.).
In primo luogo, occorre compiere "il preliminare accertamento... delle condizioni oggettive descritte" negli artt. 34 e - quel che qui più rileva - 34-bis, citt. - "e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie": nel caso in cui sia la parte privata - raggiunta da interdittiva antimafia - ad avanzare domanda di accedere al controllo giudiziario, il giudice della prevenzione dovrà "pur sempre... accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa" (Sez. U, n. 46898/2019, cit.). Dunque, dalla graduazione in peius delle misure patrimoniali che la disciplina in commento consente al giudice della prevenzione, ossia dal fatto che, nel caso in cui - a cagione delle rilevate infiltrazioni - si ravvisi una compromissione più marcata della impresa, non può disporsi il controllo giudiziario, le Sezioni Unite hanno tratto che sarebbe del tutto irrazionale prevedere che il Tribunale chiamato ad applicare il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, cit. possa valutare l'intensità del rapporto tra l'impresa l'ambiente criminale mafioso e invece non disponga di analogo potere nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata ai sensi del successivo comma 6.
Ma l'Alto Consesso ha pure individuato un secondo polo dell'accertamento, e cioè la verifica della possibilità di bonificare di impresa (quindi della fattibilità di un piano di recupero di essa). Sotto tale ultimo aspetto, con riferimento alle misure in discorso (amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario) ma "a maggior ragione in relazione al controllo volontario", "la peculiarità dell'accertamento del giudice" deve individuarsi "nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su(l richiamato) pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata" (Sez. U, n. 46898/2019, cit. : "in altri termini "l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può... essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta"; cfr. pure Sez. 5, n. 34522 del 12/07/2021, Ad Maiora, n.m.; Sez. 5, n. 38456 del 06/11/2020, Biessemme Srl, n.m.).
La giurisprudenza successiva, a sostegno di tale ordine di argomentazioni, ha richiamato una considerazione fondata su "una ragione di funzionalità del sistema": in particolare, si è osservato che i "presupposti" la cui verifica l'art. 34-bis, comma 6, demanda al Tribunale "non possono limitarsi a quelli dell'ammissibilità dell'istanza - esistenza di una interdittiva prefettizia e impugnativa dinanzi al giudice amministrativo" - anche alla luce del fatto che "l'accesso al "controllo giudiziario" non può rappresentare un espediente per rimuovere gli effetti dell'interdittiva antimafia, soggetta alla verifica giurisdizionale di competenza del giudice amministrativo, tenuto conto che l'ammissione al controllo giudiziario (ne) sospende gli effetti" (Sez. 6, n. 23330 del 13/05/2021, La Fattoria Srl, n.m.). Su tale tema si tornerà poco oltre, poiché il rilievo da attribuire al provvedimento prefettizio è uno dei profili centrali a sostegno della conclusione che qui si intende ribadire.
Inoltre, sulla scia di quanto chiarito dalla sentenza Ricchiuto, sono state offerte ulteriori specificazioni sull'ambito dell'apprezzamento devoluto al giudice della prevenzione nei casi che qui interessano e sul modulo logico da impiegare a tal fine. In particolare, si è affermato che "ai fini dell'istituto di cui all'art, 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, l'occasionalità dell'agevolazione (che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione) costituisce un prius, il presupposto logico-giuridico, la conditio sine qua ai fini dell'accesso all'istituto, la cui valutazione pregiudiziale - sia pure in una prospettiva prognostica e dinamica -si pone necessariamente a monte della valutazione, logicamente successiva, circa la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose" (Sez. 6, n. 29213 del 06/07/2021, Tenace, n.m., che così prosegue: "Perché possa essere deliberato l'accesso dell'azienda a questa sorta di "messa alla prova" per dimostrare nei fatti di non essere mafiosa o di essere capace di "emendarsi", i giudici della prevenzione devono dunque verificare, in prima battuta, l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che vale a contrassegnare quelle situazioni nelle quali il tentativo o il pericolo di infiltrazione o di condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta e ridotta entità, e, in seconda battuta, la possibilità di eliminare le anomalie riscontrate mediante interventi attuati all'interno ed all'esterno direttamente ed autonomamente dall'impresa destinataria dell'interdittiva antimafia. In una situazione nella quale fosse esclusa l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa (cioè allorquando fosse riconosciuta l'integrale contaminazione dell'azienda da parte della consorteria ovvero la sussistenza di un" 'impresa mafiosa") risulterebbe - prima di tutto logicamente e poi giuridicamente - impossibile esprimere una prognosi circa la praticabilità di strumenti atti ad eliminare le cause del rischio di assoggettamento o condizionamento da parte dell'organizzazione mafiosa, essendo detto assoggettamento o condizionamento già in essere".) Dunque, l'occasionalità dell'agevolazione "si mostra essere... il parametro che orienta la discrezionalità giudiziaria, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all'attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie" (Sez. 2, n. 26830 del 06/07/2021, Chiefari, n.m., che richiama Sez. 2, n. 8856 del 17/02/2021, DB04 Srl, n.m.; cfr. pure Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge Srl, Rv. 281450 - 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020 - dep. 2021, Società Costruzioni Srl, Rv. 280851 - 01).
Tanto che, coerentemente, si è affermato che nel caso in cui manchi l'occasionalità il giudice di merito può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione del controllo giudiziario anche senza motivare sulla bonificabilità dell'impresa perché in difetto del primo presupposto in ogni caso non si potrebbe applicare l'istituto (cfr. Sez. 5, n. 34522/2021, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022 - dep. 2023, Edil PE P Sas, Rv. 284243 - 01, che a
chiare lettere afferma che "è ostativa all'ammissione la constatazione di 'assenza della relazione' (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna"; Sez. 2 n. 26830/2021, cit., secondo cui la misura del controllo giudiziario "andrebbe negata" ove l'occasionalità dell'agevolazione "non dovesse sussistere, per essere l'ente economico compromesso in maniera più incisiva dalla contaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero"; Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022 - dep. 2023, MEM Servizi, Srl, n.m.; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020 - dep. 2021, Senesi Spa, Rv. 280341 - 01; Sez. 6, n. 26754 del 17/10/2021, Maenza, n.m.).
In conclusione, sulla scorta dell'esegesi appena richiamata, all'apprezzamento demandato al giudice della prevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario c.d. volontario deve attribuirsi una struttura bifasica, in quanto ad una fase di matrice statico/retrospettiva sul carattere occasionale dell'agevolazione, si aggiunge una fase di tipo dinamico/prospettica sulle possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana; e ciò in parallelo con l'iter, tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità, che deve seguire il giudice chiamato a decidere su una proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, iter che deve contemplare una "ineliminabile componente "ricostruttiva"" (la c.d. fase constatativa) "tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie" previste dalla legge (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322 - 01; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 01; cfr. pure Corte cost., n. 24 del 2019), "cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge" (Sez. 1, n. 23641/2014, cit.). Si tratta di un'interpretazione che consente di uniformare l'istituto a quel modello "prospettico-cooperativo" (evidenziando in dottrina) secondo il quale è stato concepito, senza abbandonare tuttavia la necessaria verifica del grado di inquinamento della realtà imprenditoriale, parametro che non può essere trascurato al fine di formulare una prognosi fondata delle possibilità di risanamento di essa proprio nell'ottica dinamica chiarita dalle Sezioni Unite.
2.2. La rispondenza al dato letterale dell'art. 34-bis cit. e la coerenza sistematica della ricostruzione appena esposta non consentono di condividere la diversa posizione giurisprudenziale su cui la ricorrente ha fondato le censure al provvedimento impugnato.
Sez. 6, n. 30168/2021, cit. ha inteso muoversi proprio nell'alveo tracciato dalla sentenza Ricchiuto, di cui ha offerto una lettura che non collima con quella sopra indicata. Secondo tale esegesi, ritenere che l'ambito della valutazione
demandato al giudice della prevenzione ai fini dell'applicazione della misura del controllo giudiziario sia identico qualora la misura sia richiesta dalla parte pubblica (ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, D.Lgs. cit.) e qualora sia richiesta dal destinatario dell'informativa antimafia interdittiva, sarebbe una conclusione difforme dall'interpretazione dello stesso articolo tracciata proprio dalle Sezioni Unite e potrebbe condurre "ad indebite sovrapposizioni tra l'ambito cognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittiva antimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione" (ivi). In quest'ottica, fermo restando che "presupposti" del controllo giudiziario c.d, volontario "sono sicuramente il rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva e... la successiva impugnazione (di essa) dinanzi al giudice amministrativo", dalla "peculiarità" della misura in discorso - da disporsi ad istanza di parte e "finalizzata ad assicurare, da un lato, la "bonifica" aziendale e, dall'altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all'informativa interdittiva antimafia" e che ha "indotto alcuni commentatori ad assimilarla all'istituto della messa alla prova" - si è inferita la centralità, nella valutazione demandata al giudice della prevenzione, del "giudizio prognostico in ordine (alla) positiva evoluzione della realtà aziendale", ossia al suo "pieno recupero" e "reinserimento... nel circuito sano dell'economia" (sotto il controllo dell'amministratore giudiziario e in virtù delle efficaci misure organizzative da adottare); e si è rimarcato che, ad avviso delle Sezioni Unite, "la condizione di assoggettamento dell'impresa all'intimidazione mafiosa costituisce solo un prerequisito" (anche della misura de qua), rispetto al quale "il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi del giudice della prevenzione deve essere posto in particolare sulle concrete possibilità della singola realtà aziendale "di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni... che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata" (ivi, che così prosegue: "Tuttavia, prosegue ancora il Supremo Consesso, mentre ai fini dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, è doveroso il preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell'impresa, con riferimento al controllo giudiziario "volontario", in pendenza del giudizio amministrativo avverso l'informazione antimafia interdittiva, tale accertamento non scolora del tutto, dovendo pur sempre il Tribunale adito accertare i presupposti della misura. In ogni caso, tale accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l'iter che ciascuna misura comporta. I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Ricchiuto, hanno ulteriormente specificato l'ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6. Sebbene, infatti, il presupposto di tale misura, al pari del controllo giudiziario "prescrittivo", sia rappresentato dal carattere occasionale della condizione dì agevolazione mafiosa, diverso è, invece, l'ambito dell'accertamento demandato al giudice della prevenzione, più esteso nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 34, D.Lgs. cit., e più ristretto nel caso del controllo giudiziario volontario").
Inoltre, richiamando adesivamente la prospettiva - già espressa da Sez. 2, n. 9122/2021, cit. - secondo la quale nel caso del controllo giudiziario delle aziende disposto ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, cit. "la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione - trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo ed. prescrittivo", laddove nell'ipotesi di controllo c.d. volontario "tale valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa", si è tratto che "la cognizione del giudice investito della richiesta" del privato interessato "non comprende anche il pre-requisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività economica e l'azienda, non potendosi prescindere dall'accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo" (Sez. 6, n. 30168/2021, cit.) Dunque, pur ribadendosi che la verifica demandata al giudice della di prevenzione deve avere riguardo sia al "carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1" dell'art. 34-bis cit. sia alla "concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose", si è rimarcato come lo stesso giudice sia "tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso dì cronicità dell'infiltrazione mafiosa"; e sì è affermato che tale giudizio ha "un carattere unitario" (Sez. 6, n. 30168/2021, cit.).
Tale lettura perviene alla conclusione che l'assenza di ogni agevolazione non consente di negare l'applicazione del controllo giudiziario c.d. volontario (Sez. 6, n. 41799 del 17/09/2024, NA.RO.MI. Srls, n.m.; Sez. 6, n. 22395 del 06/04/2023, C.L.P. Sviluppo Industriale Spa, n.m.; Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021, Società coop. a r.l. Gli Angeli, Rv. 281822 - 01: "in materia di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall'organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza dell'impugnazione avverso la misura prefettizia, l'interesse della parte privata alla continuità dell'attività di impresa attraverso la sospensione dell'efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati che discendono dalla interdittiva").
2.2.1. Al di là del fatto che, alla luce di quanto esposto al par. 2.1., parrebbe diversa la prospettiva sposata dalle Sezioni Unite, l'iter argomentativo appena tracciato non può condividersi per più ordini di ragioni.
Anzitutto, nulla esclude che anche nei casi in cui l'applicazione del controllo giudiziario venga richiesta ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, cit. (ossia non su iniziativa privata), l'impresa de qua sia stata destinataria di un'interdittiva antimafia (ed il privato non l'abbia impugnata innanzi al giudice amministrativo oppure, nonostante l'impugnativa, non abbia ritenuto di avanzare richiesta ex art. 34-bis, comma 6, cit.); e non paiono sussìstere ragioni per cui, solo nel caso di controllo giudiziario a richiesta del privato interessato, il provvedimento interdittivo debba avere la sopra indicata maggiore valenza nel procedimento di prevenzione, dato che l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra l'ambito cognitivo riservato alle due giurisdizioni può porsi pure nell'ipotesi - prima richiamata - in cui, pur avendo adito il giudice amministrativo, il privato non abbia avanzato richiesta di controllo giudiziario volontario. Inoltre, gli elementi addotti a sostegno della proposta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 1, cit. potrebbero essere i medesimi su cui si è fondata l'interdittiva. Ancora, in relazione alla stessa impresa (attinta da interdittiva) potrebbero essere avanzate sia la proposta di applicazione del controllo giudiziario della Parte pubblica sia la richiesta del privato e, in tali casi, seguendo l'orientamento in discorso il giudice della prevenzione dovrebbe applicare un modulo decisorio almeno in parte difforme rispetto alle due domande (aventi ad oggetto la medesima misura nei confronti della stessa realtà produttiva); il che non trova appiglio normativo neppure sotto il profilo della disciplina del procedimento, dato che l'unica differenza oggi contemplata, a seguito del decreto legge 152 del 2021, è l'espressa indicazione tra i soggetti che il Tribunale deve sentire prima di provvedere del prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, cit.). Tale discrasia, invece, non si presenterebbe avendo riguardo al dato - già sopra indicato e non in contrasto con quanto esposto dalle Sezioni Unite - secondo cui il controllo giudiziario è un'unica misura di prevenzione patrimoniale che può essere disposta eccezionalmente anche su iniziativa privata senza che ciò muti la sostanza dell'istituto. Non pare decisivo neppure il richiamo dell'istituto della messa alla prova, in quanto esso ex se non esclude il vaglio dell'occasionalità dell' inquinamento illecito, che - come esposto - incide sulla stessa possibilità di affrancarsi da influenze illecite proprio tramite il percorso (se si vuole, la messa alla prova) che l'impresa potrà compiere in costanza di controllo giudiziario.
La prospettiva da cui qui ci si discosta non può essere condivisa neppure per quel che attiene ai rapporti tra procedimento di prevenzione volto all'applicazione del controllo giudiziario c.d. volontario e interdittiva prefettizia. Non c'è dubbio che la valutazione attribuita al giudice della prevenzione in materia di controllo giudiziario c.d. volontario non possa sostanziarsi in un sindacato sul provvedimento interdittivo emesso dal prefetto "per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni" (Sez. U, n. 46898/2019, cit.); d'altra parte, a ritenere diversamente - tenuto conto pure che l'adozione del controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti delle interdittive emesse dall'organo amministrativo (e del termine per il rilascio delle informazioni antimafia da parte del prefetto) - "il procedimento instaurato tramite la richiesta di controllo giudiziario avanzata dalla parte interessata e l'impugnativa del provvedimento potrebbero portare ad una illegittima duplicazione di procedimenti aventi ad oggetto la legittimità delle interdittive la cui valutazione resta esclusivamente di competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale" (Sez. 2, n 18564/2019, cit.).
Fermo tale assunto, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice della prevenzione è chiamato alla verifica dell'"intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011... devoluta alla sua cognizione", ossia al compimento di "una serie di controlli e accertamenti penetranti sulla vita e sulla qualità della gestione della impresa, che si affianca alla denuncia di infiltrazione mafiosa operata dal prefetto, e che nondimeno la parte privata può avere interesse a contrastare anche con elementi di fatto acquisiti successivamente alla udienza camerale anticipata, pure per non rimanere acquiescente rispetto a conclusioni che la potrebbero esporre alla adozione di misure di prevenzione patrimoniali diverse e più incisive" (Sez. U, n. 46898/2019, cit.). È rispetto a tale indicazione della sentenza Ricchiuto che possono cogliersi altri elementi di distonia dell'orientamento da cui qui ci si discosta, che si fonda sull'idea (che costituirebbe un elemento di distinzione dal controllo giudiziario disposto ai sensi dall'art. 34-bis, comma 1, cit.) secondo cui, quando la misura è richiesta dal privato interessato a seguito dell'emanazione dell'interdittiva, il Tribunale debba compiere il proprio
apprezzamento prognostico "sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva" (Sez. 2, n. 9122/2021, cit., richiamata adesivamente da Sez. 6, n. 30168 2021, cit.). Difatti, si è ritenuto che "l'ambito dell'indagine giudiziaria" nel caso del controllo giudiziario volontario, in ragione della "confluenza" di esso con l'istituto dell'interdittiva, sarebbe "più circoscritto"; in particolare, esso sarebbe finalizzato a verificare il "controllo giudiziario è in grado di perseguire l'obiettivo di "bonificare" l'impresa"; di conseguenza, "mentre nel caso del primo comma dell'art. 34-bis cod. pen. la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione - trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo ed. prescrittivo - nel caso del sesto comma la valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa, non può prescindere cioè dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo, substrato della decisione riservata alla cognizione del giudice ordinario, a garanzia del contemperamento fra diritti costituzionalmente garantiti (la tutela dell'ordine pubblico e la libertà d'iniziativa economica attraverso l'esercizio d'impresa)" (Sez. 2, n. 9122/2021, cit.).
Tale lettura non può condividersi. Non solo perché il modulo procedimentale previsto dal codice antimafia non consente di pervenire a tale conclusione a proposito dei poteri di accertamento del giudice della prevenzione nel caso del controllo c.d. volontario (si è già indicata l'unica differenza, sotto il profilo del rito, tra controllo volontario e controllo ex art. 34-bis, comma 1, cit.); ma anche perché tale modulo può ritenersi conforme ai princìpi cui si uniforma il procedimento di prevenzione soltanto se si tiene fermo che il "dato patologico rappresentato nel" (e non rappresentato dal) "provvedimento prefettizio" (Sez. 6, n. 33264 del 05/05/2021, Si. Tel. Impianti Srl, n.m.) ossia gli elementi di fatto in esso esposti, devono essere esaminati dal giudice della prevenzione sempre in relazione agli ulteriori elementi acquisiti (come si trae pure dal dictum delle Sezioni Unite), eventualmente offerti dai soggetti che il Tribunale deve sentire, che solo in questi termini - e non in relazione a quanto accertato dal provvedimento prefettizio, che deve uniformarsi all'ottica del più probabile che non, che non collima con quella propria del Tribunale chiamato ad applicare una misura di prevenzione - può ritenersi "il substrato della decisione del giudice ordinario" (Sez. 2, n. 9122/2021, cit.). Rispetto a tale prospettiva la considerazione che il controllo volontario si pone alla confluenza con l'interdittiva ed è finalizzato alla bonifica dell'impresa non pare decisiva, atteso che tale finalità - si è rilevato - è il quid delle misure non ablative qui richiamate. Di conseguenza, sotto tale profilo non pare potersi ravvisare alcuna peculiarità propria del controllo giudiziario c.d. volontario, dovendosi ribadire che "dopo le precisazioni espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte nel citato arresto, la valutazione "autonoma" del Tribunale della prevenzione ai fini di cui all'art.34 bis comma 6, pur basandosi sui contenuti della informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) deve necessariamente individuare i presupposti fattuali cui l'art.34 bis comma 1 ancora l'applicazione dell'istituto : a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa ed i soggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di 'efficacia' del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. In tale momento la "giurisdizionalità piena" del sistema della prevenzione esclude che il Tribunale possa considerare - sul punto della esistenza o meno della relazione sub a - intangibili le valutazioni espresse dall'organo di prevenzione amministrativa, fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non 'tocca' l'esistenza della informazione interdittiva prefettizia" (Sez. 1, n. 10578/2022 - dep. 2023, cit., ove condivisibilmente si osserva che, a ritenere diversamente, si finirebbe con l'"imporre l'applicazione di una misura di prevenzione (il controllo giudiziario) anche nelle ipotesi in cui l'autorità giurisdizionale - nel suo proprio momento cognitivo - non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento della attività di impresa"; cfr. pure Sez. 2, n. 22083/2021, cit.). Peraltro, il modulo cognitivo qui preferito è in sintonia con il principio di autonomia cui si uniforma il procedimento di prevenzione che, per consolidata giurisprudenza opera rispetto al giudizio penale (nei limiti chiariti da questa Corte) e che invece sarebbe limitato, in ossequio al contrario orientamento, rispetto a un apprezzamento compiuto dall'autorità amministrativa.
2.3. Ad avviso del Collegio, poi, non è neppure condivisibile l'orientamento - pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità - che ha più recisamente escluso che tra i presupposti del controllo giudiziario c.d. volontario rientri l'occasionalità dell'agevolazione. A tale conclusione si è pervenuti, anzitutto, evidenziando che l'art. 34-bis, comma 6, cit. "non fa rinvio al comma 1" dello stesso articolo, ossia a quello che prevede "la condizione della "agevolazione... occasionale"" (Sez. 6, n. 34544 del 19/05/2021, Costruzioni Due Srl, n.m.: "Quanto al rinvio (testuale) del comma 6 al comma 2, il rinvio è fatto alla sola modalità di esecuzione di tale controllo giudiziario in base alla lettera b). Questo significa che, quando ricorra la situazione tipica del comma 6 (ovvero di scelta volontaria che ha il vantaggio di sospendere le conseguenze della interdittiva antimafia), va disposta la più rigida modalità di gestione di tale lettera b: ovvero, l'impresa che chiede di essere sottoposta a controllo non solo ha l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle attività ivi elencate (lett. a) ma ha anche il ben più pregnante obbligo di attivare un controllo sulla gestione dell'impresa da parte dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato"). In secondo luogo, si è ritenuto "evidente che la condizione di "occasionalità" non (sia) propriamente riferibile" alle imprese destinatarie di interdittiva antimafia ex art 84 cit. che fanno richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, cit., poiché esse "sono tendenzialmente imprese (nelle quali) vi è stato un ben pregnante inserimento della criminalità", dimostrato dal disposto dello stesso comma a mente del quale il Tribunale, "sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, (può) non solo revocare il controllo (in situazioni positive) ma anche "disporre altre misure di prevenzione patrimoniali" (evidentemente se con il controllo emerge una significativa infiltrazione)", pure nell'esercizio dei propri poteri officiosi; invece, l'art. 34-bis, comma 1, cit. farebbe riferimento, per l'appunto, a imprese nelle quali l'agevolazione descritta al precedente art. 34, comma 1, quale presupposto per la più incisiva misura dell'amministrazione giudiziaria, sarebbe soltanto occasionale (come esplicitato nello stesso art. 34-bis, comma 1, cit.) e, dunque, legittimerebbe l'applicazione del controllo giudiziario (non su richiesta della parte privata), proprio nel presupposto di un più ridotto inquinamento che si riscontra in tali ipotesi (Sez. 6, n. 34544/2021, cit.). Si è, quindi, affermato che i "presupposti" richiesti dall'art. 34-bis, comma 6, cit. "riguardano la possibilità di un giudizio prognostico favorevole quanto ad essersi in presenza di una impresa che possa operare senza i condizionamenti mafiosi, ragione per la quale l'art. 34-bis, comma 7, fa conseguire automaticamente al provvedimento che dispone la amministrazione giudiziaria la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto"; e che "il riferimento alla "occasionalità" non va intes(o) secondo la nozione specifica di cui al comma 1" dell'art. 34-bis "(che, si ripete, significa "occasionalità" della agevolazione descritta all'art. 34, comma 1)", ma nell'ottica dinamica, "funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, D. (Lgs.). n. 159 del 2011" (ivi, che richiama Sez. 6, n. 1590/2020 - dep. 2021, cit.). Dunque, la lettura in discorso incentra l'istituto del controllo giudiziario c.d. volontario sulla prognosi favorevole di bonifica, quale unico requisito per l'applicazione della misura. E perviene a tale conclusione - oltre che sulla scorta della detta esegesi della lettera dell'art. 34-bis, comma 6, cit. -per il tramite di una distinzione rispetto al controllo giudiziario su iniziativa del proponente pubblico (o d'ufficio) e all'amministrazione giudiziaria che non solo non pare conciliarsi del tutto con quanto sopra esposto in ordine all'unicità della misura del controllo giudiziario; ma, soprattutto, non consentirebbe di distinguere compiutamente - in difetto del requisito dell'occasionalità - i presupposti del controllo giudiziario c.d. volontario da quelli dell'amministrazione giudiziaria che, per l'appunto, richiede un'infiltrazione non occasionale che non preclude affatto la possibilità di bonificare l'impresa (che resta la finalità pure della misura di cui all'art. 34 cit., come rimarcato dalle Sezioni unite che l'hanno annoverata nel medesimo "sottosistema" in cui è incluso il controllo giudiziario ex art. 34-bis cit.). Sotto tale profilo, non può ravvisarsi un elemento atto a tracciare la diversa sfera di operatività dei due istituti (controllo giudiziario c.d. volontario e amministrazione giudiziaria) nell'emanazione di un'interdittiva prefettizia, atteso che di essa può essere destinataria (a fortiori) un'impresa maggiormente condizionata o che abbia tegami più stretti con i soggetti socialmente pericolosi indicati dall'art. 34, comma 1, cit.; tanto che l'art. 34-bis, comma 7, cit. (già nel testo introdotto nel 2017) ha previsto che gli effetti sospensivi in esso indicati (anzitutto, relativi all'interdittiva prefettizia) conseguano anche dal "provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34".
2.4. In conclusione, il Collegio intende affermare i seguenti princìpi di diritto:
- "in tema di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose" ;
- "in tema di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell'attività economica non possa conseguire neppure in termini occasionali l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34".
2.5. Facendo applicazione dei parametri appena tratteggiati, deve rilevarsi che la Corte distrettuale, pur richiamando dapprima il secondo degli orientamenti sopra esposti (cfr. retro, par. 2.2.), ha comunque indicato, tra i presupposti richiesti per disporre il controllo giudiziario c.d. volontario, la richiamata agevolazione occasionale in ragione del libero esercizio dell'attività di impresa; e ha rimarcando come nel caso di specie essa fosse stata esclusa già dal Tribunale, di cui in maniera argomentata ha condiviso le conclusioni, richiamando l'assenza di qualunque coinvolgimento nella compagine societaria dei parenti di Be.Mo. moglie di Re.Fr. (che nella società ha conferito il compendio della propria impresa individuale e ne è socio accomandatario nonché direttore tecnico), attribuendo carattere congetturale ai precedenti di polizia a carico di quest'ultimo, richiamati dal Prefetto, e negando dunque la sussistenza di elementi atti a dimostrare un'influenza criminale del clan facente capo a Be.Ga.sull'impresa e il rischio di inquinamento mafioso pure affermato in sede amministrativa.
Tale conclusione ex se non è stata censurata dalla difesa ed anzi essa è stata tratta proprio in accoglimento in parte qua della sua prospettazione. Dunque, non ricorrendo una motivazione apparente (come esposto, neppure dedotta) e non rilevando il vizio di motivazione, il provvedimento impugnato non è affetto dalla violazione di legge denunciata, atteso che - appena osservato - anche l'esclusione dell'agevolazione, in termini di occasionalità, descritta dall'art. 34, comma 1, cit., giustifica il rigetto della domanda.
3. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.