Pubblicato il

Notifica via PEC fallita per causa ignota va rinnovata?

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.8361 del 29/01/2025 (dep. 28/02/2025)

Se la notifica dell'avviso di udienza via PEC non va a buon fine per una causa ignota, si può considerare validamente eseguita o deve essere ripetuta?

Sul punto si è pronunciata la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 8361 del 28 febbraio 2025, nell’ambito di un processo per stalking, in cui il difensore dell’imputato non aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, senza che fosse possibile accertare il motivo del mancato recapito.

Le norme e i principi

La normativa di riferimento per la validità della notifica via PEC è contenuta in:

  • Art. 601, comma 5, c.p.p., che regola la notificazione al difensore dell’imputato;
  • Art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, che disciplina la validità delle notifiche telematiche nel processo penale.

La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il difensore è responsabile della gestione della propria casella PEC e che una notifica si considera eseguita anche se il messaggio viene rifiutato per casella piena (Cass. n. 14216/2019).

Inoltre la Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) ha ribadito la preminenza del diritto di difesa rispetto alla ragionevole durata del processo. Ciò comporta che, nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto.

La soluzione del caso

Nel caso in esame, la notifica via PEC dell’avviso di udienza inviata dalla cancelleria della Corte d’Appello non era stata consegnata né al difensore né all’imputato. Tuttavia, non era possibile stabilire il motivo del mancato recapito.

La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, se il mancato recapito della PEC è dovuto a una casella piena o a un malfunzionamento tecnico riconducibile al destinatario, la notifica è valida. Tuttavia, quando la causa dell’omessa consegna è ignota, la validità della notifica non può essere presunta.

La Corte ha evidenziato che, in caso di incertezza sulla responsabilità del mancato perfezionamento della notifica, l’atto deve considerarsi non notificato. Ciò perché il diritto di difesa dell’imputato prevale sul principio della ragionevole durata del processo. Di conseguenza, la cancelleria è tenuta a rinnovare la notifica per garantire la corretta partecipazione al processo.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione penale, sez. V, ud. 29 gennaio 2025 (dep. 28 febbraio 2025) n. 8361

(Presidente Pezzullo – Relatore Giordano)

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.

2. Avverso tale pronuncia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. Carlo Meleri, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178,179 e 601, comma 5, cod. proc. pen. e 16, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

A fondamento di tale censura espone che il difensore di fiducia non aveva ricevuto nel domicilio elettronico indicato la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, risultante - del resto - dal fascicolo d'ufficio come non consegnato al destinatario. Di qui assume che, poiché non è stata individuata la causa della mancata consegna del messaggio di posta elettronica, non è possibile attribuirgli, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione, alcuna responsabilità per l'omesso recapito del predetto messaggio.

Soggiunge che, inoltre, la notifica non è stata eseguita neppure mediante deposito dell'atto in cancelleria, secondo le prescrizioni del suddetto art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito.

Evidenzia ulteriormente che, in data successiva a quella in cui era stato effettuato il tentativo di notifica, il suo difensore aveva chiesto informazioni alla cancelleria della Corte di Appello sullo stato del procedimento ottenendo, quale riscontro, che il procedimento era in attesa di fissazione dell'udienza.

2. Mediante il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178,179 e 601, comma 3, cod. proc. pen. e 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, atteso che non è stato notificato ad essa imputata nel domicilio regolarmente eletto presso il proprio difensore il decreto di citazione, senza che, anche in questa ipotesi, fossero individuate le cause che avevano reso impossibile la mancata consegna né effettuato il prescritto deposito dell'atto in cancelleria.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, le cui doglianze sono suscettibili di valutazione unitaria, è fondato.

1.1. Dall'esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Corte quando viene dedotto un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che, sia per quanto attiene alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore che all'imputata nel domicilio eletto presso il difensore medesimo, il messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla cancelleria della Corte d'Appello di Brescia non è stato consegnato.

La questione che si pone è, dunque, se la notifica possa ritenersi valida anche in un'ipotesi come quella considerata, ossia nella quale non sia possibile stabilire se l'omessa consegna sia dipesa dalla responsabilità del destinatario del messaggio (ad esempio, per problemi tecnici correlati alla "saturazione" della relativa cartella) ovvero da quella della Cancelleria.

In definitiva si tratta di individuare le conseguenze, in punto di validità della notifica dell'atto processuale a mezzo posta elettronica certificata, dell'omessa consegna del messaggio inviato dalla cancelleria per una causa rimasta ignota (o comunque non evincibile dalla documentazione).

1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato sancito il dovere del difensore di controllare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica, con la conseguenza che, ove la mancata consegna dipenda da un malfunzionamento del sistema, le conseguenze restano a carico del difensore, in virtù della prescrizione espressa dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, che impone il deposito dell'atto in cancelleria (ex multis, Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone Rv. 277640 - 01; Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834 - 01). Ad esempio, si è affermato che la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella di pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (tra le molte, Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Lombardo, Rv. 279295 - 01).

1.3. Alla medesima conclusione il collegio ritiene, tuttavia, di non poter pervenire in una fattispecie processuale come quella ora considerata nella quale la causa dell'omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata sia rimasta ignota.

E ciò in quanto la preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell'imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo (Corte Cost., sent. n. 111 del 2022), comporta che, nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell'omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto.

Il che impone alla cancelleria, in un caso siffatto, la rinnovazione della notifica, trattandosi, peraltro, di un adempimento semplificato proprio dalla possibilità di utilizzare l'agile strumento della posta elettronica certificata.

1.4. Il vizio in esame costituisce una nullità di carattere intermedio: sennonché nel caso considerato non si è verificata alcuna sanatoria atteso che non vi è stata alcuna partecipazione dell'imputata al giudizio dopo il deposito dell'atto di appello.

Occorre inoltre evidenziare, sempre con riferimento alla peculiare ipotesi oggi all'attenzione di questa Corte, che il difensore della ricorrente aveva chiesto, in data successiva al tentativo di notifica da parte della cancelleria, notizie sullo stato del procedimento.

Dagli atti risulta, effettivamente, la risposta della cancelleria nel senso che l'udienza non era stata ancora fissata.

1.5. Per il complesso delle indicate ragioni, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472