In tema di indagini preliminari, la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 19/11/2024 (dep. 25/02/2025) n. 7647
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Latina emessa in data 14 febbraio 2023, appellata da Gi.Cr., Pe.Gi., Fi.Pi., Sa.Ad., Ha.Am., Pe.Gi. e Ci.Ro., rideterminava le pene inflitte a Gi.Cr., Pe.Gi., Ha.Am. e Ci.Ro., confermando nel resto la decisione del G.U.P. di Latina.
2. Avverso la suddetta decisione Pe.Gi., Fi.Pi., Sa.Ad., Ha.Am., Pe.Gi., a mezzo dei rispettivi difensori, propongono distinti ricorsi per cassazione per cui chiedono l'annullamento della sentenza impugnata con i conseguenti provvedimenti di legge.
2.1. Il ricorrente Pe.Gi. impugna formulando quattro distinti motivi. Con il primo eccepisce ex artt. 606, comma 1, lett. B), C) ed E) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 178, comma 1, lett. C), 546, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990; la motivazione risulterebbe, infatti, omessa o quantomeno illogica e contraddittoria in quanto, attraverso l'escamotage della duplicazione della condotta (apparentemente favorevole all'imputato), in realtà, avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con le specifiche e documentali censure contenute nei motivi di appello mirate alla dimostrazione della radicale insussistenza della condotta di cui al capo 1), poi ritenuto assorbito nel capo 2) dell'imputazione. Con il secondo motivo lamenta ex artt. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 2, 546 comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, ritenendo che, anche in questo caso, la Corte romana avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche censure contenute nell'atto di appello relative all'insussistenza di prove circa la detenzione di stupefacente da parte di Pe.Gi., atteso che non risulta agli atti alcun sequestro di droga, alcuna individuazione di cessionari di sostanza stupefacente, né alcuna trasferimento di denaro o possesso anomalo di somme riconducibile al traffico di stupefacenti per il quale è stata emessa la sentenza di condanna per il capo 2) che ha assorbito il capo 1). Il debito di denaro di Pe.Gi. nei confronti degli altri imputati, ad avviso della difesa, non deve essere necessariamente ricondotto ad una pregressa cessione di stupefacenti, in assenza di specifiche prove sul punto, ben potendo avere diverse causali. Con il terzo motivo deduce ex artt. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 2, 546 comma 1, lett. E), cod. proc. pen., e all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, in ordine all'omessa riqualificazione dei fatti contestati nell'ipotesi di cui al comma 5, del citato art. 73. Ad avviso del ricorrente l'impossibilità di accertare la quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto dell'imputazione di illecita detenzione, in particolare il dato del principio attivo, avrebbe dovuto condurre obbligatoriamente i giudici, in virtù del principio del favor rei, quantomeno a riqualificare l'imputazione nella fattispecie della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. Con il quarto motivo lamenta ex artt. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 2, 546 comma 1, lett. E), cod. proc. pen., e 132, 133, 133-bis, e 99 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'aumento ingiustificato per la recidiva. Sul punto evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe motivato affatto sull'entità molto alta della pena base per il reato di cui al capo 2), a fronte di una totale incertezza su quale sarebbe stata l'entità effettiva del presunto spaccio di Pe.Gi., con l'effetto finale di essere condannato, in ragione dell'aumento per la recidiva, ad una pena finale del tutto sproporzionata rispetto all'oggettiva gravità dei fatti. Quanto poi al riconoscimento della recidiva la motivazione sarebbe del tutto apparente, non tenendo in nessun conto che i precedenti penali richiamati sono stati commessi in data 2008 e 2011, quindi molti anni prima rispetto ai fatti per cui si procede.
2.2. Anche Fi.Pi. svolge cinque distinti motivi. Con il primo eccepisce la violazione, ex artt. 606, comma 1, lett. C) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 127 e 191 cod. proc. pen., dell'ordinanza della Corte di appello resa nel corso dell'udienza del 24 gennaio 2024 con cui sono stati acquisiti, su istanza della Procura Generale di Roma, i decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (divenute solo in un secondo momento ostensibili) che sono state, poi, utilizzate come prove a carico dell'imputato. Sul punto deduce il fatto che in primo grado si è proceduto con rito abbreviato e quindi tale documentazione poteva essere depositata solo entro i cinque giorni liberi prima dell'udienza avanti al G.U.P.; tali atti, peraltro, non erano presenti nel fascicolo di primo grado, e, inoltre, era stata sollevata eccezione di inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza sarebbe anche manifestamente illogica, considerato che in atti vi erano comunque i decreti autorizzativi, anche se privi di motivazione perché omissata, per cui la Corte di appello era già in grado di valutare le questioni sollevate con gli atti di appello.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3, 191 cod. proc. pen. ex artt. 606, comma 1, lett. C) e E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. e 15 Cost., nonché per vizio della motivazione. La censura riguarda il motivo di appello con cui si impugnava l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Latina, emessa il 23 settembre 2022, che aveva rigettato le richieste di acquisire i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte in altri procedimenti completi di motivazione, che, invece, era stata coperta da omissis ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la motivazione dei decreti autorizzativi doveva essere resa ostensibile alle difese, almeno nella parte riguardante gli imputati del presente procedimento, che, altrimenti, non erano in grado di svolgere il controllo di legittimità sulle intercettazioni utilizzate nel relativo giudizio, su cui è stata già in primo grado eccepita l'inutilizzabilità delle stesse. Con il terzo motivo deduce la violazione ex artt. 606, comma 1, lett. C) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110,192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione della sentenza laddove, malgrado la mancanza di sequestri di sostanze stupefacenti e l'assenza di contatti telefonici con gli altri due imputati Pe.Gi. e Gi.Cr., ha ritenuto, comunque, provata la partecipazione di Fi.Pi., come finanziatore di un presunto traffico di stupefacenti, di cui peraltro, è ignota la quantità e qualità degli stessi. Tali insuperabili incertezze probatorie, si riverberano, ad avviso della difesa, anche sulla contestazione di cui al capo 4), dato che l'estorsione nei confronti di Pe.Gi., perpetrata da Ha.Am., riguarderebbe il pagamento a Fi.Pi. di precedenti cessioni di stupefacenti di cui, in realtà, non vi sarebbe in atti alcuna prova certa, non essendo mai stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari nel periodo in contestazione, né alcuna sostanza stupefacente né somme di denaro che consentissero di ipotizzare il ruolo di finanziatore del presunto traffico di droga. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, nonché il vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta subordinata di derubricare gli illeciti di cui al capo 2) nell'ipotesi di lieve entità di cui al citato comma 5, in assenza di elementi certi circa la quantità e qualità degli stupefacenti oggetto dell'imputazione, come affermato, contraddittoriamente, anche dalla stessa sentenza impugnata. Con il quinto motivo eccepisce la violazione di legge, in relazione agli artt. 56,81 e 62-bis cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di riduzione massima della pena per il tentativo, su cui vi sarebbe un'omessa motivazione, e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui vi sarebbe, invece, una motivazione generica perché cumulativa per più soggetti e non individualizzata. Infine, con l'ultimo motivo censura il rigetto della richiesta ex art. 20-bis cod. pen. di sostituzione della pena con la detenzione domiciliari, perché la motivazione sarebbe apparente e manifestamente illogica, in quanto non avrebbe tenuto conto che per tutta la durata del processo Fi.Pi. era agli arresti domiciliari, senza aver mai violato la misura cautelare, ed anzi ottenendo l'autorizzazione di frequentare un Ser.D in L, mostrando quindi una sostanziale resipiscenza.
2.3. Con riguardo a Pe.Gi. il suo ricorso eccepisce con un primo motivo la violazione ex artt. 606, comma 1, lett. C) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. per nullità di tutti i decreti di intercettazione allegati dal P.M. e conseguente inutilizzabilità di tutte le conversazioni intercettate per mancanza di motivazione. In particolare, lamenta che tutte le parti processuali non hanno avuto la possibilità tecnica di controllare la congruità delle motivazioni dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, perché non depositate dall'organo inquirente in forza di una mera dichiarazione di segretezza ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. mai certificata con apposito provvedimento. Inoltre, dalla disamina della documentazione depositata dal Procuratore Generale nel corso dell'udienza del 24 gennaio 2024 non si comprenderebbe, in quanto non indicata, la data del momento in cui i decreti sono risultati ostensibili. Tale produzione sarebbe, perciò, tardiva anche in relazione alla celebrazione del primo grado svoltosi all'udienza del 14 febbraio 2023. Con un secondo motivo deduce la violazione ex artt. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., e comunque il vizio della motivazione considerata illogica, contraddittoria ed apparente, nonché l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8), ossia l'estorsione aggravata in danno di Pe.Gi. Il ricorrente eccepisce che non può ritenersi configurabile il reato di estorsione consumato nella mera ipotesi di un impegno a facere da parte della vittima, necessitando obiettivamente dell'ulteriore scansione fattuale della consegna o impossessamento materiale del bene oggetto del prospettato profitto illecito. La sentenza della Corte territoriale, invece, ha sostenuto provata la responsabilità di Pe.Gi. sulla base di un accordo mai perfezionato o di una proposta mai accettata, senza perciò superare lo sbarramento offerto dal principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'articolo 533 cod. proc. pen.
2.4 Il ricorso di Sa.Ad., consta di tre distinti motivi. Con il primo, relativo alla condanna per il capo 2) dell'imputazione, eccepisce la violazione di legge relativamente agli artt. 267 e 178, lettera C), cod. proc. pen. con riguardo all'intercettazione captata in data 5 maggio 2021, progressivo (omissis) RIT (omissis), che sarebbe affetta da inutilizzabilità della conversazione intercettata, nonché carenza di motivazione circa la specifica doglianza prospettata dalla difesa nell'atto di appello, da cui deriverebbe la nullità della sentenza impugnata. In particolare, lamenta che il decreto di autorizzazione di intercettazioni, datato 20 aprile 2021, il cui contenuto è risultato, poi, decisivo per la condanna del ricorrente, non consentiva di decifrare né il numero dell'utenza intercettata né tantomeno l'utilizzatore, con una grave limitazione del diritto di difesa di Sa.Ad. che non ha potuto neppure controllare l'esistenza di un valido decreto di autorizzazione da cui è derivata la predetta captazione del 5 maggio 2021. Con il secondo motivo deduce la questione di carattere strettamente processuale ed inerente alla nullità di tutti i decreti di intercettazione emessi a carico di Gi.Cr. sull'utenza telefonica n. (omissis) allegati dal P.M. ma sprovvisti di motivazione, perché integralmente omissati nella parte di interesse riguardante la posizione della Gi.Cr., con conseguente inutilizzabilità ex articolo 271 cod. proc. pen. Ad avviso della difesa, tutte le parti processuali non hanno avuto la possibilità tecnica di controllare la congruità delle motivazioni circa i decreti autorizzativi alle intercettazioni delle utenze della Gi.Cr. perché non fornite dall'organo inquirente, in forza di una mera dichiarazione di segretezza mai certificata con apposito provvedimento, a nulla valendo la tardiva produzione di essi in sede di appello. Con il terzo motivo, infine, eccepisce, la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla parte della sentenza di condanna per i capi 4) e 5) di imputazione. In particolare, evidenzia che la motivazione appare illogica in quanto il Sa.Ad. aveva un credito da riscuotere nei confronti della sola Gi.Cr. per soli 300,00 Euro, mentre non vi sarebbero elementi per sostenere che egli avesse, insieme al Fi.Pi., un credito nei confronti del Pe.Gi. per una precedente fornitura di droga, circostanza che non può essere desunta solo dal numero di contatti telefonici tra Sa.Ad. e Fi.Pi. il giorno dell'aggressione al Pe.Gi. A fronte delle censure già svolte con l'atto di appello, la Corte romana avrebbe dovuto escludere la responsabilità concorsuale unitamente al coimputato Fi.Pi., in assenza di alcun elemento probatorio, ancorché di natura indiretta, sul fatto che essi agissero in concorso.
2.5. Infine, Ha.Am. eccepisce ex artt. 606, comma 1, lett. B) e C) cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. la violazione degli artt. 53 e 56, legge n. 689/1981, per erronea e mancata motivazione ovvero motivazione apparente ovvero manifestamente illogica e/o contraddittoria. In particolare, rileva, che a fronte di una motivazione sostanzialmente apparente da parte della Corte di appello, vi erano, invece, circostanze oggettive e soggettive che consentivano di accogliere la richiesta di sostituzione della pena residua con quella della detenzione domiciliare, dato che il ricorrente, coniugato con due figli a carico, risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da un lungo periodo senza aver mai violato gli obblighi relativi, sicché appare dimostrata la sua piena affidabilità e meritevolezza a ottenere una sanzione sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Fi.Pi., Sa.Ad. e Pe.Gi. risultano infondati e pertanto devono essere respinti per le ragioni di seguito esposte. Invece, i ricorsi di Ha.Am. e Pe.Gi. sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.
2. In primo luogo va affrontata l'eccezione comune ai ricorsi di Fi.Pi., Sa.Ad. e Pe.Gi., di inutilizzabilità e/o nullità delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (in particolare, pp. n. (omissis) mod. (omissis) e n. (omissis)) ed utilizzate ex art. 270 cod. proc. pen. come prove a carico degli imputati. La doglianza riguarda il fatto che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (precisamente nei p.p. n. (omissis) e n. (omissis) - mod. (omissis) RGNR) erano privi di motivazione perché omissata ai sensi dell'art. 329, comma 3, cod. proc. pen., ragion per cui le difese degli imputati nel corso del primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, non erano state messe in grado di valutare la legittimità dei decreti autorizzativi, divenuti del tutto ostensibili (anche con i motivi in precedenza soggetti ad omissis) solo nel giudizio di appello a seguito della produzione effettuata, nel corso dell'udienza del 24 gennaio 2024, dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma. In altre parole, le difese lamentano, sotto diversi profili, la compressione del diritto di difesa, quantomeno nel giudizio abbreviato, in relazione alle prove acquisite da altri procedimenti penali che sarebbero state decisive ai fini della sentenza di condanna, a nulla valendo la successiva produzione in appello in quanto tardiva rispetto ai termini per la produzione di atti nel giudizio abbreviato.
I giudici sia di primo che di secondo grado hanno rigettato le diverse eccezioni sul medesimo punto richiamando correttamente il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: "L'obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato trova espresso riconoscimento normativo nell'art. 268, commi 4, 5 e 6, cod. proc. pen., incontrando un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen., nei casi in cui l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto" (così Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016, dep. 2017, Rv. 270261 - 01). La possibilità di secretare singoli atti, attribuita espressamente all'organo inquirente dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza delle indagini in corso, esclude in radice che si sia in presenza di prove assunte in violazione di legge, risultando perciò infondata sotto questo profilo l'eccezione di inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni indicate dai ricorrenti, che, senza dubbio, furono autorizzate legittimamente nei diversi procedimenti penali in cui furono disposte. Del resto, le difese non hanno mai eccepito che si trattasse di intercettazioni illegali, perché non autorizzate o effettuate fuori dai casi previsti dalla legge.
Quanto alla possibile sussistenza di profili di nullità ex art. 178, lett. C), cod. proc. pen., in particolare per l'inosservanza delle norme che consentono ai difensori di verificare la legittimità delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, e quindi di valutare le motivazioni dei relativi decreti di autorizzazione, va sottolineato che nel giudizio di appello le difese hanno potuto vagliare integralmente i decreti autorizzativi in precedenza omissati, senza però eccepire in quella sede alcuna violazione delle norme processuali in materia di intercettazioni. Le deduzioni poste dalle difese sono, perciò, infondate anche in ragione del fatto che la pienezza del diritto di difesa si era, per così dire, "riespanso" nel giudizio di appello. La riproposizione della questione in sede di ricorso per cassazione non può essere accolta, infine, perché i ricorrenti non hanno dedotto un interesse processuale meritevole di tutela. Giova ricordare sul tema la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato: "In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza ed a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso" (così Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542 - 01; conf. Sez. 1, n. 8763 del (25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199 - 01; cfr. Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01).
Nel caso di specie, come già detto, le intercettazioni furono autorizzate legittimamente e, in parte, secretate ai sensi dell'art. 329, comma 3, cod. proc. pen.; la piena discovery delle motivazioni dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni è poi avvenuta nel corso del giudizio di appello. Se anche i difensori degli imputati avessero potuto accedere, già nel corso del giudizio abbreviato, ai decreti autorizzativi senza gli omissis, essi, tuttavia, non avrebbero potuto sollevare alcuna eccezione accoglibile relativamente alla legittimità delle intercettazioni stesse, poiché esse erano state autorizzate nei limiti fissati dal codice di rito ed acquisite nel rispetto dell'art. 270 cod. proc. pen. Non a caso, all'esito della pur tardiva discovery, nessuna doglianza è stata in proposito formulata. Le odierne eccezioni risultano, pertanto, sollevate in assenza di un effettivo interesse processuale, come ricostruito dalla Suprema Corte in termini di concreto interesse volto a rimuovere una situazione di pregressa illegalità processuale. Per queste ragioni i motivi di ricorso relativi all'utilizzo delle intercettazioni disposte in altri procedimenti penali devono essere rigettati.
2.1. Altra eccezione comune a tutti gli appellanti è stata quella relativa alla richiesta subordinata di derubricare le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, in ragione del fatto che non era stato possibile accertare né la quantità né la qualità dello stupefacente oggetto delle varie imputazioni. La Corte di appello ha puntualmente motivato su tale eccezione (si vedano pagg. 30/31) ritenendo che dal tenore delle conversazioni intercettate si poteva "...certamente escludere che le condotte avessero ad oggetto quantitativi esigui di stupefacente; gli importi di denaro cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate quale prezzo di acquisto/cessione di importanti forniture depone in vero unicamente nel senso qui ritenuto. Del resto, anche le modalità particolarmente efferate dei gravi reati consumati al fine di recuperare i crediti derivanti dal traffico di stupefacenti depongono, parimenti, nel senso di un volume di affari illeciti certamente poderoso; in senso analogo va valorizzata anche l'evidenza emersa in plurime conversazioni della facilità con la quale i correi accedevano a consistenti forniture di sostanze, segno di contiguità rispetto a imponenti canali di approvvigionamento. Complessivamente tutti i dati di valutazione acquisiti escludono che la lesione all'oggettività giuridica tutelata possa qualificarsi lieve". Si tratta di una motivazione congrua e scevra da vizi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, rispetto alla quale i vari ricorsi non si sono adeguatamente confrontati limitandosi a reiterare le censure già svolte nei rispettivi atti di appello, così incorrendo nel vizio di aspecificità dei motivi di ricorso.
2.2. Analogamente per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avanzata da tutti gli appellanti e riproposta nei ricorsi di Pe.Gi. e di Fi.Pi. I giudici di appello hanno rigettato (si veda pag. 32) le istanze svolgendo un'argomentazione cumulativa "...in assenza di elementi a tal fine valorizzabili; va anzi rilevato - a fronte della reiterazione delle condotte delittuose - sia l'assenza di qualsivoglia resipiscenza sia la particolare intensità del dolo. Le conversazioni intercettate scolpiscono uno scenario nel quale emerge una griglia valoriale fortemente radicata nell'agire illecito, con l'unico obiettivo dell'arricchimento in assoluto dispregio delle norme". Le ragioni evidenziate per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non risultano censurabili sotto alcun profilo. Giova ricordare che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: "posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza" (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, non mass., sul punto). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Né può ritenersi illegittimo svolgere considerazioni comuni a più imputati senza la necessità di personalizzarle, purché queste siano ancorate a dati e circostanze di fatto oggettivamente riscontrabili per ciascuno degli imputati stessi.
3. Quanto agli altri motivi contenuti nel ricorso di Fi.Pi. si ritiene che essi sono infondati. In particolare, con riguardo alla completezza del compendio probatorio la Corte territoriale ha evidenziato (si veda pagg. 20 e ss.) che, pur in assenza di operazioni di sequestro di stupefacenti, le articolate attività di indagine, comprensive di intercettazioni, acquisizioni di tabulati, plurimi servizi di osservazione da parte della P.G., nonché le riprese dell'aggressione di Pe.Gi. da parte di Ha.Am. svolte da un impianto di videosorveglianza, avessero fornito numerosi elementi di prova a carico del ricorrente di indiscutibile solidità. Inoltre, le spontanee dichiarazioni rese da Ha.Am. contengono la conferma che egli, dopo l'aggressione fisica in danno di Pe.Gi., si recò proprio a casa del Fi.Pi. al quale consegnò anche il telefono provento della rapina (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). Le motivazioni svolte risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del G.U.P. di Latina, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (così tra le tante Sez. 2, n. 37295, del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Quanto all'eccezione relativa al trattamento sanzionatorio, fatto salvo quanto già osservato al punto 2.2. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte romana ha svolto una valutazione cumulativa circa la congruità delle pene inflitte agli appellanti dal giudice di primo grado, in particolare affermando: "Alla luce della gravità e pluralità dei fatti loro ascritti, considerate le modalità ricorrenti e stabili del loro delinquere non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione delle pene loro rispettivamente inflitte, che appaiono congrue e correttamente parametrate rispetto ai criteri di per gli articoli 133 e 133-bis cod. pen. sia nella commisurazione della pena base che nei contenuti aumenti operanti per la continuazione". Con riferimento specifico alla posizione di Fi.Pi. si osserva che la sua doglianza sull'entità della pena svolta nell'atto di appello appare del tutto generica, e comunque inidonea a indurre la Corte di appello ad una riduzione sanzionatoria, in quanto l'appellante non ha, sostanzialmente, contestato il ruolo di mandante nel reato di cui al capo 4), considerato come reato più grave ai fini della continuazione, limitandosi a contestare che il G.U.P. del Tribunale di Latina non aveva tenuto conto del fatto che Fi.Pi. non aveva posto in essere lui personalmente le condotte violente in danno del Pe.Gi. Ad avviso del Collegio, il ruolo di mandante e non già di esecutore materiale dell'aggressione, non può essere considerato sotto alcun profilo come meno grave, ragion per cui la decisione della Corte territoriale di confermare la pena inflitta in primo grado a Fi.Pi. non risulta irragionevole né manifestamente illogica. Nel presente ricorso la difesa ha riproposto la medesima censura, sempre sottolineando il fatto che il ricorrente non aveva partecipato materialmente al tentativo di estorsione, circostanza che, come già detto, in nulla può rilevare al fine di qualificare come meno gravi le condotte illecite contestate a Fi.Pi. Quanto, infine, al sesto motivo di ricorso relativo al rigetto della richiesta di sostituzione della pena inflitta con la detenzione domiciliare, il Collegio evidenzia che la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente (si veda pag. 33) le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, e, pertanto, le censure del ricorrente, fondate sulla critica alle valutazioni operata dai giudici di appello, esulano dal controllo di legittimità demandato a questa Corte.
4. Quanto ai restanti motivi di ricorso proposti da Sa.Ad. (esclusi quelli trattati sopra al punto 2) comuni ad altri ricorrenti), si ribadisce il limite di valutazione del compendio probatorio da parte della Cassazione nel caso di c.d. "doppia conforme". In ogni caso, si osserva che le sentenze di merito hanno motivato in maniera puntale (si vedano, in particolare le pagg. 12, 13, 19 e 20 della sentenza di primo grado), in particolare richiamando il contenuto di diverse conversazioni intercettate svoltesi sia con Gi.Cr. sia con Fi.Pi., nonché l'importante elemento indiziario dato dai 42 messaggi SMS scambiati con quest'ultimo dopo il pestaggio di Pe.Gi. ad opera di Ha.Am., nonché gli ulteriori 141 contatti nello stesso giorno, a mezzo SMS, tra Fi.Pi. ed Ha.Am., circostanza che non è stata ritenuta casuale. In materia di intercettazioni, la Corte intende qui ribadire il principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero SMS, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020). In questo quadro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Rv. 271593; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).
Nel caso di esame i giudici di merito hanno fatto corretto uso di siffatte coordinate ermeneutiche, ricostruendo in maniera coerente e compiuta l'intera vicenda ed il ruolo di ciascuno imputato, escludendo possibili interpretazioni alternative al contenuto, solo in alcuni casi criptico, delle conversazioni intercettate (si veda pag. 20 della sentenza del G.U.P.) che sono state correttamente valutate in maniera complessiva e non in modo atomistico.
Il ricorso di Sa.Ad. critica la valutazione delle prove data dai giudici di merito, senza però riuscire a far emergere i vizi prospettati di una motivazione della sentenza impugnata manifestamente illogica ovvero frutto di un travisamento delle prove utilizzate, ma limitandosi, di fatto, a fornire una diversa e poco plausibile ricostruzione dei fatti.
Il ricorso deve essere, perciò, rigettato per le ragioni sin qui esposte.
5. Analogamente va rigettato il ricorso di Pe.Gi. perché infondato sia con riguardo all'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni sia con riferimento al motivo inerente alla valutazione delle prove ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 8) in termini di reato tentato e non consumato, entrambe questioni già proposte nell'atto di appello. Quanto all'eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni si rimanda a quanto già ritenuto in precedenza al punto 2. Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso si rileva che la sentenza impugnata, unitamente a quella emessa in primo grado, ha motivato congruamente su tutte le questioni poste dalla difesa di Pe.Gi. (si vedano le pagg. da 28 a 30). Nessun dubbio che il ricorrente partecipò come concorrente al pestaggio di Pe.Gi., come puntualmente descritto dai giudici di merito. Anche in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, la sentenza della Corte territoriale ha svolto delle motivazioni adeguate che non risultano viziate sotto alcun profilo. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che le violenze e le minacce avessero coartato la volontà di Pe.Gi. costringendolo a promettere la consegna di un chilo di hashish a settimana per saldare il pregresso debito maturato nei confronti di Pe.Gi. per un importo di circa 9.000 Euro. Nel caso di specie risulta evidente che l'obiettivo della "spedizione punitiva" del 25 maggio 2021 non era (e, di fatto, non poteva esserlo) la consegna delle somme di denaro di cui si vantava un credito, di cui il Pe.Gi. non era in tutta evidenza provvisto, ma quello di costringerlo ad un tacere consistito nella promessa di consegnare un chilo di hashish ogni settimana. Ricorrono, pertanto, tutti gli estremi della fattispecie estorsiva: da un lato la violenza e la minaccia connessa causalmente alla coartazione della volontà della vittima costretta fare una determinata azione richiesta dagli imputati, nel caso di specie impegnarsi a consegnare determinate quantità di stupefacente al fine di compensare il pregresso debito, pur se derivante da una causa illecita (cfr. Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Rv. 278767 - 01). In questi termini risulta corretta la qualificazione giuridica di estorsione consumata, che prescinde, quindi, dal pagamento delle somme vantate dai correi come loro credito.
6. Il ricorso di Ha.Am. sulla mancata sostituzione della pena inflitta con la detenzione domiciliare è inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta motivando in ragione "...dei plurimi, gravi e recenti precedenti specifici a carico". Di recente la Suprema Corte ha affermato il principio, che si intende qui ribadire, secondo cui: "In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per giustificare la prognosi negativa di adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato, può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero dei precedenti penali oltre che dall'epoca di commissione dei fatti" (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, in corso di massimazione). Inoltre, giova ricordare che: "In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità" (così Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello, seppure in maniera sintetica, ha esercitato il suo potere discrezionale nell'ambito dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., esprimendo una valutazione che sfugge, pertanto, al controllo di legittimità.
7. Con riguardo, infine, al ricorso di Pe.Gi. si afferma la sua inammissibilità. Infatti, la difesa ripropone, sotto diverse angolature, censure di merito in ordine alle valutazioni probatorie effettuate dai giudici di merito, che, giova ricordare, in gran parte sono basate sull'attività di intercettazione, da cui è emerso, senza alcun dubbio, il ruolo di Pe.Gi. come acquirente di quantitativi di droga destinati allo spaccio tramite l'intermediazione di Gi.Cr., che più volte lo aveva, poi, sollecitato a consegnare ai fornitori il denaro concordato per l'acquisto per evitare ritorsioni personali. Si tratta di motivi che sfuggono, come già evidenziato in precedenza, al controllo di legittimità dato che la Corte non può sovrapporre proprie valutazioni di merito alle prove utilizzate dai giudici di merito, sostanzialmente con un giudizio di c.d. "doppia conforme", sempre che le motivazioni sul compendio probatorio non risultino viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà oppure contenenti travisamento dei fatti o delle prove. Quanto, poi, nello specifico al primo motivo di ricorso non risulta neppure chiaro l'interesse processuale posto alla base dell'assunto difensivo, dato che l'assorbimento del capo 1) nel capo 2) dell'originaria imputazione ha comportato una riduzione di pena in favore del ricorrente per effetto dell'esclusione della continuazione tra i reati. Quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, si richiamano le considerazioni sopra esposte. Infine, le censure relative al trattamento sanzionatorio sono al pari inammissibili, a fronte di una motivazione puntuale espressa dal G.U.P. presso il Tribunale di Latina (si veda pag. 55 della sentenza) e fatta propria dalla Corte di appello. Quest'ultima, inoltre, ha motivato in maniera del tutto congrua rispetto all'eccezione relativa al riconoscimento della recidiva, esprimendo una valutazione discrezionale che non risulta viziata sotto alcun profilo, non potendo di certo ritenersi che si è di fronte ad una motivazione apparente come dedotto dal ricorrente.
8. In conclusione, sono rigettati i ricorsi di Fi.Pi., Sa.Ad. e Pe.Gi., che vengono condannati al pagamento delle spese processuali. Sono dichiarati, invece, inammissibili i ricorsi di Ha.Am. e Pe.Gi.; all'inammissibilità dei predetti ricorsi consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Fi.Pi., Sa.Ad. e Pe.Gi., che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ha.Am. e Pe.Gi., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2025.