Ordinanza di differimento dell’udienza in funzione della trascrizione peritale delle intercettazioni, abnormità, insussistenza, ragioni

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.9161 del 28/01/2025 (dep. 05/03/2025)

Pubblicato il
Ordinanza di differimento dell’udienza in funzione della trascrizione peritale delle intercettazioni, abnormità, insussistenza, ragioni

Non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti ex lege e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione del processo in attesa del deposito dell’elaborato peritale, essendo la prova costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28/01/2025 (dep. 05/03/2025) n. 9161

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero ricorre avverso l'ordinanza, resa dal giudice dell'udienza preliminare, con la quale veniva disposta la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e, contestualmente, veniva differita la definizione dell'udienza preliminare.

2. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di censura, con il quale deduce l'abnormità dell'ordinanza, ritenendo che la trascrizione non era in alcun modo propedeutica rispetto allo svolgimento dell'udienza preliminare, né condizionava il diritto degli imputati a valutare l'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

A supporto di tale assunto, il ricorrente osservava che, ai sensi dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto differire la trascrizione alla fase successiva al rinvio a giudizio e in concomitanza con la formazione del fascicolo per il dibattimento.

Ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare, invece, non era indispensabile la trascrizione delle intercettazioni, posto che la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pieno diritto di accedere e di estrarre copia.

Si assume che l'ordinanza impugnata integrerà un atto abnorme, avendo determinato una indebita stasi del procedimento, peraltro in un giudizio avente ad oggetto reati soggetti a rischio di prescrizione e rientranti tra quelli che, ai sensi dell'art. 132-bis, disp. att., cod. proc. pen. impongono la trattazione prioritaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento impugnato è errato nella misura in cui si è ritenuto che la definizione dell'udienza preliminare, come pure l'eventuale richiesta di ammissione di riti alternativi, sia subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Invero, per consolidata giurisprudenza, la prova è costituita dalle registrazioni, mentre la trascrizione costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, sicché non vi sono preclusioni temporali con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, né l'imputato può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale prosegua nelle more del deposito della relazione (Sez.6, n. 46007 del 6/7/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280; Sez.5, n. 12737 del 17/2/2020, Cotugno, Rv. 278863). A maggior ragione la trascrizione delle intercettazioni non condiziona lo svolgimento dell'udienza preliminare.

Tale soluzione sì giustifica anche in considerazione del fatto che nell'udienza preliminare, così come nel caso di definizione con riti alternativi, le parti hanno libero accesso non solo alle registrazioni, ma anche ai verbali riassuntivi del contenuto delle conversazioni, essendo tale materiale probatorio utilizzabile in tali fasi processuali.

La non necessità di procedere alla trascrizione delle intercettazioni nel corso dell'udienza preliminare trova un'espressa conferma nel dettato dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., che consente espressamente lo svolgimento dell'attività peritale di trascrizione all'esito della definizione dell'udienza preliminare.

2.1. Quanto detto consente di affermare che la decisione del giudice dell'udienza preliminare di differirne la definizione all'esito del deposito della perizia trascrittiva non trova giustificazione alcuna nell'esigenze difensive poste a fondamento della richiesta, posto che le parti, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, delle registrazioni e dei verbali riassuntivi, sono già pienamente in condizione di esercitare consapevolmente le loro scelte difensive, anche mediante la richiesta di riti alternativi.

2.2. Ciò posto, ritiene la Corte che il ricorso debba essere ugualmente dichiarato inammissibile, non potendosi ravvisare un'ipotesi di abnormità della fattispecie esaminata.

Come condivisibilmente evidenziato nelle conclusioni della Procura generale, l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, che dà luogo ad una carenza di potere in astratto) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti, nel qual caso si ha una carenza di potere in concreto).

Ne consegue, pertanto, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).

Nel caso di specie, l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuna delle due ipotesi di abnormità individuate dalla giurisprudenza.

L'atto, in particolare, non è sicuramente abnorme sotto il profilo strutturale, dato che l'ammissione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni non è un atto "avulso" dal sistema processuale, bensì è espressione di un potere sicuramente riconosciuto anche al giudice dell'udienza preliminare.

Il profilo che viene in esame è, piuttosto, quello relativo all'abnormità funzionale, dovendosi verificare se la scelta di soprassedere alla definizione dell'udienza preliminare in attesa del deposito delle trascrizioni determini o meno una stasi del processo.

La risposta non può che essere negativa, atteso che la scelta di attendere il deposito della perizia trascrittiva non determina una stasi del processo, da intendersi come condizione di impossibilità di prosecuzione, bensì comporta unicamente un ritardo nella definizione dell'udienza preliminare che, a ben vedere, è il pregiudizio in concreto lamentato dal ricorrente.

Nella più recente elaborazione delle Sezioni unite, il concetto di stasi processuale è stato compiutamente delineato, ritenendone la sussistenza solo a fronte di una oggettiva impossibilità di prosecuzione del procedimento, non superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti (Sez. U, n. 10728 del 18/1/2918, Ksouri, Rv. 272715; si veda anche Sez. U, n. 20569 del 16/12/2021, dep.2022, Fenucci, Rv. 282807), ovvero nel caso in cui la prosecuzione, pur formalmente consentita, imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo (Sez. U, n.37502 del 28/4/2022, Scarlini, Rv. 283552).

Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso che la sospensione dell'udienza preliminare, per quando illegittimamente disposta, non ha determinato una stasi del procedimento, avente quei requisiti di irreversibilità tali da non consentirne la prosecuzione, idonea a dar luogo all'abnormità dell'atto.

3. Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l'illegittima sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un'ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell'udienza preliminare.

Una volta esclusa la sussistenza della dedotta abnormità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2025.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472