In tema di mandato di arresto emesso dal Regno Unito in base al cd. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, ha affermato che l’esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l’Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o della Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione del citato principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso.
Cassazione penale sez. VI, sentenza 28/02/2025 (dep. 03/03/2025) n. 8851
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di De.Sa. all'Autorità giudiziaria del Regno Unito limitatamente al reato di truffa, stante l'assenza del requisito della doppia incriminabilità in ordine alla seconda fattispecie di reato per la quale era stato emesso il mandato di arresto (mancata comparizione davanti al giudice), ponendo la condizione che la consegnanda, all'esito del procedimento penale, sia rinviata in Italia per espiare la pena eventualmente inflittale.
2. De.Sa. ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi dì seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, in quanto la data della deliberazione non è quella ivi apposta (22 gennaio 2025), ma quella del 23 gennaio 2025, data in cui la sentenza è stata effettivamente pronunciata e letta in udienza.
2.2. Violazione dell'art. 597 dell'Accordo di partenariato e dell'art. 1 legge n. 69 del 2005. In primo luogo, rileva la ricorrente che la normativa da applicare alla richiesta di cooperazione in esame va individuata, non nella legge n. 69 del 2005, ma nell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro. Detto accordo, definito Accordo di partenariato, ha definito un nuovo meccanismo di consegna in forza di un mandato di arresto, meccanismo che non è menzionato dalla sentenza impugnata.
Si aggiunge, inoltre, che anche a voler prescindere da tale dato formale, la decisione appare in contrasto con il principio di proporzionalità previsto dall'art. 597 del citato Accordo, tenuto conto sia della natura processuale del mandato e, in particolare, della sua finalità di assicurare la presenza in udienza della ricorrente, sìa della possibilità di realizzare detta finalità anche tramite collegamento video, escluso dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente in quanto ritenuto meno efficace della partecipazione fisica e idoneo ad incidere negativamente sulla fiducia del pubblico nel processo giudiziario.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, la Corte territoriale ha erroneamente individuato il reato per cui è richiesto l'arresto, che si riferisce esclusivamente alla mancata comparizione della ricorrente dinanzi al giudice, fatto che, si ribadisce, non costituisce reato nell'ordinamento italiano.
Si deduce, infine, che la consegna viola il principio di proporzione sancito dall'art. 597 dell'Accordo di partenariato, tenuto conto della condizione personale della ricorrente, in quanto madre di prole di età inferiore ai sei anni. Si tratta, al contempo, di una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, in quanto madre, e del minore, diritti garantiti dalla Costituzione, nonché dagli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si richiamano anche l'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, e la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1469 del 2000 su madri e bambini in carcere.
La ricorrente, infatti, come risulta dalla sentenza, costituisce l'unico riferimento parentale e l'unica fonte di mantenimento per il figlio minore, nato ad A il (Omissis), con il quale convive, tenuto conto del fatto che la stessa è stata costretta a rifugiarsi ad A per sottrarsi agli obblighi di un matrimonio combinato.
3. Il procedimento è stato trattato all'udienza del 13/2/2025 nel corso della quale la Corte, in accoglimento della eccezione difensiva relativa alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto effettuata ad un difensore omonimo a quello che assiste la ricorrente, ha rinviato il procedimento all'udienza del 28/2/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere esaminata ed accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale in quanto risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della questione posta, che l'udienza dinanzi alla Corte di appello è stata celebrata il 23 gennaio 2025 e che, in pari data, è stata pronunciata e depositata la sentenza impugnata.
2. Nel merito, il motivo di ricorso è fondato in considerazione del rilievo assorbente del mancato rispetto della disciplina applicabile nei rapporti di cooperazione penale con il Regno Unito e, specificamente, come dedotto dalla ricorrente, della omessa verifica da parte della Corte territoriale della conformità della richiesta di cooperazione con il principio di proporzionalità e del rischio reale che dalla consegna derivi la violazione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione EDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), nei termini che saranno di seguito specificati.
3. Va, innanzitutto, premesso che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, la fattispecie in esame trova la sua disciplina non nella legge n. 69 del 2005, bensì nell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020 (di seguito Accordo di partenariato).
Quanto alla cooperazione giudiziaria penale, la parte terza dell'Accordo in esame non contiene specifiche norma procedurali, limitandosi a richiedere allo Stato di esecuzione di trattare ed eseguire il mandato "con la massima urgenza" (art. 615, paragrafo 1) e di adottare la decisione definitiva sull'esecuzione entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso dell'interessato alla consegna ovvero, negli altri casi, 60 giorni dall'arresto del ricercato (art. 615, parr. 2 3).
Dinanzi a tale silenzio, questa Corte ha escluso che, nella procedura passiva di consegna, l'autorità giudiziaria nazionale debba applicare la disciplina in tema di estradizione, estendendo, invece, sul solo piano procedimentale, l'applicazione, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione della decisione, delle norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo, in quanto compatibili (Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, Rv. 282036).
Sul piano sostanziale, invece, trovano applicazione le specifiche disposizioni dell'Accordo di partenariato dalle quali emerge un modello di cooperazione che, quanto al profilo passivo, richiede all'autorità dello Stato di esecuzione del mandato, un controllo sui seguenti punti:
i) la conformità del mandato di arresto ai requisiti previsti dall'Accordo (art. 606).
ii) la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica del fatto, con la sola eccezione delle ipotesi previste dai par. 3 e 4 dell'art. 599.
ii) il rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'art. 597 in forza del quale la cooperazione mediante il mandato di arresto è necessaria e proporzionata,tenuto conto dei diritti della persona e degli interessi della vittima, considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna, in particolare, al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare;
iv) la non configurabilità di un motivo, obbligatorio o facoltativo, di non esecuzione del mandato ai sensi degli artt. 600 e 601 (con le eccezioni relative ai reati politici di cui all'art. 602);
v) la verifica che, sussistendo una delle condizioni previste dall'art. 604, siano fornite dallo Stato di emissione le specifiche garanzie in relazione a ciascuna di queste. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, l'art. 604, lett. c) prevede che se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.
Ai soli fini di consentire una completa verifica della sussistenza di tali condizioni, l'art. 613, par. 2, prevede, inoltre, la possibilità per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che ritenga insufficienti le informazioni comunicatele dallo Stato emittente per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, di richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie, segnatamente, in relazione all'art. 597, agli artt. da 600 a 602, e agli artt. 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 615 .
3.1. Quanto alla finalità del mandato di arresto, dalla definizione contenuta all'art. 598, lett. a), emerge che, al pari del mandato di arresto europeo, può avere sia natura processuale, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, che esecutiva, ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, a condizione che, quanto al mandato processuale, si tratto di fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata non inferiore a dodici mesi, e, quanto al mandato processuale, che si tratti di condanne privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.
4. Come rilevato dal ricorrente, la decisione impugnata non pare aver considerato la disciplina" sostanziale" prevista dal citato Accordo di partenariato, richiamando, invece, in ogni parte della motivazione la disciplina prevista dalla legge n. 69 del 2005, rilevante come chiarito nel precedente par., solo sul piano procedimentale.
Ciò nonostante, va rilevato che è stata correttamente valutata la sussistenza del presupposto della doppia incriminabilità, limitata al solo reato di truffa, anche in relazione al limite edittale per cui è consentito il ricorso allo strumento di cooperazione in esame. Rileva, a tal fine, il Collegio che la censura prospettata dalla ricorrente in merito alla delimitazione del mandato di arresto al solo reato di mancata comparizione in udienza è manifestamente infondata in quanto dal quadro "E" del mandato di arresto risulta chiaramente che è stato emesso per due reati, uno dei quali, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, è il reato di frode previsto dall'art. 6 del Fraud Act del 2006.
La Corte, invece, proprio in ragione dell'erronea individuazione della disciplina da applicare, ha omesso di valutare la conformità del mandato di arresto emesso dal Regno Unito al principio di proporzionalità e, soprattutto, se dalla consegna possa derivare la violazione di uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La ricorrente rileva, infatti, come la finalità processuale del mandato di arresto poteva essere realizzata attraverso uno strumento meno invasivo, quale la partecipazione a distanza al processo nello Stato richiedente, e che dalla sua consegna potrebbero derivare conseguenze pregiudizievoli per i suoi due figli minori.
4.1. Tale doglianza appare fondata nei termini di seguito precisati.
Va, innanzitutto, considerato che questa Corte ha già affermato che, anche a seguito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto emesso al fine di garantire la partecipazione personale del soggetto richiesto al processo davanti alle competenti Autorità del Regno Unito, consentendolo la norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del "Criminal Procedure Act" (Sez. 6, n. 16798 del 28/04/2022, Rv. 283152).
Ciò sia in considerazione dell'omologo consolidato principio già affermato in tema di mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, Malvetta, Rv. 245793), che delle indicazioni espresse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust. UE, Terza Sezione, 13 gennaio 2021, C-414/20, par. 53), secondo cui un atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto, quand'anche non sia designato con la denominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale: nozione, questa, che ricomprende non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale.
4.2. Ad avviso del Collegio tale condivisibile principio richiede una precisazione, nel senso che, se in base al citato Accordo di partenariato, l'esigenza di assicurare la presenza fisica dell'interessato nel processo penale a suo carico appare astrattamente compatibile con le finalità proprie dello strumento di cooperazione ivi previsto, ciò non esime l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione dalle verifiche ad essa demandate sul piano sostanziale, ovvero del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o dalla Carta di Nizza.
4.3. Va, infatti, considerato che, sebbene la violazione del principio di proporzionalità non rientri tra i motivi di rifiuto della consegna, ai sensi dell'art. 524 dell'Accordo di partenariato, la cooperazione in materia penale, disciplinata dalla terza parte, si basa sul rispetto che l'Unione, il Regno Unito e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (par. 1); inoltre, nel secondo paragrafo della medesima disposizione si precisa che nessuna disposizione della terza parte dell'Accordo "modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i princìpi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".
Come recentemente chiarito dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 29/7/2024, Minister for Justice and Equality, C-202/24, l'obbligo di rispettare la Carta rammentato dal citato par. 2 dell'art. 524 dell'Accordo, si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona al Regno Unito, dato che una decisione di siffatta consegna costituisce attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, par. 1, della Carta. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione degli Stati membri, ha precisato ancora la Corte di giustizia, sono, dunque, tenute a garantire, al momento dell'adozione di tale decisione, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona oggetto di un mandato di arresto, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito. Ne consegue, pertanto, che l'esistenza di un rischio di violazione di uno di tali diritti fondamentali può consentire all'autorità giudiziaria dello Sato di esecuzione di "astenersi dal dare seguito al mandato d'arresto".
Con la medesima sentenza la Corte di Giustizia ha, altresì, chiarito che tale decisione di sostanziale rifiuto della consegna non va adottata sulla base dello schema bifasico già descritto in altre precedenti pronunce in tema di mandato di arresto europeo (tra le altre, si vedano le sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e 659/15), schema la cui ratio va ricondotta ai principi di fiducia e di reciproco riconoscimento che sono a fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati dell'Unione europea, principi di cui non viene fatta menzione nell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, invece, procedere ad una "valutazione autonoma", facendo ricorso agli strumenti procedurali previsto dagli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2 dell'Accordo, all'esito dei quali dovrà rifiutare la consegna qualora ritenga insufficienti le garanzie e/o le informazioni complementari richieste e sussistente un rischio reale di violazione di uno diritto fondamentale (nel caso esaminato dalla Grande Sezione si trattava del rischio di violazione dell'art. 49, par. 1, della Carta).
5. La decisione impugnata ha omesso di effettuare tali verifiche e, in particolare delle ricadute della consegna sulla vita familiare della ricorrente, sulla relazione con i figli minori e sulle loro esigenze di cura e protezione, limitandosi a dare atto delle informazioni fornite dallo Stato richiedente, che, peraltro, non sembrerebbe edotto del mutamento della condizione familiare della ricorrente (madre di due bambini di cui uno di appena cinque mesi). Da tali informazioni, tuttavia, non emerge alcuna garanzia precisa per la tutela dei due figli minori e dell'integrità familiare della consegnanda, risultando soltanto l'impossibilità per la donna di tenere con sé il primo figlio, in quanto di età superiore ai 30 mesi, senza alcuna ulteriore informazione, a fronte della dedotta condizione di monogenitorialità, in merito al collocamento del minore durante la detenzione della madre, alle garanzie relative alla concreta possibilità di conservazione della relazione madre-figlio durante il periodo di detenzione della donna e alla durata della detenzione.
Ad avviso del Collegio, invece, a fronte della peculiare condizione personale e familiare della ricorrente (unico genitore di due minori in tenera età) e della astratta possibilità di assicurare la presenza della consegnanda mediante videocollegamento - escluso dalla Corte britannica, non in quanto strumento non previsto o vietato dall'ordinamento interno, ma in virtù di discrezionali ragioni di opportunità - la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, anche avviando una interlocuzione supplementare con lo Stato richiedente, ai sensi degli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2, dell'Accordo di partenariato, e chiedendo, eventuamente, garanzie complementari, se l'esecuzione del mandato di arresto comportava, o meno, una ingerenza sproporzionata nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale e della sua vita privata e familiare, e la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea),nonché dei diritti del bambino riconosciuti dall'art. 24 della Carta quali, in particolare, quello alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e, soprattutto, quello ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al loro interesse (parr. 1 e 3). Va, inoltre, considerato che il par. 2 del citato art. 24, coerentemente con l'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, impone di attribuire preminenza all'interesse superiore del bambino in ogni atto compiuto da autorità pubbliche e istituzioni private.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, tenuto conto della disciplina sostanziale contenuta nell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, valuterà, previa eventualmente richiesta di garanzie ed informazioni complementari in merito al trattamento che sarà riservato alla ricorrente in considerazione della sua attuale condizione familiare e alla protezione dei due figli minori, la conformità della consegna richiesta con i diritti fondamentali tutelati dagli artt. 8 CEDU e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2025.