Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, bastone di legno, possesso ingiustificato, configurabilità del reato

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.752 del 23/10/2024 (dep. 09/01/2025)

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Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, bastone di legno, possesso ingiustificato, configurabilità del reato

L’ingiustificato possesso di un bastone di legno, classificabile come mazza per le sue caratteristiche strutturali e per le sue dimensioni, configura il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (nella specie l'imputato aveva portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm rinvenuto all'interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare).

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 23/10/2024 (dep. 09/01/2025) n. 752

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso quella emessa il 29 novembre 2021 dal Tribunale di Pescara, appellata da As.Ma. ha assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo 1) della rubrica confermando la condanna per la contravvenzione di cui al capo 2).

Si procede per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere, l'imputato, portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm rinvenuto all'interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare.

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la disponibilità del bastone non era giustificata in alcun modo, tenuto conto delle circostanze del rinvenimento e in ragione della pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere di cui al predetto art. 4.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione As.Ma., per mezzo del proprio difensore Avv. Angelo Pettinella, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975.

In base a tale norma, la pericolosità dell'oggetto dovrebbe essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso viene rinvenuto nella disponibilità dell'agente.

In contrasto con quanto richiesto dalla disposizione ai fini dell'integrazione del reato, invece, i giudici di merito si sono limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell'assenza del giustificato motivo.

Secondo tale impostazione, il bastone di legno non rientrerebbe nella categoria di cui alla prima parte dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ma in quella di cui alla seconda parte della disposizione, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, si rende necessario verificare la concreta utilizzabilità dell'oggetto per l'offesa alla persona.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. L'art. 4 legge n. 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti.

La prima riguarda quelli descritti al primo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore; si tratta di "armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione".

La seconda categoria è costituita dagli oggetti descritti nel primo periodo del secondo comma dell'art. 4 cit. che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo "bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser".

Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti descritti nel secondo periodo del secondo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona.

Vi è incluso "qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio".

L'ultima è un'indicazione residuale in quanto, se si verte in tema di oggetto che rientra nelle altre due categorie, è irrilevante l'esigenza di valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

È stato affermato e, in quanto pienamente condiviso, deve essere, anche in questa sede, ribadito che un bastone in legno deve essere considerato una "mazza", ed in quanto tale è incluso nella seconda categoria sopra descritta.

Ne deriva che il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116).

In tal senso, più di recente anche Sez. 1, n. 188 del 25/10/2023, dep. 2024, Xaferaj, n.m. (la cui motivazione viene seguita in questa sede) che ha avuto cura di precisare, condivisibilmente, che 'il termine "mazze" del secondo comma dell'art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all'espressione "mazze ferrate" di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno'.

Nella fattispecie, tenuto conto della natura dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, (bastone di legno lungo 79 cm) i giudici di merito hanno fatto riferimento, in termini corretti, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto omettendo di accertare, siccome non necessario, l'ulteriore requisito della utilizzabilità dell'oggetto ai fini dell'offesa alla persona.

3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso, essendosi lo stesso concentrato su un elemento non necessario per il perfezionamento della fattispecie contestata, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso in Roma il 23 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2025.

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