Nell’individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice, per decodificare i reali assetti del potere decisionale, è tenuto a valutare l’attribuzione legislativa dei ruoli anche alla luce delle necessarie interazioni operative che le strutture realizzano al proprio interno. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per tale ragione, la posizione di garanzia non può delimitare ex se, in modo stringente, l’area di rilevanza penale, potendo e dovendo essere assegnato tale obiettivo alla successiva, concorrente e rigorosa indagine sulla colpa).
In tema di responsabilità colposa, gli eventi “imprevisti”, a realizzazione istantanea od immediata, diversamente dagli eventi “con preavviso”, non essendo preceduti da segnali, possono essere prevenuti o attenuati solo con l’adozione di cautele da assumere con largo anticipo, sicché solo queste ultime rileveranno ai fini del giudizio sulla colpa. (Fattispecie relativa alla morte e alle lesioni di ospiti e dipendenti di un hotel, determinate da una valanga, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).
In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione ex ante, consiste non nella mera possibilità materiale di immaginare ciò che è naturalisticamente possibile, ma nell’obbligo di pronosticare un evento che abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi.
La posizione di garanzia del datore di lavoro, sostanziantesi nell’obbligo di protezione da fattori di rischio per la loro incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro, non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un’area esterna al luogo di lavoro ed estranei alla sfera di dominio del predetto, non può configurarsi una sua responsabilità per colpa per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tali fattori e non aver conseguentemente adottato adeguate misure di prevenzione. (Fattispecie relativa al gestore di un albergo, chiamato a rispondere della morte e delle lesioni di ospiti e dipendenti, determinate dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura per l’eccessivo innevamento e per la conseguente non percorribilità della strada pubblica che conduceva ad essa, la cui gestione era di competenza della Provincia).
In tema di rifiuto di atti d’ufficio, l’omissione consapevole e volontaria dell’atto d’ufficio doveroso conserva la sua natura dolosa anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si siano a ciò determinati in conseguenza dell’impossibilità pratica di compiere tale atto, dovuta all’inadeguata organizzazione dell’ufficio di cui sono responsabili, ascrivibile a loro negligenza. (Fattispecie relativa all’omessa tempestiva attivazione di dispositivi operativi imposti dalla normativa in materia di protezione civile nelle situazioni di emergenza, dovuta all’assenza della doverosa organizzazione preventiva del servizio).
In tema di depistaggio dichiarativo, il dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che interroga concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione si giustifica per far fronte all’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale e per il fatto che il delitto, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 03/12/2024 (dep. 11/03/2025) n. 9906
RITENUTO IN FATTO
I. Il fatto, le accuse, l'esito dei processi di merito.
Legenda delle abbreviazioni usate nella sentenza
1. In un contesto di prolungato ed intenso maltempo, e dopo che in mattinata erano state avvertite alcune scosse di terremoto, il 18 gennaio 2017, tra le ore 16.49 e le 17.00, dalla linea di cresta del monte (Omissis), nel massiccio del Gran Sasso, si distaccava una valanga di enormi dimensioni, che si abbatteva sull'Hotel (Omissis), situato nell'omonima località del comune di F, in Provincia di P, determinando il trascinamento verso valle della struttura per oltre quaranta metri.
Ne derivavano la morte di ventinove persone, delle quaranta presenti in albergo tra ospiti e personale, nonché le lesioni di altre nove, tutte impossibilitate ad allontanarsi dalla struttura a causa dell'inagibilità dell'unica via di fuga, costituita dalla strada provinciale "(Omissis)", resa impercorribile da un'abbondante precipitazione nevosa verificatasi nella notte.
2. Il Pubblico ministero ha contestato:
- i delitti di omicidio colposo, lesioni colpose e crollo colposo di costruzioni ai funzionari del Servizio di protezione civile presso la Regione Abruzzo, Ca.Pi., Vi.Ca., Pr.Em., An.Vi., Gi.Ca. e Be.Sa. (capi 1 e 2 dell'imputazione);
ai sindaci del Comune di F succedutisi dal 1999, Gi.Ma., De.An. ed La.Il., al responsabile dell'ufficio tecnico comunale Co.En. ed a Sb.Lu., il tecnico geologo che aveva curato alcuni adempimenti tecnici relativi ai lavori di ristrutturazione dell'albergo (capi 3 e 4);
- i delitti di abuso d'ufficio, di falso ideologico in atto pubblico e di morte, lesioni e crollo colposi come conseguenza di essi, nonché le contravvenzioni in materia edilizia, al predetto Co.En., al dirigente regionale So.An. ed al privato imprenditore interessato De.Pa., in relazione a vizi del procedimento di ristrutturazione dell'hotel (capi 5, 6 e 7);
- i delitti di falso ideologico in certificati e di falso ideologico per induzione a Di.Br. e Ga.Gi., rispettivamente gestore dell'albergo e tecnico da lui incaricato per alcuni interventi di ristrutturazione della struttura, nonché, al Di.Br., la relativa contravvenzione in materia edilizia, con riferimento ad ulteriori interventi eseguiti sulla stessa (capi 8, 9 e 10);
- i delitti di omicidio e lesioni colposi, nonché di omissione colposa di cautele antinfortunistiche, allo stesso Di.Br. e ad Ma.An., tecnico incaricato della predisposizione del documento di valutazione dei rischi in ambito lavorativo, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 (capo 11);
- il correlato illecito amministrativo da reato, ai sensi del D.Lgs. n, 231 del 2001, alla "Gran Sasso Resort E Spa" Srl, proprietaria dell'hotel (capo 12);
- i delitti di omicidio e lesioni colposi al Presidente della Provincia di P, Di.An., ed ai dirigenti e funzionari di tale ente Di.Pa., Di.Ma., Ho.Gi. e Ch.Ti. (capo 13);
- il delitto di rifiuto di atti d'ufficio al Prefetto di P, Pr.Fr., al suo capo di gabinetto, Bi.Le., ed alla dirigente della Prefettura De.Id., in relazione alla mancata attivazione dei dispositivi previsti dalla disciplina di settore per la gestione dell'emergenza (capo 14);
- il delitto di falso ideologico in atto pubblico ai medesimi Pr.Fr. e Bi.Le., in relazione a due note informative da costoro rispettivamente inviate alle autorità governative centrali e relative all'attivazione dei predetti dispositivi (capo 15);
- sempre a Pr.Fr. e Bi.Le., anche i delitti di omicidio e lesioni colposi, in conseguenza della inadeguata gestione dell'emergenza per effetto dell'omessa attivazione di quei dispositivi (capo 16);
- il delitto di depistaggio ai già indicati Pr.Fr. e De.Id., nonché ai dirigenti e funzionari della Prefettura di P An.Sa., Ma.Se., Ve.Gi., Po.Gi. e Ac.Da., per aver taciuto agli inquirenti l'arrivo in Prefettura, poche ore prima della valanga, di una telefonata di un dipendente dell'hotel, con la quale veniva comunicata l'impercorribilità della strada provinciale e veniva avanzata una richiesta di soccorso (capo A);
- infine, sempre alla dirigente De.Id., il delitto di falso ideologico in atto pubblico, in relazione ad alcune note da lei indirizzate al Prefetto e trasmesse alla polizia giudiziaria, relative all'attività d'ufficio (capo B).
3. Il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, che, con sentenza del 23 febbraio 2023, ha dichiarato colpevoli:
- La.Il., per i delitti di omicidio e lesioni colposi plurimi (capo 4), limitatamente alla condotta relativa all'omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel;
- Di.Pa. e Di.Ma., per gli stessi reati (capo 13), limitatamente alla condotta di monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della "(Omissis)" e di pulizia notturna dalla neve, ovvero a quella relativa al mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina "Unimog", tg (Omissis), fuori uso, nonché alla mancata chiusura al traffico veicolare del tratto della strada provinciale dal bivio M a R;
- Di.Br. e Ga.Gi., per i reati di falsità ideologica in certificati e di falso ideologico in atti pubblici (capi 8 e 9).
Ha, inoltre, dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione in materia edilizia contestata a Di.Br. al capo 10).
Ha, infine, pronunciato sentenza di assoluzione per le residue imputazioni, a seconda dei casi, per insussistenza del fatto o per non averlo gli imputati commesso.
Alle condanne hanno fatto seguito le statuizioni risarcitorie ed indennitarie nei confronti delle parti civili costituitesi in giudizio.
4. In parziale accoglimento degli appelli proposti dal Pubblico ministero e da alcuni degli imputati, la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 14 febbraio 2024, ha condannato:
- Co.En., per il reato di omicidio e lesioni colpose plurimi (capo 4);
- Pr.Fr., per rifiuto di atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico (capi 14 e 15), limitatamente, per quest'ultimo reato, al fatto contestato come commesso il 17 gennaio 2017 (assolvendolo, invece, per quello del 16 gennaio precedente);
- Bi.Le., per falso ideologico in atto pubblico (capo 15), limitatamente al fatto contestato come commesso il 16 gennaio 2017 (assolvendolo, invece, per quello del 17 gennaio seguente).
Ha, poi, dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Di.Br. per il reato di falsità ideologica in certificati (capo 8), perché estinto per intervenuta prescrizione.
Ha confermato le restanti statuizioni, in alcuni casi variando la formula delle assoluzioni.
Sono state, infine, conseguentemente modificate o confermate le statuizioni civili.
5. Allo scopo di rendere più agevole la lettura, si premette una legenda delle principali abbreviazioni usate di seguito nella sentenza.
CLPV Carta di localizzazione del pericolo valanghe
CRLV Carta di rischi locali di valanga
PZEV Piano zone esposte a valanghe
Carta storica Carta storica delle valanghe
CO.RE.NE.VA Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe
CCS Centro di coordinamento dei soccorsi
SOP Sala operativa di protezione
COV Comitato operativo per la viabilità
CCV Comitato comunale valanghe
II. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila.
Il Procuratore generale distrettuale, in cinque distinti motivi, ciascuno dei quali ulteriormente articolato, impugna i capi della sentenza che hanno confermato le statuizioni assolutorie intervenute in primo grado, denunciandone la contrarietà alla legge ed il vizio della motivazione.
1. Il primo motivo riguarda l'assoluzione dei dirigenti della Regione Abruzzo dagli addebiti rubricati ai capi 1) e 2) dell'imputazione, relativi al crollo dell'Hotel (Omissis) ed alle morti e lesioni che ne sono derivate.
1.1. Il rimprovero che si muove loro è di non aver fatto quanto necessario per predisporre la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (di seguito, CLPV), che, secondo la legge regionale n. 47 del 1992, il Servizio di protezione civile regionale avrebbe dovuto elaborare, sulla base dei parametri individuati dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (di seguito, CO.RE.NE.VA), e che, se esistente, avrebbe impedito l'edificazione della struttura alberghiera in quel sito o, comunque, ne avrebbe imposto la chiusura nella stagione invernale, così evitando il verificarsi di detti eventi.
1.2. Il ragionamento dei giudici di merito, nei suoi tratti essenziali, può così sintetizzarsi:
- l'individuazione dei parametri tecnici per l'elaborazione della CLPV spettava in via esclusiva al CO.RE.NE.VA, le cui determinazioni erano vincolanti;
- non è possibile ritenere che i pretesi poteri sollecitatori, semmai spettanti a quei dirigenti, avrebbero sortito effetto positivo, determinando il comitato ad adottare detti parametri e, comunque, a rivederli nel senso di ricomprendere nelle aree a rischio di valanga quella di R, non avendo esso disposto in tal senso pur dopo aver approvato, nel 2007, la Carta storica delle valanghe, in cui erano censiti gli episodi precedentemente verificatisi in quell'area;
- non è possibile ritenere che gli imputati avessero compiuta conoscenza del presupposto di fatto per l'attivazione dei loro eventuali poteri di sollecitazione del comitato, vale a dire dell'oggettiva pericolosità di quell'area, in ragione della progressiva antropizzazione della stessa, conseguente all'esercizio di quell'attività alberghiera: la conoscenza, od anche la conoscibilità, di tale situazione, infatti, non poteva desumersi esclusivamente dal rilascio dei relativi atti autorizzativi paesaggistici da parte di un diverso servizio della Regione, ove si considerino l'ampiezza e la complessità dell'organizzazione di quell'ente territoriale e l'estraneità di quel differente settore rispetto alle funzioni ricoperte dagli imputati.
1.3. Ripercorsa nei suoi tratti essenziali la disciplina normativa di riferimento, di rango sia primario che secondario, rileva il Procuratore generale, anzitutto, che sul Servizio regionale di protezione civile grava l'obbligo di pianificazione, il quale comprende necessariamente anche le attività prodromiche e dalle cui regole procedimentali possono derivare obblighi giuridici di controllo e di protezione a carico dei destinatari di esse, con la conseguente assunzione, da parte loro, di una posizione di garanzia.
Con riferimento ai tempi ed agli adempimenti funzionali alla realizzazione della CLPV, considerando che l'adozione dell'elaborato finale era di competenza del Servizio regionale di protezione civile, deve, dunque, ritenersi che gravasse sui relativi dirigenti una specifica posizione di garanzia, con il conseguente potere-dovere di sollecitazione nei confronti del CO.RE.NE.VA, tanto più ove si consideri che al dirigente di quel Servizio era assegnato, in ragione di tale funzione, anche il ruolo di coordinatore del comitato. Osserva il ricorrente, in proposito, con citazione di giurisprudenza di legittimità a sostegno, che non è necessario che il soggetto investito della posizione di garanzia sia titolare dei poteri direttamente ed immediatamente impeditivi dell'evento, essendo sufficiente che disponga di quelli idonei a sollecitare gli interventi a tal fine necessari.
Invece, i dirigenti del Servizio di protezione civile regionale avvicendatisi negli anni non hanno mai richiesto lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per la realizzazione di una CLPV estesa all'intero territorio montuoso regionale, né hanno mai precisamente quantificato le risorse necessarie a tal riguardo, giammai ripensando, dunque, l'originaria determinazione del CO.RE.NE.VA di procedere all'elaborazione della carta per lotti, privilegiando le aree di allocazione delle stazioni sciistiche della regione e trascurando le altre.
1.4. Tanto premesso, il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, anzitutto, in punto di esclusione del nesso di causalità tra l'adozione della CLPV e gli anzidetti eventi delittuosi.
Sulla base delle considerazioni tecniche rassegnate dai periti - si sostiene -l'area dell'hotel sarebbe stata certamente inserita tra quelle a rischio di valanga, con la conseguente adozione delle relative misure di salvaguardia previste dall'art. 11, legge regionale n. 47 del 1992 (opere di difesa attive o passive, disgaggio controllato del manto nevoso, piani di bonifica ed altro), ritenute da quei tecnici idonee ad impedire gli eventi. Né può assumersi che la successiva omissione di un ulteriore intervento doveroso da parte di un terzo interrompa il collegamento causale, prospettandosi piuttosto, in tal caso, un concorso di cause, a norma dell'art. 41, cod. pen.
1.5. Le medesime censure vengono, poi, mosse con riferimento alla prevedibilità della valanga del 2017.
Si rappresenta, sul punto, che, sulla base delle conclusioni rassegnate sia dai consulenti del Pubblico ministero che dai periti nominati dal giudice, l'area del "canalone di R" poteva essere catalogata come sito valanghivo, come zona, cioè, quanto meno suscettibile di essere interessata da tal specie di fenomeni, peraltro verificatisi in passato nella parte sovrastante l'albergo, come attestato dalla Carta storica delle valanghe del 2007, nella quale, nel territorio di F, ne risultavano censiti nove, di cui cinque originati dal medesimo rilievo dal quale si è staccata la valanga in questione. Dunque, così classificato, quel territorio sarebbe stato assoggettato alla mappatura del rischio valanghivo, secondo la citata legge regionale del 1992, con l'inserimento anche del sito su cui era ubicata quella struttura alberghiera nell'area di pericolo, se non proprio come "zona valanga", quanto meno come "zona pericolosa" o "presunta pericolosa".
Pertanto, siccome gli imputati erano tutti funzionari apicali muniti di competenze tecniche specifiche, dovendo perciò essere calibrato su tale più elevato livello il parametro di riferimento dell'agente modello, e poiché, inoltre, essi erano tenuti ad informare la loro attività al principio di maggiore precauzione, non v'è dubbio, per il ricorrente, che gli eventi verificatisi fossero da costoro concretamente prevedibili. Nessun pregio potrebbe riconoscersi, infatti, all'argomento dei giudici d'appello per cui gli imputati non fossero in grado di conoscere la crescente antropizzazione dell'area, per essere stata una diversa articolazione della Regione a rilasciare i provvedimenti abilitativi all'esercizio dell'attività alberghiera: a carico dei dirigenti tecnici con compiti istituzionali di responsabilità di previsione e prevenzione dei fenomeni valanghivi, infatti, deve ravvisarsi un obbligo di costante aggiornamento informativo sulla situazione dei siti potenzialmente interessati da quei fenomeni.
1.6. Il ricorso, quindi, esamina le posizioni dei singoli imputati, evidenziando in dettaglio per ognuno di essi le omissioni e le inerzie ascrivibili loro nell'esercizio dei rispettivi ruoli di dirigenza nell'ambito del Servizio regionale di protezione civile, con particolare riferimento alla redazione della CLPV per tutto il territorio regionale o, quanto meno, per l'area in cui ricade il sito di R, la cui necessità - si ribadisce - si era resa palese quanto meno dal momento dell'adozione, da parte dello stesso CO.RE.NE.VA, nel 2007, della Carta storica delle valanghe.
Si ritiene, inoltre, che la posizione di garanzia dovesse ravvisarsi anche a carico dell'imputato Be.Sa., poiché, pur trattandosi di funzionario che non ha ricoperto ruoli dirigenziali, egli aveva curato l'istruttoria per la Carta storica delle valanghe e svolto le funzioni di responsabile del procedimento per la redazione della CLPV per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna, in tal modo assumendo, di fatto, per le competenze tecniche specificamente maturate nello svolgimento di quei compiti, l'onere dello studio e della gestione del rischio valanghivo nella regione, in cooperazione con i dirigenti.
Infine, muovendo dalla considerazione per cui, secondo i periti, la redazione di una CLPV per tutto il territorio abruzzese avrebbe richiesto un tempo stimabile tra i quattro ed i cinque anni, il Procuratore ricorrente rileva che, divenuto noto il rischio valanghivo con la Carta storica del 2007, il tempo trascorso da allora sarebbe stato ampiamente sufficiente per redigere tale documento di pianificazione, a maggior ragione per la più ristretta area comprendente il territorio di R.
2. Il secondo motivo riguarda l'addebito, per i medesimi reati, in questo caso però rubricati ai capi 3) e 4) dell'imputazione, elevato ai sindaci del Comune di F succedutisi nel tempo ed al responsabile dell'ufficio tecnico di quell'ente, anch'essi assolti in entrambi i gradi di merito.
2.1. Secondo l'accusa, diversi atti - che il ricorso elenca in dettaglio - avevano reso noto da anni agli organi comunali il rischio del verificarsi di valanghe nell'area di R: tra questi, la relazione del geologo Ie.An., del 2002, e la notifica al Comune della Carta storica delle valanghe, avvenuta nel dicembre del 2014.
La sentenza impugnata non ha però riconosciuto alcuna rilevanza alla "relazione Ie.An.", ritenendola fallace, ed ha concluso per la prevedibilità dell'evento soltanto a far data dalla ricezione della Carta storica, tuttavia osservando: da un canto, che i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel erano tutti precedenti, poiché intervenuti tra il 2006 ed il 2008; e, dall'altro, che il mancato aggiornamento del piano regolatore generale del Comune, con la caratterizzazione dell'area di R come esposta al pericolo valanghivo, non potesse addebitarsi ai vari sindaci succedutisi nel tempo, trattandosi di atto complesso, rispetto al quale il Sindaco non ha alcuna funzione specifica, neppure di iniziativa.
2.2. Il ricorso contesta anzitutto il giudizio sulla "relazione Ie.An.".
Vero è che essa aveva erroneamente indicato sugli elaborati cartografici il punto di verificazione delle precedenti valanghe; tuttavia - si osserva - il punto indicato ricadeva comunque nel territorio di R circostante l'albergo e, poiché, come asseverato dai tecnici anche nel processo, non è possibile prevedere lo specifico luogo che potrebbe essere interessato da una valanga ma soltanto la più ampia area di riferimento, quella relazione sarebbe stata sufficiente per indurre gli organi comunali a valutare il rischio valanghivo, anche in ragione della progressiva antropizzazione del sito, determinata dai provvedimenti abilitativi rilasciati dallo stesso Comune.
Peraltro - evidenzia il ricorso - i sindaci non si sono attivati non già perché accortisi dell'inesattezza della relazione di Ie.An., disvelata dai tecnici soltanto nel corso del processo, ma per pura e semplice noncuranza.
2.3. Si contesta, poi, l'affermazione della prevedibilità dell'evento, da parte degli organi comunali, soltanto a seguito della ricezione della Carta storica delle valanghe, nel 2014. La stessa sentenza, infatti, riconosce che vi fossero stati in precedenza altri elementi predittivi del rischio di valanghe e trascura che la contestazione elevata ai sindaci riguarda anche la loro colpa generica. In particolare, detto rischio era stato riconosciuto dai tecnici incaricati della redazione del piano regolatore generale del comune di F e del piano provinciale di protezione civile, trasmesso dalla Provincia al Comune.
In tali condizioni, dunque, il dovere di diligenza avrebbe imposto ai sindaci di segnalare tali informazioni al CO.RE.NE.VA, di non rilasciare i permessi per la costruzione e l'ampliamento dell'hotel o, quanto meno, di prevedere adeguati sistemi di difesa, nonché, in ultima analisi, di ordinare la chiusura della struttura in caso di importante innevamento.
2.4. Infine, il ricorso censura l'esclusione del ruolo dei sindaci nella mancata adozione del piano regolatore, con l'indicazione dell'area di R come sito valanghivo e con la conseguente adozione delle necessarie misure di difesa sul piano urbanistico.
Si evidenziano, in proposito, il ruolo di autorità comunale di protezione civile assegnato al Sindaco dalla legge n. 225 del 1992 ed i compiti di protezione e previsione che ne conseguono, per effetto dei quali tale autorità avrebbe dovuto sollecitare l'adozione di uno strumento urbanistico realmente adeguato alle esigenze del territorio, attivando i propri poteri d'impulso sugli altri organi comunali competenti ad intervenire nel relativo procedimento, tanto più in conseguenza della destinazione turistico-ricettiva che il Comune aveva inteso imprimere all'area di R a partire dal 2007, con il rilascio dei permessi per la costruzione e l'ampliamento dell'albergo ed il conseguente aumento del rischio, derivante dalla progressiva antropizzazione del sito.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia come contrarie alla legge le assoluzioni del gestore della struttura alberghiera, Di.Br., e del consulente da lui incaricato per gli adempimenti in materia antinfortunistica, Ma.An., dai delitti di omicidio e lesioni colposi nonché di omissione colposa di cautele antinfortunistiche, loro contestati al capo 11) dell'imputazione, ed altresì la conseguente assoluzione della "Gran Sasso Resort E Spa" s.r.L, titolare della struttura, dall'illecito amministrativo da reato di cui agli artt. 5,6 e 25-septies, D.Lgs. n. 231 del 2001, rubricato al successivo capo 12).
Il rimprovero che si muove loro è quello di non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori della Gran Sasso, redatto da Ma.An. e sottoscritto da Di.Br., il rischio da isolamento dell'hotel in conseguenza di eventi meteorologici avversi e, quindi, le regole precauzionali atte a prevenirlo nonché i mezzi per farvi fronte in caso di verificazione, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti.
3.1. La sentenza impugnata ha escluso qualsiasi profilo di colpa degli imputati, ritenendo: che il rischio concretizzatosi, dando origine agli eventi, è stato quello di formazione di valanghe; che esso esula dalla doverosa attività prevenzionale del datore di lavoro, non potendo da questi essere governato; che il rischio di isolamento della struttura e quello connesso di infortunio o malore di dipendenti od ospiti della stessa sono eccentrici rispetto al primo; che, pertanto, l'omessa previsione degli stessi non integra una determinante violazione di regole cautelari; che, infine, non può estendersi al titolare della struttura una posizione di garanzia rispetto alla percorribilità della strada provinciale che conduce ad essa.
3.2. Replica il ricorso che la valutazione cui è tenuto il datore di lavoro riguarda non soltanto i rischi insiti nell'ambiente di lavoro, ma anche quelli derivanti da fattori esterni ad esso ma suscettibili di riverberarsi sulla sicurezza delle attività lavorative. Evidenzia, inoltre, che il rischio di isolamento della struttura per eccessivo innevamento era noto agli imputati, e comunque da essi agevolmente conoscibile: perché tale situazione si era già verificata nel 2015; perché, in ogni caso, si trattava di sito collegato al centro abitato di F da un'unica strada, spesso chiusa in occasione di eventi meteorologici avversi; e perché, infine, più volte, in passato, i gestori dell'hotel avevano sollecitato Comune e Provincia a garantire la transitabilità della stessa.
Sostiene, dunque, il ricorrente che la circostanza per cui i fattori di rischio potessero derivare da beni - come la strada provinciale - sottratti alla diretta disponibilità del datore di lavoro non esimeva quest'ultimo dall'adozione dei relativi presidi cautelari, di propria iniziativa o previo coordinamento con gli enti aventi detta disponibilità.
Né potrebbe valer ad escludere una sua responsabilità colposa la circostanza per cui lo staff dell'albergo avesse allertato per tempo le autorità competenti ed avesse liberato il viale di collegamento tra la struttura e la strada provinciale, mediante un bobcat aziendale: come rappresentato dagli ispettori della U.S.L. di P, ed al contrario di quanto ritenuto dai giudici di appello, tale intervento si era rivelato insufficiente proprio per l'assenza di indicazione delle misure da adottare e per la mancata predisposizione dei mezzi necessari a tal fine, che il documento di valutazione dei rischi avrebbe dovuto specificamente individuare.
In sintesi, dunque, secondo il Procuratore ricorrente, il rischio di isolamento della struttura, pur autonomo da quello valanghivo, poteva interferire e concorrere con questo, come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, e, pertanto, la valanga, tanto più perché prevedibile in quelle condizioni, non si pone quale fattore causale autonomo dell'evento, tale da interrompere, rispetto a quest'ultimo, il nesso di causalità con l'omissione contestata agli imputati.
Nel caso specifico, infatti, è indiscusso che, se la strada provinciale fosse stata percorribile, lavoratori ed ospiti si sarebbero da lì allontanati per tempo; quindi, la previsione di adeguate vie di fuga, la dotazione autonoma di mezzi idonei a consentire il transito della strada pubblica o, in alternativa, la sospensione dell'attività alberghiera in presenza di condizioni meteorologiche avverse costituivano presìdi cautelari idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ergo, la mancata indicazione di essi nel documento di valutazione dei rischi costituisce condotta colposa che ha concorso alla determinazione degli eventi dannosi, essendo dimostrato che diverse vittime non sono decedute sul colpo per l'impatto della valanga e che i feriti sono stati rintracciati e soccorsi molto tempo dopo la verificazione della stessa.
Quanto, infine, alla posizione di Ma.An., il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del tecnico cui l'imprenditore affida la redazione del documento di valutazione dei rischi; così come, per quel che riguarda l'illecito amministrativo da reato della società, si limita ad evocare la giurisprudenza formatasi in tema di interesse e vantaggio per l'ente della condotta delittuosa della persona fisica ad esso riferibile.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole delle assoluzioni del Prefetto di P e dei dirigenti e funzionari suoi collaboratori per le condotte relative alla gestione dell'emergenza.
4.1. La prima censura riguarda l'assoluzione del Vice-prefetto Bi.Le. dal delitto di rifiuto di atti d'ufficio, contestatogli in concorso con il prefetto Pr.Fr. al capo 14) dell'imputazione, per non avere tempestivamente proceduto all'indifferibile attivazione, presso la Prefettura di P, del Centro di coordinamento dei soccorsi (di seguito, CCS) e della Sala operativa di protezione civile (di seguito, SOP).
La decisione è stata giustificata ritenendosi che tali adempimenti non rientrassero nelle competenze funzionali del capo di gabinetto del Prefetto, ruolo allora ricoperto da Bi.Le.
Obietta il ricorrente: che la legge n. 225 del 1992, di organizzazione del Servizio di protezione civile sul territorio nazionale, affida in via esclusiva al Prefetto l'organizzazione e la gestione dell'emergenza in àmbito provinciale; che, secondo la stessa legge, il Prefetto si avvale a tal fine della struttura della Prefettura; che, con decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2014, sono stati riservati al capo di gabinetto compiti di diretta collaborazione con il Prefetto in vari settori, tra cui l'attività di comunicazione istituzionale e di documentazione; che, peraltro, l'imputato ha pure svolto concretamente tale compito, redigendo ed inviando a vari enti, nella sua rappresentata qualità di collaboratore del Prefetto in tali funzioni, la nota del 16 gennaio 2017, con la quale era stata rappresentata, difformemente dal vero, l'attivazione del CCS e della SOP, condotta addebitatagli al capo 15) dell'imputazione e della quale è stato ritenuto colpevole; che, infine, è configurabile il concorso dell'estraneo nell'altrui reato proprio, qualora, come nel caso in esame, siano noti al primo la qualifica rivestita dal concorrente ed i relativi obblighi.
4.2. Analoghi rilievi il Procuratore generale muove rispetto all'assoluzione pure dell'imputata De.Id. dal medesimo delitto, anch'essa giustificata dai giudici di merito in ragione dell'esclusiva competenza del Prefetto per l'adozione degli anzidetti strumenti operativi nonché per lo svolgimento, da parte dell'imputata, solamente di attività esecutive delle disposizioni di tale autorità.
Ella - evidenzia il ricorrente - era la dirigente dell'Area V" della Prefettura, assegnataria, in base al già citato D.M. del 13 maggio 2014, di competenze specifiche in materia di protezione civile, tra cui, in particolare, quelle della costituzione del CCS e della gestione della SOP e delle relative funzioni di supporto al Prefetto nell'emergenza, tanto da ricoprire il ruolo di coordinatrice di quella sala.
Deve perciò concludersi che l'imputata fosse titolare, nella materia, di una competenza funzionale concorrente con quella del Prefetto e, per l'effetto, di concorrenti obblighi indifferibili di attivazione in caso di situazioni di emergenza. Del resto, la sottoscrizione, da parte sua, della nota del 18 gennaio 2017, con la quale si comunicava l'attivazione di ulteriori funzioni del CCS, risulta univocamente indicativa di una gestione della situazione di emergenza da lei condivisa con il Prefetto, nella comune consapevolezza dell'obbligo di attivarsi.
4.3. Il ricorso, poi, denuncia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'assoluzione degli imputati dai delitti di omicidio e lesioni colposi in conseguenza delle predette omissioni (capo 16 dell'imputazione).
Si deduce, in proposito, che la tempestiva attivazione del CCS e della SOP sin dal 16 gennaio, allorché era già nota l'emergenza meteorologica in atto, avrebbe permesso al Prefetto di avere conoscenza della indisponibilità, da parte della Provincia di P, della turbina destinata allo sgombero della neve nel tratto della strada provinciale che conduceva a R, consentendogli di valutare tale situazione all'interno di un quadro informativo complessivo e completo, grazie al costante confronto con i rappresentanti degli altri enti che prendono parte per legge a tali organismi, e permettendogli, quindi, di individuare soluzioni alternative o, in mancanza, di disporre la chiusura di quel tratto di strada, anche in considerazione della non transitabilità della stessa già verificatasi nel 2015, e/o la tempestiva evacuazione dell'albergo.
La Corte d'Appello ha invece escluso sia una relazione causale di tale omissione e delle non veritiere comunicazioni di cui al capo 15) dell'imputazione (delle quali ha comunque giudicato colpevoli il prefetto Pr.Fr. ed il capo di gabinetto Bi.Le.), con gli omicidi e le lesioni; sia, comunque, la prevedibilità del rischio di valanga da parte del Prefetto.
Secondo quei giudici, infatti, quando, il 18 gennaio, fu effettivamente costituito il CCS, il rappresentante della Provincia di P nulla comunicò in ordine alla non percorribilità della strada ed alla indisponibilità della turbina, non potendo perciò ragionevolmente escludersi che in tal modo si sarebbe comportato quand'anche il centro di coordinamento dei soccorsi fosse stato istituito dal giorno 16: e ciò, a maggior ragione, ove si pensi che, fino alle ore 18.00 del giorno 17, detta strada era risultata transitabile.
Obietta però il ricorso che, così argomentando, la sentenza impugnata ha erroneamente individuato il presupposto per l'adozione della condotta doverosa nella ricezione della notizia della impraticabilità della strada, quando invece esso era rappresentato dalla conoscenza o conoscibilità delle condizioni di criticità meteorologica e del conseguente rischio di tale impraticabilità, resisi manifesti già dal giorno 16.
Inoltre, richiamando le osservazioni dei periti, il ricorrente rileva come la gestione dell'emergenza invece apprestata dalla Prefettura, attraverso l'istituzione del Comitato operativo viabilità (di seguito, COV) e del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (di seguito, COSP), non sia stata conforme a quella, tramite CCS e SOP, prevista dalla legge, poiché soltanto questi ultimi organismi, operando in permanenza per tutte le ventiquattr'ore e con la presenza di tutte le autorità pubbliche dotate di competenze in materia di protezione civile, avrebbero consentito una valutazione complessiva della situazione ed una tempestiva ricognizione in tempo reale delle criticità e dei mezzi disponibili per farvi fronte, attraverso il coordinamento, spettante al Prefetto, dei vari enti (si rammenta, a conferma, il diverso comportamento tenuto in quegli stessi frangenti dalla Prefettura di T, che aveva consentito di far giungere tempestivamente in quel territorio i mezzi sgombraneve necessari).
Pertanto, considerando la manifestata intenzione dei presenti in albergo di allontanarsi dallo stesso, risulta indiscutibile il nesso causale tra l'intempestiva attuazione delle procedure di gestione dell'emergenza e gli eventi lesivi.
Riguardo, poi, alla prevedibilità degli stessi, il ricorrente contesta l'assunto della sentenza, secondo cui le regole cautelari imposte al Prefetto, e da esso in ipotesi violate, non avrebbero riguardato il rischio di isolamento, se non quale indiretta conseguenza del rischio neve, e comunque soltanto in relazione ad eventi lesivi ricollegabili a quest'ultimo ed alla impercorribilità di strade da esso derivata (ad esempio, assideramento o danni alla salute per mancanza di soccorsi). La responsabilità di tale organo - secondo quei giudici - si sarebbe dovuta valutare, piuttosto, in relazione al rischio valanghivo, nel senso che le regole cautelari eventualmente violate avrebbero dovuto riguardare la prevenzione di tale specifico rischio; relativamente al quale, tuttavia, il Prefetto non potrebbe considerarsi destinatario di oneri d'informazione e documentazione, né di conoscenze e competenze specifiche, ma soltanto di poteri sussidiari e sostitutivi rispetto agli enti competenti in via ordinaria, come i Comuni ed i responsabili della viabilità provinciale.
Replica il ricorrente: che il rischio di valanghe e quello conseguente a condizioni atmosferiche eccezionali sono espressamente previsti dalla delibera della giunta regionale abruzzese n. 793 del 2013, la quale assegna alla Prefettura la competenza all'emanazione dello stato di "preallarme", "allarme" ed "emergenza" in ambito provinciale; che la previsione di tali rischi e delle conseguenti procedure per fronteggiarle è evidentemente funzionale alla tutela dell'incolumità individuale delle persone, quale conseguenza della compromissione della loro libertà di locomozione in presenza di tali eventi; che la valanga verificatasi non può considerarsi un evento eccezionale, in quanto espressione di un rischio tipico di quel territorio, del quale il Prefetto, in qualità di autorità provinciale di protezione civile, era a conoscenza o, comunque, avrebbe dovuto esserlo; che, nello specifico, la concreta prevedibilità di tale fenomeno derivava altresì dal "bollettino Meteomont" dei carabinieri forestali, ricevuto in Prefettura già il 17 gennaio, alle ore 13.42, che segnalava un rischio valanghe di "livello 4", quindi elevato, sull'intero territorio della Provincia di P, e che si aggiungeva all'avviso di condizioni meteorologiche avverse già emanato dal Dipartimento di protezione civile. Ragione per cui - conclude il ricorso - vi erano tutte le condizioni perché il Prefetto, se le corrette procedure di gestione dell'emergenza previste dalla legge fossero state apprestate, potesse adottare, anche in via sostitutiva e sussidiaria rispetto alle altre autorità locali di protezione civile, i provvedimenti in suo potere, tra cui l'interdizione del tratto stradale interessato.
5. L'ultimo motivo di ricorso consiste nella violazione dell'art. 375, cod. pen., e nel vizio della motivazione con la quale la sentenza impugnata ha confermato, per il Prefetto e per altri dirigenti e funzionari del suo ufficio, l'assoluzione dal delitto di depistaggio, loro contestato al capo a) dell'imputazione.
5.1. Secondo l'accusa, essi si sarebbero resi responsabili di tale reato, perché, avendo ricevuto, a norma dell'art. 256, cod. proc. pen., l'ordine di esibizione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento pervenute alla sala operativa della Prefettura in occasione degli eventi oggetto di giudizio o, alcuni di essi, rendendo sommarie informazioni testimoniali, hanno omesso d'indicare la telefonata pervenuta alle ore 11.38 del 18 gennaio da un dipendente dell'hotel, con richiesta dei soccorsi necessari per l'evacuazione della struttura.
5.2. Per i giudici di merito, il delitto non sarebbe configurabile, perché l'omessa indicazione non è avvenuta a seguito di specifiche richieste degli inquirenti sull'esistenza o meno di tale circostanza.
5.3. Deduce il ricorso:
- che una tale lettura normativa collide con il testo del citato art. 375, il quale, non solo non richiede che vengano rivolte "specifiche domande", ma punisce espressamente anche il semplice "tacere" agli inquirenti, pur soltanto in parte, le informazioni possedute dal pubblico ufficiale riguardo ai fatti su cui viene interrogato, così sanzionando una condotta omissiva più ampia rispetto al rifiuto di rispondere, il quale presuppone una specifica domanda;
- che il pubblico ufficiale, proprio in ragione della necessaria connessione tra la sua funzione e tali fatti, è meglio di altri in condizione di cogliere i dati rilevanti ai fini delle richieste d'informazioni rivoltegli;
- che, nel caso specifico, deve comunque ritenersi esistente una specifica domanda degli inquirenti: nella nota del 26 gennaio 2017, inviata in Prefettura dalla Squadra mobile della Questura di P, veniva richiesta, infatti, anche la "documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla (...) sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative"; e non v'è dubbio che l'unica telefonata pervenuta quel giorno dall'Hotel (Omissis) prima della valanga ed effettuata da un dipendente dello stesso dovesse intendersi come richiesta d'intervento.
III. Il ricorso della parte civile Ministro della Giustizia.
Il Ministro pro tempore, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, impugna la sentenza d'appello nella parte relativa alla conferma dell'assoluzione degli imputati dal reato di depistaggio.
1. Il ricorso riprende in larga parte gli argomenti già rassegnati sullo specifico capo anche dal Procuratore generale distrettuale nel suo ricorso, rilevando come l'interpretazione dell'art. 375, cod. pen., effettuata dai giudici di merito, secondo la quale il depistaggio c.d. "dichiarativo" si configurerebbe soltanto in caso di omessa risposta a "specifiche domande", collida anzitutto con il testo della norma: che, infatti, non prevede tale requisito ulteriore ed anzi sanziona non solo il mendacio, ma anche il semplice "tacere", il quale, a differenza del rifiuto di rispondere, non presuppone una previa domanda.
Inoltre, si deduce che la lettura normativa dei giudici di merito si porrebbe in contrasto con l'interpretazione teleologica della disposizione, giacché finirebbe per escludere la configurabilità del reato nel momento iniziale dell'attività investigativa, quando, cioè, il bene tutelato è più esposto a pericolo e richiede, dunque, una maggiore protezione, così surrettiziamente trasformando la fattispecie da un reato "di pericolo" ad uno "di danno".
Si sostiene, ancora, che l'interpretazione criticata sarebbe difficilmente conciliabile sul piano sistematico con il delitto di falso ideologico, il quale si perfeziona anche con il solo tacere parziale del dato reale, a prescindere da specifiche richieste d'informazioni.
2. Anche il Ministro contesta, comunque, l'affermazione per cui una specifica richiesta d'informazioni non sarebbe stata avanzata.
I rilievi, sul punto, sono sostanzialmente identici a quelli del Procuratore distrettuale.
IV. I ricorsi degli imputati La.Il. e Co.En.; i motivi nuovi di La.Il.; la memoria di Co.En.
La sentenza di appello ha confermato la condanna di La.Il., all'epoca dei fatti Sindaco di F, per il reato di omicidio e lesioni plurime colposi, di cui al capo 4), limitatamente alla mancata emissione di un'ordinanza di inagibilità e di sgombero (ex art. 15 legge regionale 18 giugno 1992, n. 47) dell'Hotel (Omissis) "a far tempo almeno dal 15 gennaio 2017".
Accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha, inoltre, riformato l'assoluzione in primo grado di Co.En., tecnico del Comune di F, condannandolo, in relazione allo stesso capo, alla medesima pena irrogata in primo grado a La.Il.
Contro la sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati, per il tramite dei loro rispettivi difensori.
1. Nei primi due motivi del ricorso si deduce travisamento delle prove e, in specie, della perizia disposta dal Giudice per l'udienza preliminare.
Solo apparentemente le sentenze di primo e secondo grado formano una "doppia conforme", dal momento che il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato La.Il. per aver disatteso i Bollettini Meteomont, mentre la Corte d'Appello ha attribuito rilievo anche ad altri elementi, del pari ritenuti signa facti.
Nel far ciò, la Corte d'Appello ha del tutto travisato la perizia disposta dal Giudice di primo grado, sebbene in essa si chiarisse come la CLPV - che era dovere della Regione redigere e diffondere (come, poi, anche la CRLV) e che la Regione mai emanò, contravvenendo a quanto disposto dalla legge regionale n. 47 del 1992 cit. - fosse uno strumento indispensabile, tra le altre cose, alla redazione del Piano comunale di emergenza, essendo l'unico che avrebbe permesso di individuare le aree rispetto alle quali si poteva ipotizzare un rischio di caduta della valanga.
La perizia spiegava, inoltre, che la DGR del 13/01/2015 rilasciò linee guida (di seguito: LG) illegittime in quanto, contravvenendo alla citata legge regionale, ribaltavano sui Comuni un obbligo che questi, in assenza della suddetta CLPV, non potevano espletare, senza nemmeno fornire indicazioni metodologiche per individuare le procedure che consentissero di eseguire una valutazione affidabile (le LG non avevano, dunque, il necessario contenuto modale).
Inoltre, secondo i Giudici dell'appello, la Carta storica delle valanghe, comunicata ai Comuni nel 2014, avrebbe introdotto elementi di nuova conoscenza. La perizia spiegava invece come tale documento, nemmeno contemplato dalla legge regionale n. 47 del 1992 cit., altro non sia se non un catasto di valanghe, non certo uno strumento predittivo delle stesse (lo precisa la medesima Carta) e, men che meno, un succedaneo della CLPV. La Carta storica delle valanghe, quindi, non recò conoscenza ulteriore, come d'altronde dimostrato dal fatto che fu redatta dagli stessi Carabinieri forestali che sedevano nella Commissione comunale Valanghe, né recensì alcuna valanga nel sito in cui si trovava l'Hotel (Omissis) (nella perizia risulta documentalmente smentito che il Monte (Omissis) fosse mai stato sede di fenomeni valanghivi).
La perizia, poi, destituiva di fondamento la "relazione Ia." del 1999, che ravvisò un pericolo di valanghe in un tratto diverso da quello in cui era ubicato l'albergo. Per contro, richiamava le dichiarazioni di Cr. (anch'egli membro della commissione dal 1999 al 2005, e peraltro dotato di maggior esperienza di Ia.) il quale pure aveva confermato che l'area ritenuta a rischio era diversa da quella su cui cadde nel 2017 la valanga.
La Corte d'Appello pretermette, peraltro, le dichiarazioni del Comandante dei Carabinieri forestali Pe., secondo cui tanto poco il rischio era percepito in quella zona che ivi era stato collocato il Campetto meteo della stazione Carabinieri Meteomont.
Sempre la perizia specificava, infine, che i Bollettini Meteomont forniscono indicazioni alla scala sinottica (con risoluzione non superiore a 10 km). Non fornendo indicazioni riferibili al singolo pendio o canale, neppure ad essi avrebbe potuto, dunque, riconoscersi efficacia predittiva.
2. Con il terzo motivo è dedotta violazione della legge penale, avendo i Giudici dell'appello ritenuto che i periti avessero svolto un ragionamento astratto e che la prevedibiltà dell'evento fosse desumibile da signa facta diversi dalla CLPV e dalla CRLV, escludendo esistesse una sola modalità di individuazione del rischio valanghivo.
Anche sotto tale profilo, sono state equivocate le affermazioni dei periti.
Questi, per le ragioni evidenziate in precedenza, avevano negato la legittimità delle LG e considerato inesigibile il compito attribuito dalla Regione al Comune.
Avevano inoltre specificato che non è possibile prevedere in modo deterministico o statistico le valanghe, ma solo evidenziare la possibilità che esse si verifichino su un determinato sito dopo aver localizzato il pericolo e realizzato i dovuti approfondimenti locali.
La Corte d'Appello ha quindi confuso i - tecnicamente diversi - concetti di "pericolo" (probabilità della valanga) e di "rischio" (che ha a che fare con gli effetti della valanga su persone o cose), equivocando le affermazioni dei periti, per cui prima viene il pericolo e poi il rischio; prima la CLPV e poi la CRLV.
CLPV e CRLV sono gli unici due strumenti previsti dalla legge, entrambi rientranti nell'adempimento della Regione.
Non si comprende, dunque, a che cosa si riferisca la Corte d'Appello quando parla di "altre modalità di individuazione del rischio valanghivo", nemmeno potendosi attribuire rilievo a quanto disposto nelle citate LG, che i Giudici assertivamente ritengono fissino addirittura regole "modali", e che, invece, indicano un obiettivo (non un modus) irraggiungibile dai Comuni, visto che nemmeno la CLPV consente di conoscere il rischio (ma solo il pericolo).
3. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento dei risultati di prova in atti con riferimento ai c.d. elementi di rassicurazione.
Indebita è l'equiparazione tra la vicenda in oggetto e il disastro di S, dal momento che, a differenza che per l'alluvione lì verificatasi (la sentenza di legittimità spiega come colate di fango e detriti fossero fenomeni noti all'esperienza di chi era cresciuto nel Comune), nel caso in oggetto non vi era alcuna consapevolezza del pericolo di valanghe.
Inoltre, contrariamente a ciò che si legge nella sentenza impugnata, la zona era ampiamente antropizzata a partire dagli anni Settanta, senza che tale pericolo vi fosse mai stato percepito.
La sentenza ha poi tralasciato di riportare che i Carabinieri forestali della stazione di F - che peraltro erano titolari di una specifica posizione di garanzia -, e in specie il Comandante Pe., avevano escluso di aver mai pensato alla possibilità di valanghe. Anzi, nel corso del procedimento risultò come proprio in un luogo adiacente all'Hotel (Omissis) fosse stato installato il Campetto Meteomont per le rilevazioni.
Dalle rilevazioni effettuate sul Campetto Meteomont di R nei giorni 9 e 11 gennaio 2017, date prossime alla verificazione dell'evento, emerse, d'altra parte, la completa assenza di pericolosità valanghiva.
4. Con il quinto motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sulla possibilità di emettere l'ordinanza d'urgenza.
L'addebito mosso nei confronti del Sindaco è consistito nel non aver tempestivamente - "almeno a far data dal 15 gennaio" - emanato un'ordinanza urgente e contingibile di sgombero dell'Hotel.
La Corte di appello ha ignorato, tuttavia, che il DPCM del 12 agosto 2019 - il cui contenuto sarà poi trasfuso in legge - spiega a quali condizioni il Sindaco possa emettere tale provvedimento, precisando che, in base alla sentenza Cons. Stato n. 2109 del 8 maggio 2007, sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non presentino consistenza ed evidenza univoca, comprovate da un'attenta valutazione da parte di tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l'anzidetta ordinanza.
A parte la considerazione che, là dove fa dipendere l'interpretazione della legislazione regionale dal contenuto delle LG, la sentenza impugnata sovverte il sistema delle fonti, essa sembra assumere che, se fosse stato aggiornato il piano di emergenza comunale secondo le stesse LG, il sito dell'hotel sarebbe stato immediatamente individuato come area rischio e da ciò sarebbe conseguita "automaticamente", al momento dell'emissione dell'allerta valanghe di livello 3, l'ordinanza di sgombero. Invece, in assenza della CLPV e CRLV, la Commissione Comunale Valanghe (di seguito, CCV) non avrebbe potuto effettuare alcun accertamento empirico e, di conseguenza, l'ordinanza sarebbe stata illegittima.
5. Con il sesto motivo si opera una sintesi delle deduzioni svolte. In particolare, a fronte della perizia dalla quale risultava chiaramente che solo la CLPV, grazie alla tecnica di foto-interpretazione, avrebbe consentito di localizzare anche tracce di valanghe antiche, altrimenti impercettibili all'occhio umano, negando fondamento agli altri elementi ritenuti dalla Corte di appello signa facti, la Corte di appello ha affermato che:
a) se si fosse aggiornato il Piano di emergenza comunale secondo le linee guida, il sito dell'hotel sarebbe stato immediatamente individuato come area a rischio (con conseguente sgombero della struttura all'emissione dell'allerta valanghe di livello 3);
b) già a partire dal bollettino di livello 3 dei giorni 15 e 16 gennaio, il Sindaco avrebbe potuto - in base alla legge regionale n. 47 del 1992 cit, - ravvisare la situazione di urgenza ed emettere l'ordinanza senza dover previamente convocare la CCV.
In tal modo si ignora, però, ancora una volta che:
a) il compito di individuare le aree pericolose spetta alla Regione mediante la redazione della CLPV, prima, e della CRLV, dopo;
b) entrambe le Carte devono essere notificate ai Comuni e costituiscono la base conoscitiva del territorio su cui lavorano le Commissioni comunali valanghe (di seguito, CCV), alle quali spetta principalmente il compito, in presenza di bollettino di allerta valanghe 3 - 4, di effettuare le analisi metriche che consentono di verificare se al bollettino di scala sinottica facciano seguito anche condizioni di criticità locale;
c) i compiti delle CCV sono totalmente sovrapponibili al monitoraggio nivometeorologico compiuto ogni giorno dai Carabinieri forestali delle stazioni Meteomont;
d) le ordinanze contingibili e urgenti devono fondarsi su prove empiriche e non su mere presunzioni, diversamente essendo illegittime.
Anche a seguire il ragionamento della Corte, d'altronde, ove il Sindaco avesse effettuato i rilevamenti in luogo della Regione il giorno 16 gennaio, a quel tempo, con bollettino marcato 3, non era rilevabile attività valanghiva: pertanto, la CCV avrebbe escluso che il Sindaco potesse disporre lo sgombero della zona (inutile si rivelò il controllo nivometrico concretamente operato dei Forestali il 16 gennaio).
6. Con il settimo motivo si deduce, per un verso, che la proceduralizzazione dettagliata dell'attività prevenzionale in materia di protezione civile avrebbe imposto di analizzare le singole condotte di ciascun garante non già in modo atomistico, ma collocandole nell'interazione con quelle degli altri, aggiungendo che, se nell'economia motivazionale della sentenza di primo grado la tematizzazione del concorso di posizioni di garanzia non aveva senso, avendo per larga parte il Giudice aderito all'impostazione dei periti e fatto discendere la responsabilità del Sindaco dall'inosservanza dei bollettini meteorologici (di per sé estranei al sistema prevenzionale della legge regionale n. 47 del 1992), invece, la trattazione di questo specifico aspetto diviene essenziale nel contesto della sentenza impugnata, che tuttavia non se ne occupa, limitandosi a richiamare pedissequamente Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261115 (c.d. ThyssenKrupp).
Per altro verso, l'art. 113 cod. pen. andrebbe letto in modo diverso da quanto fa la giurisprudenza, che interpreta la disposizione come una mera clausola di estensione della responsabilità colposa a chi non abbia una posizione di garanzia.
Premesso che la presenza di una rete di garanti è tipica di qualunque attività tecnicamente complessa, la disposizione in oggetto richiederebbe, invece, che l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di garanti.
Tale interpretazione, più in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, fa dell'art. 113 cod. pen. un'utile griglia di decodificazione della colpa in strutture complesse, escludendo la responsabilità del garante che venga meno ai suoi obblighi senza colpa, a cagione della condotta di altro concorrente.
Nel caso di specie, quindi, anziché consentire, osterebbe al riconoscimento della responsabilità del Sindaco in una situazione in cui la mancata elaborazione e comunicazione della CLPV da parte della Regione - incomprensibilmente "scusata" sulla base dell'argomento che non poteva sollecitare il CO.RO.NE.VA - condizionò, impedendolo, l'operato degli enti territoriali di rango inferiore.
7. Con l'ottavo motivo si deduce la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per Co.En.
Co.En., tecnico comunale, era stato assolto in primo grado in quanto, a differenza del Sindaco, non avrebbe rivestito la qualifica di autorità di protezione civile.
Si può concordare o meno sull'assunto, ma la Corte d'Appello avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui Co.En. aveva una responsabilità ulteriore rispetto a quella del Sindaco.
Nella motivazione della sentenza impugnata, la posizione di garanzia gli è stata ascritta non già sulla base di un argomentato dissenso rispetto alla valutazione con il primo giudice, bensì richiamando una serie di attività materiali compiute dal ricorrente, quali: aver redatto il Piano di emergenza comunale nel 2008; l'essere stato membro della Commissione comunale valanghe dal 1999 al 2006; non aver provveduto agli aggiornamenti del Piano d'emergenza dopo l'arrivo delle LG del 2015.
Tali assunti potrebbero essere messi in discussione, posto che, come dimostrato in atti e nella perizia, Co.En. non fu mai autore del Piano di emergenza del 2008 e, all'interno della Commissione valanghe, svolse mansioni di mero segretario verbalizzante.
Soprattutto, la perizia si era diffusa sul mancato aggiornamento del Piano di emergenza comunale affermando che il Comune, appunto nella persona del segretario Co.En., si fosse, al contrario, attivato per inviare la relazione alle autorità all'epoca competenti, ricevendone in cambio un silenzio assoluto.
Essendo risultata, dunque, decisiva la perizia - prova dichiarativa ammessa d'ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., oggetto di assunzione orale nel giudizio di primo grado - tale prova avrebbe dovuto essere rinnovata.
8. I difensori dell'imputato La.Il. hanno inoltre presentato motivi nuovi.
Vi sono approfonditi aspetti relativi ai c.d. (dalla sentenza di secondo grado) signa facti da cui l'imputato avrebbe dovuto desumere la prevedibilità dell'evento, denunciando anche travisamento della prova. In particolare, si osserva quanto segue.
Quanto alla Carta delle valanghe, la cui funzione non è predittiva e che non rappresenta un surrogato della fondamentale CLPV, in replica alle proposizioni della sentenza di appello, si precisa come la Carta (diffusa nel 2014) non avesse apportato alcuna nuova conoscenza, essendo stata redatta dai Carabinieri forestali i quali gestivano non solo l'area di F, ma anche quelle del Comune di A e del relativo Monte (Omissis) da cui discese la valanga. Membro ex lege della Commissione comunale valanghe è, inoltre, il Comandante forestale di zona.
Quanto alla Relazione Ia. (1999), si ribadisce che: 1) il collegio peritale aveva a più riprese escluso l'attendibilità del parere; 2) la relazione fu inviata per opportuna conoscenza anche alla Prefettura, alla Provincia e all'Ente Parco Gran Sasso; 3) soprattutto, la Corte d'Appello ha erroneamente identificato il luogo ove sorgeva l'Hotel (Omissis) con quello occupato dal rifugio (Omissis), di cui parlava la suddetta relazione, che invece ne dista qualche centinaio di metri (e che, infatti, rimase indenne alla valanga del 2017).
Nemmeno la relazione del 2003 delle due guide alpine faceva riferimento alla zona in cui si trovava l'albergo. Né corrisponde al vero che l'Hotel (Omissis) fosse rimasto chiuso dal 1991 al 2006.
La Corte di appello, anche sul punto, ha confuso con il rifugio (Omissis) l'Hotel (Omissis) che, invece, fu ininterrottamente aperto dal 1972 al 1997 (anno della morte del precedente proprietario) e che in quel lasso di tempo ebbe una capienza anche maggiore di quella acquisita a seguito della ristrutturazione (quando il numero di camere diminuì da 48 a 43).
Parimenti affetta da travisamento della prova è, poi, l'affermazione per cui la difesa di La.Il. avrebbe attestato che negli anni precedenti al Settanta nella zona si trovasse solo un "misero rifugio", essendo stata, invece, documentalmente dimostrata l'ininterrotta attività turistica della struttura.
9. L'imputato Co.En. ha prodotto una memoria, per il tramite del proprio difensore, che sviluppa riflessioni critiche sul ragionamento seguito dai Giudici di secondo grado.
Quanto alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, la Corte d'Appello non ha tenuto conto del fatto che: 1) l'esecuzione dello sgombero avrebbe comunque impiegato del tempo; 2) essendo stata individuata la cautela violata nello sgombero dell'hotel, l'evento da prevedere avrebbe dovuto essere la caduta di una valanga specificamente sul canalone di R; 3) un conto è assumere la prevedibilità di un evento come criterio cui parametrare regole di condotta scritte valide in ogni circostanza, altro conto è impiegarla quale criterio di individuazione della diligenza dovuta in una concreta situazione di emergenza non previamente disciplinata. In tal caso, la decisione di assumere una misura estrema va, infatti, bilanciata secondo una prospettiva ex ante con la valutazione dei diversi interessi in gioco.
Sotto il profilo del rapporto tra prevedibilità dell'evento e doverosità dell'azione omessa, la sentenza non si sottrae alle suggestioni del principio di precauzione, dal momento che aggancia la prevedibilità alla non impossibilità dell'evento. Ipotizzando la prevedibilità dell'evento valanghivo senza che la Regione avesse adottato la CLPV e che fossero stati a quella connessi gli strumenti formali ulteriori in grado di mappare il rischio specifico (come invece accaduto dopo la verificazione dei fatti in causa), i segnali fattuali del pericolo imminente avrebbero dovuto avere la stessa forza predittiva dei warning indotti dalla scienza. Invece, la Corte di appello ha richiamato la sentenza del 2010 sul disastro di S, oggetto peraltro di severe critiche in dottrina, la quale faceva riferimento a fenomeni atmosferici che - al contrario di quanto accaduto nel caso di specie - avevano interessato con maggiore intensità dei precedenti il medesimo sito.
Ribadito, inoltre, per ciò che concerne la condanna del Sindaco, che solo in apparenza si è in presenza di una doppia conforme, nella memoria si precisa come il contrasto tra le due sentenze riguardi non soltanto la quantità dei segnali di allarme, ma anche il diverso angolo visuale da cui gli imputati avrebbero dovuto scorgere il rischio tramutatosi in evento.
In tal senso, tra gli accadimenti del passato e i segnali del presente si frappose il fattore intermedio della ristrutturazione dell'hotel, che azzerò la capacità predittiva dei precedenti segnali poiché, se davvero il sito fosse stato esposto per sua natura ad un rischio riconoscibile di valanga, deve supporsi che le autorizzazioni alla costruzione non sarebbero state rilasciate. I garanti, quando, nel 2017, si trovarono ad affrontare l'emergenza neve che incombeva sull'intero territorio comunale, non potevano, dunque, scorgere segnali di rischio anteriori al tempo della riapertura dell'hotel. E per tale ragione il Giudice di primo grado aveva affidato la valutazione di prevedibilità ai soli segnali prossimi, costituiti dai bollettini Meteomont.
D'altro canto, scrutinando là posizione del geologo Sb.Lu., che aveva redatto la relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'hotel avviati nel 2006, la stessa Corte di Appello ha riconosciuto che difficilmente avrebbe potuto prevedersi la possibilità di un evento delle dimensioni di quello verificatosi, in mancanza di idonea cartografia. Di conseguenza, non si comprende come l'evento valanghivo, ritenuto non prevedibile nel 2006, in presenza degli altri elementi, sia stato considerato tale al 2017.
Quanto alla Carta storica delle valanghe, la Corte d'Appello ha affermato che essa avrebbe apportato nuove conoscenze, ma non ha chiarito da che cosa tali conoscenze sarebbero derivate:
1) se, ad esempio, dalla circostanza che fatti risalenti in essa descritti fossero prima ignoti. Tale circostanza va però esclusa, dal momento che la stessa sentenza dà atto che le valanghe si verificarono poco prima della ristrutturazione dell'albergo;
2) ovvero dal fatto che valanghe caddero in prossimità dell'Hotel (Omissis). Tuttavia, le valanghe percorsero la medesima dorsale ma canaloni differenti, di talché il dato o fu sottovalutato dai tecnici nel 2006 oppure deve ritenersi neutro;
3) ovvero, ancora, dalle caratteristiche intrinseche delle valanghe. Ma non risulta siano stati condotti studi per preconizzare la ripetizione di tali fenomeni nelle zone circostanti.
Ancora, la Corte d'Appello ha trascurato di riferire due aspetti centrali, vale a dire: gli stessi periti esclusero la prevedibilità dell'evento da parte del Sindaco (e del suo collaboratore Co.En.); persino i consulenti del pubblico ministero ignorarono le capacità predittive della Carta storica delle valanghe. Del pari, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che nessun elemento riportato da tale Carta indicasse il territorio dell'Hotel (Omissis) come soggetto a pericolo di valanghe.
Quanto alle Linee guida regionali, sopraggiunte nel 2015, la sentenza ne ha operato un'accurata descrizione, ritenendo che avrebbero dovuto attivare la sensibilità degli organi comunali sul rischio valanghivo. A parte il fatto che tale dato non incide sulla prevedibilità dell'evento, la sentenza non spiega però perché l'implementazione del piano di emergenza con la previsione del comportamento da tenere in caso di rischio valanghe avrebbe consentito di prevedere ciò che non fu previsto, posto, oltretutto, che il giudizio sulla prevedibilità deve fondarsi su fatti e non su norme. Né chiarisce sulla base di quali altre valutazioni l'evento sarebbe stato prevedibile, non potendo rappresentare un segnale di allarme la maggiore antropizzazione della zona che, semmai, andava considerata in ponderazione con altri interessi.
Quanto ai bollettini Meteomont, stante l'impossibilità di riconoscere come valanghivo il sito di R, come riconosciuto dal Giudice di primo grado, tali documenti non avevano capacità predittiva, non descrivendo e non circoscrivendo il pericolo poi generatosi (Sez. IV, n. 16029, del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651). D'altronde, il quadro relativo all'incremento del pericolo di cadute valanghe dal giorno 15 al giorno 17 era riferito non già al solo Comune di F, ma all'intero territorio del Gran Sasso, sicché, per avere una valenza predittiva concreta, i bollettini - che, come riconosciuto dai periti, non forniscono descrizioni in rapporto al singolo pendio o canale - avrebbero dovuto essere incrociati con altri dati, tra cui la CLPV (mai emanata), e non certo con la Carta storica delle valanghe, anch'essa sguarnita di capacità predittiva.
Infine, non è stato valutato il requisito dell'esigibilità, ormai penetrato nella giurisprudenza, necessario a controbilanciare un eccesso di astrazione nell'individuazione della regola cautelare. Sicché avrebbe dovuto considerarsi la situazione emergenziale in cui versava il Comune a partire dal 15 gennaio del 2017 (l'area di R costituiva soltanto una delle tante emergenze in corso).
A fronte di numerosi allarmi, richieste di intervento, situazioni di pericolo e di necessità, le sentenze non spiegano, cioè, perché il Sindaco e il geometra Co.En. avrebbero dovuto realizzare lo sgombero dell'Hotel (Omissis) senza che nessuno, a cominciare dai Carabinieri forestali, avesse segnalato l'imminenza del pericolo di valanghe.
Se i rilievi fin qui svolti riguardano entrambi gli imputati Co.En. e La.Il., in relazione al primo, ci si deve, poi, interrogare sulla sussistenza della posizione di garanzia.
Ricordato che la sentenza impugnata la desume dal fatto che Co.En. fu redattore dell'originaria versione del piano di emergenza comunale, fu membro della commissione valanghe di F, fu designato ab origine e poi delegato dal Sindaco come soggetto incaricato di provvedere agli aggiornamenti del piano di emergenza comunale, anche accedendo a una "visione liquida" del concetto di posizione di garanzia - e cioè facendola derivare da mere circostanze fattuali, quali il contatto sociale - occorre pur sempre che la fonte legittimante abbia conferito alla persona il potere giuridico e fattuale di intervento per neutralizzare il pericolo e che, quindi, il garante derivato disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso.
Ebbene, nessuno dei tre ruoli individuati nel provvedimento impugnato a sostegno della posizione di garanzia in capo a Co.En. comprende il potere di compiere l'azione.
D'altronde, in tal senso è significativo che gli altri membri della Commissione valanghe non siano stati attinti dai capi di imputazione.
Anche ammesso che il mancato aggiornamento del piano fosse dovuto ad inefficienza imputabile a Co.En., nessuna relazione sussisterebbe, poi, tra tale negligenza e l'azione volta ad impedire un evento incombente.
Difetta, infine, il requisito dell'evitabilità dell'evento, non essendo possibile stabilire che, ove Co.En. avesse suggerito di adottare una misura estrema, quale lo sgombero dell'hotel, il Sindaco lo avrebbe assecondato.
V. Il ricorso dell'imputato Di.Pa.
La Corte d'Appello ha confermato la condanna di questo imputato, all'epoca Dirigente del Servizio viabilità della Provincia di P, nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP), sempre per i delitti di omicidio e lesioni plurime colposi (capo 13 di imputazione).
Nel ricorso presentato da Di.Pa., attraverso i suoi avvocati, si premette che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara aveva disposto l'assoluzione per dodici delle quindici condotte contestate, pronunciando tuttavia condanna per il mancato monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della strada provinciale 8 (SP (Omissis)), della pulizia notturna della neve ovvero del mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina UNIMOG fuori uso, nonché della mancata chiusura al traffico veicolare del tratto di SP (Omissis) dal bivio M - R.
La Corte d'Appello ha accolto i motivi di impugnazione relativi al mancato monitoraggio della strada e alla mancata sostituzione del mezzo UNIMOG, ma ha ritenuto sussistente l'addebito colposo relativo alla mancata chiusura della strada.
Tale decisione è affetta dalla distorsione cognitiva del "senno del poi", generata dall'impatto emotivo della vicenda, come dimostrato dal fatto che i Giudici si pongono alla ricerca di qualsiasi indicazione, anche soltanto linguistica, avente a che fare con il fenomeno valanghivo, al fine di incardinare la responsabilità dell'imputato, producendo però una destrutturazione della colpa -di cui difetta sia l'elemento dell'individuazione della norma cautelare violata che avrebbe imposto la chiusura della SP (Omissis), sia la componente soggettiva - così come, ancor prima, del nesso causale.
I Giudici hanno valorizzato, infatti, documentazione distante dal tempus commissi delicti, per lo più consistente in atti e scritti ufficiosi, a vario titolo raccolti e provenienti da soggetti che non ricoprivano alcun ruolo istituzionale, redatti in forma embrionale e in parte neppure contestati nel capo di imputazione n. 13).
Non a caso, i documenti richiamati in sentenza non sono mai stati protocollati dagli enti pubblici e sono stati ritenuti inconcludenti persino dai periti nominati dal giudice dell'udienza preliminare.
La Corte d'Appello è incorsa inoltre in un error in iudicando ove, pur affermando che la Provincia aveva dismesso ogni competenza in tema di protezione civile sin dal 5 settembre 2016, ha asserito che mantenesse funzioni di prevenzione di un non meglio precisato "rischio valanghe" in materia di viabilità.
Permane, infine, un vizio decisionale là dove non si considera che il rischio valanghivo sul sito di R non era noto ad alcun ente coinvolto e fu, per contro, accertato ufficialmente soltanto dopo l'evento.
Ciò precisato, sono dedotti i seguenti dieci motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. e delle norme sulle competenze del Dirigente il Servizio di viabilità della Provincia di P, in rapporto all'individuazione, in capo all'imputato, di una posizione di garanzia quanto al rischio valanghivo, nonché vizio di motivazione, avendo il giudice dell'appello conferito all'imputato tale posizione di garanzia pur non disponendo egli di strumenti di conoscenza e di mezzi idonei alla gestione del suddetto rischio.
La sentenza impugnata ha ancorato la posizione di garanzia dell'imputato alla sua veste di Dirigente della viabilità provinciale, accostandone la posizione a quella di soggetti dotati ope legis di precise competenze di protezione civile.
Tale qualificazione è tuttavia apodittica, impropria e ingiustificata - se non arbitraria - poiché il compito di gestore del rischio valanghivo, di grande pregnanza, non avrebbe potuto logicamente prescindere dal possesso di un idoneo corredo cognitivo sul fenomeno, di matrice necessariamente scientifica, che mettesse il gestore nella condizione di conoscere, e quindi di saper riconoscere, il rischio di valanghe.
Il "gestore" avrebbe dovuto, inoltre, necessariamente avvalersi dell'ausilio di soggetti competenti, laddove dalle risultanze del processo emerge che presso la Provincia di P mancava non solo qualsiasi supporto del tipo appena ipotizzato, ma anche ogni conoscenza del rischio valanghivo sul territorio provinciale montano, non essendo mai stati adottati dagli organi collegiali deliberativi provinciali gli strumenti di pianificazione di protezione civile che pure la disciplina nazionale della Protezione civile, prima, e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, poi, assegnavano alle Province; e cioè, rispettivamente, il Programma provinciale di previsione e prevenzione e i Piani Provinciali di Emergenza.
Di.Pa. non aveva poi il dominio della situazione che avrebbe dovuto, viceversa, costituire il presupposto per la configurabilità di una posizione di garanzia.
Né a diversa conclusione si sarebbe potuti giungere perché, in un (peraltro) non specificato passato, il Servizio viabilità provinciale adottò alcune ordinanze di chiusura dei tratti della SP (Omissis) in agro F per il pericolo di valanghe. Così motivando, infatti, si è trascurato che tali provvedimenti fecero seguito a specifiche segnalazioni ricevute dall'amministrazione provinciale di P da parte del Sindaco di F nella sua qualità di autorità locale di protezione civile, e che non dipesero da valutazioni compiute di iniziativa del Servizio viabilità provinciale (peraltro, le ordinanze furono emanate in un tempo in cui la Provincia di P era ancora titolare del potere di protezione civile).
La seconda, ma prioritaria, ragione per cui non può ascriversi la qualità di gestore del rischio valanghivo agli organi provinciali risiede nella mancanza del necessario fondamento normativo nella regolamentazione delle competenze gestionali dell'imputato o in altra fonte di matrice effettuale, quale - per le ragioni appena esposte - non può essere la precedente attività svolta dal Servizio di viabilità cui l'imputato era preposto (consistita in una risposta all' "invito" del soggetto Protezione civile).
Neanche può essere valorizzata - come ha fatto, invece, la sentenza impugnata - l'emissione delle ordinanze di chiusura della strada adottate il giorno dopo l'evento per cui si procede, conseguendo anche tali ordinanze alle segnalazioni ed interlocuzioni con le autorità locali di protezione civile.
La Corte d'Appello si è, dunque, limitata a richiamare le competenze dell'imputato connesse all'incarico di dirigente della viabilità provinciale, attinenti alla mera necessità di garantire la libera e sicura circolazione stradale a fronte di eventi metereologici o idrogeologici avversi.
Più a fondo, non è possibile individuare una fonte dispositiva che assegni la gestione del rischio valanghivo, trattandosi di rischio inerente a fenomenologie naturalistiche che ricadono nel perimetro previsionale, prevenzionale e gestorio che il legislatore ha affidato alla Protezione Civile e dal quale le Province sono state per legge escluse a partire dal 2016, ad esse spettando soltanto l'intervento secondario: a richiesta o su segnalazione della Protezione civile (non di propria iniziativa).
2. Con il secondo motivo è dedotta violazione della legge penale in punto di colpa, non risultando individuata nella sentenza impugnata la prescrizione cautelare preesistente al fatto e recante la descrizione delle modalità di attuazione delle competenze gestorie del rischio valanghivo, attribuite all'imputato, così come richiesto da Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, cit., allo scopo di scongiurare processi creativi di tipo congetturale fondati su valutazioni ex post.
Per contro, la sentenza ha enunciato un generico obbligo di dotarsi di tutte le conoscenze necessarie, senza precisare le modalità effettuali e i passaggi realizzativi di tale "dotazione": d'altro canto inimmaginabile, stante la rilevata estraneità all'incarico di dirigente del Servizio di compiti di gestione dello specifico rischio in oggetto.
Neppure ha assolto all'onere di individuare la prescrizione cautelare il richiamo che la sentenza fa al dovere di attingere fonti di maggiore conoscenza, dal momento che gli elementi enumerati dalla sentenza hanno una valenza meramente indicativa, generica ed approssimativa. Ciò vale per:
- la Carta storica delle valanghe, la quale cita alcuni episodi del non recente passato che non hanno mai investito il canalone di R in corrispondenza dell'albergo, bensì zone collocate a distanza di 1,5 km dallo stesso;
le valutazioni dichiaratamente di prima approssimazione di guide alpine che, al pari della relazione Ia., sollecitavano studi approfonditi;
- i dati forniti dei bollettini Meteomont, dei quali è generalmente riconosciuta l'insufficienza predittiva, ribadita dalla perizia disposta in primo grado;
i piani di reperibilità, che richiamavano testualmente a loro volta il "documento Fa." (basato esclusivamente sui citati bollettini Meteomont); alcuni provvedimenti di chiusura dei tratti di strada per pericolo di valanghe da parte del Servizio viabilità provinciale, concernenti però zone collocate in altra area, distante e superiore rispetto all'albergo di R; i lavori effettuati sulla SP (Omissis), a valle dell'albergo, consistiti nella semplice apposizione di barriere stradali di sicurezza ai bordi della strada e, in quanto tali, certamente non correlabili ad un piano di contenimento del rischio valanghivo; la conoscenza del territorio.
Si tratta di elementi che nulla dicono di scientificamente qualificato ed affidabile, e che quindi non consentono di affermare la prevedibilità ex ante e in concreto dell'evento.
3. Con il terzo motivo è dedotta violazione della legge penale in materia di colpa, in relazione all'accertamento del requisito della prevedibilità dell'evento occorso, e vizio di motivazione, non essendo stato esteso il giudizio di prevedibilità allo sviluppo causale dell'accadimento.
Perché la colpa sia configurabile, è necessaria la prevedibilità in concreto dell'evento lesivo, da formulare sulla base delle circostanze del caso nelle quali devono potersi cogliere c.d. segnali di allarme, dotati di affidabilità e concretezza tali da lasciar prefigurare, secondo un parametro scientifico e di giudiziosa sensatezza, il pericolo effettivo che si inveri l'accadimento temuto.
Per contro, la decisione oggetto di ricorso si è attestata su un criterio di prevedibilità astratta che trascende nel principio di precauzione e si fonda sul mero sospetto, postulato in termini meramente congetturali.
Che così sia è confermato da tre elementi:
1) la parte della motivazione secondo cui il soggetto agente deve sempre farsi carico della possibilità che l'accadimento lesivo si verifichi in forma più grave rispetto all'esperienza del passato, a meno che tale evenienza possa essere esclusa con certezza. Il mutamento del giudizio di "possibilità" in un giudizio di "non impossibilità" si traduce nell'obbligo di prevedere il peggio in caso di incertezza e rappresenta espressione del principio di precauzione, significativamente ridimensionato dalla giurisprudenza di legittimità successiva a Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Catalano, Rv. 247015, dove, peraltro, il rimprovero per colpa fu formulato nei confronti dell'imputato (il Sindaco di S) per non aver messo in conto la possibile ripetizione del fenomeno alluvionale, attesa la sua natura ricorrente, e cioè in una situazione di rischio già noto.
Viceversa, nel caso di specie, la valanga non fu preceduta da fenomeno analogo, come anche attestato dal Corpo forestale dello Stato nella CNR inviata Procuratore della Repubblica di P il giorno dopo la tragedia, in cui si affermava che storicamente non si erano mai registrati su quel canalone eventi analoghi (valanghe erano cadute a notevole distanza, e cioè a 1,5 km);
2) il riferimento al parametro di un agente modello irrealistico e inarrivabile, capace di individuare persino segnali non ancora riconoscibili e di pronosticare ogni possibile evoluzione infausta della situazione. La sentenza non si conforma agli orientamenti di legittimità più recenti, che impongono di calare l'agente modello nella realtà effettuale in cui ha operato, essendosi in alcuni arresti anche ritenuto che la prevedibilità dell'evento vada valutata alla stregua dell'agente concreto, in carne ed ossa, valutandone le reali condizioni di operatività.
Risulta poi del tutto pretermessa l'indagine sull'effettiva esigibilità della condotta, avuto riguardo al contesto circostanziale in cui l'agente si trovava, non essendosi dato conto del deficit informativo determinato dall'assenza di strumenti di pianificazione a livello provinciale, della mancanza di notizie storiche o di evidenze empiriche, del fatto che, al contrario, nel canalone di R non si erano mai verificati fenomeni valanghivi (era stata richiamata nella relazione del corpo forestale dello Stato del 2017, a comprova del dato, la fitta vegetazione boschiva in loco). La sentenza non considera nemmeno che la Provincia aveva perduto nel 2015 le competenze in materia di protezione civile, a favore delle autorità regionali, e che non vi era motivo per cui l'imputato dovesse farsi carico di acquisire una conoscenza approfondita in tema di valanghe, non avendo ragione di dubitare che, in caso di pericolo, avrebbe ricevuto segnalazione da parte di tali autorità;
3) l'enunciazione degli elementi indicatori - già elencati - i quali, singolarmente apprezzati, sono intrinsecamente sprovvisti di concreta ed effettiva capacità predittiva del rischio (afferendo a parametri che non hanno mai riguardato il canalone di R) e che tale capacità non acquistano nemmeno se congiuntamente considerati, posto che nessuno di essi investe la zona scenario dell'evento straordinario per cui si procede.
La motivazione appare poi illogica e contraddittoria poiché si ispira a particolare rigore nei confronti dei dirigenti provinciali, ma non anche quando giudica la posizione dei dirigenti regionali, che pure sono indubbiamente titolari di funzioni di protezione civile e che possedevano un patrimonio informativo almeno analogo a quello dell'imputato.
Infine, i Giudici di secondo grado hanno replicato in modo solo apparente alle deduzioni difensive secondo cui lo sviluppo causale dell'accadimento non rientrava nel perimetro di prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato, osservando:
a) che la produzione dell'evento va ascritta in misura prevalente allo straordinario accumulo della neve sul suolo, senza che possiedano rilevanza, se non secondaria, le possibili cause ultime della valanga, e cioè le scosse telluriche;
b) che il rischio che la regola cautelare mira a prevenire sono i possibili effetti conseguenti all'evento valanghivo;
c) che, in ogni caso, il terremoto non è un fattore eccezionale ed imprevedibile in una zona qualificata a rischio sismico, quale quella in esame.
Così argomentando, la Corte di appello si è però posta in contrasto con il citato insegnamento Sezioni Unite c.d. ThyssenKrupp del 2014, secondo cui nella prevedibilità deve rientrare anche il meccanismo di produzione dell'evento, almeno nelle sue linee essenziali, dovendo tenersi conto della concatenazione degli anelli causali più importanti.
A tal fine, non può, quindi, prescindersi dal fatto che, nelle 24 ore precedenti la valanga, furono registrati 522 eventi sismici, con una distanza massima dell'epicentro dalla localizzazione dell'Hotel (Omissis) sempre inferiore a 50 km.
La sentenza impugnata ha anche travisato le conclusioni peritali che, non in termini astratti, ma alla luce delle accertate circostanze del caso concreto, avevano ritenuto non potesse in alcun modo escludersi che l'innesco della valanga fosse stato indotto e comunque influenzato dalle scosse di terremoto.
Tale ricostruzione, lungi dall'essere indifferente o avere una "portata del tutto secondaria" (come affermato dalla Corte d'Appello), avrebbe dovuto riverberarsi - accrescendolo - sul tasso di imprevedibilità dell'evento occorso.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione della legge penale in materia di colpa, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'evento costituisse la concretizzazione del rischio che le prescrizioni cautelari, asseritamente violate dall'imputato, miravano a prevenire.
I Giudici hanno istituito una stretta connessione tra le competenze dell'imputato in materia di viabilità provinciale e la qualità di gestore del rischio di valanghe, perché le prime postulerebbero la presa in carico anche di tale rischio.
Per contro, si è già illustrato che nell'imputato difettavano le necessarie conoscenze in tema di rischio valanghivo e che, soprattutto, la dilatazione di tali competenze è priva di fondamento normativo o fattuale (peraltro, al tempo dell'emanazione - su sollecitazione del Sindaco - delle quattro ordinanze di chiusura strade da parte del Servizio viabilità provinciale, in tempi in cui la Provincia di P ancora titolare del potere di Protezione civile, Di.Pa. nemmeno era in servizio presso la Provincia).
Si ribadisce, quindi, che le competenze di Di.Pa. investivano unicamente la garanzia della libera sicurezza della circolazione sulle strade provinciali, a fronte di eventi meteorologici e idrogeologici avversi e delle connesse conseguenze sulla rete viaria, non potendosi pretendere dal garante della viabilità l'impedimento di altro accadimento lesivo.
5. Con il quinto motivo è dedotta violazione della legge penale per l'arbitrario esercizio di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, nella parte della sentenza in cui è stata attribuita alla Provincia di P la funzione o il potere il gestore di protezione civile limitatamente alla viabilità.
La sentenza ha affermato che la Provincia di P aveva perso qualsiasi competenza in tema di protezione civile, trasferita alla Regione Abruzzo, fatta eccezione che per la viabilità con riferimento alle strade provinciali (rimaste di competenza della Provincia); per altro verso, ha stabilito, in modo arbitrario, che in capo all'ente fosse residuato un profilo di competenze in materia di protezione civile relativo alla viabilità.
Nel far ciò, si è arrogata una potestà riservata agli organi legislativi o amministrativi, allo scopo di creare ad hoc una posizione di garanzia altrimenti insussistente.
D'altronde, la mancanza di poteri determinativi in ordine al "rischio valanghe" emerge proprio dall'ordinanza del novembre 2016, da cui si desume il perimetro di competenza del settore viabilità della Provincia di P, da cui la valutazione di tale rischio esubera.
6. Con il sesto motivo sono dedotte: illogicità/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice ha individuato la condotta alternativa lecita; omessa motivazione in relazione a come tale condotta avrebbe potuto evitare l'evento; mancato svolgimento del giudizio controfattuale sull'evitabilità dell'evento stesso.
Ribadito come la Corte d'Appello abbia ulteriormente circoscritto, rispetto a quanto statuito in primo grado, la responsabilità dell'imputato, ritenendo che l'unica colpa a lui ascrivibile fosse da ricondurre alla mancata chiusura del tratto di SP (Omissis) che conduceva all'Hotel, elevata dalla Corte a condotta alternativa lecita asseritamente impeditiva dell'evento, tale statuizione non è supportata da valido corredo motivazionale.
Innanzitutto, la Corte ha ipotizzato la necessità che, fin dal 15 gennaio 2017, fosse adottata l'ordinanza di chiusura di quel tratto di strada proprio perché non era nelle capacità dell'imputato controllarne la transitabilità. Tuttavia, alla data del 15 gennaio 2017, il pericolo era fermo a 2 su 5 e, in mancanza di indicazioni da parte degli organi competenti ex lege, non si comprende per quale ragione la Provincia avrebbe dovuto impedire il transito sul piccolo tratto di strada provinciale. E, d'altronde, le condizioni meteo stimate al giorno 15 gennaio 2017 erano sostanzialmente le medesime del giorno precedente.
In secondo luogo, anche la circostanza valorizzata dalla Corte secondo cui, anticipando al 15 gennaio la chiusura delle strade, l'imputato sarebbe stato formalmente in servizio, è priva di fondamento. Quel giorno cadeva, infatti, di domenica e, pertanto, soltanto dal lunedì successivo (16 gennaio) l'imputato avrebbe potuto astrattamente adottare l'ordinanza. Tuttavia, il giorno 16 (e fino a tutto il 20 gennaio 2017) l'imputato fu formalmente in malattia e, spogliandosi dei suoi poteri, aveva delegato le proprie funzioni. Infine, anche a ritenere che l'ordinanza fosse adottabile in data 16 gennaio 2017, la predetta delega prevedeva l'attribuzione del potere di adozione e sottoscrizione di tutti gli atti con valenza esterna ai responsabili di servizio.
In terzo luogo, mai in passato era stata adottata un'ordinanza di chiusura del tratto della SP (Omissis) che conduceva all'hotel. Provvedimenti di chiusura di tratti di strada differenti erano stati emanati sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione comunale valanghe del Comune di F, peraltro in un'epoca in cui la Provincia di P era titolare dei poteri di protezione civile attribuiti ad essa dalla legge.
In quarto luogo, la Carta storica delle valanghe, valorizzata dalla sentenza, neanche risulta citata tra i molteplici profili di addebito di cui al capo di imputazione 13). E, comunque, dalla stessa Carta risulta che, sino alla data della valanga in oggetto, non si registrarono simili eventi né in corrispondenza della SP (Omissis) all'altezza dell'Hotel (Omissis), né in corrispondenza di chilometriche inferiori della stessa SP (Omissis), ossia del tratto di strada compreso tra bivio M e località R.
In quinto luogo, quanto alla valenza predittiva dei bollettini Meteomont, la data in cui l'ordinanza avrebbe dovuto essere adottata è stata individuata dai Giudici dell'appello nel 15 gennaio 2017. I bollettini a cui si fa riferimento nel capo di imputazione 13) sono però quelli del 16 e del 17 gennaio. Essi, peraltro, non furono inviati alla Provincia di P, come si desume dall'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2015 tra il responsabile del servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato e la Regione Abruzzo - non la Provincia di P -, nonché dalla nota del 24 gennaio 2017 (successiva alla tragedia) della Prefettura di P, a mezzo della quale fu per la prima volta trasmesso il bollettino Meteomont anche alla Polizia provinciale.
La sentenza non ha neppure chiarito come potesse superarsi la portata meramente sinottica del bollettino, che non serve a prevenire i fenomeni (e che, prima, non è uno strumento di previsione delle valanghe), ma solo ad avvisare i fornitori degli spazi montani della situazione della neve.
D'altronde, nella stessa sentenza si legge la segnalazione da parte di Ch.Ti., assolto, che i bollettini metereologici non avrebbero avuto efficacia impeditiva dell'evento. Di conseguenza, non si comprende come, invece, la conoscenza di tali bollettini avrebbe potuto consentire la previsione dell'evento da parte di Di.Pa.
In sesto luogo, la Corte ha individuato il giorno in cui avrebbe dovuto essere emanata l'ordinanza nel 15 gennaio poiché in quella data il Sindaco di F avrebbe disposto la chiusura delle scuole. Ma tale elemento è neutro rispetto alla costruzione della condotta alternativa lecita e, per di più, in contrasto con le evidenze documentali. Infatti, gli stessi periti nominati dal Giudice dell'udienza preliminare avevano attestato che la chiusura delle scuole fu disposta a far data dal 16 gennaio 2017 (non, dunque, dal 15 gennaio). Si aggiunga che la Corte d'Appello ha insistito sul messaggio dell'imputato con cui questi concordava riguardo all'opportunità di limitare la circolazione dei soli spostamenti essenziali. Tale messaggio è suggestivamente connesso alla richiamata ordinanza di chiusura delle scuole: eppure risulta inoltrato alla cosiddetta "chat dei sindaci" solo in data 17 gennaio 2017, alle 10.53.
Tutto ciò dimostra come, al 15 gennaio, non emergessero elementi sintomatici del rischio valanga.
In settimo luogo, nella sentenza si è valorizzato l'intervento di messa in sicurezza della SP (Omissis) nel corso del 2008, sebbene tale intervento fosse consistito nella mera posa in opera di guard-rail lungo alcuni segmenti del percorso stradale e non avesse, quindi, alcuna finalità di protezione dal rischio di valanghe.
Né la sentenza ha spiegato quale effetto avrebbe avuto la chiusura del segmento della SP (Omissis) sulle persone che, alla data del 15 gennaio 2017, si trovavano ancora nell'hotel, o in che modo l'ente provinciale avrebbe potuto limitare il transito, dal momento che il Sindaco non aveva ritenuto di adottare ordinanze di sgombero della struttura.
Fallace è poi la decisione nella parte in cui ipotizza, quale conseguenza immediata e diretta dell'adozione dell'ordinanza di chiusura della strada provinciale, la successiva emanazione da parte del Sindaco dell'ordinanza urgente di evacuazione e sgombero dell'albergo, così invertendo l'ordine dell'intervento dei due Enti pubblici coinvolti (Comune di F e Provincia di P).
L'adozione dell'ordinanza di chiusura del tratto di strada in considerazione si sarebbe peraltro tradotta in un vero e proprio sequestro di coloro che si trovavano presso la struttura.
D'altra parte, tra Provincia e Comune esiste un'autonomia valutativa e di esercizio del potere che avrebbe dovuto costituire oggetto di vaglio nell'esame controfattuale sulla tenuta del comportamento alternativo lecito.
Men che meno, la sentenza ha considerato le possibili reazioni in sede giudiziaria che il Comune di F avrebbe potuto assumere, sotto plurimi profili, rispetto ad un provvedimento illegittimo perché affetto da eccesso di potere, considerato anche che, secondo il ragionamento del Giudice dell'appello, l'imputato avrebbe dovuto disporre la chiusura della strada non in ragione del pericolo, ma per sollecitare la chiusura dell'albergo da parte dell'amministrazione comunale.
7. Con il settimo motivo è dedotta manifesta illogicità della sentenza per contraddittorietà della motivazione quanto alla diversa valutazione del concetto di prevedibilità il rapporto ai diversi imputati (alcuni assolti, altri condannati).
La Corte d'Appello ha ritenuto che la Carta storica delle valanghe non documentasse il verificarsi di eventi valanghivi nel vallone in cui si trovava l'hotel, e quindi ha assolto gli imputati della Regione; invece ha valorizzato la medesima Carta quale elemento a carico dell'imputato.
Inoltre, pur riconoscendo in capo agli imputati della Regione una posizione di garanzia prevista per legge, ne ha negato la responsabilità, opinando che non avessero il potere di impedire l'evento, laddove, al contrario, la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 disponeva per essi mezzi e poteri ben più incisivi di quelli su cui poteva fare affidamento la Provincia.
Ancora, ha escluso il reato omissivo colposo in capo ai dirigenti della Regione, ancorché depositari di funzioni di protezione civile e pur in presenza dell'inadempimento dell'obbligo di redazione della CLPV, ma poi ha affermato la prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato, nonostante la mancanza di CLPV - propedeutica tutte le attività più settoriali - e del Piano zone esposte a valanghe (di seguito, PZEV).
La Corte di appello ha trascurato, inoltre, quanto affermato dagli stessi periti, i quali avevano negato la prevedibilità dell'evento in mancanza di elementi o accadimenti a ciò idonei, senza considerare che i bollettini Meteomont venivano trasmessi alla Regione, e non anche alla Provincia.
8. Con l'ottavo motivo di ricorso è dedotta manifesta illogicità della motivazione per travisamento della perizia disposta dal Giudice dell'udienza preliminare.
La Corte d'Appello ha attribuito rilievo probante a una serie di signa facta, senza considerare che l'evento non coincise con la valanga e che i periti avevano considerato, piuttosto, uno scenario complesso al cui interno comparivano lo sciame sismico, le condizioni meteo-climatiche avverse nelle Regioni dell'Italia centrale, il fenomeno valanghivo.
Ciò spiega la ragione per cui la Corte d'Appello è incorsa in un primo errore, attribuendo forzatamente rilevanza di indizi agli elementi, neutri, in precedenza elencati.
Il secondo errore consiste nell'aver ignorato che la Provincia, almeno dal 2016, aveva perso le competenze in materia di protezione civile.
In motivazione si è ritenuto che le avesse tuttavia mantenute con riferimento alla sola viabilità delle strade provinciali, ma tale osservazione è derivata da una lettura che non trova conforto nel dato normativo.
Non a caso, i Giudici di secondo grado, nel l'affronta re la posizione della Provincia di P, hanno espressamente richiamato quanto osservato a proposito degli imputati del Comune di F, accomunando indebitamente gli uni agli altri, in un'artificiosa ricerca di elementi indicativi del rischio, che denota il succitato vizio del "senno del poi". In particolare, la c.d. relazione Ia. non fu riferita alla Provincia e le valutazioni dell'Ing. Fa. erano contenute in una bozza mai approvata dall'organo collegiale della Provincia (e quindi mai entrata nel suo patrimonio conoscitivo). Peraltro, la fonte scientifica di tale documento risiedeva nei bollettini Meteomont i quali - come precisato dai periti - fornivano informazioni alla scala sinottica e presentavano un quadro semplificato dell'innevamento e della stabilità del manto nevoso.
Deve, dunque, concludersi che, alla data del 18 gennaio 2017, non esisteva alcun documento istituzionale ufficiale da cui potesse desumersi il pericolo di valanghe.
La Corte d'Appello, per superare il ragionevole dubbio insinuato dai periti, i quali avevano ritenuto impossibile escludere a priori l'incidenza causale delle scosse sismiche sulla determinazione della valanga, si è limitata ad affermare che la Provincia avrebbe dovuto tutelare la pubblica e privata incolumità a prescindere dalle concause scatenanti, così tuttavia estendendo all'inverosimile il perimetro di responsabilità dell'agente e violando la regola BARD (sullo standard de "al di là di ogni ragionevole dubbio").
Per vero, la Corte si è spinta ad ammettere che le cause di innesco della valanga fossero estranee alla sfera di dominio del gestore del rischio, riconoscendo dunque l'ingovernabilità del fenomeno; tuttavia, ha ritenuto che fattori predisponenti, a differenza delle cause di innesco, potessero essere adeguatamente rappresentati, così però negando arbitrariamente l'enunciazione peritale sull'imprevedibilità concreta dell'evento.
9. Con il nono motivo di ricorso sono dedotte: violazione di legge penale in materia di colpa e vizio di motivazione nella parte in cui è stato escluso il carattere imprevedibile dell'evento o, comunque, la natura fortuita dello stesso; manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato nella valutazione delle prove; omessa e/o erronea interpretazione del documento valutazione rischi (DVR) dell'Hotel (Omissis) e travisamento della prova.
Ricordata la eccezionale avversità della situazione metereologica inveratasi in quei giorni in Abruzzo, nel corso del processo era stato portato all'attenzione dei Giudici un caso deciso dalla Corte di cassazione civile (Sez. 6 civ., n. 5859, ord. 12/03/2018, non mass.) che riguardava un episodio di isolamento stradale dovuto ad un fenomeno atmosferico, nell'ambito del quale gli attori contestavano alla Provincia di L di non aver espletato tutte le attività di controllo con la dovuta diligenza.
La Corte di cassazione civile aveva concluso che la mancata adozione di misure idonee a prevenire ed impedire danni a terzi dovesse essere posta in relazione alle circostanze del caso concreto, non essendo in meteorologia possibile prevedere con certezza l'intensità, il punto e il momento precisi del fenomeno atmosferico.
La sentenza civile, concludendo per l'inesigibilità della condotta alternativa, precisava inoltre che l'imprevedibilità riguardava l'eccezionalità e non il fenomeno in sé della nevicata.
Nel provvedimento impugnato, la Corte d'Appello ha liquidato tale pronuncia (unica sulla materia), dandone una lettura distorta ed affermando che il rilevante accumulo nevoso verificatosi ad alta quota, causa principale dell'innesco della valanga, non fosse imprevedibile.
È peraltro singolare che, in ambito civilistico, lo straordinario accumulo di neve al suolo sia stato ritenuto un caso fortuito, mentre, in ambito penale, uno scenario complesso all'interno del quale erano presenti sciame sismico, condizioni meteo-climatiche avverse e fenomeno valanghivo, sia reputato prevedibile. D'altronde, le stesse dimensioni della catastrofe (che investì, come precisato nella perizia, un'area di circa mq 40.000, un'area di accumulo di circa mq 55.000, con un volume di accumulo totale prossimo me 200.000 di materiale) escludono che l'evento fosse prevedibile.
La Corte d'Appello si è spinta addirittura ad affermare - in modo assiomatico - che, ove fosse stato rappresentato il pericolo imminente di caduta della valanga, nessuno degli ospiti avrebbe raggiunto l'hotel, incorrendo in un evidente cortocircuito argomentativo, e ritenendo, pertanto, erroneamente infondato il motivo di appello con cui la difesa aveva evidenziato che il DVR dell'hotel prevedeva specifiche regole cautelari da adottare in caso di sisma la cui corretta osservanza avrebbe certamente evitato non già la valanga ma, quantomeno, la morte di tutti coloro che si trovavano all'interno della struttura.
Tale DVR, infatti, imponeva agli ospiti e al personale, in caso di sisma, di uscire dalla struttura e di recarsi nel punto di raccolta specificamente individuato, aggiungendo che l'accesso rimanesse inibito sino alle verifiche statiche da eseguirsi a cura di un tecnico abilitato.
Né può concordarsi con la Corte d'Appello là dove ha ritenuto che la violazione del DVR non avrebbe reciso il nesso di causalità rispetto alle condotte omissive contestate e che la neve non avrebbe consentito di raggiungere il punto di raccolta. Infatti, le due persone che si trovavano fuori dell'hotel al momento della catastrofe sopravvissero al suo crollo. Inoltre, il punto di raccolta, collocato nel piazzale antistante all'albergo, era stato sgombrato la mattina stessa dalla neve - tanto è vero che vi erano state collocate le vetture - sicché era tranquillamente raggiungibile dagli ospiti e dai dipendenti della struttura.
10. Con il decimo motivo di ricorso sono dedotti violazione della legge penale e vizio di motivazione nella parte in cui, pur riformulando l'addebito in senso più favorevole al reo mediante la riduzione della responsabilità accertata ad una sola condotta colposa, non si è rideterminata la pena.
La Corte d'Appello ha: ritenuto sostanzialmente espletata la dedotta attività di monitoraggio; evidenziato come la richiesta della Provincia di distaccare un mezzo ad ANAS non avrebbe avuto successo; dato atto che la sostituzione del mezzo UNIMOG con qualsivoglia turbina di forze eguale non avrebbe comunque scongiurato l'evento; riconosciuto che la richiesta ad ANAS di una turbina sin dal giorno 8 gennaio 2017, anche ammesso che la stessa sarebbe stata concessa alla Provincia, non aveva senso, poiché prima del 15 gennaio 2017 non vi era alcuno scenario emergenziale che potesse fare presagire la necessità di premunirsi del mezzo; statuito, alla luce della corretta interpretazione delle leggi, che l'attivazione della SOP fosse di esclusiva competenza del Prefetto.
Ciò nondimeno, ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato.
Inoltre, le condotte a lui ascritte, già fortemente ridimensionate dal Giudice di primo grado, dagli iniziali quindici profili, a tre sole, sono state ulteriormente ridotte in appello ad un unico profilo di colpa, consistente della mancata chiusura della SP (Omissis).
Eppure, la pena non è stata diminuita.
VI. Il ricorso e la memoria dell'imputato Di.Ma.
Di.Ma., all'epoca dei fatti impiegato presso il Servizio Viabilità della Provincia, subordinato a Di.Pa. e da questi delegato, è stato condannato per gli stessi reati attribuiti a costui (capo 13). Per il tramite dei suoi difensori, egli deduce i seguenti cinque motivi.
1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione quanto all'incompetenza di Di.Ma. in punto di rischio valanghivo.
Da un lato, a seguito del trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione, avvenuto nel 2016, la prima non era più garante della protezione civile e, quindi, titolare di poteri di impedimento dell'evento; neppure era destinataria di regole cautelari.
Dall'altro lato, e di conseguenza, la motivazione si contraddice là dove, pur riconoscendo in capo al Sindaco il potere di disporre l'evacuazione dell'hotel, ha radicato l'addebito nei confronti dell'imputato per non avere, attraverso la chiusura della SP n. (Omissis), costretto il primo a disporne lo sgombero. Ed ha ampliato oltre misura il perimetro delle competenze dell'imputato, facendovi rientrare anche la tutela dell'incolumità di chi non stava percorrendo la strada provinciale ma si trovava presso le strutture collocate nei dintorni.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, quanto alla gestione del rischio relativo all'incolumità degli utenti delle strade provinciali di competenza della Provincia.
Fermo quanto osservato in precedenza, la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base della delega conferita da Di.Pa., reputata giuridicamente efficace, nonostante il relativo presupposto, cioè la malattia del delegante, fosse stata smentita, avendo questi espletato le proprie funzioni a tutto tondo nelle giornate del 17 del 18 gennaio 2017, seppur dalla propria abitazione (presso la quale si trovava a causa della sua sofferenza renale).
D'altronde, l'art. 21, comma 8, Regolamento di organizzazione della Provincia di P dispone che la delega debba essere conferita con atto scritto e riguardare una parte delle funzioni: ciò non accadeva nel caso di specie, in cui l'atto si limitava ad asserire che i vari capi servizi delegati avessero la facoltà di sottoscrivere gli atti di relativa competenza. Si trattava, dunque, soltanto di una delega di firma, i poteri gestori rimanendo in capo al delegante.
Si ribadisce, inoltre, come, a seguito dell'avvio della procedura emergenziale, i poteri impeditivi fossero passati agli enti di protezione civile e che il Prefetto non aveva svolto ritualmente l'attività di coordinamento e direzione di cui era investito dalla normativa emergenziale, come dimostrato dall'opaca attivazione di CCS e SOP, nonché dalle sistematiche omesse verbalizzazioni.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione quanto al concorso tra causa escludente e causa non escludente.
Contravvenendo alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013), il ragionamento dei giudici di merito è così articolato: si è verificata la valanga; se fosse stata chiusa la SP (Omissis), il Sindaco di F avrebbe disposto lo sgombero dell'hotel.
Tuttavia, la seconda premessa è postulata in termini meramente congetturali, nemmeno indicandosi la tempistica secondo cui l'ipotesi si sarebbe tradotta in realtà, come dimostrato dal fatto che, ove la chiusura della strada provinciale fosse avvenuta nella tarda serata del 17 gennaio 2017, si sarebbe evitata sì la morte o le lesioni subite dei clienti dell'hotel che furono ivi accompagnati dal Sindaco, ma non anche la morte o le lesioni degli altri.
4. Con il quarto motivo è dedotta violazione della legge penale sostanziale processuale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta prevedibilità dell'evento.
Secondo i periti nominati dal Giudice di primo grado, a causa dell'indisponibilità materiale della CLPV, redatta solo in data 24 giugno 2021, e della mancata realizzazione del PZEV non era possibile presagire la concretizzazione del rischio valanghivo.
La sentenza di primo grado aveva replicato che a tal fine erano sufficienti i bollettini Meteomont.
In appello il ricorrente deduceva, a questo punto, di non rientrare nella cerchia di soggetti cui tali bollettini erano comunicati e che, inoltre, la sentenza di primo grado non aveva considerato che l'evento valanghivo, già di per sé non prevedibile, nel caso di specie aveva trovato la propria scaturigine in plurimi episodi di movimento tellurico.
La Corte di appello ha risposto che i bollettini erano comunque facilmente consultabili su internet e che la Carta storica delle valanghe censiva nel passato fenomeni analoghi, aggiungendo che l'imputato era comunque gravato dell'onere di documentarsi. Peraltro, secondo i Giudici, i piani di reperibilità provinciali davano atto che in passato i versanti nord-est e sud-est di Monte (Omissis) e del Monte (Omissis) erano stati interessati da eventi valanghivi e che la cosiddetta relazione Ia. del 1999 egualmente indiziava la possibile produzione di slavine.
Ma la zona in cui era collocato l'hotel non era mai stata colpita da una valanga e la Carta storica delle valanghe, al pari dei citati piani di reperibilità provinciali, non indicava la zona in cui si trovava la struttura. Anche la relazione Ia., che secondo i giudici avrebbe avuto tra i propri destinatari la Provincia di P, era indirizzata al solo Sindaco di F.
Quanto al richiamo che la Corte d'Appello ha fatto al carteggio che documentava i lavori praticati sulla strada provinciale R - V, l'intervento del ricorrente si risolse nell'installazione di semplici guard-rail, evidentemente non preordinati alla protezione contro valanghe.
Nel senso che il ricorrente non avesse alcun potere deponeva poi la determinazione della Giunta regionale del 12 settembre 2013, recante "Valorizzazione turistica delle produzioni enogastronomiche-F".
A ciò si aggiunga che i Giudici dell'appello non hanno risposto alla deduzione difensiva secondo cui la prevedibilità dell'evento andava estesa anche alle cause generative dello stesso, postulando, apoditticamente, che assumevano "rilevanza del tutto secondaria se non inesistente le possibili cause di innesco (...), tra cui quella conseguente alle scosse sismiche".
5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio.
La ragione per cui il Giudice di primo grado si era discostato dal minimo edittale era rinvenuta nell'elevato numero di persone che persero la vita o riportarono lesioni personali.
Il Giudice d'appello ha argomentato, in aggiunta, dalla sostanziale integrale omessa considerazione del pericolo di valanghe e dal fatto che il ricorrente non avesse riferito in sede di CCS del 18 gennaio 2017 l'indisponibilità della turbina deputata quel tratto di strada.
Tuttavia, come già rilevato, nei poteri e doveri del ricorrente non rientrava la gestione del rischio inerente agli ospiti della struttura dell'albergo, bensì solo quella degli utenti della strada provinciale.
In secondo luogo, e quanto alla mancata segnalazione dell'indisponibilità della turbina, tale elemento si traduce in un indice di contraddittorietà inter-testuale della motivazione, poiché la Corte di appello, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di primo grado, ha reputato la mancata riparazione della turbina, e pertanto la sua indisponibilità - segmento delle condotte ab origine contestate al ricorrente -, priva di rilievo concausale rispetto alla produzione dell'evento valanghivo.
6. Nella memoria presentata dai suoi difensori, il ricorrente (che ha allegato parere prò ventate del professor Ca.) è tornato a stigmatizzare gli inadempimenti degli organi di protezione civile, deducendo come le sentenze abbiano trascurato il tema della procedimentalizzazione legislativa dei doveri ed addossato all'imputato la responsabilità per l'inveramento di un rischio che esulava dalla sua sfera di competenza.
Precisa che il resort non era edificato sul ciglio della strada, ma ne distava almeno m 150, e che la valanga non si è abbattuta sulla carreggiata di tale arteria.
Ribadisce di non aver violato alcuna norma positiva né disatteso regole cautelari e che la Provincia, dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 e la sua attuazione ad opera della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, era stata esautorata di ogni funzione in materia di protezione civile, sicché nemmeno disponeva di poteri impeditivi (come dimostrato dall'allegato verbale di riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 18 gennaio 2017, in cui altro funzionario suggeriva di prorogare l'ordinanza prefettizia di divieto di circolazione dei mezzi pesanti a causa dell'indisponibilità della turbina), richiamando infine l'attenzione sulla necessità, comunque, di un giudizio controfattuale per ricostruire il nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento.
VII. Il ricorso e la memoria dell'imputato Pr.Fr.
Prefetto di P all'epoca dei fatti, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, Pr.Fr. è stato ritenuto colpevole dei delitti di rifiuto di atti d'ufficio e di falso ideologico, per non avere tempestivamente attivato il CCS e la SOP e per avere, invece, diversamente dal vero, attestato di aver ciò fatto, nella comunicazione del 17 gennaio 2017 da lui inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno (capi 14 e 15 dell'imputazione).
Il suo ricorso, per lui proposto dai suoi difensori, consta di tre motivi, ciascuno dei quali ulteriormente articolato.
1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione relativamente al giudizio di colpevolezza per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio.
1.1. Si contesta, anzitutto, l'affermazione della sentenza per cui, in presenza delle fasi di preallarme ed allarme, sussistesse per il Prefetto l'obbligo di attivazione di quei dispositivi, senza alcuno spazio discrezionale.
Richiamata in dettaglio la normativa di riferimento (art. 14, legge n. 225 del 1992; Piano provinciale di protezione civile del 28 settembre 1993; d.G.R. Abruzzo n. 793 del 2013; Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Prefetture del territorio regionale), evidenzia il ricorso che l'obbligo di attivazione di CCS e SOP è previsto solo a seguito di dichiarazione dello stato di "allarme", il quale presuppone il verificarsi di un evento con criticità elevata attiva, mentre tale obbligatorietà non v'è nel caso di "pre-allarme", in presenza del quale il Prefetto convoca CCS e SOP solo se lo ritenga necessario.
Nello specifico, invece, fino al 17 gennaio, lo stato di allarme non era stato dichiarato e l'accusa non ha dimostrato che ne ricorressero i presupposti, né, ancor meno, la sentenza impugnata ha evidenziato una tale situazione in motivazione, emergendo semmai dati di segno diverso (nel senso, cioè, di una criticità moderata e di un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche).
1.2. In secondo luogo, si censura l'affermazione dei giudici d'appello, secondo cui, pur a voler ravvisare in astratto uno spazio discrezionale per il Prefetto, comunque lo stato di fatto era tale da far ritenere che la scelta di non istituire quei dispositivi sia stata del tutto irragionevole e tale, perciò, da aver "trasmodato in arbitrio".
Replica il ricorso: che il riconoscimento di spazi di discrezionalità contraddice l'affermazione di cui al punto precedente; che il riferimento all'arbitrio non si confronta con le attività in concreto svolte dal Prefetto, e comunque non è accompagnato dall'indicazione del comportamento alternativo da lui dovuto; che la stessa sentenza indica l'istituzione di CCS e SOP come un fatto "pressoché automatico" nelle condizioni date, utilizzando, dunque, un avverbio che tradisce il riconoscimento di spazi di discrezionalità; che la d.G.R. n. 793 del 2013, nella parte in cui prevede l'attivazione di tali dispositivi, comunque non lo impone né, in ogni caso, può vincolare il Prefetto, in quanto autorità statale; che, infine, il delitto di rifiuto di atti d'ufficio non è configurabile con riferimento ad atti che implichino apprezzamenti discrezionali del pubblico agente.
1.3. Si contesta, poi, la sentenza impugnata, là dove sostiene che il ricorrente, in ragione del suo ruolo, fosse consapevole della chiusura da tempo della SOP allestita presso la Prefettura.
Si tratterebbe di un assunto congetturale, in contrasto con il dato documentale per cui quegli, benché non obbligato, avesse disposto l'attivazione della SOP già dalla sera del 15 gennaio, delegando per l'attuazione la competente dirigente De.Id.: alla quale, dunque, va ascritta l'iniziativa, assunta all'indomani mattina, di collocare la sala operativa nelle singole stanze dei funzionari e non nell'unica e dedicata stanza prevista dalla normativa. Tanto premesso, la sentenza non spiega perché tale ordine di servizio, legittimamente dato, non valga ad escludere l'ipotizzato rifiuto di atti d'ufficio, né, comunque, perché non possa avere generato nell'imputato un inconsapevole errore sul fatto.
1.4. Le doglianze difensive si appuntano, inoltre, sulla negata equiparazione al del Comitato operativo per la viabilità (COV), convocato dal Prefetto sin dalla mattina del 16 gennaio ed esteso anche ai rappresentati di numerosi altri enti pubblici non previsti nella composizione ordinaria, tra cui, in particolare, un funzionario della Provincia.
La sentenza si limita a valorizzare il profilo, tuttavia puramente formale, per cui il CCS è un organismo permanente, mentre il COV è temporaneo, senza però spiegare perché questa caratteristica possa aver comportato, nella concreta situazione di fatto, una gestione inadeguata dell'emergenza. Si evidenzia, in proposito, che l'impraticabilità della strada provinciale e l'indisponibilità, da parte della Provincia, della turbina destinata ad operare lungo la stessa sono divenute note al Prefetto soltanto la mattina del 18 gennaio e solo in ragione della e-mail inviata in Prefettura dal gestore dell'albergo, giacché, sino alle ore 18.00 del 17 gennaio, la strada provinciale era percorribile ed il rappresentante della Provincia in sede di c.o.v., avuta notizia dell'indisponibilità di quel mezzo la mattina del 17 gennaio, nulla ha mai riferito al comitato.
La sentenza, dunque, non spiega perché, se CCS e SOP fossero stati istituiti già dal 16 gennaio, i rappresentanti della Provincia avrebbero fornito al Prefetto le necessarie informazioni, che a quel momento, però, ancora non avevano e che, comunque, hanno taciuto in sede di c.o.v.
In ogni caso - si deduce - il delitto di cui all'art. 328, cod. pen., deve escludersi allorché l'atto compiuto, pur diverso da quello imposto, ciò nonostante produca effetti utili per la tutela del pubblico interesse sotteso al relativo obbligo.
1.5. Infine, con riferimento al delitto in esame, il ricorso contesta la configurabilità del dolo.
La sentenza non avrebbe tenuto conto dell'eterogeneità e della difficoltà della normativa di settore, perciò non valutando la possibilità dell'errore su legge extrapenale, e quindi dell'inconsapevolezza, da parte dell'imputato, del proprio contegno omissivo.
A tal proposito, la Corte distrettuale non ha debitamente considerato gli atti da costui effettivamente compiuti (attivazione del c.o.v. "allargato", delega per l'attivazione della SOP già dal 15 gennaio), che si presentano inconciliabili con una volontà omissiva di un'attività doverosa. E la comunicazione di avvenuta attivazione di CCS e SOP, da lui effettuata al Governo centrale il 17 gennaio, lungi dal dimostrare la sua volontà omissiva (secondo quel che invece ritiene la sentenza), costituisce piuttosto prova logica della sua buona fede, nella convinzione che il c.o.v. allargato fosse di fatto equiparabile al CCS.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta i medesimi vizi, con riferimento, però, al falso ideologico di cui al capo 15) dell'imputazione, relativo all'appena ricordata nota del 17 gennaio.
La motivazione sarebbe puramente assertiva, deducendo la colpevolezza dell'imputato per tale reato dalla conclusione in tal senso raggiunta in relazione al delitto di rifiuto di atti d'ufficio.
La sentenza, invece, non spiega: perché dovessero ritenersi esistenti i presupposti di fatto per l'obbligatoria attivazione di CCS e SOP; perché il falso non possa ritenersi innocuo, in quanto non lesivo del bene giuridico tutelato, dal momento che si trattava di una nota puramente informativa ed i destinatari di essa (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, Regione Abruzzo) non erano tenuti ad adottare altri provvedimenti; né, inoltre, perché l'imputato abbia agito con dolo e non, semmai, per semplice leggerezza. In proposito, infatti, la Corte d'Appello non specifica quale potesse essere l'interesse del ricorrente ad attestare il falso, quando già dalla sera del 15 gennaio aveva dato le disposizioni necessarie ed aveva indetto le riunioni con gli altri enti; non giustifica perché debba escludersi che quegli avesse riposto un incolpevole affidamento sull'esecuzione, da parte dei dirigenti del suo ufficio, degli ordini da lui impartiti; non motiva perché non possa ritenersi che egli avesse agito nella convinzione dell'equiparabilità del c.o.v. "allargato" al CCS; né, infine, dà conto delle lagnanze, emerse dalle sue conversazioni intercettate, da lui rassegnate sulle capacità dei suoi collaboratori.
3. Con l'ultimo motivo si denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.
3.1. Si lamenta, in primo luogo, la natura puramente tautologica e congetturale della motivazione con la quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante della connessione teleologica del falso ideologico al rifiuto di atti d'ufficio.
3.2. Si censura, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per il silenzio della sentenza sugli elementi di fatto addotti dalla difesa a sostegno della relativa richiesta.
3.3. Si contesta, infine, il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
4. La difesa dell'imputato Pr.Fr. ha altresì depositato memoria scritta, in replica al ricorso del Procuratore generale distrettuale.
4.1. Ivi si deduce, anzitutto, l'inammissibilità di tale ricorso, per la genericità dei motivi, consistenti nella reiterazione delle doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, nonché afferenti esclusivamente alla valutazione del materiale probatorio, e quindi a profili di merito.
4.2. In secondo luogo, si rappresenta comunque l'infondatezza di tale impugnazione con riferimento all'addebito riguardante gli omicidi e le lesioni colposi di cui al capo 16), già solo per le ragioni che condurrebbero a ritenere insussistente il delitto di rifiuto di atti d'ufficio, rassegnate dall'imputato con il proprio ricorso e più sopra illustrate.
In ogni caso, secondo quanto evidenziato dagli stessi periti, la tempestiva attivazione di CCS e SOP avrebbe soltanto reso possibile una gestione coordinata e non settoriale dell'emergenza maltempo, ma non avrebbe potuto scongiurare morti e lesioni, così come verificatesi in concreto (per effetto, cioè, della valanga e non delle avverse condizioni meteorologiche). Infatti, tale condotta - in tesi doverosa - comunque non avrebbe permesso al Prefetto di venire a conoscenza con il necessario anticipo dell'indisponibilità della turbina, in ragione dell'omessa informazione tempestiva in tal senso da parte dei funzionari della Provincia, ente peraltro deputato in via esclusiva alla pulizia di quella strada; e, in ogni caso, la valanga di che trattasi - sempre secondo la perizia - ha rappresentato un fenomeno in concreto non prevedibile, in quanto non preceduto da circostanze munite di effettiva capacità predittiva, tali non essendo quelle indicate dal Procuratore generale (precedente evento del 2015, bollettino Meteomont del 17 gennaio).
4.3. Da ultimo, la difesa denuncia l'infondatezza del ricorso della Procura distrettuale con riferimento al delitto di depistaggio, di cui al capo a) dell'imputazione, rilevando:
- che nessun brogliaccio poteva essere consegnato agli inquirenti, in quanto inesistente, essendo state le telefonate appuntate su fogli sparsi;
- che l'imputato non era tenuto a recarsi personalmente nella sala operativa, non potendo perciò conoscere direttamente quanto ivi avvenuto ed avendo dunque correttamente richiesto a tutti i partecipanti alle operazioni di redigere una relazione da consegnare agli inquirenti;
- che egli non era neppure tenuto ad una vigilanza sull'operato degli addetti alla sala operativa; peraltro, l'omessa vigilanza, semmai tale, introdurrebbe profili di colpa, incompatibili con la natura dolosa del reato;
- che emerge dalle dichiarazioni degli imputati la grande fibrillazione di quei momenti, tale da rendere plausibile la loro difficoltà di serbarne un preciso ricordo quando sono stati successivamente chiamati a riferirne agli inquirenti;
- che Pr.Fr. ebbe notizia dai suoi dirigenti della telefonata pervenuta la mattina del 18 gennaio dal dipendente Da.Fr. dell'albergo, ma soltanto quale dato per la verifica delle operazioni di soccorso, giacché in tale comunicazione era stato indicato come presente in struttura un numero di persone superiore a quelle poi effettivamente rinvenute;
- che, come risulta dalla conversazione telefonica con il Prefetto di P a lui succeduto, l'imputato seppe solo dai giornali, ad indagini in corso, del fatto che con quella telefonata fosse stata formulata una richiesta di soccorso;
- che la diversa ricostruzione accusatoria si fonda esclusivamente sulle informazioni testimoniali del m.llo Ca. dei Carabinieri, tuttavia smentite dalle ulteriori emergenze processuali;
- che, infine, non vi è alcuna ragione plausibile per ipotizzare l'intenzione del Prefetto di sviare le investigazioni, e quindi per ravvisare il necessario dolo specifico.
Vili.
Il ricorso dell'imputato Bi.Le.
Questi, all'epoca degli accadimenti, era il Capo di Gabinetto del Prefetto di P.
Imputato dei delitti di rifiuto di atti d'ufficio e di falso ideologico in relazione all'omessa attivazione tempestiva del CCS e della SOP ed alle relative comunicazioni mendaci, nonché degli omicidi e delle lesioni colpose conseguenti alla valanga (capi 14, 15 e 16 dell'imputazione), egli - come si è già accennato -è stato assolto da tutti gli addebiti in primo grado, mentre, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, è stato dichiarato colpevole, con la sentenza impugnata, del falso ideologico di cui al capo 15), in relazione alla nota a sua firma del 16 gennaio 2017, con la quale la Prefettura aveva comunicato alle varie autorità del sistema di protezione civile l'attivazione in tale giornata di quegli organismi, in realtà non avvenuta.
1. Con un primo motivo, la sua difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di elemento psicologico del reato.
I periti hanno riferito di un quadro normativo assai complesso; secondo il primo giudice, il modello normativo non rispettato dalla Prefettura non aveva carattere cogente; il Prefetto ha comunque sostenuto che esso era stato rispettato; la minuta della nota sottoscritta dal ricorrente era stata redatta dal competente funzionario tecnico. Non si comprende, dunque, come Bi.Le., persona sprovvista di competenze e conoscenze in materia di protezione civile, avrebbe potuto rendersi conto dell'inadeguatezza delle iniziative assunte dal Prefetto e dalla competente area tecnica della Prefettura o della loro difformità dalla normativa applicabile; né viene spiegato in sentenza quale interesse a mentire egli avrebbe potuto avere.
Vero è, infatti, che, per la configurazione della fattispecie, non è necessaria l'intenzione d'ingannare il terzo o di recargli nocumento ed è sufficiente il dolo generico: ma occorre pur sempre che l'agente abbia la volontà di comunicare scientemente una circostanza non vera, aprendosi altrimenti il varco alla valorizzazione di condotte semplicemente negligenti, insufficienti, come tali, per la rilevanza penale del falso.
Inoltre, l'estraneità del ricorrente - ritenuta dagli stessi giudici d'appello - sia al rifiuto di atti d'ufficio che alla falsità dell'analoga comunicazione emessa dalla Prefettura il giorno successivo si presenta logicamente inconciliabile con la sua consapevolezza e volontà di attestare il falso nella precedente nota da lui firmata: non essendo a lui addebitabile la mancata attivazione del CCS e della SOP, infatti, egli non avrebbe avuto alcun interesse a far apparire una situazione difforme dal vero.
2. Il secondo motivo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, a norma dell'art. 61, n. 2), cod. pen.
La motivazione della sentenza, sul punto, si presenta tautologica e, dunque, semplicemente apparente: "potendo effettivamente ritenersi la falsità commessa al fine di eseguire (connessione teleologica) e comunque occultare il reato (connessione consequenziale) di cui all'art. 328 c.p.". Tuttavia - rileva il ricorrente - la connessione consequenziale non è contestata, mentre quella teleologica non può logicamente conciliarsi con il rifiuto di atti d'ufficio, costituendo detta nota,
secondo quanto osservato dagli stessi giudici d'appello, un mero post factum rispetto a tale condotta omissiva.
IX. Il ricorso e la memoria dell'imputato Di.Br.
Questi è il legale responsabile della "Gran Sasso Resort E Spa" Srl, titolare della struttura alberghiera travolta dalla valanga.
All'esito dei giudizi di merito, risulta essere stato dichiarato colpevole del solo reato di falso ideologico per induzione, contestato al capo 9) dell'imputazione, per aver ottenuto il permesso di costruire per alcuni interventi migliorativi della struttura, producendo al Comune di F una relazione commissionata al proprio tecnico Ga.Gi., contenente una rappresentazione dello stato dell'edificio in parte difforme dal vero.
1. Con un primo motivo, la sua difesa denuncia l'erronea interpretazione degli artt. 9-bis e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001 compiuta dai giudici d'appello, allorché hanno ritenuto sussistente una sorta di automatismo tra la presentazione della domanda ed il rilascio del permesso di costruire, tuttavia omettendo di considerare che, a norma del successivo art. 20 del medesimo D.P.R., il responsabile del procedimento è tenuto a svolgere la relativa istruttoria (si cita, a sostegno, giurisprudenza amministrativa).
Richiamando precedenti di legittimità secondo i quali non sarebbe configurabile il delitto di cui agli artt. 48 e 479, cod. pen., qualora il pubblico funzionario si sia incautamente avvalso delle attestazioni ricevute anziché prendere diretta conoscenza dei fatti in esse indicati, rileva il ricorrente che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale avrebbe potuto e dovuto far ispezionare i luoghi, cosi potendo agevolmente rilevare la difformità dello stato effettivo degli stessi rispetto a quello rappresentato dagli interessati nella loro domanda.
In proposito, si lamenta il silenzio della sentenza su due emergenze probatorie specificamente indicate nei motivi d'appello a sostegno dei predetti argomenti, ovvero: l'intervallo di otto mesi tra la presentazione della domanda ed il rilascio del permesso, non conciliabile con la ritenuta assenza di sindacato da parte del funzionario pubblico; e, quanto allo stato dei luoghi, la testimonianza di un dipendente della società, tale La.Ru., comprovante l'evidente diversità della situazione esistente rispetto alla descrizione contenutane nella domanda.
Il ricorso si duole, altresì, del vizio della motivazione in punto di dolo.
L'imputato - si adduce - non aveva le necessarie cognizioni tecniche, né vi è prova che fosse stato consapevole del falso commesso dal proprio tecnico, dovendo altrimenti ritenersi che non si sarebbe esposto al rischio di chiusura della struttura, peraltro per una difformità riguardante una parte secondaria della stessa. La motivazione, inoltre, non spiega perché la falsa rappresentazione dei luoghi avrebbe potuto incidere sulla prosecuzione dell'attività, nonché trascura di considerare il carattere isolato della condotta, l'incensuratezza dell'imputato e la correttezza del suo operato imprenditoriale, non avendo mai subito misure cautelari od interdittive nell'esercizio di tale attività.
2. Il secondo motivo di ricorso consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis, cod. pen.).
La Corte d'Appello lo ha giustificato per le modalità della condotta e per la consistenza del danno arrecato al bene tutelato, essendosi prodotta una significativa trasformazione del territorio in violazione di legge, in quanto si era trattato della realizzazione di quattro verande e di aree adibite a palestra e sale meeting, nell'ambito di un'attività imprenditoriale foriera di rilevanti profitti.
Obietta il ricorrente, per un verso, che l'intervento non aveva riguardato parti preponderanti della complessiva struttura, non avendo perciò la Corte distrettuale spiegato perché il danno non potesse considerarsi esiguo; e, per l'altro, che egli personalmente non aveva né presentato la domanda, né redatto la relazione tecnica non veritiera, dovendo da ciò desumersi la scarsa intensità del dolo.
3. La difesa dell'imputato ha altresì depositato memoria scritta, con le seguenti deduzioni.
3.1. Intervenuta prescrizione del reato di falso ideologico per induzione, per il quale è stata pronunciata condanna, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza nel relativo capo, essendo indiscutibile, se non altro, l'ammissibilità del ricorso proposto in relazione ad esso.
3.2. Inammissibilità del ricorso del Procuratore generale distrettuale, per la genericità dei motivi, consistenti nella reiterazione delle doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, nonché afferenti esclusivamente alla valutazione del materiale probatorio, e quindi a profili di merito.
3.3. In ogni caso, si tratterebbe di deduzioni prive di fondamento, perché:
- non si indicano quali attività si sarebbero dovute prevedere nel documento di valutazione dei rischi, tali da scongiurare il rischio di valanghe e di isolamento della struttura;
- la redazione del documento è stata affidata ad un professionista abilitato ed esso conteneva l'indicazione di precise modalità di gestione delle emergenze e delle relative procedure operative;
- il rischio valanghivo esula dalle valutazioni del gestore di un albergo, non potendo perciò configurarsi a carico di costui una posizione di garanzia in relazione ad esso; in questo senso si è espressa anche la relazione degli ispettori della U.S.L. di P, che ha confermato l'eterogeneità di tale rischio rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta;
- quel rischio era comunque imprevedibile in assenza di una - non CLPV essendo conferente il riferimento al precedente episodio del marzo 2015, in quanto del tutto diverso - e, in ogni caso, l'evento non sarebbe stato evitabile, considerando l'entità del fenomeno e la circostanza per cui il d.v.r., dovendo essere limitato alla struttura alberghiera, non avrebbe avuto alcuna efficacia impeditiva determinante;
- come rilevato dai periti, non esisteva alcuna percezione del pericolo valanghivo in quell'area prima dell'evento oggetto di giudizio;
- la mancata predisposizione di idonee vie di fuga non può essere rimproverata al gestore dell'albergo, in quanto relativa a tratti di strada esulanti dalla competenza dello stesso, non potendo perciò questi essere gravato, rispetto ad essi, di una posizione di garanzia;
- l'art. 9 del regolamento per i rifugi approvato dal "C.A.I." non impone la predisposizione di vie di fuga mediante "gatto delle nevi" nemmeno ai rifugi montani, non potendo perciò tale cautela essere imposta, a maggior ragione, alle strutture alberghiere;
- gli adempimenti cautelari imponibili al gestore dell'albergo sono stati adempiuti, avendo egli provveduto a far liberare tempestivamente la strada interna di collegamento con quella pubblica.
X. Il ricorso dell'imputato Ga.Gi.
Questo ricorrente è stato dichiarato colpevole, in primo grado, dei delitti di falsa attestazione e di falso ideologico per induzione di altri in errore, previsti e puniti dagli artt. 481 e 48,479, cod. pen., e rubricati rispettivamente ai capi 8) e 9) dell'imputazione, per avere, nella qualità di redattore della relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso per interventi edilizi sulla struttura dell'Hotel (Omissis), attestato uno stato della struttura difforme dal vero in alcune sue parti ed avere così indotto in errore il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di F, che, sulla base di tale rappresentazione, aveva rilasciato il titolo abilitativo.
Il suo ricorso consta di un unico motivo, con cui la sua difesa lamenta violazione della legge processuale, per avere la Corte d'Appello erroneamente dichiarato inammissibile il suo gravame, in ragione della ritenuta violazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., nonostante il giudizio si fosse svolto nelle forme del rito abbreviato ed egli avesse rilasciato la relativa procura speciale al proprio difensore, in questo modo partecipando al processo tramite tale suo rappresentante (si cita, a sostegno, Sez. 2, n. 13714 del 4 aprile 2024).
XI. Le memorie delle parti civili non ricorrenti.
Nel termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., hanno presentato memorie scritte le seguenti parti civili.
1. Inail.
Con la sua memoria, la parte civile Inail, costituitasi in giudizio attraverso il suo presidente e legale rappresentante, si è associata al ricorso del Procuratore generale distrettuale e ne ha chiesto l'accoglimento per tutti i motivi con esso dedotti.
In particolare, la difesa dell'istituto si è soffermata sul terzo motivo di tale ricorso, censurando la conferma dell'assoluzione del gestore della struttura e del tecnico redattore del documento di valutazione dei rischi dalle imputazioni di omicidio e lesioni colposi (capo 11), nonché della società titolare dell'attività dal correlato illecito amministrativo da reato (capo 12).
Premessa la propria legittimazione all'azione di regresso non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dei terzi responsabili in concorso con lo stesso od in via esclusiva degli infortuni occorsi ai lavoratori, al fine di ottenere il rimborso di quanto a questi ultimi erogato a titolo di risarcimento dei danni subiti (art. 10 e 11, D.P.R. n. 1124 del 1965), l'ente sostiene che i giudici del merito abbiano errato, da un lato, nell'escludere il nesso di causalità, rispetto agli anzidetti eventi delittuosi, dell'omessa previsione nel "d.v.r." del rischio da isolamento e da conseguente infortunio-malore, da essi ritenuto eccentrico rispetto al rischio valanghivo, dalla cui concretizzazione quegli eventi sono scaturiti; e, dall'altro, nel ritenere che tal ultimo rischio esulasse dalla posizione di garanzia del datore di lavoro verso i dipendenti e gli ospiti della struttura.
Gli argomenti addotti a sostegno sono essenzialmente gli stessi proposti dal Procuratore distrettuale con il suo ricorso.
2. Codacons.
Con la sua memoria scritta, l'associazione di tutela dei consumatori "Codacons", costituita nel processo come parte civile attraverso il proprio legale rappresentante, chiede anch'essa di accogliere il ricorso del Procuratore generale e, comunque, di confermare la sentenza impugnata.
Citando un precedente di legittimità, il suo difensore deduce che l'imprevedibile evoluzione di uno sciame sismico non interrompe il nesso causale tra i comportamenti negligenti dei titolari di posizioni di garanzia ed i fenomeni lesivi verificatisi ai danni di persone alle quali sia stata impedita da fattori esterni l'adozione di comportamenti di cautela idonei ad evitare tali eventi.
Nello specifico, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i responsabili della Provincia di P e del Comune di F, titolari di un obbligo di protezione nei confronti delle persone presenti in albergo, siano venuti meno ad esso, non attivandosi, gli uni, per mantenere libera una via di fuga (pulendo la strada o, quanto meno, comunicando l'indisponibilità della turbina in dotazione dell'ente destinata allo scopo, e così consentendo di provvedere altrimenti); gli altri, per ordinare, finché possibile, lo sgombero della struttura, in ragione del prevedibile isolamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che aveva indotto gli stessi organi comunali a disporre la chiusura delle scuole.
3. Ca.El., Di.Yu., e altri Omessi.
Queste parti civili hanno presentato una comune memoria, per il tramite dei loro difensori.
Vi si premette che gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 47 del 1992 cit. hanno individuato nella Protezione civile, e quindi nelle figure dirigenziali di quel Dipartimento, i soggetti tenuti a redigere la Carta di localizzazione del pericolo valanghe (CLPV) e che lo Statuto regionale (art. 53) distingue tra indirizzo politico e gestione.
La lettura integrata e sistematica di tali due corpi normativi rende insostenibile la tesi secondo cui l'espressione "amministratore regionale", prevista nel primo, anche alla luce della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 del 1993 e della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, rimandasse all'organo politico.
Sono, quindi, sviluppate le seguenti considerazioni.
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 2 della legge reg. 47 del 1992 cit.
La Regione aveva un obbligo definito a livello legislativo di emanare la CLPV e tale obbligo riguardava l'intero territorio abruzzese, non singole sue zone. Non è giuridicamente sostenibile che il CO.RE.NE.VA fosse libero di individuare le priorità, essendo chiamato soltanto a fissare i parametri. La bontà della decisione di non estendere la CLPV all'intero territorio abruzzese è revocabile anche in fatto. Se nel 1997, quando si decise di attribuire priorità ai bacini sciistici, non era infatti disponibile una Carta storica delle valanghe, strumento ritenuto dal CO.RE.NE.VA propedeutico alla realizzazione della CLPV, dopo l'emanazione e la diffusione (2014) della stessa, tale decisione avrebbe dovuto essere rivista. Si adducono, inoltre, a sostegno della consapevolezza del protratto inadempimento da parte del Servizio di Protezione regionale, le implicite ammissioni in tal senso di An.Vi. e Be.Sa. e si sottolinea come tutti i dati necessari per procedere all'adempimento dell'obbligo di legge fossero a disposizione della Regione quantomeno dal 2007.
3.2. Profili di responsabilità per colpa generica.
La posizione di garanzia della Regione si articola sia in termini di protezione, sia in termini di controllo, come si desume da plurimi strumenti normativi, il più importante dei quali è la legge regionale n. 47 del 1992 cit.; inoltre, nel proprio ricorso, correttamente la Procura richiama il carattere modale delle regole cautelari violate dagli imputati. La redazione ed elaborazione della CLPV era, dunque, un obbligo che andava sì in qualche misura modellato sui parametri predeterminati dal CO.RE.NE.VA., ma restava tale a prescindere dalla decisione, presa da quest'ultimo, nel 1997, di procedere per priorità e, quindi, per lotti.
3.3. Violazione della legge in relazione all'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme prevenzionali.
La Corte d'Appello ha assolto l'imputato Di.Br. e il suo consulente Ma.An. ritenendo l'evento eccentrico rispetto alla tipologia di rischio dagli stessi governato ed ha aggiunto che detto rischio non era nominato nel capo di imputazione. Tuttavia, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro assicurare l'idoneità dei luoghi di lavoro sotto il duplice profilo dell'individuazione delle vie di fuga e dell'evacuazione in sicurezza rispetto al pericolo di crollo.
Precisato che la Procura contesta al datore di lavoro altresì di non aver previsto il rischio di isolamento rispetto alla non percorribilità dell'unica strada utilizzabile per raggiungere l'albergo in caso di forti nevicate, tale rischio era vieppiù prevedibile, dal momento che l'Hotel (Omissis) era una struttura ricettizia di rilevanza nazionale, sita ad alta quota (1200 m), e che, già nel marzo del 2015, a causa di abbondanti nevicate, si era verificata una situazione di grave emergenza, con completo isolamento dell'albergo. L'omessa previsione del rischio valanghe all'interno del DVR ha impedito, pertanto, di adottare un'apposita procedura che, in presenza di bollettini che indicavano un così elevato grado di pericolo di distacco nevoso, avrebbe, con ogni probabilità, comportato la sospensione dell'attività ricettizia e, comunque, l'adozione di cautele specifiche, quali, a titolo esemplificativo, l'individuazione di un coordinatore per l'emergenza, l'individuazione di un punto raccolta nella zona più protetta e più a valle della struttura, il divieto di usare ascensori e locali maggiormente esposti al rischio crollo (come la zona Spa).
La perizia aveva anche chiarito che i danni sarebbero stati drasticamente ridotti in caso di evacuazione dell'albergo e di tempestività dei soccorsi. Ciò premesso, la Corte ritiene che il datore di lavoro sia tenuto ad attenzionare nel DVR i soli pericoli relativi alla parte interna della struttura alberghiera e che alla sua competenza sfugga la viabilità della strada provinciale (ascrivibile agli organi dell'ente locale). Per contro, il datore di lavoro è chiamato a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza cui sono esposti i lavoratori, a prescindere dalla circostanza che attengano o meno alla parte interna della struttura alberghiera. Né la cooperazione di più soggetti, tutti i garanti, esclude la responsabilità penale di alcuno di essi.
3.4. Il falso limite della cosiddetta doppia conforme.
Superabile è, infine, l'eventuale eccezione basata sull'art. 608, comma 1 -bis cod. proc. pen., che limita alla violazione di legge l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero nel caso di doppia assoluzione.
Infatti, la Procura generale, sebbene deduca formalmente anche il vizio di motivazione, nell'esposizione dettagliata dei motivi affronta aspetti univocamente inerenti alla violazione della normativa di settore, nazionale e regionale, mantenendosi, quindi, nel solco della violazione di legge.
XII. Le memorie degli imputati non ricorrenti.
Anche numerosi imputati non ricorrenti, attraverso i rispettivi difensori, hanno depositato nel termine di legge memorie scritte.
1. Gi.Ma.
Sindaco di F dal 2004 al 2009 e Presidente della Commissione valanghe nel 2005, egli è stato assolto in entrambi i gradi di giudizio di merito, avendo i Giudici ritenuto che l'attività amministrativa da lui svolta non potesse essere posta in correlazione causale con la tragedia del 2017.
In adesione all'impostazione dei periti e, per parte, dei consulenti tecnici, già in primo grado il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di elementi da cui i Sindaci potessero evincere un effettivo rischio di valanghe.
Si era di conseguenza ritenuto che l'adozione di un piano regolatore - che peraltro non costituisce un dovere previsto dalla legge -, nel caso di specie, non fosse doverosa nemmeno in un'ottica prudenziale, non essendo il Comune a conoscenza di documenti scientificamente attendibili rilevanti (anche in questa memoria si insiste sul fatto che i periti avevano individuato nella CLPV, propedeutica all'adozione del PZEV, l'unico strumento potenzialmente utile ad individuare un pericolo valanghe).
La Corte d'Appello, nel replicare alle deduzioni della Procura, ha poi aggiunto che nemmeno è sufficientemente specificata la condotta alternativa ipotetica e, in particolare, la certa efficacia impeditiva dell'evento a seguito dell'adozione di un nuovo piano regolatore generale da parte del Consiglio comunale.
Nell'impugnare la decisione di secondo grado, il ricorrente non si è confrontato con tali argomentazioni, essendosi limitato a censurare, assertivamente, l'omessa considerazione, da parte dei Giudici di secondo grado, di alcuni importanti segnali da cui avrebbe dovuto, a suo avviso, desumersi la piena consapevolezza del pericolo nell'imputato, muovendo agli ex Sindaci l'addebito di non aver sollecitato l'aggiornamento del piano regolatore generale.
Ha chiesto, insomma, alla Corte di cassazione una rilettura del fatto inammissibile in sede di legittimità.
In aggiunta a quanto già rilevato dai Giudici di merito e dai periti, nella memoria si osserva, poi, che il piano regolatore generale è un atto complesso (artt. 8 ss. legge 17 agosto 1942, n. 1150), diviso in due fasi: la prima (che porta all'adozione del piano) di competenza comunale; la seconda (approvazione in funzione di controllo) di competenza regionale.
Infine, si reputa inconferente il richiamo all'art. 16 legge regionale n. 47 del 1992 cit., che disciplina la limitazione della circolazione nelle zone sottoposte al rischio valanghivo da parte del Sindaco, visto che il potere di limitare, condizionare o interdire la circolazione sulle vie e sulle piste sciabili aperte al pubblico, in situazione di imminente pericolo, non ha alcun nesso logico giuridico con l'addebito di non aver modificato il piano regolatore generale.
2. An.Vi.
Hanno presentato memorie difensive gli imputati riconducibili a vario titolo al Servizio di Prevenzione civile della Regione, assolti in primo e in secondo grado dall'ipotesi di disastro colposo e di omicidio e lesioni plurimi colposi (capi 1 e 2 di imputazione).
In particolare, An.Vi., Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3 ottobre 2001 al 3 giugno 2013 e così anche Coordinatore del CO.RE.NE.VA dalla seduta del 14.12.2005 alla seduta del 6.12.2012, ne ha presentate due.
2.1. Nella prima, si precisa che An.Vi. non è mai stato direttore ma solo dirigente e addetto alla protezione civile dal 2001 al 2013.
Quindi, revocato in dubbio che la competenza ad emanare la CLPV spettasse al Servizio di Protezione civile della Regione, e anche a prescindere dal fatto che tale Servizio non aveva poteri impeditivi, quanto alla contestazione di non aver trasmesso la Carta storica e i suoi successivi aggiornamenti alla Giunta regionale, dalla stessa delibera GRA del 2014 si desume che il periodo considerato nella Carta storica andava fino al 2013 e non, o non solo, fino al 2007 (la delibera del 2007 del CO.RE.NE.VA, seppur recante tale data, era stata, infatti, rivisitata e ampliata nel periodo nel tempo per almeno altre due volte). Dunque, alla data della delibera n. 170 del 2014, An.Vi. non faceva più parte del Servizio di protezione civile da oltre un anno, e del CO.RE.NE.VA da due anni (era stato trasferito prima ad altro servizio e poi collocato in pensione).
Nessun addebito può quindi essergli mosso.
Inoltre, dal 2007 al 2013 l'Abruzzo fu interessato da importanti eventi calamitosi che richiesero l'intervento della Protezione civile e distrassero il personale, sicché il Servizio di protezione civile rimase con un solo geometra.
Per di più, nel periodo in considerazione, An.Vi. fu a lungo in malattia per un'importante patologia che ancora lo affligge.
Si reputa, in sintesi, l'addebito della Procura infondato sia perché la CLPV non doveva essere elaborata dal Servizio di protezione civile né dal CO.RE.NE.VA, sia perché quest'ultimo si era pronunciato sulla Carta storica, sia perché mancavano le risorse ed anche la volontà politica di elaborare la CLV.
Nella memoria si osserva, inoltre, come, travisando i contenuti della perizia, la Procura ricorrente abbia ritenuto la valanga prevedibile. Invece, i periti avevano spiegato che l'evento sarebbe stato prevedibile in astratto soltanto se fosse stata realizzata la CRLV, che presupponeva la CLPV, la quale non ha efficacia predittiva e che mai fu emanata a causa del mancato stanziamento di fondi nella legge regionale, dovuto alla nolontà degli organi politici della Regione, che lasciò l'ufficio sguarnito di personale (con un'unica unità) e non potendo An.Vi., semplice dirigente, disporre a proprie spese la realizzazione della CLPV.
Ciò premesso, nondimeno, il 27 novembre 2012, l'imputato, in qualità di dirigente uscente, inviò un messaggio al suo successore, segnalando la mancanza di risorse economiche per la redazione della CLPV, che riteneva necessaria, seppure per la sola zona di L.
D'altronde, a partire dalla comunicazione della Carta delle valanghe, per l'elaborazione della CLPV sarebbe occorso un periodo tale per cui essa non sarebbe stata emanata prima della tragedia, come dimostrato dal fatto che fu poi realizzata - peraltro con lo stanziamento di una considerevole somma di denaro e l'impiego di plurime unità di personale esterno - soltanto nel 2021, e cioè a distanza di sette anni dalla comunicazione della Carta storica delle valanghe e dalla delibera regionale n. 170 del 2014, di quattro anni dalla valanga di R e di sette anni dal pensionamento dell'imputato.
2.2. Nella seconda memoria, si eccepisce quanto segue.
2.2.1. Insussistenza dell'obbligo di elaborazione della CLPV in capo al Servizio della protezione civile regionale.
Dagli artt. 2 e 3 legge reg. n. 47 del 1992 cit. si desume che la Giunta regionale provvede all'elaborazione della CLPV, servendosi del Servizio di protezione civile, che opera sotto la dipendenza del Presidente della Giunta.
Dall'art. 16, commi 1 e 2, della legge reg. n. 72 del 1993 cit., si evince che spetta alla Regione svolgere i compiti in materia di protezione civile e che la Regione si avvale del Servizio per la protezione civile (comma 1), il quale è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e dotato di piena autonomia organizzativa (comma 2).
Tuttavia, per comprendere l'esatta portata del compito affidato al Servizio della protezione civile, è necessario guardare all'intera legge regionale n. 47 del 1992 cit. e, in particolare, agli articoli 20, 22 e 23. E dal sistema organizzativo descritto in tali disposizioni si inferisce che il Servizio della protezione civile non è mai stato adeguato a svolgere le attività relative alla predisposizione della CLPV perché: non ha mai avuto il personale specializzato a tale scopo (il territorio montano della Regione copre il 65,5% del totale); non ha mai avuto alle sue dipendenze tecnici esperti di valanghe e cartografi; non ha mai avuto a disposizione le necessarie risorse finanziarie.
Il Servizio della protezione civile regionale avrebbe potuto contribuire alla predisposizione della CLPV soltanto esprimendo pareri tecnici attraverso il CO.RE.NE.VA, ma non avrebbe mai potuto procedere allo studio del territorio.
La pubblica accusa non ha verificato se i dirigenti del Servizio di protezione fossero stati posti dall'ente nelle condizioni di operare ed ha trascurato di considerare che la Giunta regionale, ancora ad oggi, non ha dato attuazione alla norma organizzativa di cui all'art 22 della legge reg. n. 47 del 1992 cit., violando totalmente l'art. 18 della legge regionale n. 72 del 1993 cit., che le impone di quantificare l'autonoma dotazione organica del Servizio per la protezione civile e di coprire con priorità i posti vacanti nella predetta dotazione organica.
Ne è prova il fatto che, dopo il disastro di R, la Regione dovette affidare lo studio del territorio e l'elaborazione della cartografia a tecnici specializzati esterni.
2.2.2. Illegittimità del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, commi 2 e 4, legge regionale n. 47 del 1992 cit., per violazione degli artt. 118 e 81 Cost.
Per il caso si aderisca ad una lettura diversa da quella proposta in questa sede, si chiede formalmente di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tali norme.
Con riferimento al parametro dell'art. 118 Cost., la modifica apportata nel 2001 a tale disposizione, inserendo il principio di adeguatezza dell'ente o anche di un ufficio deputato ad una funzione amministrativa, ha comportato l'incostituzionalità postuma del combinato delle norme citate.
Nell'ambito del diritto amministrativo, il principio di adeguatezza stabilisce che l'entità organizzativa potenzialmente titolare di una potestà amministrativa deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'esercizio effettivo di tali potestà.
Fino al 2017, la Protezione civile regionale non è stata strutturalmente adeguata ad elaborare la CLPV, avendo in organico un solo geometra cui era affidata la gestione del rischio valanghe.
Peraltro, l'Unità operativa neve e valanghe, prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 47 del 1992 cit. - che avrebbe avuto il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici concernenti l'applicazione della stessa legge - non fu mai regolarmente costituita, non essendo stato assunto, a tal fine, l'organico (qualificato) previsto.
Quanto al parametro dell'art. 81 Cost., l'Ufficio della Protezione civile, all'epoca della direzione di An.Vi., non aveva disponibilità finanziaria per svolgere il compito ad esso assegnato. Le somme inizialmente messe a copertura delle spese per conferire l'incarico a tecnici esterni specializzati furono assorbite dai costi sostenuti per l'applicazione dell'art. 4 (funzionamento del CO.RE.NE.VA), dell'art. 18 (Servizio di rilevazione neve e valanghe), dell'art. 19 (formazione professionale dei dipendenti).
E, dato che già all'epoca dell'approvazione della legge regionale in oggetto, l'art. 81, comma 4, Cost. imponeva al legislatore di operare un giusto e ragionevole equilibrio tra entrate e spese, deve ritenersi che una legge che, come quella in oggetto, prevedeva una copertura generale, senza quantificare specificamente le voci di spesa, non assolvesse all'obbligo di indicare i mezzi per farvi fronte, considerato oltretutto che la copertura finanziaria deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
Ne deriva che le disposizioni in considerazione non avevano efficacia vincolante per i dirigenti della Protezione civile.
2.2.3. Insussistenza del dovere sollecitatorio della previsione in bilancio in capo al dirigente del Servizio di protezione civile.
La perseverante affermazione che il dirigente della Protezione civile avesse l'obbligo di chiedere uno stanziamento di risorse economiche è fuori luogo. La copertura delle leggi di spesa va disposta sempre e solo con legge, e non per atto amministrativo, sicché deve escludersi che fosse sufficiente una semplice richiesta del dirigente del Servizio della protezione civile (il quale non ha il potere di presentare proposte di legge).
Quanto all'asserito obbligo di sollecitare lo stanziamento di somme:
a) l'impossibilità di procedere alla predisposizione della CLPV non dipendeva solo dalla mancata copertura della relativa spesa ma anche dalla carenza di dotazione organica della Protezione civile (l'affidamento dello studio del territorio a tecnici esterni spetta all'organo politico e non a quello amministrativo);
b) l'amministrazione regionale decise di far ricorso a tecnici specializzati esterni solo nel 2017 (dopo i fatti di R);
c) in mancanza di specifico obbligo di legge, non può pretendersi che i dirigenti siano tenuti a sollecitare l'attuazione di legge, considerato oltretutto che lo Statuto della Regione Abruzzo (art. 25) ha previsto la commissione di vigilanza alla quale è stata assegnata la specifica competenza di controllare lo stato di attuazione delle leggi e di riferire al Consiglio.
2.2.4. Ad ogni modo, non è vero che An.Vi. non abbia mai sollecitato lo stanziamento di somme, come risulta dalle e-mail del 2012, prodotte in corso di giudizio.
2.2.5. L'imputato non aveva l'obbligo di inviare la Carta delle valanghe approvata nel 2011 dal momento che:
1) la legge regionale n. 47 del 1992 cit. si limita a prevedere l'elaborazione ed approvazione da parte della Giunta regionale delle sole CLPV e CRLV. Nulla dispone riguardo alla Carta storica delle valanghe, trattandosi di semplice catasto di eventi valanghivi verificatisi nel tempo, sicché il suo eventuale invio non avrebbe comunque avuto alcun rilievo impeditivo;
2) il mancato inoltro della Carta storica delle valanghe alla Giunta regionale non è causalmente ricollegabile all'evento in oggetto, dalla Carta non desumendosi eventi valanghivi nel sito dove insisteva l'Hotel (Omissis) (vi erano segnalate tre zone che distano oltre 1 km da R e una che dista 3 km). Lo stesso Ia. aveva, d'altronde, dichiarato al giornalista che non vi era ragione per cui la Commissione comunale rischio valanghe svolgesse rilievi sul costone da cui si staccò la massa nevosa, dal momento che la presenza di un faggeto centenario induceva ad escludere che di lì mai fosse passata una valanga.
In ogni caso, l'irrilevanza del mancato tempestivo invio della Carta storica delle valanghe alla Giunta e ai Comuni si evince dal fatto che, nonostante la divulgazione della Carta nel 2014, né il Comune di F né la Provincia di P predisposero dispositivi di protezione (quand'anche divulgata nel 2011, tale inerzia si sarebbe, quindi, verosimilmente verificata lo stesso).
Ad ulteriore riprova, si consideri la decisione del CO.RE.NE.VA, adottata il 15 novembre 2011, che, non risultando pregressi eventi valanghivi della contrada di R, non ritenne di aggiungere il versante pescarese del Gran Sasso nel vecchio elenco delle zone per cui era necessario predisporre con priorità la CLPV.
2.2.6. Insussistenza dell'obbligo di sollecitare il CO.RE.NE.VA ad includere R tra le zone ove occorreva adottare la CLPV.
Quanto alla relativa contestazione si osserva che:
1) dalle carte storiche delle valanghe non risultavano elementi idonei a far ritenere la pericolosità del sito, avendo le valanghe interessato zone distanti;
2) An.Vi., nella sua duplice veste di coordinatore del CO.RE.NE.VA e di dirigente del Servizio di protezione civile, non aveva il potere di imporre la sua eventuale diversa visione al Comitato tecnico, composto da esperti di valanghe, ma lasciò che questo valutasse liberamente le carte storiche;
3) la mancata inclusione del sito di R tra le zone che il CO.RE.NE.VA aveva indicato come prioritariamente bisognose di uno stralcio della CLPV non ha rilevanza perché difetta il nesso causale con l'evento oggetto del giudizio, il che è dimostrato dal fatto che gli organi politici della Regione Abruzzo non tennero conto delle raccomandazioni del CO.RE.NE.VA neanche per le zone del Gran Sasso aquilano e teramano, eppure indicate dal predetto Comitato come esposte al pericolo valanga.
2.2.7. Il Dirigente del Servizio di protezione civile non aveva una posizione di garanzia ai fini dell'elaborazione e dell'approvazione della CLPV.
Correttamente il Giudice dell'udienza preliminare aveva rilevato che tale competenza apparteneva alla sola Giunta regionale che, non avendo dotato il Servizio di protezione civile di adeguata struttura organica, avrebbe dovuto affidare la redazione della CLPV a tecnici specializzati esterni, in base all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 1992 cit., per consentire al CO.RE.NE.VA di formulare il parere di congruità ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima legge.
Si insiste, poi, sulle protratte inadempienze degli organi politici della Regione evidenziando come, ciò nondimeno, la Procura della Repubblica abbia archiviato le C posizioni dei Presidenti della Giunta regionale avvicendatisi nel tempo.
2.2.8. Mancanza di competenza del CO.RE.NE.VA a predisporre la CLPV.
Il CO.RE.NE.VA è un organismo tecnico, composto da esperti di neve e valanghe, con funzioni soltanto consultive e propositive della Giunta regionale (vd. art. 3, commi 2, legge regionale n. 47 del 1992 cit.), cui non spetta lo studio del territorio ai fini dell'individuazione del pericolo valanghe, la stesura della Carta e la relativa cartografia. Se così non fosse, non avrebbe avuto senso investirlo del parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. A riprova, si consideri, infine, che nel 2017 la predisposizione di elaborazione della CLPV fu affidata a tecnici esterni.
3. Pr.Em.
Nella memoria per lui presentata dal suo difensore, Pr.Em., all'epoca dei fatti Direttore Dirigente del Genio civile regionale di P, deduce l'inammissibilità dell'impugnazione della Procura generale.
Innanzitutto, sarebbe stato violato l'art. 608 comma 1 -bis cod. proc. pen., come emerge già dalle rubriche introduttive delle censure, che fanno riferimento alla palese illogicità della motivazione.
In secondo luogo, la Procura ricorrente, richiamando l'invio anche a Pr.Em., tra i vari destinatari, di una e-mail che dimostrerebbe la conoscenza del grado di antropizzazione dell'area interessata dal disastro, propone una ricostruzione del fatto alternativa a quella licenziata dalle sentenze dei Giudici di merito.
In terzo luogo, manifestamente infondata sarebbe la tesi della Procura generale secondo cui Pr.Em. avrebbe dovuto conoscere l'esistenza dell'albergo, essendo stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del centro benessere nel lontano 2008, e cioè 8 anni prima che egli assumesse l'incarico di direttore del Dipartimento e quando addirittura non era ancora dipendente regionale. Autorizzazione, per di più, emessa a firma dell'allora Direttore della Direzione dei Parchi Territorio Ambiente ed Energia, articolazione dell'organizzazione regionale inconferente con i ruoli e le competenze rivestiti dall'imputato successivamente.
In quarto luogo, il ricorso della Procura non si confronta con le risultanze investigative. Sin dalle indagini era emerso che per la redazione della CLPV occorrono circa quattro anni e mezzo, evidenza confermata dal collegio peritale nominato dal Giudice dell'udienza preliminare. Essendo divenuto Pr.Em. Direttore di Dipartimento il 13 Aprile 2015 ed essendo stato inserito il Servizio di protezione civile nel suo Dipartimento soltanto a far data dal 22 maggio 2015, egli mai avrebbe potuto fare redigere la CLPV in tempo utile ad evitare il verificarsi (un anno e 8 mesi dopo) dell'evento.
In quinto luogo, il ricorrente lamenta il travisamento delle fonti probatorie, però non le allega, sicché il ricorso non è autosufficiente.
Infine, non risulta individuata la persona fisica rappresentante della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello firmataria del ricorso, la firma in calce essendo non intellegibile.
Tutto ciò premesso sull'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, nella memoria si osserva che i Giudici di merito hanno ravvisato il rimprovero penale nella mancata redazione della CLPV, ma che tale documento non ha alcun contenuto precauzionale, essendo prodromico soltanto alla successiva valutazione del pericolo valanghivo proprio del PZEV. Quindi, nemmeno ha idoneità impeditiva dei disastri. Ciò, a maggior ragione, in considerazione della mancata identificazione dell'area in cui si trovava l'hotel nella CLPV approvata dalla Regione nel 2021.
Pr.Em., che era Direttore di Dipartimento e non dirigente del Servizio di protezione civile, come stabilito dall'art. 4 legge regionale n. 47 del 1992, nemmeno era componente del CO.RE.NE.VA, organo ad elevatissima specializzazione tecnica.
Il ricorrente, ricollegando il carattere modale della fattispecie costitutiva della posizione di garanzia non ai beni oggetto di tutela e ai rischi, ma ai tempi e alle attività prodromiche alla realizzazione della CLPV, mostra di non aver compreso la trama argomentativa della sentenza d'appello, che parla di contenuto modale quanto alla previsione della regola cautelare e all'accertamento della effettività di poteri impeditivi in capo al garante.
In conclusione, attribuendo rilievo sic et simpliciter alla mancata adozione della CLPV, spezza il legame con l'evento delittuoso.
4. Gi.Ca.
Considerazioni analoghe sono svolte nella memoria presentata, per il tramite del suo difensore, da Gi.Ca., imputato perché, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro, avrebbe omesso di attivarsi per l'esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 170/2014, che dava mandato per la realizzazione e divulgazione della CLPV, in particolare non sollecitando il CO.RE.NE.VA. a rivisitare i parametri alla luce della Carta storica e non "predisponendo apposite, doverose, richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale" (il che avrebbe comportato la mancata individuazione della località R quale sito pericoloso e, dunque, la mancata emanazione di un'ordinanza sindacale di divieto di esercizio di attività commerciale/ricreativa in quei luoghi).
In particolare, si reputa il ricorso della Procura inammissibile perché reiterativo, generico e in fatto, oltre che manifestamente infondato.
Preliminare è la questione esposta nel terzo motivo, sulla prevedibilità dell'evento, da cui la memoria prende le mosse.
I Giudici di secondo grado hanno aderito all'impostazione della perizia secondo cui, prima dell'evento del gennaio 2017, l'Hotel e la SP (Omissis) sovrastante, forse, non sarebbero ricadute direttamente nella CLPV; hanno constatato che i funzionari dell'Ente Regione, Servizio della protezione civile, disponevano unicamente della Carta Storica delle valanghe; hanno riferito che nessuna delle valanghe ivi descritte riguardava "il vallone in cui si trovava l'hotel", deducendone che "non ricorrevano i presupposti per inferire (...) una oggettiva pericolosità dell'area, tanto da imporre poteri sollecitatori" e ritenendo il difetto di prevedibilità.
II ricorrente dalle stesse fonti desume invece un diverso convincimento e reputa l'evento prevedibile, reiterando l'argomento dell'omessa considerazione delle conclusioni peritali.
Ma i periti avevano soltanto spiegato come, se all'epoca fosse stata disponibile un PZEV, che a sua volta presuppone una CLPV, tale cartografia avrebbe certamente individuato un'area comprendente l'Hotel (Omissis): avevano cioè espresso un giudizio sulla prevedibilità in astratto dell'evento, escludendo, però, espressamente quella in concreto.
Ogni altro generico riferimento alla natura valanghiva del sito, non corredato di elementi di prova di carattere oggettivo, appare irrilevante.
Passando al quarto motivo di ricorso, il Procuratore generale sostiene che Gi.Ca. debba rispondere anche per le omissioni dei suoi predecessori, a far data dal 1992, quando il legislatore regionale istituì l'obbligo di redigere la CLPV.
I consulenti tecnici del pubblico ministero avevano, tuttavia, affermato che per la redazione di una CLPV occorressero 1300 giorni, ai quali andavano sommati quelli necessari per il completamento dell'iter amministrativo, per un totale di 1585 (quattro anni e tre mesi); i periti ritennero che per la redazione del PZEV/mappe del pericolo occorressero altri quattro/sei anni (da sommare al tempo precedente); lo stesso Pubblico ministero, nel richiedere l'archiviazione, riconobbe che il rimprovero ai politici per non essersi attivati in tempo per realizzare la cartografia su tutto il territorio montuoso abruzzese avrebbe dovuto confrontarsi con il dato temporale.
Pure il Giudice di primo grado ha riconosciuto la complessità, anche in chiave temporale, dell'operazione, considerato il vasto territorio montuoso della Regione Abruzzo.
Di conseguenza, anche ipotizzando che gli indagati avessero deciso sin dal primo giorno di attività dirigenziale di procedere alla formazione della CLPV, l'iter amministrativo non sarebbe stato completato prima del 2018, e quindi in tempo utile ad evitare la tragedia.
Gi.Ca. assunse l'incarico di dirigente nel giugno 2013, e cioè tre anni e mezzo prima del disastro; di conseguenza, non acquisì mai il dominio dei mezzi impeditivi. Né può, come ritenuto dal ricorrente, computarsi anche il tempo che era stato a disposizione dei suoi predecessori.
Se, infatti, è pacifico che ove vi sia successione nella posizione di garanzia, colui al quale altri succedano non si libera di eventuali responsabilità connesse alla sua condotta attiva o omissiva, non è però sostenibile che chi subentri nella posizione di garanzia debba scontare le altrui omissioni senza avere la concreta disponibilità dell'azione amministrativa. Anche la giurisprudenza di legittimità ricorda, in proposito, che l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento va compiuto con riferimento alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo che cosa sarebbe accaduto ove la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata attuata.
Venendo, dunque, al primo motivo di ricorso della Procura Generale, quanto all'omesso esercizio dei poteri sollecitatori, tale questione non può essere trattata come subordinata a quella della prevedibilità in concreto dell'evento: infatti, soltanto la disponibilità di dati oggettivi da cui inferire la necessità di riformare il criterio adottato dal CO.RE.NE.VA, includendo la località di R tra quelle esposte al rischio valanghivo, avrebbe fatto sorgere in capo ai dirigenti del Servizio di protezione civile l'obbligo di sollecitazione.
Comunque, l'operato di Gi.Ca. fu ineccepibile sulla base delle indicazioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 47 del 1992 cit.
Il CO.RE.NE.VA, sin dalla sua istituzione, aveva individuato i "parametri" cui riferirsi nell'elaborazione della CLPV, prevedendo un elenco di priorità (1) Gran Sasso aquilano; 2) Gran Sasso teramano; 3) Rivisondoli-Monte Pratello; 4) Scanno Colle Rotondo 5) Ovindoli-Monte Magnola; 6) Campo di Giove-Monte Porrara; 7) Aremogna).
Dopo alcuni anni di immobilismo, fu approvata una nuova Carta storica delle valanghe (2007), poi aggiornata alle precipitazioni del 2009 (2011), di cui si condivideva il carattere propedeutico rispetto alla elaborazione della CLPV. Sempre nella riunione del 2011 si ripropose il tema della formazione progressiva della CLPV. Nel giugno 2013, Gi.Ca. era nominato dirigente del Servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, disponendo immediatamente di procedere all'aggiornamento della Carta storica delle valanghe con riferimento al periodo 2009-2013 (attività conclusa a febbraio del 2014).
Poco dopo la nomina di Gi.Ca., l'incarico di seguire l'attività sugli incendi boschivi e valanghe fu conferito a Be.Sa., successivamente nominato responsabile unico del procedimento di realizzazione del primo stralcio della CLPV (per i soli bacini sciistici del Gran Sasso, conformemente all'indicato ordine di priorità).
In esecuzione di tale provvedimento, Gi.Ca. si attivava per cercare personale interno dell'amministrazione regionale con specifiche professionalità in grado di svolgere l'incarico. Ricevuta dal funzionario la notizia che l'unico candidato non possedeva i requisiti di professionalità richiesti, era indetta procedura per l'affidamento dell'incarico professionale.
In tale contesto si calava la delibera della Giunta regionale n. 170 del 2014, su cui si fonda l'imputazione, cui era allegata la determina direttoriale con la quale veniva conferito a Be.Sa. l'incarico di responsabile del procedimento, indicando peraltro che la realizzazione della CLPV sarebbe proceduta per fasi, la prima avente ad oggetto il bacino sciistico del Gran Sasso. Insediatasi, quindi, la nuova Giunta, il Presidente invitava i vari direttori a fornire un documento sulle iniziative intraprese da ogni servizio. A siffatta email il Servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile rispondeva il 25 giugno 2014, comunicando che si stava adoperando per predisporre il primo stralcio di CLPV, a testimonianza della convinzione, diffusa all'interno degli uffici regionali, che questa andasse redatta step by step, secondo le priorità indicate dal CO.RE.NE.VA. Nel 2015 si richiedevano professionalità interne per realizzare il secondo lotto (R ecc.) e, nel corso di questo iter procedimentale - accelerato in concomitanza con la nomina dell'odierno imputato - si collocava il trasferimento del responsabile dell'ufficio rischio valanghe Be.Sa. nell'aprile 2016 e la vacanza del suo posto sino al settembre dello stesso anno, quando la Giunta regionale soppresse l'ufficio per trasferirne le funzioni all'Ufficio rischio idrogeologico, con un organico composto da un solo dipendente.
Anche la pubblica accusa, pur censurando l'operato di Gi.Ca., riconosce che l'ufficio da lui diretto aveva sollecitato l'estensione dello studio all'intero territorio regionale.
Addirittura, nell'imputazione si legge della email inviata a Ca.Pi. e, tramite questi, al Presidente della Giunta regionale, e si cita altra nota dell'imputato all'assessore Ma., nonché una email indirizzata al Direttore del servizio amministrativo dei lavori pubblici: documenti che contengono la sollecitazione all'organo politico affinché estenda lo studio sul territorio regionale ove è presente il rischio valanghe.
Ciò premesso, la norma di fonte sublegislativa (la delibera del CO.RE.NE.VA) che fissa il criterio per procedere per priorità, è espressamente richiamata dalla disposizione di fonte primaria e si incorpora, quindi, nella legge regionale secondo lo schema della eterointegrazione, completandola.
Di conseguenza, il dipendente dell'ente Regione era tenuto a conformare l'esercizio del servizio e della funzione ai precetti normativi e regolamentari che li disciplinavano, come anche riconosciuto in un passaggio della requisitoria del Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, prima, dal Pubblico ministero in primo grado, il quale affermò che solo con una nuova legge divenne possibile stanziare necessari fondi per procedere da subito a una CLPV su tutto il territorio montuoso d'Abruzzo.
Se è così, e ribadito che l'imputato sollecitò reiteratamente l'organo politico al fine di estendere sull'intero territorio regionale lo studio, in mancanza di una modifica dell'art. 3 legge regionale n. 47 del 1992 cit., i fondi, ove mai erogati, non avrebbero comunque potuto essere usati se non per realizzare la CLPV secondo i criteri imposti dalla legge vigente.
5. Be.Sa.
Ha presentato memoria, per il tramite dei suoi avvocati, anche l'imputato Sabatino Be.Sa., Dirigente della Regione, responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 2009 al 2013 e quindi dal 2014 al 2016; dal 2014 al 2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio politiche energetiche, cui subentrava nel 2016 e fino all'epoca del disastro.
In essa si eccepisce quanto segue.
5.1. Infondatezza del motivo di ricorso concernente la sussistenza della posizione di garanzia e di poteri/doveri di tipo impeditivo in capo all'imputato.
Nel denunciare vizio di motivazione, la Procura ripropone la tesi per cui, pur non rivestendo, all'epoca dei fatti, la qualifica di dirigente della Protezione civile della Regione Abruzzo e pur difettando di qualunque investitura formale, l'imputato sarebbe stato titolare di una posizione di garanzia in quanto detentore di approfondite conoscenze in materia di rischio valanghe, considerati anche gli incarichi personali ricevuti in relazione all'istruttoria della Carta storica e quale Responsabile Ufficio del Procedimento (RUP) per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna, nonché destinatario di fatto di obblighi impeditivi, in virtù della presa in carico dello studio e della gestione del rischio.
In realtà, i Giudici dell'appello hanno ben spiegato come l'analisi delle posizioni di garanzia dei singoli imputati non fosse necessaria perché assorbita dalle ragioni assolutorie. La motivazione, pur se per relationem, sul punto, dunque, esiste.
D'altronde, una posizione di garanzia "da presa in carico" è configurabile solo ove si sia di fronte all'esercizio di fatto di funzioni tipiche del garante, tale da evidenziare un comportamento concludente nel senso dell'auto-assunzione. E però evidente che le approfondite conoscenze in tema di valanghe, quand'anche effettivamente possedute, non riscontrerebbero comportamenti appropriati di funzioni o poteri e che, quanto al ruolo di RUP, l'obbligo di ottimizzare tempi e modi del procedimento che grava su questa figura, con conseguenti eventuali obblighi di impedimento ex art. 40, secondo comma, cod. pen., non può estendersi al di là dei limiti segnati dalle norme o dall'atto di attribuzione dell'incarico (nel caso di Be.Sa., detto incarico, oltre ad avere carattere meramente esecutivo, era circoscritto ed eccentrico rispetto al sito di R).
Ragion per cui: o si è in grado di sostenere che nel periodo antecedente il tragico evento, quando Be.Sa. era un semplice funzionario della protezione civile, egli si fosse ingerito nella gestione dei poteri dirigenziali e di coordinamento dei lavori del CO.RE.NE.VA (ipotesi impossibile alla luce della legge regionale n. 47 del 1992 cit., comunque mai verificatasi di fatto e neppure ipotizzata in sede processuale) oppure, assumendo a requisito fondante la presa in carico dell'esercizio di funzioni diverse da tale coordinamento, il ricorso si contraddirebbe, confermando l'arbitrarietà dell'impianto giuridico argomentativo.
5.2. Inammissibilità del motivo di ricorso nella parte relativa alla ritenuta prevedibilità dell'evento, per sottoposizione alla Corte di motivi non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso adotta una nozione ampia di prevedibilità, e ritiene che i giudici non abbiano considerato il grado di antropizzazione delle zone di volta in volta interessate, ma tale preteso onere informativo è arbitrario, per intrinseca irragionevolezza e sostanziale irrilevanza.
Il ricorso sollecita, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, dal momento che l'individuazione della figura dell'agente modello e quella della corrispondente regola cautelare sono valutazioni rimesse al giudice di merito.
Ascrive all'agente modello l'obbligo di assumere informazioni sull'antropizzazione e la densità abitativa del territorio: che è obbligo diverso o comunque aggiuntivo rispetto a quello della mappatura delle zone morfologicamente più esposte al rischio valanghivo dal punto di vista storica o, da cui i Giudici dell'appello avevano preso le mosse per escludere la colpa dell'imputato.
In definitiva, chiede, inammissibilmente, alla Corte di cassazione di "sostituire" l'agente modello individuato dai giudici di merito con altro, a suo avviso, più adeguato.
6. Ca.Pi.
Ha prodotto una memoria anche la difesa di Ca.Pi., già Direttore della Direzione lavori pubblici e con ruoli nella Protezione civile sino al 2015.
Anche in questa memoria si censura la violazione dell'art. 608 comma 1 -bis cod. proc. pen. da parte del ricorrente il quale aggredisce in più punti (pp. 5, 8, 18/19, 20, 27) l'impianto argomentativo dei Giudici di merito. E si aggiunge che la responsabilità dell'imputato è desunta facendo riferimento all'indicazione delle norme di settore e considerandolo incaricato per legge di tutte le funzioni preordinate alla formazione della CLPV.
Tuttavia, la normativa e le indicazioni della Corte costituzionale disegnano un quadro affatto diverso, come risulta dalle disposizioni generali in tema di separazione delle funzioni attribuite agli organismi politici e agli organi amministrativi, oltre che dalle regole specifiche vigenti nella Regione Abruzzo, a partire dall'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TU del pubblico impiego), secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni politiche o amministrative deliberando piani e programmi, individuando risorse umane e finanziarie ecc., mentre al dirigente compete la funzione di attività programmatoria qual è la CLPV.
In linea con questa ripartizione si pongono poi: la legge regionale n. 77 del 1999 cit. (artt. 3, 4, 23); la legge regionale n. 47/1992 cit., che attribuisce esplicitamente (art. 2) all'amministrazione regionale il compito e le capacità di elaborazione e approvazione della CLPV, conferendo al servizio la funzione di predisporla, e stabilisce (art. 4) che la funzione di proporre alla Giunta le attività di analisi e tutela spetta al CO.RE.NE.VA, che può/deve avvalersi della collaborazione del Servizio di protezione civile (e non viceversa); la legge regionale n. 72 del 1993 cit., che conferisce al Dipartimento regionale protezione civile funzioni e potestà di natura derivata e cioè esercitagli solo a valle di determinazioni della Giunta regionale e del CO.RE.NE.VA.
Quanto ai poteri sollecitatori, i Giudici di merito hanno abbondantemente spiegato che non può essere contemplata una funzione sollecitatoria a fronte di competenze, prerogative e funzioni attribuite in modo esclusivo agli organi di direzione politico-amministrativa.
Ciò premesso, l'imputato, nei limiti in cui poteva, e anche oltre, svolse comunque funzioni di stimolo, essendosi occupato in modo perentorio ed insistente dell'attività preparatoria per la predisposizione della deliberazione con cui la Giunta regionale conferì ai Sindaci le funzioni di monitoraggio del rischio valanghivo, e avendo cercato di indurre la Giunta regionale a deliberare stanziamenti sufficienti alla predisposizione della CLPV (come comprovato dalla copiosa documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado).
È quindi paradossale che gli si ascriva una responsabilità omissiva, riferita a processi amministrativi nei quali intervenne con iniziative molteplici, spingendosi addirittura oltre le proprie attribuzioni (la dimostrazione dell'infondatezza dell'addebito omissivo sta, d'altronde, nel fatto che, dopo il drammatico evento, la Giunta regionale deliberò immediatamente e motu proprio lo stanziamento per la predisposizione della CLPV).
Infine, il ricorso del Procuratore generale è inammissibile poiché la firma in calce è illeggibile. Non essendo la persona fisica che ha svolto la funzione individuabile, l'atto difetta di un requisito essenziale.
7. De.Id.
Dirigente, all'epoca dei fatti, della "Area V - protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico" della Prefettura di P ed imputata, con il Prefetto Pr.Fr. ed il capo di gabinetto Bi.Le., del rifiuto di atti d'ufficio e degli omicidi e lesioni colposi di cui ai capi 14) e 16) dell'imputazione, nonché, con altri funzionari della Prefettura, del depistaggio di cui al capo a) e, individualmente, del falso ideologico funzionale allo stesso, rubricato al capo b), De.Id. è stata assolta da tutte le imputazioni già in primo grado, con statuizione confermata in appello.
7.1. Con la memoria scritta per lei depositata dal suo difensore, richiamati i passaggi salienti delle due sentenze di merito, si censura come inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale, il quale si presenterebbe puramente reiterativo dei motivi d'appello disattesi dalla Corte territoriale, senza un vero confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, nonché caratterizzato esclusivamente da censure di merito.
7.2. In ogni caso, la difesa conclude per l'infondatezza di quella impugnazione, con riferimento a tutte le imputazioni, ricordando:
a) quanto al rifiuto di atti d'ufficio, agli omicidi ed alle lesioni: che, con il c.o.v. "allargato", la stessa funzione del CCS era stata di fatto attivata; che, sino alla sera del 17 gennaio, la strada provinciale era percorribile; che la Prefettura ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione della indisponibilità della turbina soltanto quando il CCS e la SOP erano stati formalmente attivati; che, solo con la richiesta pervenuta dall'albergo alle ore 13.04 del 18 gennaio, la Prefettura ha avuto conoscenza della reale situazione dei luoghi; che, però, qualsiasi intervento predisposto in tale momento sarebbe stato intempestivo;
b) quanto al depistaggio: che, al di là dell'assenza di specifiche domande e dell'inesistenza di brogliacci, valorizzate dal primo giudice, la sentenza d'appello ha ulteriormente evidenziato, per un verso, il difetto di prova della conoscenza, da parte dell'imputata, della richiesta telefonica di soccorso pervenuta in Prefettura dal dipendente dell'albergo; e, per l'altro, che ella, nella sua relazione scritta trasmessa agli inquirenti, ha riferito delle richieste d'intervenuto pervenute da persone presenti presso quella struttura.
8. Ve.Gi. e Ac.Da.
Si tratta di altri due funzionari della Prefettura di P, imputati del solo delitto di depistaggio di cui al capo a) dell'imputazione.
Entrambe le sentenze di merito li hanno mandati assolti, ritenendo insussistente il reato.
Il loro comune difensore ha depositato nel loro interesse una memoria scritta, con la quale denuncia l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale distrettuale avverso il relativo capo della sentenza d'appello o, comunque, la sua infondatezza.
Le osservazioni addotte a sostegno, in sintesi, sono le seguenti:
- il ricorso non muove alcun rilievo con riferimento al depistaggio c.d. "materiale", relativo all'ipotizzata soppressione dell'appunto riguardante la telefonata effettuata in Prefettura dal dipendente dell'Hotel (Omissis) la mattina del 18 gennaio: sull'insussistenza di tale condotta, perciò, può ritenersi formato il giudicato;
- quanto al depistaggio c.d. "dichiarativo", il ricorso censura soltanto il passaggio argomentativo della sentenza relativo alla necessità, per la configurabilità del reato, che il fatto taciuto dovesse formare oggetto di una domanda specifica; non si misura criticamente, invece, con le altre considerazioni che hanno condotto i giudici di merito alla pronuncia assolutoria, per inesistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ovvero: la mancata dimostrazione della consapevolezza, da parte degli imputati, al momento delle informazioni rese agli inquirenti, del contenuto della telefonata; l'informazione, comunque dagli stessi fornita agli investigatori, della ricezione della telefonata, benché senza ulteriori specificazioni; la loro convinzione di dover riferire solo sulle attività da ognuno personalmente compiute la mattina del 18 gennaio; l'assenza del necessario dolo specifico di sviamento delle indagini; l'esclusione del previo accordo tra tutti gli imputati ai fini dell'occultamento della circostanza, indispensabile per potersi ravvisare l'ipotizzato concorso degli stessi nel reato;
- conseguentemente, quand'anche in ipotesi fondata, la censura mossa con il ricorso sarebbe irrilevante ai fini di un diverso esito del giudizio, risultando perciò l'impugnazione inammissibile per difetto d'interesse o, comunque, per aspecificità del motivo;
- in ogni caso, il motivo di ricorso del Procuratore distrettuale non ha fondamento giuridico, soffermandosi esso soltanto sul significato del verbo "tacere" utilizzato dal legislatore, quando invece la necessità delle domande specifiche, ai fini della configurabilità del reato, si deve desumere dal riferimento espresso della norma al soggetto "richiesto... di fornire informazioni" e dalla delimitazione del tema ai "fatti sui quali viene sentito", in perfetta simmetria -per quest'ultimo aspetto - con il delitto di falsa testimonianza, il quale è pacificamente escluso dalla giurisprudenza in caso di omissione d'informazioni non oggetto di specifica richiesta;
- infine, se si ammettesse che il soggetto interrogato, quale che sia la domanda rivoltagli, debba riferire qualunque circostanza a suo avviso utile per le indagini, onde evitare di andare incontro ad una severa pena detentiva, si finirebbe per svuotare di contenuto le disposizioni del codice di rito che affidano agli inquirenti, Pubblico ministero e polizia giudiziaria, il potere di selezione dei temi d'indagine rilevanti.
9. Po.Gi.
Hanno depositato memoria scritta, tesa a contrastare il ricorso del Procuratore distrettuale avverso la decisione di insussistenza del delitto di depistaggio di cui al capo a) dell'imputazione, anche i difensori di questa imputata, che è la funzionaria della Prefettura di P che ha ricevuto la telefonata del dipendente dell'hotel la mattina del 18 gennaio, tacendo la circostanza allorché escussa dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.
9.1. In primo luogo, essi sostengono che il ricorso non sia ammissibile, a norma dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., poiché deduce essenzialmente vizi della motivazione, quando, invece, nel caso - come quello in esame - di conferma in appello dell'assoluzione disposta in primo grado, il ricorso del Pubblico ministero può essere proposto soltanto per violazione di legge.
9.2. In ogni caso, l'impugnazione sarebbe priva di fondamento giuridico, poiché non tiene conto della necessità che la condotta sia sorretta dal dolo specifico di sviamento delle indagini, che nell'imputata, invece, indiscutibilmente mancava, come si evince dal fatto che, ancora ignara dell'avvio di quelle, ella si recò dal maresciallo dei carabinieri Ma., in servizio presso la Prefettura, consegnandogli l'appunto relativo alla telefonata e chiedendogli di accertarne la provenienza.
10. Ma.An.
Nella sua qualità di tecnico redattore del documento di valutazione dei rischi relativo all'hotel, Ma.An. è imputato dei delitti di omicidio e lesioni colposi e di omissione colposa di cautele antinfortunistiche rubricati al capo 11), per non aver previsto in tale elaborato il rischio da isolamento della struttura in conseguenza di eventi meteorologici avversi e, quindi, le regole precauzionali atte a prevenirlo nonché i mezzi per farvi fronte in caso di verificazione, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti.
Da tale addebito egli è stato assolto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello.
Nella memoria scritta per lui depositata, anche il suo difensore deduce l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale distrettuale, per una pluralità di ragioni, ovvero: per la genericità dei motivi, poiché consistenti nella reiterazione delle doglianze già ritenute infondate, al limite dell'inammissibilità, dai giudici d'appello; perché, inoltre, si tratta di censure che, al di là della formale indicazione di violazioni di legge, deducono esclusivamente vizi di motivazione, in violazione del limite previsto dall'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., per i ricorsi del Pubblico ministero in caso di c.d. "doppia conforme" assolutoria; e, da ultimo, perché attengono esclusivamente alla valutazione del materiale probatorio, e quindi a profili di merito.
Quanto, infine, al fondamento delle accuse, la memoria richiama testualmente alcuni passaggi delle sentenze di merito, principalmente nella parte in cui è stata ritenuta l'irrilevanza dell'omessa valutazione nel d.v.r. del rischio isolamento, rispetto alla verificazione degli eventi ed alle modalità degli stessi, in quanto riconducibili alla valanga, la quale si è manifestata in forme ed entità tali da non consentire ai presenti in albergo di sottrarsi alla sua forza distruttiva.
XIII. Lo svolgimento del processo.
Il processo dinanzi alla Corte di cassazione si è volto in udienza pubblica.
Nelle more dell'udienza, oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., hanno depositato memorie scritte i difensori delle seguenti parti civili:
- Br.Ma. e Fo.Ve.;
- Di.Al. e altri Omessi;
- Ac.Ca., Ac.Si.;
- Di.Ri.;
- Ma.Gi.
Hanno depositato conclusioni scritte in cancelleria prima dell'udienza i difensori delle seguenti parti civili:
- Provincia di P, in persona del Presidente pro tempore;
- Comune di F, in persona del Sindaco pro tempore;
- Di.Ri. e altri Omessi.
All'udienza del 27 novembre 2024 hanno rassegnato le rispettive conclusioni il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e di alcuni degli imputati.
La discussione dei difensori degli imputati è proseguita all'udienza del 28 novembre seguente.
All'esito, la Corte, considerate la molteplicità e l'importanza delle questioni da decidere, ha differito la deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2024, a norma dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Premessa: ordine e metodo espositivo. La eccezionalità dell'evento e la (pacifica) ricostruzione causale della vicenda.
Per ragioni di comodità espositiva, saranno di seguito trattate anzitutto le posizioni dei funzionari o, comunque, dei soggetti che rivestivano ruoli di responsabilità all'interno degli enti territoriali (Regione, Provincia e Comune), per poi passare a quelle del titolare della struttura alberghiera e dei suoi ausiliari, e concludere con il Prefetto ed i suoi funzionari, seguendo essenzialmente l'ordine delle imputazioni mosse dal Pubblico ministero.
Cenni sulle categorie di parte generale, ove coinvolte, saranno intercalati nella misura strettamente necessaria allo sviluppo della motivazione.
In tale prospettiva, si avverte che, nel caso di specie, non merita particolari riflessioni il tema della c.d. descrizione dell'evento.
Ferme le difficoltà insite nella caratterizzazione, a livello interpretativo, dell'evento hic et nunc - che si colloca a metà strada tra quello concreto (definito nella letteratura epistemologica event-token), come tale irripetibile, e quello astratto, appartenente alla tipologia dell'evento concreto (event-type) -, e pur essendo presenti a questa Corte i margini di fisiologica indeterminatezza del concetto di "classe di eventi", la specificità del caso in oggetto non risiede soltanto nel luogo in cui cadde la massa nevosa (se nell'area, piuttosto che nel sito; se su un versante della montagna, piuttosto che sull'altro), ma anche, e soprattutto, nelle sue dimensioni eccezionali: la valanga abbattutasi sul canalone di R verso le ore 17.00 del giorno 18 gennaio 2017 fu di forza tale da determinare addirittura il trascinamento a valle della struttura in cemento armato per più di 40 metri (con un'area, al momento del distacco, stimata in circa 40.000 m2, un'area di accumulo di circa a 55.000 m2 e un volume di accumulo totale prossimo a 200.000 m3).
È, dunque, soprattutto tale straordinarietà l'elemento caratterizzante l'evento di specie. Oscurare le caratteristiche affatto peculiari di "quella" valanga equivarrebbe a rarefare il giudizio di responsabilità penale in termini non compatibili con le istanze costituzionali.
Deve inoltre fugarsi, sin d'ora, in via generale - con riferimento alla posizione di tutti gli imputati - ogni dubbio sul decorso causale nella ricostruzione delle premesse concernenti lo svolgimento naturalistico della vicenda.
Che, infatti, la morte di ventinove persone e le lesioni di altre nove siano state (con-)causate dalla valanga di cui si è detto non richiede precisazioni.
Dell'accertamento causale risultano pacificamente integrate entrambe le fasi, e cioè: la verifica del momento "regolarista", vale a dire della plausibilità scientifica dell'ipotesi, che si basa, nel diritto penale, sulla probabilità statistica dell'evento, anche bassa; la successiva verifica della probabilità logica dell'evento (Sez. U. n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222139), che deve essere, invece, vicina alla certezza: l'eventuale concorso del sisma nella causazione della valanga, cui si avrà modo di accennare nel corso della motivazione, configurando, al limite, una concausa, inidonea, come tale, ad integrare un fattore causale alternativo.
L'indagine che segue si concentrerà, dunque, sugli altri elementi del delitto colposo, e cioè essenzialmente sulla posizione di garanzia (trattandosi oltretutto di profili di responsabilità omissiva: art. 40, secondo comma, cod. pen.) e sulla colpa.
II. La posizione dei dirigenti e funzionari della Regione Abruzzo (capi 1 e 2 dell'imputazione)
1. Ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila.
Prima, tuttavia, di indagare la posizione giuridica dei dirigenti e funzionari della Regione, assolti nei due gradi del giudizio di merito, occorre chiarire, in risposta alle osservazioni difensive contenute nelle relative memorie, che il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila è ammissibile.
1.1. Del tutto infondate sono, infatti, le deduzioni volte a denunciare l'illeggibilità della firma in calce al ricorso.
A proposito dell'illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, dell'ordinanza cautelare, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che tale illeggibilità non è causa di nullità dell'atto, rilevando, a tali fini, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l'impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria (Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salamone, Rv. 275685).
Tale conclusione deve ritenersi vieppiù valida se riferita all'atto di impugnazione della Procura, dei cui requisiti nulla è detto nel codice di rito, la ragione del silenzio legislativo risiedendo evidentemente nel fatto che a rilevare non è la persona fisica, bensì l'ufficio del Pubblico Ministero che essa impersona e rappresenta.
1.2. L'ammissibilità del ricorso nemmeno incontra lo sbarramento dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., il quale esclude che, in caso di sentenza in appello che conferma quella di proscioglimento, il pubblico ministero possa proporre ricorso per Cassazione per vizio di motivazione.
Nel caso di specie, infatti, è vero che il Procuratore Generale della Corte di appello di L'Aquila deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto alla posizione degli imputati del Servizio di protezione civile della Regione.
Tuttavia, accanto al vizio di motivazione, eccepisce violazione della legge penale sostanziale.
Anticipando che la sentenza impugnata è realmente affetta da tale vizio sotto plurimi profili, innanzitutto, va chiarito che non si è al cospetto di un'ipotesi di motivazione assente o meramente apparente (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte alla violazione di legge. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, sebbene con riferimento alle misure di prevenzione). Gli innegabili profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione rappresentano, piuttosto, il riflesso di errori che i Giudici di merito hanno compiuto nella lettura di "norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione di legge penale" (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) e/o il precipitato di una non corretta ricostruzione delle categorie di parte generale del diritto penale sostanziale (posizione di garanzia, colpa ecc.).
Tali categorie non si prestano, d'altronde, a un'applicazione nei termini di "tutto o nulla" (secondo gli assunti della teoria dichiarativa dell'interpretazione, particolarmente fallace ove si abbia a che fare con la "parte generale" del diritto penale), ma impongono argomentazioni e quindi motivazioni che, se non irreprensibilmente svolte - secondo canoni testuali, ma anche in conformità a più duttili principi giuridici e alle regole del discorso pratico gius-penalistico - si trasfondono in vizi nell'applicazione della legge penale.
Di talché, in definitiva, particolarmente in questi casi, la distinzione tra le ipotesi di cui alla lett. b) e alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. tende ad assottigliarsi.
2. Minimi cenni sulla logica operativa della Protezione civile. La distinzione tra "eventi con preavviso" ed "eventi imprevisti".
2.1. Ai fini dell'individuazione dei vizi nell'applicazione della legge penale che inficiano la sentenza di secondo grado, si impongono preliminari, brevissimi cenni sul funzionamento del sistema della protezione civile, con riguardo al rischio valanghe concretamente inveratosi.
Innanzitutto, è utile, a monte, differenziare i concetti di "pericolo" e di "rischio".
Tali termini sono infatti usati spesso in modo interscambiabile nel gergo penalistico, ma possiedono un senso diverso nel contesto della normativa sulla protezione civile e, ancor prima, in un'autorevole letteratura sociologica: dove il pericolo si riferisce all'evento naturale; il rischio ai riverberi che il pericolo è suscettibile di avere su persone (o cose).
Il rischio è insomma connesso a "decisioni" umane e, pertanto, tendenzialmente contenibile in misura maggiore del pericolo, che mantiene una prevalente dimensione naturalistica.
A ben guardare, d'altronde, la differenza riflette il superamento del concetto di "fatalità" e la propensione delle moderne organizzazioni prevenzionistiche, declinate secondo un'ottica di solidarietà (art. 2 Cost.), se non a scongiurare la verificazione dei disastri naturali, quantomeno, ove possibile, ad azzerarne o, diversamente, a contenerne gli effetti su (cose e) persone (nei testi legislativi più recenti, come nel D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, c.d. Codice della protezione civile, non a caso si parla, oltre che di "previsione" e di "prevenzione", anche di "mitigazione" del rischio).
Altra precisazione fondamentale ai fini dello sviluppo del discorso è che l'azione di previsione e prevenzione civile ben può diversamente modularsi in base alle specificità degli eventi naturalistici in sé considerati, e calibrare le cautele da assumere su tali peculiarità.
In linea generale, infatti, il funzionamento del sistema è ispirato ad un principio di c.d. sussidiarietà, in base al quale la prima risposta all'emergenza va garantita a livello locale, e cioè dal Comune, che è l'istituzione più vicina al cittadino (c.d. ente di prossimità), mentre soltanto quando l'evento non sia fronteggiabile con i mezzi a disposizione dello stesso, si mobilitano gli Enti dei livelli via via superiori, sino ad arrivare a quello centrale-governativo.
Tale principio, che da sempre governa la protezione civile, potrebbe indurre -e di fatto ha indotto i Giudici di merito, nel caso di specie - a concentrare l'attenzione sulle condotte degli Enti locali prossimi al disastro, distraendola, invece, da quelli più distanti.
Tuttavia, a prescindere dal fatto che al principio di sussidiarietà si accosta il "principio di integrazione" e che il modello della protezione civile - pluri-livello e policentrico - è sovente, non per nulla, definito anche "a geometria variabile", per quanto in questa sede più interessa, va sin d'ora avvertito che non tutti i sottosistemi di protezione civile sono identicamente strutturati.
La disciplina legislativa non è necessariamente la stessa per ogni tipologia di disastro naturalistico e tale diversità - l'affermazione tornerà più volte nello svolgimento dell'argomentazione - si riflette per forza di cose sulla ricostruzione della responsabilità penale dei singoli, incidendo sull'assetto che le categorie di parte generale assumono nel confronto con ciascun caso concreto.
In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651, sull'alluvione di Genova del 2009) ha già conosciuto la distinzione tra "eventi con preavviso" ed "eventi imprevisti".
I primi afferiscono a disastri la cui verificazione è preannunciata da segnali e/o si protrae nel tempo secondo vari gradi di progressivo approfondimento; i secondi sono, invece, eventi a realizzazione "istantanea" o "immediata", non sono preceduti da segnali, non hanno né un "prima" né un "dopo".
In relazione a questi (e cioè per i c.d. eventi imprevisti), nella prospettiva di un'efficace azione preventiva in sede legislativa ed amministrativa, si deve giocoforza puntare soprattutto su cautele da assumere anche molto tempo prima della verificazione dell'evento stesso, poiché soltanto in tal modo - vale a dire, mediante "azioni anticipate" - diviene possibile neutralizzare o diminuire il rischio per persone (o cose).
Va da sé che tali cautele saranno le stesse valorizzagli, poi, in sede giudiziaria penale, al momento dell'indagine sulla colpa degli imputati.
Di conseguenza, quando si abbia a che fare con eventi predicibili in sé - nel senso che non residuano incertezze sulla loro produzione causale - ma di cui non siano definibili momento o forma di manifestazione, occorre guardarsi dalla tentazione di assecondare la logica, ex post, del "capro espiatorio", naturalmente radicata nell'interprete e stimolata dalla dimensione emotiva di larga parte del diritto penale (come nel caso di specie), e guardare, invece, alle coordinate teoriche dell'organizzazione delle strutture complesse, per comprendere se, e in quale misura, esse possano aiutare a decodificare ed analizzare le singole posizioni processuali degli imputati-persone fisiche cui la legge oppure il "contatto sociale" attribuisca funzioni e poteri specifici.
2.2. Ciò detto, la valanga che, abbattendosi sull'Hotel (Omissis), cagionò la morte di ventinove persone e il ferimento di altre nove fu un evento del tipo "imprevisto" o "istantaneo".
Ne discende che la prevenzione "regina" per l'incolumità individuale e collettiva avrebbe dovuto attuarsi: non a disastro naturalistico inverato; non nel corso; nemmeno nell'imminenza della sua verificazione.
A prescindere da quanto sarà rilevato immediatamente di seguito a proposito del sistema legislativo all'epoca vigente, già per necessità logica, la cautela principale avrebbe cioè dovuto precedere di molto l'evento, e consistere nell'identificazione di R come sito valanghivo, in quanto tale classificazione avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti ovvero ancora ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali).
Era tale conclusione possibile?
3. La legge regionale n. 47 del 1992. Caratteristiche del sistema di previsione e prevenzione delle valanghe.
Tale conclusione era possibile e anche dovuta.
La imponeva il sistema prevenzionistico tracciato dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 47, rimasto, salvo le precisazioni che seguiranno, ad oggi nella sostanza invariato (del quale si riferirà, per tale ragione, coniugando i verbi al presente) e quindi vigente anche al tempo dei fatti.
La legge, che sin dal suo esordio dichiara evocativamente il proprio intento di fissare "le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e (...) le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità" (art. 1) - disciplina analiticamente i passaggi per raggiungere l'obiettivo.
Si estrapolano dal testo i seguenti articoli essenziali.
L'art. 2 fa carico (comma 1) all'Amministrazione regionale di provvedere all'elaborazione della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (d'ora in poi, CO.RE.NE.VA), istituito ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, aggiungendo (comma 2) che la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici sono approvati dalla Giunta regionale e notificati a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili.
Sempre l'art. 2 (comma 3) prevede che, dal momento dell'avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (di seguito, CLPV), si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e dispone che nelle aree considerate dalla Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimenti previsti dalla medesima legge e fino all'espletamento degli stessi, sia "sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità". Si tratta di una disposizione significativa perché - al di là delle precisazioni che saranno svolte immediatamente di seguito - "dichiara" la funzione cautelare, se non addirittura (comprensibilmente) precauzionale, della CLPV.
L'art. 3 chiarisce che "alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati Dipartimentali Provinciali e delle Strutture Territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati" (comma 1), e dispone che l'attività relativa alla predisposizione della CLPV sia coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.), cui spetta anche il compito di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Sin d'ora, quindi, è utile evidenziare come il compito di redigere la CLPV sia chiaramente attribuito al Servizio di protezione civile della Regione - deve presumersi, perché in grado di attuare il miglior coordinamento -, e che il ruolo del CO.RE.NE.VA è sì importante, per l'alta specializzazione dell'organismo, ma concerne la valutazione, appunto, di aspetti tecnici, prevalentemente attuativi, il Comitato essendo di supporto al Servizio ed operando con funzione essenzialmente consultiva. Fungendo, dunque, da suo strumento.
Quanto ai contenuti e alle funzioni della CLPV, ancora dalla citata legge regionale si evince che tale Carta rappresenta, nel disegno del sistema di previsione e prevenzione civile dei rischi valanghivi, condizione essenziale e tuttavia da sola non sufficiente, poiché contiene mere informazioni di carattere generale, che necessitano di essere, in seconda battuta, affinate, ritagliate sulle singole situazioni locali, attraverso la redazione di successive Carte dei rischi locali di valanga (d'ora in poi, CRLV), la cui emanazione spetta anch'essa alla Regione su parere del CO.RE.NE.VA., specificamente volte (le CRLV) a prevenire danni a persone o cose (secondo la differenza tra "pericolo" di evento naturale e "rischio" di lesioni a persone e cose, in precedenza evocata).
Nella specie, l'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1992 cit. dispone che le aree ricomprese nella CLPV siano successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici), allo scopo di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per ciascun'area, del livello di pericolosità e dei rischi relativi (la disposizione prescrive inoltre che, a tal fine, la Giunta regionale, su conforme parere del CO.RE.NE.VA., stabilisca preventivamente, tra l'altro, le priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni).
Per completare il quadro normativo già all'epoca vigente, si consideri, infine, quanto segue.
Ai sensi dell'art. 6 legge regionale n. 47 del 1992 cit., l'analisi delle singole aree a rischio ne comporta l'inserimento o nelle aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile (per tali aree si conferma il divieto di realizzare le opere o di consentire l'uso delle strutture, a meno che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possano essere ritenute idonee ad evitare "totalmente" il rischio da valanga) oppure nelle aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.
Il successivo art. 7 ammette che, in presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nell'art. 6, le Amministrazioni locali interessate possano procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5 (aggiungendo che tale studio è realizzabile anche a cura di privati, le cui conclusioni devono essere poi sottoposte sempre al CO.RE.NE.VA. e, in seguito, approvate dalla Giunta regionale).
Come si desume dal testo della disposizione, le amministrazioni comunali possono però muoversi soltanto all'interno di aree già incluse nella CLPV.
Questa rappresenta, pertanto, l'indispensabile base conoscitiva per qualsiasi successivo approfondimento, lo strumento essenziale all'attivazione e al funzionamento dell'intera l'organizzazione volta a prevedere e prevenire il rischio in questa materia.
L'analisi della disciplina normativa conferma, quindi, il ruolo cruciale della CLPV, di cui presuppone l'avvenuta emanazione.
Infine, si noti che sempre alla Regione è dalla legge attribuito il compito di procedere periodicamente, e comunque "almeno ogni cinque anni", ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare il mancato intervento di variazioni tali da far modificare l'inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie (indagine motivatamente sollecitabile dalle Amministrazioni locali interessate) (art. 9 legge regionale n. 47 del 1992 cit.).
4. Garante, poteri impeditivi e poteri sollecitatori.
4.1. Sulla base di questo rapido excursus della normativa regionale abruzzese, già emerge nelle sentenze di merito un primo profilo di violazione della legge penale sostanziale.
La posizione di garanzia è stata negata in primo grado e riconosciuta in secondo grado: ma solo formalmente (e con motivazione ambigua).
Nella sentenza d'appello ne è, infatti, ravvisata la sussistenza in capo ai funzionari del Servizio di Protezione civile della Regione. Allo stesso tempo, però, si è escluso che costoro disponessero di poteri sollecitatori verso il CO.RE.NE.VA, il citato organo ad alta specializzazione tecnica cui, secondo la lettura che della legge regionale n. 47 del 1992 cit. hanno dato i Giudici di merito, sarebbe spettato il compito di fissare le "priorità" nella redazione della CLPV.
Tale impostazione non è condivisibile, né in astratto, né in concreto.
4.2. Non è corretta in astratto, dal punto di vista della teoria del reato, poiché non è possibile scindere concettualmente la posizione di garanzia dalla disponibilità di poteri impeditivi dell'evento, dal momento che, diversamente, si incorrerebbe in un'antinomia.
I poteri impeditivi - giuridici e materiali - rappresentano, infatti, il presupposto concettuale della posizione di garanzia e vanno riferiti alla produzione dell'evento (in questo caso: morti e lesioni) essendo inimmaginabile - se non a costo della suddetta insuperabile contraddizione logica o di una finzione giuridicamente inammissibile - un garante sguarnito del potere non soltanto giuridico, ma ancor prima materiale, di incidere sul decorso fattuale che conduce alla produzione dell'evento lesivo.
II diritto non può obbligare qualcuno a fare qualcosa che non può fare.
Ciò precisato, è, però, altrettanto ovvio che, soprattutto nelle strutture complesse, ove il garante non sia nelle condizioni di esercitare egli stesso, in prima persona, un dominio diretto sulle sequenze causali produttive dell'evento, egli possa e, anzi, debba esplicare il suo potere fattuale in modo indiretto, vale a dire organizzando, coordinando, dirigendo e, se del caso, sollecitando gli organi a ciò preposti, nel rispetto della catena dei ruoli e delle responsabilità dell'ente.
Senza - si noti - che ciò implichi alcuna semplicistica identificazione tra potere (materiale) impeditivo del garante e potere sollecitatorio, posto che quest'ultimo rappresenta, come detto, una mera manifestazione, una possibile modalità di esercizio del primo: insomma, una forma (insieme con altre) di gestione del rischio, all'interno di realtà pluricentriche.
A tali realtà si riferisce la copiosa giurisprudenza di questa Corte, citata anche nel provvedimento impugnato, secondo cui, in materia di reati omissivi colposi, all'obbligo giuridico di impedire l'evento deve accompagnarsi l'esistenza, in capo al garante, di poteri fattuali che possono concretizzarsi anche in obblighi diversi (per es. di natura sollecitatoria) e di minore efficacia rispetto a quelli specificamente diretti ad impedire il verificarsi dell'evento, purché consentano all'agente di attivare meccanismi idonei a tal fine (per tutte, Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity James, Rv. 273258).
Principio di diritto che va, dunque, ribadito.
Sempre su un piano astratto, da ciò discende che è errato negare - come ha fatto la Corte d'Appello - che i funzionari del Servizio della protezione civile della Regione Abruzzo dispongano di poteri sollecitatori ed escludere, al tempo stesso, la configurabilità, in capo agli stessi, di una posizione di garanzia, la quale si ridurrebbe, pertanto, a mero simulacro.
4.3. Sul piano concreto, nel caso di specie, a spendere tale principio di diritto, d'altronde, nemmeno deve giungersi, essendo revocabili in dubbio le premesse del ragionamento svolto dai Giudici dell'appello.
Infatti, come si evince dalla citata legge regionale n. 47 del 1992 cit., i poteri in questione erano ben configurabili in capo agli imputati del Servizio della Protezione civile regionale.
Questi avrebbero dovuto e, al tempo stesso, potuto elaborare la CLPV nonché la successiva CRLV: documenti, come si spiegherà anche successivamente, di innegabile rilievo - la seconda con carattere astrattamente predittivo del rischio (e della sua entità) - attraverso cui si sarebbe estrinsecato il potere impeditivo dell'evento.
All'uopo, salvo quanto dedotto da alcuni di essi (vd. di seguito), gli imputati erano normativamente dotati dei mezzi finanziari e di personale, ivi compreso il CO.RE.NE.VA che, in una prospettiva opposta a quella dedotta a livello difensivo ed erroneamente sposata dai Giudici di primo e secondo grado, era servile rispetto all'esercizio dei poteri/doveri della Regione (non viceversa).
La tesi secondo cui il Servizio di protezione civile regionale sarebbe stato succube del CO.RE.NE.VA è, infatti, contraddetta dal dato testuale della legge, che attribuisce all'organismo una funzione consultiva strumentale all'adempimento dei compiti che incombono sul primo.
Oltretutto, si dava parziale coincidenza nella composizione dei due organismi, dal momento che l'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 47 del 1992 cit., nel disciplinare la composizione del CO.RE.NE.VA., dispone che ne facciano parte, tra gli altri, il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato ed un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale. Il che priva in radice di fondamento l'affermazione della Corte di appello sulla mancanza di poteri sollecitatori in capo al Servizio di protezione regionale, essendo evidente che, se il Servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile poteva coordinare, evidentemente poteva anche sollecitare il CO.RE.NE.VA di cui faceva oltretutto parte.
L'esito cui sono pervenuti i Giudici di merito sull'assenza di poteri sollecitatori in capo al Servizio della Protezione civile della Regione è, quindi, disceso da un'errata applicazione del testo della legge regionale - che è "altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. -, oltre che da un'errata ricostruzione della figura della posizione di garanzia e, più in genere, da un controvertibile inquadramento giuridico del fatto nelle categorie del delitto colposo (vd. infra).
Dunque, come anticipato, da violazioni di legge.
5. Servizio di protezione civile regionale e posizione di garanzia. Il titolare del dovere di diligenza.
5.1. Non c'è dubbio, infatti, alla luce di quanto riportato, che gli organi apicali del Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo rivestano una posizione di garanzia - specificamente, una posizione di protezione - la cui configurabilità è fondamentale in questa fase preliminare di valutazione sulla tipicità oggettiva dei reati contestati.
Quale che sia, infatti, la nozione di "posizione di garanzia" cui voglia adirsi, un ente - ogni ente - il quale svolga funzioni di protezione civile è, per eccellenza, "gestore del rischio" (Sez. U., n. 38343 del 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261106) su cui deve vigilare.
A tale conclusione si giunge ragionando: sulla base della (ormai, in sé, superata) teoria formale dell'obbligo giuridico (la fonte dell'obbligo essendo rinvenibile nei primi articoli della citata legge regionale); sulla base della concezione sostanziale (Garantenstellung), che individua su base fattuale i soggetti che si trovino rispetto ad altri in una posizione privilegiata, tale da materialmente consentire la tutela di beni che i loro titolari non possono difendere da soli (posizione di protezione) ovvero abbiano un rapporto qualificato con la fonte del rischio cui altri sia esposto (posizione di controllo); sulla base della teoria mista (per parte formale, per parte sostanziale), la quale cerca agganci normativi alla Garantenstellung, per mitigarne l'evanescenza applicativa, senza però snaturarne la ratio.
Ma a tale esito si giunge ricorrendo anche alle concezioni espressamente o implicitamente riconducibili alla c.d. teoria dei ruoli, tese a delimitare già a questo primo livello di indagine la tipicità del reato colposo, escludendo la responsabilità di coloro i cui compiti siano all'evidenza eccentrici rispetto alla tutela dei beni concretamente compromessi nel caso di specie.
5.2. All'interno di tale cornice teorica si colloca l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai prevalente, che distingue tra "dovere di diligenza", come situazione giuridica soggettiva che deve avere necessariamente una fonte giuridica (e che, quindi, si può chiosare, permette di individuare il soggetto attivo del reato), e "diligenza doverosa", nozione invece riferita al contenuto della prima e che si sostanzia delle concrete modalità comportamentali - di fonte normativa giuridica o anche sociale - volte a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente (concetto che designa la colpa) (per tutte, Sez. 4, n. 32899 del 02/12/2020, dep. 2021, Castaldo, Rv. 281997, sul c.d. disastro di Viareggio; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267811, sul terremoto di L'Aquila).
È opportuno precisare che tale distinguo, da un lato, vuole dare compiuta attuazione al principio di personalità della responsabilità penale, invertendo definitivamente la tendenza, che prevaleva in passato, a desumere semplicisticamente la colpa dall'esistenza della posizione di garanzia.
Dall'altro lato e prima, nella misura in cui chiama il giudice ad operare una ricognizione del "dovere di diligenza" (diversa dalla ricognizione della "diligenza doverosa"), l'impostazione in esame sollecita "una accurata analisi delle diverse sfere di responsabilità gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione", allo scopo di operare la selezione dell'area del rimprovero penale già sul piano della tipicità oggettiva.
In tal senso, richiamando testualmente Sez. U. n. 38343 del 18/09/2014 cit. (e, già prima, Sez. 4, n. 49821 del 21/12/2012, Lovison, Rv. 254094), si esprime la già citata Sez. 4, n. 32899 del 02/12/2020, dep. 2021, Castaldo, cui si deve una preziosa "messa a punto" - sotto il profilo della collocazione nelle categorie della teoria del reato - dell'elaborazione giurisprudenziale pregressa (elaborazione che - osserva tale precedente - già valorizzava, per vero, le istanze tipizzanti, ma nell'ambito concettuale della causalità piuttosto che in quello, più pertinente, della posizione di garanzia).
Ciò premesso, l'individuazione del "titolare del dovere di protezione", nel caso di specie, appare piana.
Si è già evidenziato come l'art. 3 legge regionale n. 47 del 1992 cit. statuisca: per un verso, che "alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile" (comma 1); per altro verso, che la relativa attività "è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe CO.RE.NE.VA. disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale" (comma 2).
Ora si aggiunge che l'art. 4, nel disegnare composizioni e funzioni -essenzialmente consultive - del CO.RE.NE.VA., al momento dei fatti, prevedeva che esso fosse istituito presso "la presidenza della Giunta regionale, Servizio per la Protezione civile" (oggi, a seguito, delle modifiche introdotte dall'art. 7, comma 1, legge regionale 30 novembre 2017, n. 57, "presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile") e che del Servizio condividesse parte della sua composizione (è stato pure ricordato che del CO.RE.NE.VA facevano parte, tra gli altri, il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile o un suo delegato, con funzioni di coordinamento del Comitato, e un rappresentante tecnico della protezione civile regionale).
Se, dunque, il CO.RE.NE.VA era (ed è) mero organo "di ausilio" della Regione (e non viceversa), peraltro istituito presso il Servizio per la protezione civile regionale (oggi, Dipartimento), trova avallo quanto già desumibile dal testo legislativo, e cioè che sul Servizio gravava l'obbligo di redigere la CLPV, da sottoporre alla successiva approvazione dell'organo politico (la Giunta regionale) la posizione dei cui rappresentanti pro tempore non risulta coinvolta nei giudizi di merito e che non verrà, quindi, in discussione in questa sede.
5.3. Un'ultima notazione, sollecitata dalle memorie degli imputati non ricorrenti del Servizio di protezione civile regionale, i quali propongono del dato legislativo una lettura volta ad escludere ogni competenza del Servizio stesso in favore della Giunta regionale, considerata titolare esclusivo del "dovere di diligenza" di cui si è detto.
Ribadita la necessità (non soltanto di distinguere tra posizione di garanzia e colpa, ma anche, e prima) di individuare le sfere di rischio in vista dell'incardinamento della posizione di garanzia e, per converso, pur nella consapevolezza dei margini di indeterminatezza della Garantestellung (come si dirà, tuttavia compensabili, in seconda battuta, attraverso un rigoroso accertamento della colpa), va d'altro canto contrastata la tentazione di definire in modo "atomizzante" il ruolo di ciascun garante.
Le stesse Sez. U. n. 38343 del 18/09/2014 cit. avvertono che occorre guardarsi dall'"idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine".
Al di là delle difficoltà pratiche, selezionare tra le tante disposizioni legislative quelle funzionali a costruire tale ruolo rischia: di rivelarsi un'operazione arbitraria, un cherry-picking; di trascurare l'ovvia considerazione che la specifica individuazione legislativa di compiti e poteri in capo a singoli soggetti può essere asservita a finalità diverse da quelle proprie del diritto penale (precipuamente teso alla protezione di beni giuridici) e non sempre ad esse riconducibili; di pretermettere come la scienza delle organizzazioni sempre più frequentemente parli della necessità che all'interno delle strutture si realizzino interazioni operative, evitando compartimentazioni stagnee, sulla base dell'assunto che "organizzazione" significa divisione dei compiti, ma anche coordinamento tra gli stessi (il concetto ha, cioè, un'inevitabile connotazione relazionale).
Sul tema si avrà modo di tornare.
Per ora si ribadisca che, al di là dell'impostazione che si reputi preferibile, non v'è dubbio che agli enti di protezione civile (intesi sia quali organi politici, sia quali articolazioni amministrative) spetti il compito di amministrare il rischio per l'incolumità personale e collettiva: in tal senso recitando la loro stessa denominazione; in ciò risiedendo la ratio della loro creazione, il loro scopo istituzionale; a ciò essendo funzionalizzati i poteri conferiti dalla legge, in un raro caso di tendenziale, immediata convergenza tra finalità amministrative e gius-penalistiche.
Ritenere il contrario, oltre a confliggere con il dato testuale, sarebbe, più a fondo, paradossale, in quanto negherebbe la ragione stessa dell'esistenza del sistema di previsione e prevenzione dei rischi a livello nazionale (legge 24 febbraio 1992, n. 225) e regionale (con specifico riferimento ai rischi da valanga e all'Abruzzo, legge regionale n. 47 del 1992 cit.).
Si conferma, dunque, che il richiamo ai citati sistemi normativi (all'epoca dei fatti non era ancora vigente il D.Lgs. n. 1 del 2018 cit.) è sufficiente ad incardinare sul piano anche formale, in capo agli imputati, l'obbligo giuridico di impedire l'evento (morte o lesioni), il cui fondamento resta però sostanziale, poiché attinge alla natura qualificata del rapporto che lega il titolare del bene giuridico esposto a rischio - in questo caso, vita ed incolumità personale, quanto all'omicidio e alle lesioni colpose, ed incolumità pubblica, quanto al disastro colposo - al soggetto messo nelle condizioni di meglio tutelarlo attraverso i poteri decisionali di intervento conferitigli dalla legge.
6. Redazione della Carta di localizzazione del pericolo valanghe e colpa.
6.1. Venendo alla colpa, che rappresenta il secondo (e distinto) momento fondante la responsabilità penale, in astratto, essa sarebbe ovviamente ipotizzabile sia nella fase della prevenzione (competenze prevalentemente attribuite alla Regione), sia nella fase della gestione dell'emergenza (competenze prevalentemente attribuite al Comune, su cui infra).
Come anticipato, la selezione delle cautele rilevanti ai fini del giudizio penalistico colposo finisce, peraltro, con il dipendere dal tipo di disastro naturale che viene in considerazione e dalle sue concrete manifestazioni, dal momento che in rapporto ad alcune tipologie di pericolo, maggiore efficacia possono avere le precauzioni da assumere nell'imminenza o durante la verificazione dell'evento calamitoso, mentre per altre tipologie, maggiore se non esclusiva efficacia preventiva hanno invece cautele anticipate sul piano temporale.
Si comprende, allora, che, quando il pericolo riguardi la discesa di valanghe, gli organi decisionali della Regione, nonostante siano - ed anzi proprio perché sono - lontani dalle zone del territorio su cui può inverarsi tale evento naturale, possano essere fatti, dalla legge, destinatari privilegiati di obblighi di cautela afferenti ad una fase spiccatamente preventiva (invece, le competenze del Comune afferiscono soprattutto alla fase dell'emergenza, quando il pericolo stia per manifestarsi o si sia già manifestato, trattandosi di organismo che opera in loco e che quindi ha un contatto più diretto con la situazione calamitosa: v. infra).
Una cosa è, infatti, gestire l'emergenza in relazione a un evento naturale che si stia protraendo nel tempo (quando ci sono più ampi margini di manovra); altra cosa è gestirla in rapporto ad eventi naturali, per così dire, a consumazione istantanea ("eventi imprevisti").
In tal caso, le cautele suscettibili di cogliere nel segno saranno solitamente quelle volte ad interdire l'emergenza stessa e si collocheranno, dunque, in una fase temporale "anticipata".
Questa è appunto la logica preventiva cui si sono visti ispirare gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 47 del 1992 cit., là dove pongono l'obbligo di predisporre la CLPV: obbligo il cui adempimento rappresenta - nel caso di specie - il contenuto della regola cautelare violata rilevante ai fini dell'individuazione della colpa.
Se, infatti, nulla escludeva la possibilità di procedere per "stralci" (cioè, per priorità), muovendo da alcuni siti - percepiti come maggiormente esposti a rischio, anche per il loro grado di antropizzazione - piuttosto che da altri, la CLPV avrebbe dovuto pur sempre riguardare tutta l'area potenzialmente a rischio di valanghe: vale a dire l'intero territorio montuoso abruzzese (altro spazio interpretativo delle disposizioni in oggetto non dandosi, per le ragioni in precedenza indicate).
Una siffatta conclusione, nelle sentenze di merito, è stata però interdetta da un'erronea lettura della legge regionale n. 47 del 1992 cit., che ha subordinato l'attivazione della cautela doverosa all'iniziativa del CO.RE.NE.VA, ergendo quest'ultimo dalla sua posizione ancillare a dominus assoluto, soggetto giuridico cui si è ritenuto fosse stata demandata "l'ultima parola" sul "se", oltre che sul "come" (la scelta delle priorità) procedere alla redazione della CLPV.
Ecco ricorrere, dunque, un ulteriore profilo di violazione di legge: anche qui, precisamente, di "norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale" (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.).
6.2. Sul punto, una specificazione incidentale.
La Corte d'Appello, nell'escludere la responsabilità dei funzionari della Regione, ha argomentato dalla legge regionale 30 agosto 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016), varata dopo la tragedia di R.
Ha ritenuto che tale provvedimento avesse modificato l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 47 del 1992 cit., il quale - come ricordato - prevedeva l'elaborazione della CLPV nelle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal CO.RE.NE.VA.
In realtà, la legge regionale n. 47 del 2017 cit. non ha innovato la disciplina già vigente, rimasta tal quale era, ma si è limitata a dettare le "Disposizioni finanziarie per la realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe", operando un (cospicuo) stanziamento di bilancio (1.300.000 euro) e precisando ciò che era già logicamente inferibile prima della sua approvazione, e cioè che la CLPV dovesse riguardare tutto il territorio regionale, purché -ovviamente - montano ("situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a 25 gradi").
Se la novella legislativa testimonia senz'altro una maggiore attenzione per il rischio-valanghe, come spesso accade a tragedie inveratesi, essa non modifica le linee essenziali del sistema né muta ovviamente il dato che, nel caso di specie, ai primi "stralci" non fecero seguito altri, in modo da coprire ogni area montuosa, come avrebbe dovuto essere.
Incidentalmente, neppure interessa che la decisione di procedere per "priorità" fosse, nei fatti, partita dal CO.RE.NE.VA: essa fu fatta propria dal Servizio di protezione civile (rispetto al quale il Comitato era in posizione funzionale) che era il decisore per legge e che, come più volte sottolineato, avrebbe dovuto dare attuazione al disposto legislativo anche con riferimento alle altre zone montuose, compresa R.
Il concetto di priorità è infatti relazionale e suppone, come un "prima", così anche un "dopo" che - nel caso di specie - non ci fu.
6.3. Concludendo su questo punto, è nel non aver provveduto - non interessa se stralcio dopo stralcio o in modo contestuale - alla redazione della CLPV per l'intero territorio montuoso abruzzese che risiede la violazione della cautela.
Come sarà precisato, tale violazione integra il secondo grado della tipicità -questa volta, soggettiva - dei reati di omicidio, lesione e disastro colposi.
7. Precisazione sui tempi di redazione della CLPV.
Ora, è vero che - come eccepito nelle memorie di molti imputati - già solo la redazione della CLPV (in disparte, cioè, quella degli strumenti successivi) avrebbe impegnato un lungo periodo di tempo (più di quattro anni).
È anche vero che la scelta dei bacini sciistici (Gran Sasso Aquilano; Gran Sasso Teramano; Rivisondoli/Monte Pratello; Scanno/Colle Rotondo; Ovindoli/Monte Magnolia; Campo di Giove/Monte Porrara; Aremogna) quali "priorità" per le quali procedere con il primo stralcio della CLPV non va necessariamente intesa in chiave "economico-opportunista", e che soltanto una lettura aprioristicamente colpevolizzante porterebbe ad ascrivere la preferenza assegnata a certi siti alla loro ritenuta maggiore redditività per il turismo, tale scelta ben potendo spiegarsi alla luce del maggior grado di antropizzazione dei bacini sciistici.
Resta però il dato che l'inerzia della Regione si prolungò per un amplissimo lasso temporale, e cioè per ben venticinque anni: dal 1992 al momento della tragedia (la Regione cominciò a redigere la CLPV soltanto a disastro avvenuto, per concluderla nel 2021).
Di conseguenza, il protrarsi per tanto tempo di tale inerzia rende innegabile la violazione della cautela doverosa prevista dal legislatore in capo alla Regione.
8. Precisazione sul ruolo e sull'importanza della CLPV.
Nemmeno può dubitarsi della prioritaria importanza della CLPV nella prospettiva della prevenzione dell'evento.
Al tema si è già in più punti accennato, ma vale la pena tornarvi per ragioni di chiarezza espositiva.
Come emerge dalla sentenza, la CLPV è elaborata alla Scala di 1:25.000; ogni stralcio copre circa 100 km2 di territorio.
Essa fornisce, dunque, un'informazione di carattere generale che va poi adeguatamente affinata sulle singole situazioni.
Di conseguenza, la CLPV non ha diretta efficacia predittiva dell'evento-valanga. All'uopo, si ribadisce come la legge regionale n. 47 del 1992 cit. preveda che sempre la Regione redigesse successive Carte di rischi locali di valanga (CRLV) atte a mappare con maggiore precisione il territorio e, queste sì, dotate di efficacia predittiva, sebbene astratta.
Si apprende, poi, dalle pronunce di merito che, nella prassi, la redazione della CRLV presuppone il Piano zone esposte a valanghe (di seguito, PZEV), strumento che consente una mappatura del pericolo, ricorrendo a sofisticati modelli matematici e statistici.
Tutto ciò precisato, né PZEV, né CRLV sono però realizzabili in assenza di CLPV.
Questa, essendo prodromica e funzionale all'adozione di tali altri strumenti di prevenzione (oltretutto rientranti nella competenza della stessa Regione), si conferma, dunque, il momento fondante ed essenziale della prevenzione in materia di valanghe.
Venendo al caso di specie, dunque, senza CLPV non si poterono attivare i meccanismi volti a neutralizzare o ridurre il rischio (sul punto, si richiama incidentalmente il vecchio insegnamento per cui se, talvolta, la regola cautelare è tesa a neutralizzare il rischio, nella massima parte dei casi, mira a contenerlo, l'azzeramento del rischio conseguendo con certezza al solo divieto assoluto di svolgere l'attività e raramente alla sua disciplina).
La mancata redazione della CLPV incise, quindi, precludendola, sull'attuazione e poi sull'attivazione dei successivi meccanismi di previsione e prevenzione del rischio, dal momento che bloccò la catena della protezione proprio nei suoi passaggi più significativi.
Di più, vale la pena di ribadire anche in questa sede come sia la stessa legge regionale, per il caso in cui la CLPV identifichi un grave rischio nell'ambito del territorio, a far discendere effetti addirittura immediati sulle cautele da attuare (attraverso la sospensione, a titolo cautelativo, dell'edificazione nonché della realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini, tra gli altri, turistici, nonché di ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità: art. 2, comma 3): a prescindere, cioè, dalla realizzazione della CRLV.
Ed è il caso di notare che tale disposizione conferma, anche sotto questo profilo, l'assoluta centralità che il legislatore ha inteso assegnare allo strumento nel sistema della prevenzione dei danni da valanga.
9. Mancata adozione della CLPV e colpa specifica.
9.1. Tirando le fila del discorso, il mancato rispetto della cautela positivizzata negli artt. 3 e 5 legge regionale n. 47 del 1992 cit., nel caso di specie, integra il giudizio sulla colpa specifica.
A parte ogni speculazione sui rapporti con la colpa generica, quella specifica storicamente nacque come forma di accertamento semplificato perché in essa il legislatore reputa, a monte, empiricamente verificata l'idoneità preventiva delle cautele.
La regola positivizzata che surroga la prevedibilità dell'evento da parte di un agente modello, tipica della colpa generica, rappresenta, cioè, il frutto di un giudizio fondato sulla sedimentazione per via di "ripetizione" sociale della cautela e/o di un giudizio condotto su base scientifica. Il che accade - come nel caso che qui interessa - negli ambiti in cui la predicibilità dell'evento sia decodificabile attraverso conoscenze appartenenti a domini specialistici e di cui l'uomo comune non dispone.
Ciò spiega perché, a fronte della crescente complessità tecnica e sociale della realtà e del graduale affinamento dei sistemi prevenzionistici in senso lato, si stia da tempo assistendo ad una progressiva espansione della disciplina normativa positivizzata, e la colpa specifica stia conseguentemente erodendo spazi un tempo occupati dalla colpa generica.
Il processo, con ogni probabilità inarrestabile, implica perdite in termini di personalizzazione del giudizio sulla responsabilità penale, a fronte, però, di un (quantomeno promesso) guadagno in chiave di maggior certezza.
E, d'altronde, il modello della colpa specifica mostra un'utilità particolare in contesti in cui non sia possibile confidare nella c.d. percepibilità del pericolo, situazione para-psicologica suscettibile di scattare in presenza di alert, perché l'evento naturale (qui, la valanga) ha caratteristiche che rendono difficile prevederne non tanto l'an, quanto il quando e il quomodo.
9.2. Ebbene, nella situazione di specie, ricorrono tutte le condizioni per un piano accertamento della colpa specifica. Anzi, quello presente sembra un caso addirittura scolastico.
In primo luogo, la cautela violata (l'attivazione degli strumenti per la rilevazione prima del pericolo e poi del rischio) aveva un'univoca finalizzazione preventiva, in quanto mirava specificamente - sebbene in via prodromica - ad evitare danni a (cose) e persone derivanti da eventi valanghivi.
In secondo luogo, la regola cautelare violata era modale, ovvero forniva indicazioni dettagliate, analitiche e procedimentalizzate volte a conseguire tale risultato (addirittura, con riferimento alla CRLV, l'art. 5 legge regionale n. 47/1992 cit. richiama la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili - storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici -, imponendo la determinazione, per ciascun'area, del livello di pericolosità e dei rischi relativi), senza escludere la possibilità di ricorrere all'etero-specificazione del precetto (si pensi al richiamo alle delibere del CO.RE.NE.VA o alla redazione dei PZEV, sofisticati strumenti a base matematico-statistica, non disciplinati a livello legislativo e tuttavia diffusi nella prassi).
In terzo luogo, vi è stata concretizzazione del rischio (che, nella colpa specifica, sostituisce il giudizio sulla prevenibilità dell'evento tipico della colpa generica), dal momento che il danno inveratosi - morti e lesioni - fu proprio del tipo di quelli che la norma violata mirava a prevenire.
Infine, positivamente esperibile è il giudizio sulla c.d. causalità della colpa, sussistendo un'elevata probabilità logica che la condotta alternativa lecita (ovvero l'adozione della CLPV) avrebbe evitato l'evento. Infatti, dall'accertamento compiuto nei due giudizi di merito, le cui risultanze sono trasfuse nella sentenza impugnata, è emerso che, ove la CLPV fosse stata emanata, con ragionevole certezza, avrebbe compreso il sito di R, come dimostrato dal fatto che, quando fu infine redatta (nel 2021), la Carta effettivamente lo incluse.
Pertanto, ove la CLPV fosse stata redatta, sarebbe stata compilata e divulgata anche la successiva CRLV, il che implica che non sarebbero stati concessi i permessi a ristrutturare l'albergo (creando un centro congressi e una Spa), tra il 2006 e il 2007, o che si sarebbero comunque introdotte misure volte a scongiurare il rischio, come il divieto di utilizzazione della struttura nei mesi invernali, che sono quelli interessati dal pericolo di valanghe.
Ad ogni modo, l'identificazione di R tra i siti valanghivi avrebbe consentito, o almeno reso più agevole, anche per gli organi di protezione civile diversi dalla Regione, la percezione del pericolo in condizioni metereologiche avverse, spingendoli ad attivarsi e ad adottare le misure atte a contenere il rischio per le persone che si trovavano nell'albergo (si rinvia a quanto sarà osservato infra, con riferimento alla posizione del Sindaco).
10. La cooperazione di persone nel reato colposo.
10.1. Ribadita la sicura configurabilità, nel caso di specie, della violazione della cautela doverosa da parte del Servizio di Protezione civile regionale, va precisato che, differentemente da ciò che sembra affermare il Procuratore Generale ricorrente, non per questo la responsabilità può essere indiscriminatamente ascritta a tutti i funzionari che ne fecero parte e per il sol fatto che ne fecero parte.
Il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), già sul piano oggettivo (nella sua primordiale accezione di "divieto di responsabilità per fatto altrui") e poi su quello soggettivo (inteso, cioè, come principio di colpevolezza), osta a tale conclusione, imponendo una cauta ed attenta verifica individualizzata, che eviti - mutuando il lessico di una dottrina - un'impropria idealizzazione dei poteri impeditivi, una traslazione di meta-competenze e macropoteri dall'organizzazione a colui che pro tempore vi ha svolto un ruolo e, in ultima analisi, l'automatica identificazione tra colpa di organizzazione (legislativamente riferita agli enti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e colpa dell'organizzatore (individuo-persona fisica).
In altri termini, chiama l'interprete a vagliare con rigore le singole posizioni, entrando nel merito di ciascuna.
Il giudice deve, cioè, evitare scorciatoie argomentative, rifuggire le suggestioni del "tipo di autore colposo" e considerare se la condotta di ciascun funzionario imputato, in relazione, per esempio, al ruolo rivestito ed al tempo per il quale lo rivestì, nonché alla luce dei comportamenti concretamente tenuti, fosse inottemperante, e quindi suscettibile di integrare il rimprovero penale colposo, che consiste nella mancata eliminazione o riduzione di rischi fattuali.
Nessuna responsabilità va invece ascritta là dove la condotta conforme a dovere, sebbene perseguita, non potè essere realizzata per impedimenti esterni, non riconducibili alla volontà dell'individuo, né da questi ovviabili attraverso il rigoroso adempimento dei propri doveri (v. infra).
10.2. Ciò premesso, è opportuno rispondere alle osservazioni, ricorrenti nelle memorie difensive, sui tempi che sarebbero serviti per realizzare la CLPV: tempi che - si eccepisce - avrebbero trasceso il periodo in cui gli imputati lavorarono presso il Servizio di protezione civile regionale, con la conseguenza che - si sostiene - risulterebbe comunque insussistente il nesso causale tra l'evento e la condotta inottemperante.
Tale conclusione è preclusa dalla disciplina sulla cooperazione colposa che, per quanto possa apparire - e sia spesso denunciata in dottrina come - obsoleta nel confronto con le organizzazioni contemporanee, consente di pervenire a soluzioni equilibrate, bilanciando le esigenze di personalizzazione della responsabilità penale con quelle politico-criminali legate al non corretto operato di strutture policentriche, segnate da un'inevitabile frammentazione decisionale a livello sia sincronico sia diacronico.
Il testo dell'art. 113 cod. pen. richiede, infatti, che l'evento sia "stato cagionato dalla cooperazione di più persone".
Dovendo rappresentare il prodotto causale dell'interazione di plurimi soggetti, basta dunque che questi pongano in essere anche solo "pezzi", "parti", "frammenti" - purché significativi nel senso precisato, e salvo quanto di seguito osservato sull'elemento soggettivo - dell'antecedente che ha condotto al risultato finale (la disposizione spiega, quindi, una funzione incriminatrice anche in rapporto a delitti colposi di evento in forma libera).
Specularmente, a differenza che nel c.d. concorso di cause colpose indipendenti, nella cooperazione colposa non occorre che l'evento sia riconducibile dal punto di vista causale ad ogni singola condotta; non si richiede cioè che, senza tale condotta, l'evento non si sarebbe verificato affatto, essendo piuttosto sufficiente che ciascun comportamento, seppure realizzato in momenti diversi rispetto ad altri, abbia avuto rilievo eziologico sulla produzione dell'evento concreto, nel senso che, senza di esso, questo avrebbe presentato caratteristiche (significativamente) diverse da quelle in effetti assunte.
Il che implica - sul piano della tipicità oggettiva - che condotta di partecipazione rilevante può essere anche quella che ha avuto valore condizionante in rapporto alla condotta di altro concorrente.
Tale soluzione si spiega alla luce dei principi generali e trova conforto, sul piano empirico, nella peculiarità del fenomeno interattivo colposo, in quanto "l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche" (Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espentoahn, cit.).
Passando quindi brevemente all'elemento soggettivo dell'art. 113 cod. pen., si ricorda come, ai fini della cooperazione colposa, la giurisprudenza di questa Corte reputi sufficiente la consapevolezza negli imputati di concorrere al fatto materiale altrui, quale discende appunto dal coinvolgimento integrato di più soggetti, imposto dalla legge e comunque dalle - più volte evocate, nel caso di specie - esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio (ex multis, oltre a Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, cit., v. Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Scidone, Rv. 276685, sull'alluvione di Genova nel 2011; l'insegnamento risale peraltro quantomeno a Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013, Redondi, Rv. 257197; Sez. 4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv. 253566; Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, dep. 2009, Tomaccio, Rv. 242566). E si conclude notando, incidentalmente, che ad analoga conclusione si perverrebbe in base alla diversa e più rigorosa tesi, di matrice dottrinale, che esige la consapevolezza altresì del carattere colposo dell'altrui condotta, là dove, come emerge anche dalle memorie di alcuni imputati, risulti che costoro sapessero dell'inadempimento dei loro predecessori agli obblighi della legge regionale n. 47 del 1992 cit.
11. La manifesta infondatezza della questione di legittimità della legge
regionale n. 47 del 1992 per contrasto con gli artt. 118 e 81, comma 3, Cost.
La dedotta scarsezza di personale e di risorse e i profili di eventuale inesigibilità della condotta conforme a dovere.
11.1. Ulteriormente approfondendo il discorso, deve darsi atto del fatto che nelle memorie presentate dagli imputati della Regione è stato opposto anche lo stato di deprivazione in cui versava l'Ufficio della prevenzione civile regionale: privo di mezzi economici e sguarnito di personale; pertanto - si deduce -impossibilitato a redigere la CLPV, la cui compilazione avrebbe impiegato tempo e risorse (umane e materiali) inesistenti.
L'imputato An.Vi. - in subordine al mancato accoglimento della tesi secondo cui il compito di redigere la CLPV sarebbe gravato sulla Giunta Regionale e non sugli organi amministrativi (tesi, come visto, destituita di fondamento normativo, nella sua assolutezza) - ha pure chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 2 e 4, legge regionale n. 47 del 1992 cit., per violazione sopravvenuta dell'art. 118 Cost., sul principio di adeguatezza dell'ente, e per violazione originaria dell'art. 81, comma 3, Cost., non essendo state nella legge regionale n. 47 del 1992 cit. stanziate le specifiche poste di bilancio necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati dall'ufficio.
La questione è manifestamente infondata.
Vero è che l'obbligo di copertura finanziaria si estende alle Regioni, come da tempo stabilito dalla Corte costituzionale (sin da Corte cost. sentt. nn. 9 e 54 del 1958).
Tale obbligo risulta, però, rispettato nel caso di specie, in cui l'art. 22 della più volte citata legge regionale n. 47 del 1992 cit. (rubricata: Norma organizzativa) prevedeva: "Nell'ambito del Servizio Protezione Civile, è istituita la Unità Operativa "Neve e Valanghe" con il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge" (comma 1), ed aggiungeva (comma 3) che "per il suo funzionamento l'Unità Operativa "Neve e Valanghe" si avvale del personale già assegnato al Servizio Protezione Civile, nonché di altre dotazioni integrative (n. 1 Funzionario Ingegnere (FI) Vili qualifica funzionale; n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale; n. 1 Istruttore Geometra Topografi (IGT) VI qualifica funzionale", mentre l'art. 23 (Norma finanziaria) prevedeva i fondi con cui far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento del CO.RE.NE.VA e all'applicazione della legge.
11.2. Altro problema, di fatto e come tale non rientrante nella competenza di questa Corte, è se tale organizzazione di personale fosse stata attuata, nonché se essa come pure le somme stanziate fossero sufficienti a far fronte agli adempimenti doverosi.
Dal punto di vista della costruzione teorica, il Collegio è consapevole che il "paniere" penalistico delle opzioni è ampio (gli imputati hanno cercato di fare retroagire l'analisi addirittura al momento della verifica sulla tipicità oggettiva; sia in giurisprudenza, sia in dottrina, giudizi siffatti si trovano talvolta espressi a proposito della colpa) e che qualunque scelta interpretativa rappresenta il frutto di semplificazioni invariabilmente opinabili.
Tuttavia, ritiene che la soluzione vada preferibilmente cercata in chiave di esigibilità/inesigibilità.
La categoria dell'esigibilità, che denota la rimproverabilità ed integra, quindi, la colpevolezza (in senso normativo) del reo, quale ultimo momento del reato, si sta infatti gradualmente facendo strada nella giurisprudenza di questa Corte, perché ha il merito di esternare una crescente attenzione per i profili, costituzionalmente rilevanti, della personalità della responsabilità penale.
Soprattutto, la scelta per cui si è espressa preferenza consentirebbe di sequenziare i diversi passaggi del giudizio, attuando una partizione suscettibile di assicurare un tendenziale maggior rigore interpretativo, presupponendo sia stato positivamente esperito il giudizio (dapprima, sulla posizione di garanzia e sul "dovere di diligenza", quindi) sulla colpa, come pacificamente accade nel caso di specie.
Ciò nondimeno, non ci si nasconde che la valutazione sull'esigibilità della condotta conforme a dovere, proprio in ragione dell'individualizzazione del rimprovero che comporta, è molto delicata perché comporta inevitabili margini di discrezionalità, e sollecita, dunque, i giudici di merito a svolgerla con un'attenzione affatto particolare.
Sia quindi consentito svolgere riflessioni aggiuntive.
Quand'anche i giudici del rinvio pervengano a ritenere che gli imputati non erano in grado di ottemperare alla condotta doverosa a causa delle circostanze di contesto fattuale, non potranno esimersi dal ricostruire i meccanismi che portano in concreto - e cioè a prescindere dalle previsioni sullo stanziamento in bilancio -ad attribuire alle articolazioni amministrative le dotazioni di organico e le somme necessarie per adempiere ai compiti istituzionali, essendo ragionevole supporre, salvo prova del contrario, che gli organi politici, al di là del perseguimento di scopi strategici, nella gestione delle attività legislativamente previste, agiscano su sollecitazione e in raccordo con le amministrazioni: le uniche ad avere il "polso della situazione" e, pertanto, le sole in grado di mettere a fuoco ed evidenziare, denunciandoli, deficit e lacune operative, anche sopravvenute, del sistema.
La valutazione andrebbe cioè svolta anche alla luce di quanto in precedenza accennato (e brevemente sviluppato infra, a proposito dei funzionari della Provincia) sull'interazione che in organizzazioni complesse - qual è la Protezione civile - è necessario si instaurino tra soggetti pur dotati di diversi ruoli ed operanti a vari livelli (nel caso di specie, politico ed amministrativo), le cui attività devono, però, comunque convergere verso la realizzazione di un interesse del pubblico (che rappresenta la ragion d'essere del Servizio).
Trattandosi di soggetti tenuti a raccordi e scambi informativi, i giudici di merito dovranno, in altre parole, ricostruire le iniziative interlocutorie degli imputati, avendo anche in questo caso riguardo ai ruoli, al tempo per cui tali ruoli furono rivestiti e alle condotte di ciascuno, per verificare ed eventualmente graduare il rimprovero conseguente all'eventuale inerzia di ciascuno.
Con riflessi anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
12. Conclusioni.
Per le ragioni espresse, la sentenza va annullata in relazione ai capi 1) (disastro colposo) e 2) (omicidio e lesioni colpose), con rinvio ai giudici dell'appello per nuovo giudizio sulla posizione dei singoli imputati, da svolgere nel rispetto dei principi di diritto e secondo le coordinate sopra enunciate.
III. La posizione dei dirigenti della Provincia di P (capo 13 dell'imputazione).
1. La posizione di garanzia dei ricorrenti.
1.1. Passando a considerare la posizione dei dirigenti della Provincia di P, va ricordato come il Giudice dell'udienza preliminare avesse operato un'ampia ricostruzione - recepita da quello d'appello - delle competenze residuate in capo alla Provincia, dopo la redistribuzione operata con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (ed. Legge Delrio), che trovò attuazione nella legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014".
Per quanto di interesse, si concluse che, a seguito di tali interventi normativi, la Provincia avesse cessato di essere ente di protezione civile (qual era, invece, in virtù della legge 24 febbraio 1982, n. 225, sull'istituzione del Servizio di protezione civile statale), e che rimase titolare soltanto di competenze in tema di viabilità con riferimento alle strade provinciali.
Tra tali strade provinciali rientra la SP (Omissis), che rappresentava l'unica via per accedere all'Hotel (Omissis) ed anche l'unica via per allontanarsi da esso.
1.2. Ciò premesso, è preliminare sciogliere un nodo teorico, in risposta alle puntuali deduzioni degli imputati Di.Pa. e Di.Ma., rispettivamente dirigente e responsabile del Servizio viabilità della Provincia di P.
Costoro eccepiscono che la veste di dirigenti/responsabili della viabilità provinciale non consentiva indebite assimilazioni alle competenze di protezione civile, e che implicava compiti inerenti alla sicurezza - dunque alla tutela dell'incolumità personale -, in relazione al solo percorso della strada provinciale, esulando, invece, da tale ruolo la gestione del rischio valanghivo.
Quindi, hanno revocato in dubbio la configurabilità di una posizione di garanzia.
1.3. Le premesse normative di tali deduzioni sono affatto condivisibili; non altrettanto le conclusioni.
Si potrebbe replicare che, come emerge dal quadro ricostruttivo operato nella sentenza impugnata, le Province sono tenute a cooperare con gli enti di protezione civile in determinate situazioni, sicché comunque potrebbero acquisire, in fatto e in presenza delle necessarie condizioni, obblighi di protezione rispetto al rischio valanghe. Ma non sarebbe questo il caso.
Non è, cioè, necessario supporre obblighi di protezione rispetto al rischio valanghe, essendo, per contro, sufficiente ipotizzare una posizione di controllo sul rischio inerente alla circolazione stradale, derivante dalle citate specifiche competenze residuate per legge.
Valga quanto in precedenza illustrato, a proposito delle Regioni, sui confini concettuali della categoria del garante.
Se, invero, in alcuni casi, l'evento risulta ictu oculi eccentrico rispetto all'area di rischio che l'agente dovrebbe gestire - ed allora è ovviamente doveroso escludere che sia garante chi non rivesta il ruolo preposto a tale gestione - , tali casi non esauriscono lo spettro concettuale delle situazioni possibili.
Si è già accennato alle ragioni per cui non si condivide la pretesa di scomporre in modo troppo meticoloso i ruoli di ciascuna figura di riferimento, sulla base di aree di rischio il cui inveramento è verificabile soltanto ex post.
Si aggiunga, ora, che soltanto la colpa - categoria per natura "relazionale" -è in grado di modellarsi sull'evento, e cioè di ritagliare la tipicità (soggettiva) del reato muovendo a ritroso dalle caratteristiche specifiche dello stesso: compito affidato, nella colpa generica, ai giudizi sulla prevedibilità e sulla prevenibilità dell'evento; nella colpa specifica, al giudizio sulla cosiddetta concretizzazione del rischio nell'evento.
Soltanto il giudizio sulla colpa, quindi, può e deve tener conto, in fase di delimitazione della tipicità (soggettiva), delle circostanze di contesto fattuale, inveratesi nel caso concreto.
Si tratta, infatti, di elementi ignoti fintantoché l'evento non si produca, che sfuggono, pertanto, al giudizio attraverso cui si individuano in prima battuta - ai fini della tipicità oggettiva - le aree di rischio rientranti nella doverosa gestione del garante, in forza di un giudizio a maglie, per tale ragione, inevitabilmente più larghe.
Assegnare un diverso e più impegnativo compito alla posizione di garanzia si rivelerebbe impresa talvolta impossibile, essendo ingenuo - come ammonito nel già citato passaggio delle Sez. U. c.d. Thyssenkrupp - tentare di scolpire con precisione le sfere di rischio.
Su un piano generale, anche là dove si abbia a che fare con strutture dotate di organigrammi ben definiti, è dubbio che l'allocazione della responsabilità penale si possa accontentare di ripartizioni formali di compiti, e non debba piuttosto, a partire da queste, penetrare a fondo i concreti assetti decisionali dell'organizzazione, cercando di decodificare le reti di relazioni, così da coglierne le reali logiche operative e la "catena di comandi e di controlli" cui effettivamente risponde.
L'impresa di definire con analitica precisione le competenze sarebbe, comunque, impropria e potenzialmente arbitraria: la posizione di garanzia, che vale ad incardinare la tipicità oggettiva la quale, a sua volta, rappresenta la base del giudizio di responsabilità penale, richiede all'interprete un mero vaglio teso a verificare se sussista un'asimmetria tra le condizioni in cui si trova il garante e quelle dei titolari del bene esposto a rischio, nonché i poteri giuridici e fattuali del primo. Prescinde, quindi, dalle circostanze di contesto e copre giocoforza uno spazio più ampio della colpa.
Si rivelerebbe inoltre, nella migliore delle ipotesi, inutile, perché duplicherebbe il giudizio colposo.
Ma l'impresa sarebbe in alcuni casi, addirittura controproducente, visto che l'attribuzione di ruoli da parte della legge extrapenale ben può dipendere da finalità diverse e non coincidenti con quelle gius-penalistiche, tutte invece convergenti verso la tutela di beni giuridici.
Delimitare tali ruoli con acribia, pensando di ritagliare con chirurgica precisione "sfere di rischio" di dubbia consistenza penalistica, equivarrebbe, dunque, a sacrificare la stessa elaborazione concettuale della posizione di garanzia sull'altare di visioni burocratizzanti e formalistiche.
Visioni che, peraltro, nemmeno trovano riscontro nei principi della moderna scienza aziendalistica, intenta ad evidenziare come, in tema di organizzazioni complesse, si sia passati da modelli verticali, caratterizzati da confini organizzativi ed accentramento decisionale, a strutture di tipo misto e più flessibile (come quella divisionale e a matrice), per giungere a strutture orizzontali, basate su team e processi (si pensi alla c.d. adhocrazia, opposta alla burocrazia e segnata da un elevato tasso di decentramento dei processi decisionali, dinamicità e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze) ed infine alla c.d. organizzazione network, in cui gli individui pongono in essere azioni reciproche e di mutuo supporto, orientate al risultato (modelli cui, com'è evidente, non potrebbe attagliarsi una rigida distinzione di "ruoli").
Si conferma, quindi, la necessità di ascrivere alla posizione di garanzia una duplice dimensione, formale ma anche sostanziale.
1.4. Tornando al caso concreto e alla Provincia di P, poi, nemmeno si condivide l'assunto difensivo secondo cui le competenze in tema di viabilità riguarderebbero la sola effettiva utenza delle strade, coprendo esclusivamente i rischi che si verificano a circolazione stradale intrapresa (con l'eccezione della caduta delle valanghe).
Al contrario, nulla esclude - anzi, deve ritenersi - che i garanti della viabilità siano tenuti ad assicurare anche la mera possibilità di percorrere in sicurezza le strade medesime, e che debbano, specularmente, neutralizzare/contenere i rischi discendenti dall'impossibilità materiale di usare tali strade, soprattutto ove tale utilizzo si riveli necessario. Che è poi la situazione inveratasi nel caso di specie.
Tirando le fila del discorso, le dimostrate competenze della Provincia in materia di viabilità stradale (quanto alle strade provinciali) sono più che sufficienti ad incardinare in capo ai funzionari di tale Ente una posizione di garanzia - nella specie, di controllo - rispetto alla tutela del bene vita ed incolumità degli utenti della strada, effettivi o potenziali che siano.
Ciò a prescindere dal fatto che l'evento "finale" si sia verificato per causa (concorrente) di una valanga, di un sisma, di una frana, di un incendio o di qualunque altro evento naturale.
D'altronde, è il caso di precisare che nulla obbliga a "descrivere" l'evento in modo identico per i diversi imputati in presenza, oltretutto, di ben distinti capi di imputazione.
Ribadito, quindi, che il rischio su cui la Provincia avrebbe dovuto esercitare il controllo riguardava l'isolamento della SP (Omissis) a causa della neve, ed anticipando che l'inveramento di tale rischio concorse causalmente alla produzione dell'evento lesivo, la configurabilità di una posizione di garanzia in capo ai responsabili del Servizio viabilità delle strade provinciali (qual è la SP (Omissis)) deve ritenersi, in conclusione sul punto, indubbia.
2. La delega a Di.Ma.
Sia soltanto il caso di precisare, in risposta al secondo motivo di ricorso presentato da Di.Ma., che, alla luce di quanto esposto, appaiono infondate le deduzioni per cui, in mancanza di atto scritto e non essendo specificate le funzioni, la delega conferita da Di.Pa. sarebbe stata di mera firma, e non avrebbe impegnato la responsabilità del ricorrente.
Le ragioni di tale infondatezza non risiedono nel fatto che la delega venne fatta per email (per iscritto, dunque, sebbene senza particolari formalità, essendo Di.Pa., nei giorni dell'emergenza climatica, costretto a casa da una colica renale) e che fu espressa, univoca, certa e conferita a persona idonea e dotata dei poteri decisionali e tecnici per svolgere le funzioni di controllo e di vigilanza (nel rispetto, dunque, dei requisiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Consistono invece nel fatto che, una volta identificata, a monte, la violazione nella mancata verifica della disponibilità di mezzi, anche eccezionali, per lo sgombero della neve, tali osservazioni perdono qualunque rilievo: ciò che conta essendo la qualità di responsabile del Servizio viabilità all'epoca ricoperta dal ricorrente.
3. La colpa dei dirigenti della Provincia secondo le sentenze di primo e secondo grado.
Passando, dunque, a considerare gli eventuali profili di responsabilità colposa dei due imputati, va premesso che le contestazioni originariamente sollevate nel capo di imputazione erano plurime e consistevano: nella mancata attivazione nell'ambito della procedura del piano reperibilità della fase di attenzione e poi, a seguire, delle ulteriori fasi di pre-allarme ed infine di allarme; nel mancato efficace e tempestivo monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della SP (Omissis); nella mancata attivazione della sala operativa di protezione civile; nella mancata ricognizione dei mezzi spazzaneve e sgombraneve in dotazione alla Provincia nonché nella mancata constatazione della inoperatività dell'autocarro sgombraneve a turbina Unimog dedicato alla strada per R; nella mancata chiusura al traffico veicolare del tratto di SP (Omissis) dal bivio M a R.
3.1. Il Giudice di primo grado aveva addebitato agli imputati Di.Pa. e Di.Ma. la responsabilità per i delitti di omicidio e lesioni colpose plurimi, soltanto in relazione al mancato sgombero dalla neve della SP (Omissis) dalla coltre nevosa, sulla base dell'assunto che tale sgombero avrebbe consentito ai clienti e ai dipendenti dell'albergo - i quali avevano manifestato l'intenzione di allontanarsi dopo le forti scosse di terremoto avvertite la mattina del giorno 18 gennaio - di abbandonare la struttura, sottraendosi alla valanga.
3.2. A diversa conclusione è giunta la Corte d'Appello.
Essa ha ritenuto che lo sgombero non fosse possibile, essendo emerso dalle risultanze probatorie: che la Provincia aveva adempiuto ai propri compiti finché era stato possibile, e cioè fino al giorno prima della tragedia, quando la strada provinciale era ancora agibile (tanto che fu percorsa dal Sindaco che accompagnò presso la struttura alcuni ospiti); che nella notte tra il 17 e il 18 gennaio si verificò una nevicata eccezionale; che l'unica turbina nella disponibilità della Provincia si era rotta i primi del mese e che la sua riparazione avrebbe impiegato molto tempo; che l'eventuale richiesta di altra turbina all'ANAS non sarebbe stata accolta (a causa dell'incompetenza sul punto della Provincia e considerato il clima emergenziale generalizzato sull'intero territorio montuoso abruzzese); che, comunque, la lentezza con cui le turbine si muovevano non avrebbe consentito di affermare con elevata probabilità logica che sarebbero riuscite a raggiungere il sito di R in tempo utile a consentire lo sgombero dell'Hotel e, quindi, l'esodo delle persone in esso presenti (dalle risultanze probatorie era emerso che i dipendenti e gli ospiti dell'hotel, terrorizzati dalle scosse sismiche, si predisposero a fuggire dalla struttura, ma che non poterono abbandonarla perché la strada era bloccata dalla neve).
Ciò nondimeno, pur senza disporre formale assoluzione per le altre condotte contestate, la Corte d'Appello - in una prospettiva diametralmente opposta a quella del Giudice dell'udienza preliminare - ha focalizzato il rimprovero colposo unicamente sul "non aver chiuso la strada provinciale", aggiungendo, in un punto della motivazione, che tale chiusura sarebbe stata un segnale di allarme che avrebbe indotto il Sindaco ad emanare una ordinanza urgente di sgombero dell'albergo.
4. La cautela violata dai funzionari della Provincia.
4.1. Tale motivazione è manifestamente illogica oppure soltanto apparente e, come tale, inesistente. Comunque, viziata.
Infatti, delle due, l'una.
Si può interpretare l'addebito in senso stretto, ma allora - in disparte ogni deduzione difensiva sul compimento di atti illegittimi, se non penalmente rilevanti (il ricorrente Di.Pa. si spinge ad ipotizzare la configurabilità di un sequestro di persona) - è evidente che la condotta alternativa lecita non avrebbe consentito di evitare l'evento. La formale chiusura della strada non avrebbe certo consentito agli ospiti e ai dipendenti che già si trovavano nell'albergo di abbandonarlo, la mattina del 18 gennaio, quando - come provato nel corso del giudizio - spaventati dalle scosse di terremoto, si disposero - con le autovetture in fila - a lasciarlo (il piazzale dell'albergo era stato liberato dalla neve), senza riuscirvi per l'inagibilità del tratto di strada provinciale reso inagibile dal consistente innevamento verificatosi durante la notte.
Oppure si può valorizzare il richiamato passaggio della sentenza secondo cui la scelta di chiudere la strada avrebbe indotto il Sindaco ad assumere una salvifica ordinanza di sgombero. In tal caso, però, il ragionamento diverrebbe troppo congetturale, e quindi evanescente, portando a concludere per il difetto di motivazione in quanto solo apparente.
4.2. Anche su questo punto ricorre peraltro il vizio logico che inficia in generale l'impianto motivazionale della sentenza.
I Giudici di merito si sono, infatti, inspiegabilmente concentrati sulle condotte tenute nell'imminenza della valanga, quando ogni cautela - ivi compresa la riparazione della turbina Unimog o la richiesta di altro mezzo, ma anche la chiusura della strada - era ormai tardiva perché inidonea allo scopo. Ed hanno, ancora una volta, trascurato come, a fronte di eventi naturali la cui entità ed il momento della cui verificazione non è definibile con esattezza, le cautele utili ad azzerare/contenere i rischi per persone (o cose) non sono quelle da assumere a ridosso dell'emergenza o in corso della stessa - cautele che, come nel caso di specie, potrebbero rivelarsi intempestive -, bensì quelle in precedenza definite "anticipate", ovvero da attuare per debito tempo.
Né ciò determina uno snaturamento del giudizio di responsabilità penale. Le situazioni di rimprovero colposo fondate sulla (para-psicologica) "riconoscibilità del pericolo" meritano di essere massimamente valorizzate, in quanto performanti dal punto di vista della tassatività del precetto e della personalità della responsabilità penale, ma occorre essere consapevoli che sono pur sempre statisticamente recessive rispetto a quelle che integrano - e che sempre più integreranno, grazie al progressivo radicamento della "cultura della prevenzione" - il nucleo duro della colpa la quale, è opportuno ricordare, ha natura normativa, consistendo nell'omessa assunzione di cautele "doverose".
4.3. Ebbene, dalla sentenza impugnata risulta: che al tratto M-R era assegnata una turbina Unimog (da usare nel caso di abbondanti nevicate, quando gli ordinari mezzi spazzaneve non si rivelassero all'uopo sufficienti); che tale turbina risultò fuori uso almeno a far data dal 6 gennaio (in pieno periodo invernale, quando il peggioramento delle condizioni metereologiche rappresenta evenienza tutt'altro che improbabile); che la Provincia non se ne avvide, con la conseguenza che non si premurò di assicurarne la pronta riparazione o la sostituzione.
È, dunque, su tale aspetto che, ad avviso di questa Corte, si sarebbe dovuto appuntare il rimprovero colposo, piuttosto che sui comportamenti realizzati, o non realizzati, nell'immediatezza del fatto (volti a "tamponare" una pregressa colposa disorganizzazione) e in relazione ai quali il ragionamento giudiziario è, in effetti, come denunciano i ricorsi, affetto da distorsioni cognitive (Yhindsight bias o bias del "senno del poi") riverberatesi sulla logicità della motivazione.
In altri termini, è nel mancato previo monitoraggio - da realizzare per tempo debito - della disponibilità di mezzi atti ad assicurare la viabilità della SP (Omissis) e la sicurezza dei suoi fruitori, nell'eventualità, per nulla eccezionale, di ingombro delle strade a causa della neve, che risiede la cautela violata fondante la tipicità soggettiva colposa dei delitti di omicidio e lesioni contestati.
Le ragioni di tale omissione non emergono, tuttavia, dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata e, invero, nemmeno da quello della pronuncia di primo grado.
Pur a fronte della contestazione originaria, comprensiva - come ricordato -del non aver effettuato la ricognizione dei mezzi spazzaneve e sgombraneve in dotazione alla Provincia e del non aver constatato l'inoperatività dell'autocarro sgombraneve a turbina Unimog dedicato alla strada per R, i Giudici di merito non hanno verificato tale aspetto; non hanno indagato se omissione ci sia stata e, in caso positivo, non ne hanno spiegato le ragioni.
D'altronde, a p. 114, la sentenza di appello ha dato atto di come nel corso dell'istruttoria di primo grado fosse emerso che la turbina Unimog era sostanzialmente e prevalentemente dedicata a gestire il tratto di strada F-R, della lunghezza di dieci chilometri, e che, quindi, per quel tratto la Provincia disponeva di un mezzo dedicato adatto a gestire situazioni particolarmente critiche, insuperabili con i classici mezzi "a spinta".
Ma non ha chiarito dove esattamente avrebbe dovuto trovarsi il mezzo eccezionale e sulla base di quali criteri fosse stata determinata tale allocazione, né se, in rapporto al luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi la turbina (funzionante) e stanti le condizioni climatiche, essa sarebbe riuscita a sgomberare il tratto di strada provinciale interessata, ricoperto dalla copiosa nevicata scesa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2017, in tempo utile a consentire la partenza degli ospiti e dei dipendenti della struttura che, come è emerso nel corso del giudizio e già più volte ricordato in questa sede, erano determinati e pronti ad abbandonarla la mattina del 18 gennaio.
4.4. In proposito, si conclude svolgendo alcune precisazioni.
Su un piano processuale, precisato che la Corte d'Appello non ha disposto formale assoluzione per le altre condotte contestate nel capo di imputazione, in tema di reati commissivi colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna, se l'affermazione di responsabilità per il reato si fonda su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali dotata di efficienza causale in relazione all'evento, allorché l'imputato sia stato posto in condizione di esercitare i diritti di difesa in merito alle diverse ipotesi ricostruttive (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, Casucci, Rv. 269601). Come accaduto nel caso di specie.
Sul piano sostanziale, è chiaro che l'assicurazione della viabilità delle strade - e quindi la tutela dell'incolumità delle persone - non può che passare attraverso la pronta disponibilità degli strumenti a ciò necessari, sicché, quand'anche la cautela della relativa previa ricognizione non risultasse positivizzata in fonti (vuoi anche secondarie) normative oppure in atti amministrativi, essa deriverebbe comunque da prassi sociali, integrando quindi una colpa generica, valutabile pianamente (senza forzature) alla stregua di un agente modello - non certo "super-modello" -, secondo standard di diligenza (misura oggettiva), peraltro suscettibili di innalzarsi ove l'agente concreto disponga di conoscenze aggiuntive (misura soggettiva).
Come avvisato, al contrario, rappresenta il frutto di una distorsione cognitiva concentrare l'attenzione sulle sole attività realizzate a ridosso della produzione dell'evento dannoso, soprattutto quando si tratti di giudicare della responsabilità di persone appartenenti a strutture complesse che, come tali, devono avvalersi di idonea organizzazione e, quindi, di procedure efficaci per la gestione delle situazioni ordinarie, oltre che delle urgenze.
Si ribadisce in tal senso che, se la SP (Omissis) fosse stata liberata dalla neve grazie alla presenza dei mezzi la cui disponibilità avrebbe dovuto, all'uopo, essere monitorata, la mattina del giorno 18 gennaio, quando è provato che gli ospiti e i dipendenti dell'Hotel (Omissis) tentarono invano di abbandonare l'albergo, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati.
E si aggiunge che, comunque, l'intervento dei soccorsi avrebbe potuto essere più veloce.
Risulterebbe, in altre parole, positivamente esperito il giudizio sulla causalità della colpa in termini di molto elevata probabilità logica.
5. Conclusioni.
In base alle considerazioni svolte, è necessario procedere ad una più puntuale ricostruzione della vicenda fattuale alla cui luce esprimere, quindi, un giudizio in punto di colpa, secondo i principi in precedenza indicati.
I restanti motivi di ricorso degli imputati Di.Pa. e Di.Ma. risultando assorbiti, va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione al capo 13), con rinvio al giudice dell'appello per nuovo giudizio sulla posizione dei funzionari della Provincia.
IV. Le posizioni degli imputati La.Il. e Co.En. (capi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'imputazione).
Si tratta dell'allora Sindaco del Comune di F, nel cui territorio si trovava l'Hotel (Omissis) e del suo coadiutore Co.En.
In premessa, è utile ricordare che al Sindaco La.Il. è stato addebitato, in primo come in secondo grado, di non aver emanato l'ordinanza contingibile ed urgente di sgombero dell'Hotel (Omissis) "a far data almeno dal 15 gennaio".
Co.En. era stato invece assolto in primo grado, avendo il Giudice escluso che rivestisse una posizione di garanzia, e condannato in appello (alla stessa pena di La.Il.), argomentandone il ruolo di garante su base fattuale, e cioè a partire dall'attività in concreto svolta all'interno del Comune.
1. Il Comune come organo di protezione civile e, quindi, garante del rischio valanghe.
Come già illustrato, non c'è dubbio che il Comune sia organo di protezione civile e, quindi, garante o, per meglio dire, che lo siano il suo rappresentante e i suoi dipendenti dotati del potere di azzerare o ridurre il rischio connesso ad eventi calamitosi.
Sul punto non è necessario spendere altre parole, se non per aggiungere a quanto osservato a proposito della posizione dei funzionari della Regione, che il Comune è, peraltro, c.d. ente di prossimità, deputato in prima battuta ad assumere, appunto in ragione della vicinanza con l'evento naturale, le misure necessarie a fronteggiare i rischi per persone o cose (perché nelle migliori condizioni per farlo), salvo, in casi di impossibilità, la necessità di risalire agli Enti di livello più alto (principi di c.d. sussidiarietà e di integrazione).
Più a monte, inoltre, si è già rilevato che significativamente l'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1992 cit. attribuisce ai Comuni poteri di iniziativa, prevedendo che, "in presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio" della Carta di localizzazione di rischi valanga, "le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale", da sottoporre al CO.RE.NE.VA. e, poi, all'approvazione della Regione.
Sempre per tale ragione, e a fortiori, l'art. 15 legge regionale n. 47 del 1992 cit. conferisce al Sindaco il potere di intervento nell'imminenza dell'evento.
Tale disposizione, infatti, recita che "il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso".
2. Le sentenze di merito e i signa facta.
2.1. A fronte, anche in questo caso, di plurime contestazioni, va incidentalmente notato che le sentenze di merito hanno scelto di non valorizzare il disposto del richiamato art. 7 della legge regionale n. 47 del 1992 cit., forse anche perché tale disposizione fa riferimento ad una parentesi temporale all'interno del percorso che conduce progressivamente all'emanazione della CRLV la quale - come in precedenza più volte illustrato - presuppone il varo della CLPV: nel caso di specie, mai avvenuto (non vi era, dunque, spazio concettuale per applicare tale disposizione).
Pure in questo caso, i Giudici di merito si sono concentrati su una fase temporale successiva, "a ridosso" dell'inveramento del pericolo-valanga, rimproverando a La.Il. la mancata realizzazione dell'altra condotta prevista dalla legge: vale a dire, condannandolo per non aver disposto, con ordinanza ex art. 15 legge regionale n. 47/1992 cit., lo sgombero dell'albergo "quantomeno a partire dal 15 gennaio", sulla base del presupposto che tale condotta avrebbe sicuramente impedito la verificazione dell'evento.
Il percorso argomentativo seguito dalle due sentenze è stato, però, diverso.
Infatti, il Giudice di primo grado, più in linea con le indicazioni della perizia, aveva negato efficacia predittiva della valanga ad una serie di elementi pure indicati in sede accusatoria, tra cui la Carta storica delle valanghe, per valorizzare i soli bollettini Meteomont (con previsione di pericolo marcato forte e molto forte) - sui quali si tornerà -, ritenendoli da soli suscettibili di indiziare l'imminente pericolo di caduta della valanga.
La Corte d'Appello, per contro, oltre che ai suddetti bollettini Meteomont, ha attribuito rilievo ad altri "indici di prevedibilità", quali l'avvenuta ricezione, nel 2014, della Carta storica delle valanghe, da cui si desumeva la verificazione di eventi pregressi nell'arco dei 56 anni precedenti. Ha richiamato la c.d. relazione Ia. del 1999. Ha poi valorizzato: l'assenza della CLPV; la mancata adozione del Piano di emergenza comunale (che individuava esclusivamente le tipologie di rischio idrogeologico, da incendio boschivo e sismico ma non quello di valanghe, e che dopo il 2014 non venne mai aggiornato); la mancata convocazione della Commissione comunale valanghe; la chiusura delle scuole disposta (dal Sindaco) il giorno 15 gennaio, a riprova della consapevolezza del pericolo.
Il focus del discorso si concentrerà, dunque, sull'analisi di tali elementi, allo scopo di determinare se, come dedotto in modo puntuale nel ricorso di La.Il. e di Co.En., i Giudici siano incorsi nel travisamento della perizia disposta in primo grado e - questione strettamente connessa - se gli elementi su cui insiste la pronuncia di appello (poc'anzi citati) rappresentassero davvero signa facti suscettibili di indiziare la concreta prevedibilità del pericolo-valanga, che integra il rimprovero soggettivo, a titolo di colpa, nei confronti dei due imputati.
2.2. Sul punto, si osserva sin d'ora che, sebbene sia stata formalmente addebitata ai ricorrenti la violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1992 cit. - sicché in apparenza parrebbe versarsi in un'ipotesi di colpa specifica -, in realtà, la formulazione di tale fattispecie è elastica, in quanto ricorre ad un elemento vago, qual è l'"imminente pericolo di caduta di valanghe", di cui l'agente ovviamente deve o dovrebbe essere consapevole perché scatti il rimprovero penale (laddove, perché si tratti di colpa specifica, non devono residuare margini interpretativi sulla portata operativa della cautela da attuare).
La definizione del senso di tale elemento implica una necessaria contestualizzazione fattuale e rimanda ad un giudizio sulla prevedibilità dell'evento che si traduce, a sua volta, in un accertamento di colpa generica.
È, dunque, in termini di colpa generica che si dovrà ragionare ed è alle categorie della colpa generica che si farà, in seguito, riferimento.
3. Chiusura delle scuole; mancata redazione della CLPV e mancata attivazione del Piano di emergenza comunale.
Procedendo per gradi, nessun rilievo è attribuibile alla decisione di chiudere le scuole per il maltempo - dato ricorrente nella trama argomentativa della sentenza impugnata -, dovendosi ritenere che tale decisione fosse mirata ad evitare disagi e danni nella circolazione stradale comunale o, al più, l'isolamento delle strutture, avvertito come particolarmente pericoloso per il coinvolgimento di bambini. Dalla disposta chiusura delle scuole non può inferirsi, quindi, con certezza e nemmeno con probabilità logica, la consapevolezza di un rischio valanghivo in capo agli imputati.
Del pari, la mancanza della CLPV e l'omessa adozione/aggiornamento del Piano di emergenza comunale non rappresentano indici di prevedibilità in concreto, ma, semmai, fattori che avrebbero dovuto accrescere il livello di alert, la soglia di attenzione nella decodificazione di signa facti indizianti l'imminente pericolo di caduta di valanghe.
In parole povere, il senso del richiamo compiuto a tali elementi in sentenza è che, a fronte dell'inadempimento della Regione, venuta meno al suo obbligo di redigere la CLPV, e del fatto che lo stesso Comune non avesse attivato il piano di emergenza, gli imputati avrebbero dovuto "ascoltare" con maggiore accuratezza i segnali di prossima caduta delle valanghe.
Tale assunto presuppone, però, che l'evento naturale valanghivo fosse in qualche modo prevedibile: ciò che, allo stato del discorso, è meramente supposto, e non dimostrato.
4. La relazione Ie.An. e la relazione Ia..
I Giudici di secondo grado, nel passare in rassegna i red flags indicati dal Pubblico ministero appellante, hanno negato fondamento alla relazione del geologo Ie.An., consegnata all'ingegnere che, nel 1996, era stato incaricato di redigere il nuovo piano regolatore generale dal Comune di F. Su tale elemento non è quindi necessario soffermarsi.
Per contro, sebbene non vi sia espressamente attribuita valenza di indizio, ampio spazio è dedicato in sentenza alla relazione della guida alpina Ia. che, nel 1999, aveva rilevato il rischio di valanghe nel sito di R.
I ricorrenti deducono come, nel far ciò, la Corte d'Appello abbia trascurato l'opinione dei periti nominati nel primo grado del giudizio, i quali avevano evidenziato le contraddizioni in cui era incorso Ia., destituendone di fondamento la relazione e rilevando che essa riguardava un diverso versante della montagna, come anche confermato da Cr., anch'egli membro della Commissione comunale valanghe dal 1999 al 2005 e peraltro dotato di maggiore esperienza di Ia.. Aggiungono, inoltre, come siano state pretermesse le dichiarazioni del Comandante dei Carabinieri forestali Pe., del pari valorizzate nella perizia, e non sia stato attribuito peso alla circostanza che tanto poco era avvertito il pericolo di valanghe che nelle immediate vicinanze dell'albergo era stato addirittura istallato il "Campetto" per le rilevazioni Meteomont.
5. La Carta storica delle valanghe.
Venendo agli elementi maggiormente valorizzati dalla Corte d'Appello, considerevole peso è attribuito alla notificazione da parte della Regione ai Comuni, nel 2014, della Carta storica delle valanghe, ritenendo che avesse introdotto elementi di novità conoscitiva.
Premesso che la Carta storica censì 793 valanghe verificatesi presso la Regione Abruzzo nel periodo di riferimento 1957-2013, viene cioè spiegato che essa, "seppur non documentante il verificarsi di fenomeni valanghivi nel vallone nel quale si trovava l'hotel", indicò la discesa di "n. 4 valanghe originatesi dal Monte (Omissis) del Comune di F e ben 5 valanghe originatesi dal Monte (Omissis) nel limitrofo Comune di A (stessa montagna da cui si staccò la valanga che ha colpito l'Hotel (Omissis))". Insomma, censì "ben nove fenomeni valanghivi (rappresentanti oltre l'l% del totale registrato in cinquantasei anni) prossimi al luogo nel quale era stato aperto nel 2007 l'hotel".
In proposito, è opportuno evidenziare come molta parte della contrapposizione tra tesi accusatoria e difensiva si sia giocata - nei due giudizi di merito ed ancora nel presente giudizio di legittimità - sulla possibilità o meno di assimilare le valanghe storicamente tracciate nell'area di R con quella che, nel 2017, ne interessò lo specifico sito.
Tale querelle non è facilmente risolvibile, visti i confini inevitabilmente fluidi della "classe di evento", da ritagliare in sede interpretativa ai fini del giudizio.
Questa Corte ritiene, però, che la sua soluzione non sia dirimente nel caso di specie.
Sul peso dominante ripetutamente assegnato alla Carta storica dalla Corte d'Appello - che vede nella stessa un surrogato della CLPV - si innesta, infatti, un altro rilevante profilo di travisamento probatorio, anch'esso diffusamente eccepito in sede difensiva.
I ricorrenti hanno, infatti, dedotto che i periti nominati dal Giudice dell'udienza preliminare, in un lungo e documentato elaborato (cui, sul punto, il Giudice dell'udienza preliminare aveva aderito), avevano spiegato le ragioni per cui alla Carta storica delle valanghe non potesse essere attribuita alcuna capacità predittiva della discesa di valanghe.
Avevano illustrato come la Carta storica null'altro fosse se non un catasto delle valanghe.
Avevano chiarito come essa rappresentasse soltanto uno dei vari elementi -insieme all'utilizzo di tecniche di fotointerpretazione con la realizzazione di sopralluoghi in sito, alla raccolta di testimonianze orali e documentali - sulla cui base la Regione avrebbe dovuto redigere la mai realizzata CLPV, peraltro precisando - anche questo aspetto è già stato sottolineato - che neppure tale Carta possiede capacità predittiva in sé, dovendo fungere da base per la redazione, in virtù di complesse valutazioni matematiche e statistiche, della CRLV: unico strumento dotato di efficacia predittiva in relazione a danni a (cose e) persone.
Con parole diverse, posto che la discesa di valanghe su suolo montano durante la stagione invernale non può considerarsi un evento eccezionale (è, anzi, possibile nell'an), ciò non significa che per tale ragione ne diventi prevedibile il quando, l'ubi e il quomodo: ciò che è invece necessario ai fini dell'azzeramento o contenimento del rischio.
All'uopo, sarebbe stato indispensabile ricorrere a conoscenze evolute in quanto specialistiche e tecniche, che avrebbero dovuto essere veicolate attraverso l'elaborazione di altri strumenti, i quali presupponevano la mai redatta CLPV (cui, come ampiamente rilevato dagli imputati, i periti avevano per tale ragione riconosciuto un rilievo affatto prioritario).
Ora, non c'è dubbio che tali saperi non sarebbero riusciti a garantire una precisa calcolabilità del luogo, del tempo e dell'entità della valanga, ma - si anticipa - avrebbero almeno potuto orientare il decisore in situazioni di incertezza, come quella - si preciserà di seguito - inveratasi nel caso di specie.
Una simile conclusione è stata però frettolosamente elusa dai Giudici dell'appello in alcuni passaggi della lunga e spesso ondivaga motivazione, che si cercherà di isolare e mettere a fuoco successivamente.
Per ora si noti che, dopo aver ribadito il valore fondamentale della Carta storica delle valanghe - in quanto prius della CLPV e a questa surrogabile -, la sentenza impugnata ha valorizzato la DGR n. 19 del 13.1.2015, con cui la Regione Abruzzo approvò le "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza", perché in essa si riconosceva l'elevato pericolo valanghivo nel (l'intero) Comune di F, ponendo a carico dei Comuni specifici obblighi.
Non ha però considerato - come, per contro, eccepito dai ricorrenti - che, secondo la perizia, tali obblighi erano difficilmente attivabili in mancanza della CRLV, unico strumento in grado di consentire l'astratta prevedibilità della valanga nella zona in cui si trovava l'albergo, e che la perizia si era spinta, anzi, ad ipotizzare un vero e proprio "ribaltamento" sui Comuni di incombenze proprie, invece, delle Regioni.
6. I bollettini Meteomont.
Rinviando alcune riflessioni sulla replica della Corte d'Appello a tali deduzioni, si osserva che un discorso non diverso vale in rapporto all'ultimo signum facti citato nella sentenza impugnata (il solo valorizzato in primo grado) che, sicuramente, tra gli altri, è almeno in apparenza il più evocativo: i bollettini Meteomont.
Tali bollettini Meteomont sono sia metereologici, sia specificamente calibrati sul rischio valanghe.
Tanto precisato, il bollettino Meteomont metereologico del giorno 15 (data "a partire" dalla quale, secondo la Corte d'Appello, il Sindaco avrebbe dovuto emanare l'ordinanza contingibile ed urgente) parlava di mere nevicate a bassa quota, in rapporto indistintamente alla fascia geografica appenninica del centro Italia.
L'aggravamento, con condizioni di nevicate molto forti e rischio bufere, fu previsto, sempre con riguardo alla suddetta ampia fascia geografica, soltanto il giorno 17 e per le successive 24-48 ore.
Quanto, invece, ai bollettini Meteomont valanghe, è utile riportare per esteso alcuni brani della sentenza di secondo grado, che illustrano le linee del sistema.
"Nell'allegato A della DGR n. 19/2015, si prevedeva che il sistema di allertamento valanghe venisse fornito tramite bollettini emessi quotidianamente dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima Corpo Forestale dello Stato).
Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea che si riporta di seguito:
- 1 debole;
- 2 moderato;
- 3 marcato;
- 4 forte;
- 5 molto forte.
La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica.
Per quanto riguarda il sistema di allertamento, è possibile parlare di: fase di normalità: il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità; fase di preallarme: il rischio è moderato (2); fase di allarme: il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5); fase di emergenza: caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.
Nell'Allegato A della D.G.R. venivano, altresì, stabilite le procedure che il Sindaco deve tenere nelle diverse fasi del sistema di allertamento, prevedendosi: 1. nella fase di normalità ovvero quando non vi sono criticità o viene segnalato nel bollettino Meteomont il rischio 1: - controlla quotidianamente on-line il bollettino meteo-nivologico di previsione neve-valanghe;
- provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l'emergenza valanghe, con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe.
È dunque un compito del Sindaco controllare costantemente il bollettino Meteomont, che oltre ad essere divulgato tramite il sito internet http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo, è anche riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.
2. Nella fase di pre-allarme ovvero in caso di bollettino Meteomont con rischio moderato (2):
- il Sindaco si tiene aggiornato sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d'Abruzzo un Avviso di condizioni metereologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta.
3. Emissione del bollettino meteo nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5)
Con questo bollettino Meteomont scatta la fase di allarme che prevede che il Sindaco:
1. dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe;
2. se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure"".
Ciò premesso sul funzionamento del sistema Meteomont, si rileva quanto segue.
Innanzitutto, nella sentenza di primo grado, che in proposito richiama la perizia, si trova scritto che il giorno 15 il livello di pericolo valanghe era 2) (moderato) con tendenze in peggioramento nei due giorni successivi, per aumentare a 3) il giorno 16 e poi a 4) nei due giorni successivi (17 e 18 gennaio).
Invece, nella sentenza di secondo grado, in un passaggio si dice che il giorno 15 il pericolo era da 2) a 3), dunque, da moderato a marcato; in altri si parla semplicemente di "pericolo marcato".
Invero, già questa discrasia non consentirebbe di ricostruire con esattezza il grado di pericolo valanghe conosciuto o conoscibile dal Sindaco.
Ma se ne prescinda pure, attribuendo rilievo a quanto riportato nella sentenza di primo grado, che faceva oltretutto riferimento ad un peggioramento nei giorni successivi anche al 16 e al 17 gennaio. D'altronde, in più punti la sentenza impugnata ha valorizzato il fatto che la zona di F era genericamente ritenuta valanghiva (la delibera della Giunta comunale n. 35 del 24.02.1999, istitutiva della Commissione comunale valanghe prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 47 del 1992 cit., dava atto, in premessa, che "il territorio del Comune di F è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come marcato 3-forte 4" ed analogo dato si inferiva dalla più volte citata delibera della Giunta regionale n. 19 del 13.1.2015, con cui la Regione Abruzzo approvò le "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza").
Resterebbe comunque da sciogliere un nodo essenziale ai fini dell'indagine sulla responsabilità colposa degli imputati.
Tale nodo concerne la localizzazione della - pur in sé immaginabile - valanga nonché la previsione della sua entità.
Quanto a tale secondo aspetto, come ricordato sin dal principio di questa motivazione, si trattò infatti di una valanga di portata affatto notevole: dato che non può essere trascurato ai fini della descrizione dell'evento, posto che non ogni valanga concreta reca un rischio così elevato per l'incolumità personale di chi si trovi all'interno di una struttura di cemento armato.
Soprattutto - e passiamo al primo profilo, quello della localizzazione -, non è sufficiente sapere che l'intero territorio di F sia a rischio valanghivo per poter orientare adeguatamente l'azione preventiva.
Né allo stesso fine era utile confidare sul bollettino Meteomont.
Come rilevato dai ricorrenti, sempre la perizia specificava, infatti, che tale bollettino forniva informazioni alla scala sinottica (non meno di 100 mq e dunque con una risoluzione non superiore a 10 km) e presentava un quadro semplificato dell'innevamento e della stabilità del manto nevoso, escludendo quindi che esso consentisse di "pensare a una descrizione riferibile esattamente al singolo pendio o canale".
I ricorrenti hanno, dunque, aggio nell'obiettare alla Corte d'Appello: che il compito di individuare le aree pericolose spettava alla Regione, la quale avrebbe dovuto redigere la CLPV; che sempre la Regione avrebbe dovuto provvedere ad analizzare le aree individuate come pericolose redigendo poi la CRLV; che entrambe le Carte avrebbero dovuto essere notificate ai Comuni, costituendo la base conoscitiva del territorio su cui lavorano le Commissioni comunali valanghe, cui spetta principalmente il compito, in presenza di bollettino di allerta valanghe 3-4, di effettuare le analisi metriche che consentono di verificare se al bollettino di scala sinottica facciano seguito anche condizioni di criticità locale.
La.Il., replicando all'addebito di non essersi attivato per convocare la Commissione comunale valanghe (di seguito, CCV) privandosi, quindi, di uno strumento che gli avrebbe consentito di verificare se sussistevano le condizioni per emettere l'ordinanza, premette che i compiti delle CCV sono totalmente sovrapponibili al monitoraggio nivometeorologico compiuto ogni giorno dai Carabinieri forestali delle stazioni Meteomont.
Quindi, precisa che le ordinanze contingibili e urgenti devono fondarsi su prove empiriche e non su mere presunzioni, perché, in tal caso, sarebbero illegittime.
Ed aggiunge che, pure a seguire il ragionamento della Corte d'Appello, là dove il Sindaco avesse effettuato i rilevamenti in luogo della Regione, come preteso dai Giudici, il 16 gennaio 2017, con bollettino marcato 3), non era rilevabile attività valanghiva.
Sicché, la stessa Commissione valanghe avrebbe escluso che il Sindaco potesse disporre lo sgombero della zona.
Insomma, secondo la tesi difensiva, vuoi anche in presenza di bollettini valanghe indicanti un pericolo moderato/alto, in mancanza di CLPV e, quindi, di CRLV, il decisore non era nelle condizioni di identificare come rischioso - in virtù dei signa facti elencati in sentenza - il sito e nemmeno l'area in cui si trovava l'Hotel (Omissis) (mentre, a diversa conclusione si sarebbe giunti in presenza di tali strumenti che, come si è detto, avrebbero segnalato il rischio nell'area).
La diversa conclusione sposata dalla Corte d'Appello deriverebbe, pure sul punto, dal travisamento della perizia, la quale aveva chiaramente indicato le ragioni per cui, sul piano logico prim'ancora che giuridico, gli adempimenti delle Regioni dovessero ritenersi tecnicamente prioritari rispetto agli interventi emergenziali degli altri soggetti della protezione civile.
A tali deduzioni, già formulate in appello, la Corte d'Appello non ha fornito adeguata risposta (vd. infra).
Infine, travisamento è denunciato, sebbene da altri imputati, nella parte in cui i Giudici dell'appello hanno affermato che la perizia aveva escluso che la valanga potesse essere stata propiziata dalle scosse sismiche registrate la mattina del 18 gennaio 2017.
In realtà, i periti, pur non potendo ovviamente affermare secondo certezza la concreta incidenza (con-)causale delle scosse sismiche sul distacco della valanga, furono ben lungi dall'escluderla, e di qui a poco si chiarirà come anche tale elemento sarebbe suscettibile di incidere sulla ricostruzione della responsabilità degli imputati (sotto il profilo della colpa).
7. Travisamento della perizia e rapporti tra scienza e giudizio penale.
7.1. Per ora, si consideri che, in risposta alle deduzioni difensive, i Giudici di secondo grado hanno riconosciuto che gli esperti esclusero la prevedibilità in concreto della valanga.
Nella sentenza impugnata si trova premesso come "l'assunto dei periti sul punto si sposi (come deve essere per soggetti portatori di specifiche competenze tecniche e scientifiche, quali essi sono a mente dell'art. 220 cod. proc. pen.) con il loro approccio tecnico-scientifico, fondato (....) sulla necessaria disponibilità delle mappe di rischio, in quanto restituenti le mappe di pericolo (inteso (...) come la possibilità del verificarsi di eventi valanghivi, in particolare a carattere estremo), atte a legare l'intensità di un fenomeno (valanghivo) alla relativa probabilità di accadimento (annua) ed al tempo/periodo di ritorno in anni. Ciò" - si prosegue -"in quanto, soprattutto "i PZEV" (Piani zone esposte a valanghe), tramite strumenti matematico/statistici, forniscono una previsione della possibilità di accadimenti futuri, definendone altresì la probabilità/pericolosità o, analogamente, il relativo periodo di ritorno. Diviene così nota la ricorrenza attesa di eventi con date dimensioni (estensioni, distanza percorsa, ecc.);
i PZEV forniscono altresì precise indicazioni sulla violenza dell'impatto (pressione dinamica) degli eventi ipotizzati, così da evidenziare, non solo la probabilità dell'accadimento, ma anche la relativa intensità dell'evento stesso e quindi gli effetti attesi; tale livello di conoscenza fornito va oltre il contenuto informativo relativo alle CLPV, poiché fornisce uno strumento previsionale, atto a definire eventi potenziali futuri ulteriori e spesso di superiore intensità rispetto a quelli mappati dalle CLPV (o catasti), in un'ottica di scenario cautelativo e sulla base di concetti statistico-matematici rigorosi, atti a consentire un utilizzo prescrittivo dello strumento su base scientifica"".
I Giudici dell'appello hanno, dunque, effettuato una esauriente ricostruzione delle premesse tecniche del discorso giuridico. Tuttavia, subito dopo, hanno affermato che "il giudice (di primo grado), nel richiamarsi integralmente a tali assunti, "ha omesso di adeguatamente considerare il dettato normativo di riferimento", ritenendo che, "infatti, conformemente a quanto desumibile dal tenore delle sopra richiamate Linee Guida, la L.R. n. 47/1992 non individua una sola modalità di individuazione del rischio valanghivo, necessariamente postulante l'emanazione della CLPV e, poi, degli PZEV, prodromici alle carte dei rischi locali".
In particolare, nella pronuncia impugnata si è spiegato che "il Giudice dell'udienza preliminare, tra gli altri quesiti, aveva chiesto ai periti se "alla luce di tutta la documentazione comunque disponibile e dello stato dei luoghi precedenti il distacco, (...) l'evento valanghivo fosse prevedibile in astratto ed in concreto, tenuto conto di eventuali pregressi analoghi eventi e a quali circostanze sia riconducibile tale prevedibilità e (che) questi ultimi, in ossequio alla loro formazione ed all'approccio meramente scientifico all'uopo adoperato, (avevano) evidenziato, a più riprese, come tale giudizio, a fronte dell'impossibilità di valutare la probabilità di accadimento della (valanga), vada associato al concetto di pericolosità, cioè a quello di possibilità di accadimento della (stessa) in funzione della velocità di accumulo della neve, a sua volta funzione della precipitazione nevosa, postulante la previa redazione di una CLPV e, successivamente, di un PZEV, solo il quale permette, "nota l'entità della "nevicata", di "individuare gli elementi esposti"".
In sintesi, la Corte d'Appello ha riconosciuto che nella perizia "la "prevedibilità" dell'evento, nel senso appena definito, è strettamente connessa con l'utilizzo del PZEV, che rappresenta attualmente l'unico strumento disponibile per associare ad una certa precipitazione nevosa il pericolo che la valanga possa coinvolgere gli elementi esposti"", ma ha poi "disinnescato" il parere degli esperti richiamando considerazioni in precedenza svolte sul concetto di "prevedibilità": categoria - si precisa - "di carattere meramente giuridico, nella duplice valenza rivestita ai fini della predeterminazione della regola cautelare e dell'ascrizione dell'evento sotto il profilo soggettivo" e che "postula, ai fini colposi, certamente un quid minus" rispetto a ciò che si richiede in sede scientifica.
In sintesi, la Corte d'Appello sembra reputare l'adesione del Giudice di primo grado alla perizia viziata da una prospettiva "inutilmente" scientifica, superflua e confliggente con quella giuridica che, a sua volta, viene sostanzialmente ridotta all'idea secondo cui prevedibile sarebbe un evento già verificatosi in passato, purché abbia la capacità - in termini di mera possibilità - di replicarsi.
7.2. Tale impostazione non è condivisibile.
Essa svilisce indebitamente i domini della scienza, il ricorso ai quali non è rinunciabile dal diritto contemporaneo ove si trovi a confrontarsi con fenomeni naturali, in quanto prescindere dalle nozioni scientifiche equivarrebbe ad autorizzare il regresso del diritto alla superstizione, interrogando una dimensione "magica" del giudizio penale.
Inoltre - ma si tratta del diverso lato della stessa medaglia -, assume una contrapposizione tra approcci scientifico e giuridico che, a ben guardare, non esiste.
La necessità di conformare la tipicità colposa al principio di tassatività penalistico, così come il già evocato carattere normativo della colpa presuppongono, infatti, che la regola cui l'agente deve uniformarsi preesista al suo agire. Che abbia, quindi, una sua percepibile consistenza, e che sia "doverosa".
Queste caratteristiche sono rispettate soltanto se la regola è positivizzata (nella colpa specifica, dove deve presumersi che sia stato il legislatore ad attingere, a monte, a conoscenze scientifiche) ovvero se (nella colpa generica) l'agente può contare sulla sedimentazione del giudizio in ordine alla prevedibilità dell'evento. Ma tale sedimentazione ordinariamente presuppone la regolarità statistica di quest'ultimo, e cioè la conoscenza (o la conoscibilità) della sua probabilità su base appunto scientifico-statistica, perché è la ripetibilità sull'event-type ad innescare il dovere della previsione, e non certo la capacità di immaginazione individuale (peraltro variabile di persona in persona, a seconda delle esperienze/conoscenze di ciascuno, e della sua emotività).
In tal senso, la probabilità statistica, il cui rilievo, in sede di accertamento del nesso causale, fu ridimensionato dalle Sez. U. n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, cit. a vantaggio della "probabilità logica", si sta conquistando uno spazio irrinunciabile nell'area tematica della colpa.
Al contrario, la circostanza che un evento sia soltanto possibile (dal punto di vista materiale, naturalistico), in mancanza di indici oggettivi (alert, eventi-precursori, red flags, signa facta che dir si voglia) che consentano una parapsicologica riconoscibilità del pericolo (compensando il deficit di probabilità statistica) non può incardinare il rimprovero colposo, in quanto tale conclusione tradirebbe, oltre al già ricordato principio di tassatività, le esigenze costituzionali di personalità della responsabilità penale che trovano espressione nel principio di colpevolezza.
In definitiva, la prevedibilità, nel diritto penale, va intesa come un concetto "robusto": non è riducibile a mera "possibilità materiale", ma consiste in un "obbligo" di prevedere (non per nulla, la colpa è violazione di cautele "doverose") e non può prescindere, quindi, da un'adeguata base giustificativa.
7.3. Si conferma, allora, come la conoscenza giuridica sia giocoforza debitrice di quella scientifica, che non può non orientare il giudizio dell'interprete e, prima, deve poter fungere da guida all'operato dell'agente.
Ciò, a condizione che - è opportuno precisare - di vero sapere scientifico si tratti o, per meglio dire, sempre che il metodo usato dagli esperti nell'enucleare tale conoscenza sia ritenuto valido, per aver superato il vaglio del giudice che, in base alla nota ed ancora attuale giurisprudenza di questa Corte, ne è "custode" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943. Più di recente, tra le altre, Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Pinelli, Rv. 274045, secondo cui, in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra).
È d'altronde il caso di ricordare come Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, cit., avesse imbastito una sorta di tassonomia (in parte evocativa dell'allora molto discussa "sentenza Daubert" e valida anche al di là dello specifico sotto-capitolo della c.d. "battaglia degli esperti") delle caratteristiche che una prova deve possedere perché possa ritenersi scientifica in sede giudiziaria, facendo riferimento: sia a criteri oggettivi (quali l'"ampiezza della ricerca"; la "rigorosità della ricerca"; l'"oggettività della ricerca"; il "grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi"; l'"intensità della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio"; l'"attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica"; il "consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica"); sia - e in più rispetto a quanto previsto nel citato leading case americano - a criteri soggettivi, indicativi dell'indipendenza ed autonomia dell'esperto (questa Corte chiamò il giudice ad indagare anche ('"identità e autorità indiscussa del soggetto che gestisce la ricerca"; l'"indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca"; la "finalità per le quali si muove il soggetto che gestisce la ricerca").
Ne discende la seguente alternativa.
0 il sapere scientifico è confutato nelle sue premesse dal giudice che, non a caso - è stato aggiunto - qualora si discosti dalle conclusioni del perito, è tenuto a motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici (in particolare, sviluppandosi l'iter diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, ovverossia la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, è su tale percezione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basino su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando l'iter logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, T., Rv. 280165).
Oppure, se ritenuto valido, tale sapere non può essere dal giudice pretermesso cancellandolo con un tratto di penna, vale a dire senza adeguata e puntuale motivazione, come invece accaduto nel caso di specie.
8.1 giudizi sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Tanto precisato sui rapporti tra sapere giuridico e sapere scientifico, ove ritenga motivatamente attendibile quanto riferito nella perizia, il giudice del rinvio dovrà poi indagare la responsabilità degli imputati seguendo le coordinate dell'elaborazione teorica in tema di colpa, per comodità di seguito brevemente riassunte.
Va, innanzitutto, ribadito che, nonostante il richiamo alla violazione dell'obbligo di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1992 cit., il richiamo che tale disposizione compie all'"imminente pericolo" di caduta delle valanghe rende imprescindibile il ricorso alle coordinate teoriche della colpa generica.
È poi il caso di avvertire che la colpa va valutata sempre e rigorosamente ex ante. Occorre cioè guardarsi dalle distorsioni (biases) che insidiano particolarmente il giudizio sulla colpa e che - come insegna una nota letteratura di psicologia cognitiva ormai penetrata nel discorso gius-penalistico anche giurisprudenziale (tra le altre, Sez. 4, n. 34383 del 13/06/2024, Barozzi, non mass.) - costituiscono il frutto (avvelenato) del sistema di conoscenza fondato su c.d. euristiche (tra cui le euristiche della rappresentatività e della disponibilità, in base alle quali, rispettivamente, tendiamo a ritenere probabile un evento perché produce un particolare impatto emotivo e/o perché serbiamo ricordo di eventi analoghi, quand'anche probabile in termini oggettivi non sia affatto). Sistema veloce ed intuitivo, ma foriero di errori.
Come avvisato anche nel precedente di legittimità da ultimo citato, il ragionamento ex post, d'altronde, "renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l'evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo a impedirlo", e vanificherebbe, quindi, le più volte evocate istanze costituzionali che impongono al giudice di rimproverare l'agente sulla base di una cautela doverosa invece preesistente alla sua condotta.
D'altra parte, la tendenza, affatto naturale, a giudicare sulla base di dati disponibili e rappresentativi (quindi, il post hoc, ergo propter hoc) è contrastabile, nel ragionamento giuridico, ricorrendo alla sedimentata teorizzazione sulla colpa, che tenta di irreggimentare il giudizio scandendolo in fasi distinte e che - come si noterà - trova una sponda nell'autorevole corrente di psicologia cognitiva cui si è fatto poc'anzi riferimento.
Dapprima (misura oggettiva della colpa), andrà infatti operata una generalizzazione "oggettivante" dei giudizi sulla prevedibilità dell'evento, da esprimere alla stregua dell'agente modello o, secondo più pregnante definizione, dell'homo eiusdem conditionis et professionis, nel rispetto del carattere normativo della colpa (come "doverosità", piuttosto che come mera, materiale e "naturalistica" possibilità di prevedere).
Incidentalmente, si vuole qui difendere la figura dell'agente modello, posto che la sua alternativa, e cioè la valutazione svolta alla stregua dell'agente concreto, trascenderebbe in un pericoloso soggettivismo (prima, quello del destinatario del precetto; poi, quello dell'interprete), inconciliabile con le istanze gius-penalistiche. E che le sue criticità possono essere, d'altronde, emendate attraverso gli strumenti della razionalità classica, così da: per un verso, neutralizzare appunto l'insight bias ponendo mente alla consistenza scientifica dell'ipotesi o alla ricorrenza statistica dell'evento; per altro verso, ridurre il c.d. rumore della decisione, che deriva - qui rileva un ulteriore sviluppo del medesimo filone di psicologia cognitiva - dalla dispersione casuale delle informazioni, mediante semplici "tecniche di igiene decisionale" (quali il sequenziamento delle informazioni, sul presupposto che l'irruzione di una pletora di dati irrilevanti possa condurre ad intuizioni immature, oppure la selezione ed aggregazione delle stime indipendenti, essendo dimostrato che la media di più previsioni aumenta decisamente l'accuratezza del giudizio rispetto a quello del singolo).
Quindi, e soltanto in seconda battuta, occorrerà "correggere" la valutazione così espressa, tenendo conto - per quanto qui interessa - delle eventuali maggiori conoscenze (o capacità) dell'agente concreto, per il quale potrebbe essere prevedibile ciò che per l'homo eiusdem conditionis et professionis tale non è: con l'effetto di (sempre in via ipotetica) innalzare lo standard di diligenza da lui esigibile, come nel caso in cui disponga di informazioni aggiuntive o di nozioni specialistiche sull'area conoscitiva di interesse (misura soggettiva della colpa).
A tale giudizio, bifasico, farà poi seguito la valutazione sull'evitabilità dell'evento, nessun rimprovero potendo essere mosso là dove l'evento, sebbene prevedibile, non fosse, in concreto, anche prevenibile dall'agente.
Infine, ove anche l'evento sia prevedibile ed evitabile, dovrà valutarsi la concreta esigibilità della condotta conforme a dovere, alla luce delle circostanze concrete di contesto in cui l'agente ha operato e secondo gli standard rigorosi evocati a proposito degli imputati della Regione.
9. Precisazioni sul caso concreto.
La responsabilità del Sindaco e del tecnico Co.En. andrà, quindi, valutata tenendo conto di quanto disposto nella perizia (la cui rilevanza non risulta, allo stato, confutata ma solo apoditticamente negata, con conseguente vizio motivazionale) e alla luce dei principi poc'anzi evocati, con riguardo al caso specifico dovendosi svolgere le seguenti precisazioni.
Come rilevato in alcuni ricorsi e memorie difensive, il richiamo compiuto dalla Corte d'Appello (tra le altre) a Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Catalano, Rv. 247015, sull'alluvione di S, al di là di ogni valutazione sull'impostazione della sentenza (che nega formalmente cittadinanza al principio di precauzione nella teoria della colpa, ma desume di fatto quest'ultima dalla mera non impossibilità dell'evento), non appare pertinente, considerata la diversità dei contesti fattuali.
Infatti, nel caso che qui ci occupa: da un lato, a differenza di quanto spesso accade in materia alluvionale, nel sito di R non si diedero pregressi eventi-valanga (una deduzione ricorrente riguarda la presenza, quale c.d. "testimone muto", di un faggeto secolare che circondava l'albergo, da cui si inferisce che quella zona non fosse stata in precedenza interessata da valanghe); dall'altro lato, anche a ricostruire la "classe di eventi" in termini più ampi (e cioè avendo riguardo non allo specifico sito bensì all'area), andrebbe considerato che il particolare evento-valanga che si inverò il 18 gennaio 2017 fu "improvviso" o "istantaneo" nel senso in precedenza specificato, mentre l'evento-alluvione è suscettibile di protrarsi, per sua natura, per un lasso di tempo più esteso.
Pertanto, non può restare privo di peso il fatto che il Sindaco ed il tecnico Co.En. si mossero in un contesto di particolare incertezza, nel senso - appena precisato - di "rischio ignoto".
L'opacità sarebbe stata, senza dubbio, minore ove il sito di R fosse stato dichiarato soggetto a rischio valanghivo, sulla base degli strumenti conoscitivi in precedenza indicati e non attuati a livello regionale e, dunque, nemmeno comunale, perché, in tal caso - ammettendo pure che l'albergo si fosse trovato comunque in quella zona e che avesse operato anche nei mesi invernali -ben altro senso avrebbe avuto il rischio valanghe segnalato dai bollettini Meteomont con riferimento a vasta ed indistinta zona montuosa; rischio, come ricordato, peraltro intensificatosi a ridosso della tragedia ma che, comunque, avrebbe con ogni probabilità portato all'attivazione della sala operativa comunale e, quindi, ad approfondimenti ulteriori.
Né, nella prospettiva di una rigorosa valutazione ex ante e alla luce delle avverse condizioni climatiche della zona, anche limitrofa, nonché considerata la difficoltà di immaginare un evento valanghivo della portata distruttiva di quello concretamente inveratosi (ciò che, come pure rilevato, maggiormente interessa), può escludersi che la struttura dell'Hotel (Omissis) fosse apparsa addirittura più sicura di altre.
Tale valutazione non è smentita (semmai, sarebbe confortata) dal fatto che, nel 2015, si era verificata una situazione di isolamento che venne però risolta in tempi brevi, grazie all'intervento delle autorità pubbliche le quali approvvigionarono gli ospiti dell'albergo mediante un elicottero. L'episodio è, invero, richiamato nella sentenza impugnata e ivi valorizzato in chiave negativa; tuttavia, nel contesto del giudizio colposo che in questa sede interessa, la morte e le lesioni dipesero dalla straordinarietà della valanga, che travolse l'edificio, non dal suo isolamento, non essendo la SP (Omissis) strada comunale e non potendosi dunque rimproverare agli imputati l'avvenuta preclusione dell'unica possibilità di fuga dall'hotel.
Stanti, quindi, le richiamate condizioni (valutazione ex ante e avversità metereologiche generali), non può escludersi che la decisione di sgombrare proprio l'Hotel (Omissis) - e non altri edifici o strutture dell'area montuosa del Comune di F - apparisse agli occhi del decisore, al contrario di quanto supposto nella sentenza impugnata - se non "estrema" - almeno molto impegnativa.
Con parole diverse, ci si dovrebbe chiedere se si desse proporzione tra il rischio conoscibile - sempre alla stregua del giudizio prognostico di cui si è detto - e gli effetti, in termini di danni/disagi, conseguenti alla decisione di chiudere e sgombrare la struttura.
Sul punto non si può trascurare che, ragionando come hanno fatto le sentenze di merito, in disparte le considerazioni svolte nel ricorso degli imputati sulla illegittimità del provvedimento amministrativo, il numero di sgomberi da disporre annualmente in presenza di condizioni climatiche come quella verificatasi nel caso di specie si innalzerebbe in modo considerevole, con conseguenti disagi, se non esposizione a (diverso) rischio della popolazione coinvolta.
Il che conforta quanto osservato da questa Corte (Sez. 4, n. 22214 del 14/04/2019, Scidone, cit.; sentenza peraltro citata anche dalla Corte d'Appello), la quale ha avuto già modo di precisare che, finché non si palesa un pericolo imminente, la valutazione dell'organo politico è discrezionale e non sindacabile in sede penale, in quanto fondata su un bilanciamento che deve contemplare anche i possibili effetti negativi della decisione.
In questa prospettiva, sarebbe opportuno anche interrogarsi sul comportamento tenuto da La.Il. il quale accompagnò personalmente all'albergo alcuni ospiti soltanto il giorno prima della tragedia, esponendo, quindi, sé stesso a rischio, per verificare se da tale comportamento possa inferirsi - ed entro quali margini di ragionevolezza - una mancata percezione della situazione di pericolosità.
La stessa sentenza della Corte d'Appello, d'altronde, ha riconosciuto che, all'aggravarsi delle condizioni meteorologiche, La.Il. si attivò, cercando ripetutamente di contattare - vi riuscì in due occasioni - la Sala operativa regionale (SOR), chiedendo mezzi spazzaneve e segnalando la condizione "catastrofica" in cui versava il Comune (seppure senza effettuare una segnalazione specifica per il canalone di R, di cui non aveva colto la peculiare esposizione a rischio).
Ancora, andrebbe considerato che una valanga delle dimensioni -straordinarie - di quella effettivamente caduta a R il 18 gennaio 2017 sarebbe stata prevedibile ove fosse stata per esempio preceduta, nei giorni precedenti, da eventi analoghi (c.d. eventi-precursori), sebbene di minor entità, perché, in tal caso, trattandosi di "tragedia annunciata", il pericolo ben avrebbe potuto essere percepito come "imminente".
Infine, dovrebbe porsi mente al fatto che - ferma l'impossibilità di ravvisare una causalità condizionalistica tra antecedente e susseguente sul piano scientifico, e sempre per ciò che riguarda il giudizio sulla colpa - la discesa di una valanga, al limite, avrebbe potuto essere forse predetta - qui, già in base all'esperienza dell'uomo medio, senza dover ricorrere a conoscenze specialistiche - a seguito delle scosse di terremoto sul territorio suscettibili di destabilizzare il manto nevoso (nelle sentenze di merito si legge che nella sola giornata del 18 gennaio, e a partire dalla mattinata, furono registrate dieci scosse di intensità superiore a 4 e quattro addirittura di magnitudo superiore a 5).
Ma che, a quel momento, lo sgombero dell'albergo non sarebbe stato comunque più possibile, quantomeno via terra - con riverberi sull'(in-)evitabilità dell'evento -, a causa della riferita ed accertata inagibilità della SP (Omissis), unica via di ingresso ed anche di uscita dall'Hotel (Omissis).
La sola possibilità di evacuare l'hotel sarebbe astrattamente consistita nel prelevarne, nei ristretti tempi a disposizione, gli ospiti e i dipendenti mediante elicotteri, ma la praticabilità, materiale e tecnica, di tale soluzione, anche alla luce delle condizioni climatiche del giorno 18 gennaio, non è stata indagata né in primo, né in secondo grado.
10.7/ ricorso della Procura Generale sulle posizioni in esame.
In conclusione del discorso sulle posizioni di La.Il. e Co.En., va ricordato che la Procura ricorrente deduce, tra le altre cose, che mai il Sindaco avrebbe dovuto consentire l'ampliamento e/o la ristrutturazione dell'albergo oppure il suo uso nei mesi invernali: così collocando la condotta inottemperante degli imputati anche in una fase che precede di molto la tragedia (secondo un'impostazione che, quantomeno in astratto, sarebbe stata più corretta per le ragioni varie volte ricordate).
A parte, tuttavia, la questione se tale addebito debba essere mosso al Sindaco oppure agli organi dell'ufficio tecnico del Comune di F, sul punto è preliminare osservare che il rimprovero non avrebbe ragion d'essere ove si acceda alla tesi dei periti secondo cui, in assenza di CLPV, il Sindaco non era nelle condizioni di realizzare interventi in un'ottica di prevenzione "anticipata".
Resterebbero, infatti, oscure le ragioni per cui avrebbe dovuto negarsi il permesso a costruire o analogo titolo abilitativo, non essendo conosciuta (perché formalmente ri-conosciuta) quella zona come valanghiva.
11. Conclusioni.
Per le ragioni espresse, si impone, anche in relazione alla condanna del Sindaco di F e del tecnico comunale Co.En. per i reati di cui al capo 4) dell'imputazione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice dell'appello affinché, valutata l'attendibilità della perizia la pretermissione/travisamento dei cui contenuti è stata dedotta dai ricorrenti, verifichi la configurabilità dell'elemento soggettivo colposo secondo i principi e i criteri in precedenza esposti, restando per il resto assorbiti gli altri motivi di ricorso.
V. Le posizioni degli imputati Di.Br., Ga.Gi., Ma.An. e della "Gran Sasso Resort E Spa" Srl (capi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione).
1. Il ricorso dell'imputato Di.Br.
Di.Br. impugna la conferma della condanna per il falso ideologico per induzione di cui al capo 9) dell'imputazione, che egli avrebbe commesso in concorso con il proprio tecnico Ga.Gi., incaricandolo di redigere una relazione contenente un'attestazione dello stato dell'edificio in parte difforme dal vero ed ottenendo, mediante la produzione di tale atto all'ufficio tecnico del Comune di F, il permesso di costruire per alcuni interventi migliorativi dell'Hotel (Omissis), gestito dalla società di cui era legale rappresentante.
Entrambi i motivi del suo ricorso non possono essere ammessi.
1.1. Il primo, con cui si denuncia l'erronea interpretazione della disciplina regolatrice del procedimento per il rilascio dei permessi di costruire, sostenendosi che graverebbe comunque sugli uffici comunali l'obbligo di compiere le verifiche di quanto attestato dal privato richiedente, è manifestamente infondato.
A norma dello stesso art. 20, comma 1, d.RR. n. 380 del 2001, citato in ricorso a sostegno della deduzione, è il progettista incaricato dal richiedente che è tenuto ad attestare il reale stato dei luoghi ("La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica").
L'ufficio tecnico comunale non ha alcun onere di verifica materiale, dovendo compiere un'istruttoria di tipo esclusivamente documentale, come si ricava senza possibilità d'equivoci dal successivo comma 5 della medesima disposizione, secondo cui tale ufficio può esclusivamente avanzare all'interessato una "motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente".
1.2. Nella parte, poi, in cui deduce un vizio della motivazione in punto di dolo, la doglianza è inammissibile per genericità c.d. "estrinseca", risolvendosi nella reiterazione di quanto già rassegnato ai giudici di appello, senza un efficace confronto critico con i relativi argomenti: consapevolezza, da parte dell'imputato, della falsa rappresentazione contenuta nella documentazione prodotta; consapevole attivazione di una procedura non consentita, in quanto possibile soltanto in assenza di preesistenti illeciti edilizi, invece presenti; notevole interesse economico sottostante; rischio di sanzioni remoto e, comunque, non tale da impedire la prosecuzione dell'attività (pag. 405, sent. appello).
1.3. Il secondo motivo, in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, contiene censure di puro merito, non consentite in questa sede.
Deve premettersi che, ai fini dell'esclusione della punibilità per tale ragione, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, stesso codice, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (così, fra altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o dell'arbitrarietà delle ragioni postevi a sostegno.
Nello specifico, invece, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la relativa motivazione non presenta vizi di ordine logico, ma anzi si rivela ampiamente plausibile, avendo escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità articolate della falsa rappresentazione e dell'obiettiva consistenza dell'intervento edilizio compiuto, e quindi del significativo pregiudizio arrecato a beni, come quelli ambientali, ritenuti meritevoli dall'ordinamento di una protezione anche di tipo penale (pag. 406, sent.).
1.4. Va osservato, infine, in risposta alla richiesta avanzata dal ricorrente con la memoria integrativa depositata, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
1.5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
2. Il ricorso dell'imputato Ga.Gi.
L'unico motivo del suo ricorso, con cui si lamenta della declaratoria d'inammissibilità del proprio atto d'appello, è eccentrico rispetto alla decisione impugnata e, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. La sua difesa sostiene che i giudici d'appello avrebbero errato, perché, essendosi svolto il giudizio nelle forme del rito abbreviato ed avendo l'imputato rilasciato la relativa procura speciale al proprio difensore, egli avrebbe in questo modo partecipato al processo tramite tale suo rappresentante.
2.2. Una tale obiezione difensiva, tuttavia, potrebbe avere rilevanza se l'inammissibilità del gravame fosse stata dichiarata in applicazione dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., per il difetto, cioè, di uno specifico mandato difensivo ad impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza impugnata dall'imputato rimasto assente nel processo.
L'appello di Ga.Gi., invece, è stato dichiarato inammissibile ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 581, ovvero per la mancanza in atti di una dichiarazione od elezione del domicilio cui notificare il decreto di citazione a giudizio in appello.
Sul punto, sono di recente intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza che, allo stato, non risulta ancora depositata, ma che - secondo la notizia di decisione diffusa dalla cancelleria - hanno affermato il principio per cui la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga anche soltanto il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio ed alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Nell'atto d'appello proposto da Ga.Gi. - consultato dal Collegio per la natura procedurale della questione devolutagli - una tale indicazione puntuale non si rinviene, non avendo ciò dedotto, in effetti, neppure il suo difensore con il ricorso per Cassazione.
2.3. Come già si osservato trattando della posizione del Di.Br., l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato, maturata nelle more dell'impugnazione.
2.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della stessa somma in favore della cassa delle ammende, anch'egli non potendo essere ritenuto esente da colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
3. Il ricorso del Procuratore generale avverso l'assoluzione di Di.Br., Ma.An. e "Gran Sasso Resort E Spa" Srl dalle imputazioni di cui ai capi 11) e 12).
Con il terzo motivo del suo ricorso, il Procuratore generale distrettuale ha impugnato la sentenza d'appello nella parte in cui ha confermato l'assoluzione di tali imputati dai delitti di omicidio e lesioni colposi e di omissione colposa di cautele antinfortunistiche (capo 11), nonché della società Gran Sasso dal conseguente illecito amministrativo da reato (capo 12).
In estrema sintesi, secondo il ricorrente, anche la mancata previsione dei rischi da valanga e da isolamento nel documento di valutazione dei rischi ("d.v.r."), imposto alla società dalla disciplina normativa antinfortunistica, avrebbe avuto un'efficienza concausale nella verificazione di quei tragici eventi, non avendo reso possibile la predisposizione di idonee contromisure preventive e la gestione adeguata dell'emergenza venutasi a creare a seguito della concretizzazione di quei rischi.
3.1. Diversamente da quanto dedotto dalle difese degli imputati con le rispettive memorie, il motivo di ricorso è ammissibile.
Esso, infatti, non è generico, perché si misura criticamente con gli argomenti della sentenza, contestando la minore estensione ivi delineata della posizione di garanzia del datore di lavoro; non rassegna, inoltre, censure di merito, poiché non discute del significato o della capacità dimostrativa di elementi di prova e, dunque, della ricostruzione dei fatti; né, infine, lamenta esclusivamente vizi della motivazione, bensì una violazione della legge penale, poiché revoca in dubbio la corretta applicazione dei princìpi regolatori della colpa alla condotta di quei soggetti, non incontrando, perciò, il limite dell'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che, in caso di conferma in appello di una sentenza di proscioglimento, limita la possibilità di ricorso per cassazione della parte pubblica alle sole ipotesi di violazioni di legge.
3.2. Benché ammissibile, il motivo di ricorso, comunque, nel suo complesso, non è fondato.
3.2.1. Non ha torto, in verità, il Procuratore generale, allorché censura il ragionamento della Corte d'Appello nella parte in cui ascrive la verificazione degli eventi lesivi esclusivamente alla concretizzazione del rischio di valanghe ed esclude quest'ultimo - parrebbe senza eccezioni - dal perimetro della posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto all'incolumità individuale dei dipendenti e dei terzi presenti nell'area aziendale. Né, per altro verso, può reputarsi decisiva la circostanza - pure evidenziata da quei giudici - che la mancata previsione di detto rischio nel relativo documento di valutazione non abbia formato oggetto di rimprovero nemmeno da parte del Pubblico ministero, dato che non vi si opera alcun cenno nel capo d'imputazione, il quale limita la contestazione all'omessa previsione, in quel documento, del rischio di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso alla struttura e del connesso rischio d'infortunio o malore dei presenti in essa (pag. 411, sent.).
Quanto a questo secondo aspetto - neppure dalla sentenza impugnata particolarmente valorizzato - è sufficiente ribadire un principio costantemente affermato da questa Corte: vale a dire che, nei procedimenti per reati colposi, il giudizio di colpevolezza formulato sulla base di un diverso profilo di colpa rispetto a quello oggetto di contestazione non comporta un mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (tra le tante: Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato, Rv. 284101; Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Castellano, Rv. 274500; Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265).
E, poiché non è discusso che gli imputati abbiano avuto modo di dispiegare compiutamente le loro difese anche in relazione all'incidenza del rischio valanghivo, la mancata indicazione di esso nel capo d'imputazione non potrebbe essere d'ostacolo ad un giudizio di colpevolezza, ove ne esistessero i presupposti.
Merita una più attenta riflessione critica, piuttosto, il primo di quegli argomenti dei giudici d'appello, secondo cui la causa degli eventi lesivi oggetto di giudizio va ravvisata esclusivamente nella valanga, dovendosi perciò aver riguardo, ai fini del giudizio di colpevolezza, soltanto alla prevenzione ed alla gestione del relativo rischio.
È essenzialmente indiscusso, in realtà, che i decessi e le lesioni verificatisi quel giorno a R, o per lo meno quelli degli ospiti dell'albergo, siano stati determinati dall'impossibilità materiale per costoro di allontanarsi, a causa dell'impraticabilità per eccessivo innevamento della strada provinciale che conduceva al paese di F.
Non può revocarsi in dubbio, allora, che anche l'isolamento della struttura abbia rappresentato una causa degli eventi delittuosi, concorrente con la valanga.
Il compito del giudice di merito, dunque, in relazione alla posizione del datore di lavoro, era quello di stabilire se tali due fattori causali dovessero essere da lui previsti in ragione di una specifica disposizione normativa; se, mancando quest'ultima, fossero comunque dallo stesso prevedibili, nelle forme in cui si sono concretamente verificati, secondo regole di scienza ed esperienza del settore; e, in caso affermativo, se egli fosse tenuto ad evitarne la verificazione ed avesse la possibilità, giuridica e materiale, di farlo. Solamente in presenza di tali condizioni, infatti, si sarebbe potuta configurare, a suo carico, una posizione di garanzia, sub specie di obbligo di protezione da quei fattori di rischio dell'incolumità di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti in struttura, con il conseguente obbligo - per lui e per il tecnico suo ausiliare - di predisporre le idonee misure preventive.
Ebbene, la motivazione rassegnata sul punto dalla Corte d'Appello (pagg. 409417) si rivela sostanzialmente adeguata, sottraendosi a censura.
3.2.2. Quanto al rischio di valanghe, infatti, in assenza di una classificazione di quel sito come esposto a tali fenomeni, contenuta nella CLPV o, comunque, in altro documento formale proveniente da fonte istituzionale, non è possibile ravvisare alcuna disposizione normativa che imponesse al datore di lavoro, ed agli ausiliari da lui incaricati delle relative incombenze tecniche, di farsene carico nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione; del resto, una prescrizione in tal senso non risulta essere stata imposta neppure nei numerosi atti amministrativi abilitativi agli interventi edilizi ed alle attività imprenditoriali, rilasciati negli anni ai titolari della struttura.
Non è possibile, dunque, rilevare alcun profilo di colpa specifica.
Ma lo stesso vale per quella generica.
A ragionar per ipotesi, infatti, pur in assenza di specifiche prescrizioni autoritative, qualora, sulla base delle conoscenze e delle esperienze che è ragionevole attendersi dal c.d. "agente modello", e cioè, nello specifico, da colui che svolga una attività professionale di quel genere in zone di montagna, fosse stato possibile apprezzare la probabilità di manifestazione di fenomeni valanghivi in quelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, il gestore della struttura sarebbe stato obbligato ad adottare le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone in essa presenti, finanche, se non altrimenti possibile, tempestivamente impedendovi l'accesso o disponendone lo sgombero.
È evidente, però, che, ai fini di una tale valutazione, presenta rilevanza decisiva l'esistenza e la concludenza degli elementi predittivi della concretizzazione del rischio, e quindi del relativo pericolo.
E, sotto questo profilo, l'osservazione dei giudici d'appello, secondo cui tali non fossero quelli evidenziati dal Pubblico ministero e dei quali poteva disporre Di.Br., non presenta alcuna debolezza logica: le diverse allerte meteo emanate in quei giorni, difatti, non riguardavano i fenomeni valanghivi; ad essi faceva riferimento, invece, il bollettino "Meteomont", che però era aspecifico, riferendosi a macroaree di tutto il territorio regionale; lo specifico sito ov'era ubicato l'albergo non risultava essere stato interessato da diversi anni da episodi valanghivi, e comunque si era trattato di fenomeni d'intensità nettamente inferiore a quello di cui si discorre; inconferente, infine, era l'episodio d'isolamento verificatosi nel 2015, in quanto dovuto ad eccessive precipitazioni nevose e non a valanghe.
3.2.3. Ad identiche conclusioni, ma per diversa strada, deve pervenirsi anche per quel che riguarda la mancata previsione nel d.v.r. del rischio da isolamento.
Nessuno contesta, anzitutto, che la struttura fosse provvista di derrate alimentari e di dispositivi di protezione e di sicurezza sufficienti a garantire per un congruo periodo di tempo la sicurezza dei presenti in caso di isolamento da eccessivo innevamento nonché lo sgombero della neve nell'area di pertinenza aziendale: all'anzidetta carenza del d.v.r. per tali profili, dunque, non può attribuirsi alcuna efficacia causale rispetto agli eventi lesivi come concretamente verificatisi.
L'isolamento dell'albergo, concausa degli eventi, è stato determinato, infatti, esclusivamente dall'impraticabilità della strada provinciale, e quindi di un sito estraneo alla sfera di dominio dell'imprenditore-datore di lavoro: si è trattato, cioè, della conseguenza di una situazione di fatto che altri soggetti avrebbero dovuto prevenire e, all'occorrenza, controllare, risultando perciò garanti verso i terzi della protezione da quel rischio.
Non trova fondamento giuridico, infatti, come invece vorrebbe il Procuratore ricorrente, l'estensione della posizione di garanzia di un soggetto anche al di là della sfera funzionale e logistica connessa al ruolo da esso svolto, in assenza di un'eventuale assunzione di fatto su di sé, consapevole e volontaria, del relativo rischio. È agevole rilevare, infatti, che, lungo tale crinale, la responsabilità colposa declinerebbe facilmente verso quella oggettiva e di posizione, il cui àmbito, peraltro, sarebbe condizionato dal concreto manifestarsi degli eventi, e quindi da giudizi ex post e non prognostici, cioè di prevedibilità ex ante, come invece la sua natura impone.
In questo senso, pertinente si presenta l'osservazione dei giudici distrettuali per cui l'obbligo di diligenza imposto al gestore dell'albergo a protezione del rischio da isolamento non potesse spingersi fino a chiedergli di munirsi preventivamente di un "gatto delle nevi".
In mancanza di una specifica disposizione in tal senso (dal che consegue l'indiscutibile esclusione di una colpa specifica), tale cautela viene considerata necessaria e doverosa dal Procuratore generale soltanto alla luce delle concrete modalità di verificazione degli eventi lesivi. Ma, ragionando in tal modo, e quindi calibrando il comportamento doveroso su quello astrattamente e teoricamente possibile secondo una valutazione ex post, qualora neanche un tale veicolo fosse stato in condizione di garantire ai presenti di allontanarsi dalla struttura, neppure la dotazione di esso sarebbe stata sufficiente ad escludere una responsabilità del titolare della struttura, esistendo strumenti ulteriori attraverso i quali, in teoria, quel risultato si sarebbe potuto ottenere e dei quali, perciò, il datore di lavoro si sarebbe dovuto premunire (un elicottero, per esempio).
3.3. È quello del Procuratore generale, allora, un argomentare sfornito di base giuridica e la sua doglianza dev'essere perciò respinta.
Ovviamente, essendo la loro responsabilità fondata sui medesimi presupposti di quella del datore di lavoro, se non altro secondo l'impostazione del ricorso, le considerazioni appena rassegnate sulla posizione di costui si riverberano tal quali su quella del suo ausiliario tecnico Ma.An. e della società "Gran Sasso Resort E Spa", dovendo perciò l'impugnazione essere rigettata anche nei loro confronti.
VI. I reati contestati ai Prefetto e ai dirigenti e funzionari della Prefettura (capi 14, 15, 16 e A dell'imputazione).
1. Gli omicidi e le lesioni colposi (capo 16 dell'imputazione).
Con il quarto motivo del suo ricorso, al terzo punto, il Procuratore generale distrettuale insiste nel chiedere l'affermazione di responsabilità degli imputati Pr.Fr., Bi.Le. e De.Id. per gli omicidi e le lesioni verificatisi a R, da esso ritenuti conseguenza - anche - del rifiuto di atti d'ufficio e dei falsi ideologici di cui ai paragrafi precedenti, sostenendo che la sentenza d'appello - che ha confermato per tale capo quella di primo grado - sia affetta per questa parte da violazione di legge e da vizi della motivazione.
La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che la tempestiva attivazione del CCS e della SOP avrebbe consentito alla Prefettura di avere "in tempo reale" un quadro complessivo della situazione emergenziale e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti opportuni per far fronte al rischio valanghivo e da isolamento, anche facendo ricorso ai poteri sostitutivi riconosciutile dalla normativa di protezione civile in caso d'inerzia od inefficienza operativa di Provincia e Comune.
1.1. Come più volte si è avuto modo di osservare - da ultimo trattando dell'analogo motivo di ricorso proposto dallo stesso Procuratore generale avverso la conferma dell'assoluzione dell'imputato Di.Br. dagli stessi addebiti - la causa dei tragici eventi oggetto di giudizio, o comunque della maggior parte di essi, non va individuata esclusivamente nella valanga, ma anche nell'isolamento della struttura per effetto dell'impraticabilità della strada provinciale.
Deve, dunque, convenirsi con il Procuratore distrettuale quando censura la diversa opinione della Corte d'Appello, dovendo perciò valutarsi in relazione ad entrambi i relativi rischi, e non solo a quello da valanga, la correttezza o meno del comportamento tenuto dagli imputati e la causalità concorrente dello stesso, qualora censurabile, nella verificazione degli eventi.
E così, pure, l'opinione del ricorrente va condivisa nella parte in cui sostiene che, dovendo la correttezza della condotta degli imputati valutarsi in relazione al rischio, e quindi al previsto o prevedibile manifestarsi di un fenomeno produttivo di una situazione di pericolo per i beni da tutelare, non possa darsi rilievo - come invece fa la sentenza impugnata - alla circostanza per cui, fino alla sera precedente, una tale situazione non si fosse manifestata, essendo rimasta la strada provinciale comunque percorribile. Correttamente, quindi, il ricorso censura la sentenza là dove parrebbe individuare il presupposto per l'adozione della condotta doverosa del Prefetto e dei suoi collaboratori nella ricezione della notizia della impercorribilità della strada, dovendo esso individuarsi, piuttosto, nella conoscenza o conoscibilità delle condizioni di criticità meteorologica e del conseguente rischio di detta impraticabilità, resisi manifesti già dal giorno 16.
La fondatezza del ricorso del Pubblico ministero, però, si ferma qui.
1.2. Con riferimento al rischio di verificazione di valanghe, infatti, esclusa la violazione di qualsiasi disposizione puntuale (e quindi la configurabilità di una colpa specifica), dovrebbe verificarsi se il Prefetto ed i suoi dirigenti disponessero di informazioni tali da poter prevedere, con l'uso della dovuta diligenza e della competenza connessa al loro ruolo istituzionale, il probabile manifestarsi di un tale fenomeno naturale.
La risposta - analogamente a quanto più sopra rilevato per il gestore dell'albergo - dev'essere negativa, in ragione della mancata classificazione di quel sito, in qualsiasi documento istituzionale, come esposto a tale specifico rischio, nonché della scarsa predittività degli elementi a tal fine valorizzati dall'accusa, ovvero: le allerte meteo, che però non riguardavano i fenomeni valanghivi; i bollettini "Meteomont" dei Carabinieri forestali, tuttavia aspecifici, in quanto riferiti a macroaree dell'intero territorio regionale; e l'isolamento verificatosi nel 2015, non conferente perché dovuto ad eccessive precipitazioni nevose e non al distacco di valanghe.
Se a questo si aggiunge che il sito in cui sorgeva l'hotel non risultava essere interessato da diversi anni da episodi valanghivi, e che questi ultimi erano stati d'intensità ampiamente inferiore a quello poi verificatosi, del tutto ragionevole si presenta la conclusione dei giudici d'appello nel senso dell'imprevedibilità, da parte del Prefetto e dei suoi dirigenti, di tale evento distruttivo e, quindi, della non rimproverabilità degli stessi per la mancata l'adozione, astrattamente pur possibile, di cautele idonee ad evitarlo (interdizione dell'accesso alla struttura o evacuazione della stessa).
1.3. Diversa è la ragione, ma uguale è l'esito, del giudizio sul comportamento tenuto dagli imputati, laddove valutato in relazione al concorrente rischio da isolamento.
Perché potesse ravvisarsi una loro responsabilità, sarebbe stato necessario dimostrare che, qualora il CCS e la SOP fossero stati tempestivamente allestiti sin dalla sera del 16 gennaio, la Prefettura sarebbe stata in grado di predisporre una gestione coordinata dell'emergenza, che le avrebbe consentito, all'occorrenza, anche avvalendosi dei propri poteri di sostituzione di altre amministrazioni inadempienti o prive di strumenti giuridici o materiali adeguati, di adottare i provvedimenti necessari per garantire, a chi avesse inteso farlo, la possibilità di allontanarsi dall'area investita dalla valanga.
Ciò significa - calando tale affermazione di principio nel concreto manifestarsi degli accadimenti - che sarebbe stato necessario comprovare che, se la Prefettura avesse organizzato il servizio nelle forme previste dalla legge, avrebbe potuto conoscere per tempo l'indisponibilità, da parte della Provincia, della turbina specificamente destinata allo sgombero della neve da quel tratto di strada, adottando i provvedimenti consequenziali per evitare l'eventuale isolamento di ospiti e dipendenti del resort.
Ebbene, questa dimostrazione non può dirsi raggiunta, e la sentenza impugnata perviene a tale conclusione con una motivazione razionale, logicamente coerente e fondata su dati probatori indiscussi, dando rilievo al comportamento tenuto dal competente funzionario della Provincia di P, ovvero l'imputato Di.Ma., anche quando il CCS, la mattina del 18 gennaio, fu finalmente attivato: anche in tale sede, infatti, pur essendo venuto a conoscenza dell'indisponibilità di quel mezzo, egli tacque al Prefetto questa circostanza, come pure l'eccessivo innevamento di quel tratto di strada.
Al di là, allora, dei possibili profili di colpa del Di.Ma. (per i quali si rinvia a quanto già esposto al precedente capitolo III), per quel che riguarda la posizione del Prefetto e dei suoi collaboratori, risulta del tutto ragionevole concludere - come fanno i giudici d'appello (pag. 546, sent.) - che, quand'anche il CCS fosse stato allestito sin dal precedente giorno 16, Di.Ma., destinato a prendervi parte in rappresentanza della Provincia, in quanto responsabile del servizio viabilità di tale ente, avrebbe tenuto il medesimo comportamento, tanto più che, a quella data, le condizioni meteorologiche erano meno critiche rispetto al giorno 18.
Manca, dunque, la dimostrazione dell'utilità del comportamento alternativo doveroso, la prova, cioè, che, se esso fosse stato tenuto dagli imputati, sarebbe stato in grado di impedire il verificarsi degli eventi delittuosi: la prova, in altri termini, della c.d. "causalità della colpa".
Il ricorso, sul punto, non va oltre una generica manifestazione di dissenso, limitandosi a ribadire ciò che il Prefetto avrebbe potuto fare in sede di CCS e rassegnando, così, una censura puramente astratta, che non si misura con il concreto svolgersi dei fatti, invece tenuto in considerazione dai giudici d'appello.
1.4. Il ricorso del Procuratore distrettuale è, per questa parte, sicuramente infondato e, come tale, dev'essere respinto.
2. Il rifiuto di atti d'ufficio (capo 14).
La relativa contestazione, riguardante l'omessa attivazione della sala operativa e del centro di coordinamento dei soccorsi, previsti dalla normativa in materia di protezione civile, è stata elevata all'allora Prefetto di P, Pr.Fr., al suo capo di gabinetto, Bi.Le., ed alla dirigente della Prefettura De.Id.
In primo grado, essi sono stati tutti assolti, avendo il giudice ritenuto insussistente il reato.
In accoglimento di gravame del Pubblico ministero, la Corte d'Appello ha dichiarato colpevole del delitto di rifiuto di atti d'ufficio il Prefetto, confermando, invece, l'assoluzione degli altri due imputati, per non aver commesso il fatto anziché per l'insussistenza di esso.
Impugnano tale capo della decisione sia la Procura generale distrettuale che l'imputato Pr.Fr.
2.1. La parte pubblica tratta di tale imputazione al primo ed al secondo punto del quarto motivo del suo ricorso, deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d'appello, Bi.Le. e De.Id., in ragione del loro ruolo organico di diretta collaborazione con il Prefetto, avessero anch'essi concorso nel reato: l'uno, sostanzialmente condividendo e sostenendo la condotta omissiva del Prefetto; l'altra, in quanto dirigente del settore specificamente competente in materia di protezione civile, omettendo di esercitare la propria competenza funzionale concorrente con quella del Prefetto.
La doglianza non è ammissibile.
Essa si presenta sostanzialmente reiterativa dei motivi d'appello, secondo cui la collaborazione prestata nel frangente al Prefetto da quei funzionari, nell'esercizio dei compiti istituzionali loro spettanti in ragione del ruolo ricoperto, abbia finito per integrare un coinvolgimento nelle decisioni di quell'autorità: deduzione, questa, alla quale, tuttavia, la sentenza impugnata risponde specificamente, rilevando come manchi qualsiasi evidenza della riferibilità - anche - a Bi.Le. e De.Id. della scelta di non attivare il centro di coordinamento dei soccorsi (CCS e la sala operativa di protezione civile (SOP) o, comunque, di un loro contributo, pur soltanto di tipo morale, alla decisione in tal senso del Prefetto (pagg. 525-529).
2.2. Il Prefetto Pr.Fr., invece, contesta il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti, avanzando cinque obiezioni: a) l'inesistenza dell'obbligo di attivazione di CCS e SOP in assenza di uno stato di allarme; b) la non configurabilità del rifiuto penalmente rilevante in relazione ad attività d'ufficio discrezionale, e comunque, nello specifico caso, l'assenza di arbitrarietà nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dalla normativa di settore; c) la sua non consapevolezza della chiusura da tempo della SOP allestita presso la Prefettura; d) l'equivalenza funzionale del dispositivo da lui attivato, ovvero il Comitato operativo per la viabilità integrato da rappresentanti di altre amministrazioni (c.d. COV allargato), rispetto a quelli previsti dalla normativa; e) il difetto di dolo, in ragione della complessità della disciplina di settore, con conseguente errore su legge extra-penale.
Si tratta di rilievi già formulati con memoria scritta depositata nel giudizio d'appello e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione convincente (pagg. 510-525).
2.2.1. Corretta si presenta, anzitutto, l'osservazione della Corte distrettuale riguardo alla non equivalenza, anche soltanto di fatto, del "c.o.v. allargato" rispetto a CCS e SOP, ai fini della gestione dell'emergenza.
Al di là delle modalità operative, che prevedono solo per questi ultimi, e non per il primo, un'attività permanente nell'arco dell'intera giornata durante la situazione emergenziale, il dato significativo è rappresentato dalla diversa composizione dei due organismi e dall'assenza nel COV, pur come esteso dal Pr.Fr. ai rappresentanti di altri enti, di numerose funzioni invece presenti nel CCS (vds. pagg. 500 s., sent.).
Se si considera, dunque, che la funzione essenziale di tali organismi è quella di garantire il massimo flusso informativo tra le diverse amministrazioni pubbliche munite di competenze in materia di protezione civile, onde consentire una gestione razionale e coordinata dell'emergenza e degli interventi necessari per farvi fronte, è indiscutibile che la più o meno estesa composizione degli stessi possa avere delle ricadute sull'efficacia della relativa azione, bastando questo, dunque, per escludere che l'uno valga l'altro.
Peraltro, di tanto dà conferma proprio quanto accaduto nella vicenda in esame, essendo rimasto assente dal c.o.v. "allargato" il rappresentante della Provincia di P che avrebbe potuto e dovuto conoscere dell'indisponibilità della turbina necessaria per sgomberare dalla neve la strada provinciale per R (tale non essendo il funzionario ivi presente in rappresentanza di quell'ente: sul punto, vds. pag. 514, sent. appello).
D'altronde, è del tutto ragionevole ritenere - come fa la Corte d'Appello - che della sostanziale diversità di CCS e SOP dal COV, benché esteso, fosse ben consapevole lo stesso Prefetto Pr.Fr., giacché la prima disposizione da lui impartita ai suoi dirigenti, la sera del 15 di gennaio, era stata quella di istituire il CCS e non il COV; inoltre, con le note del 16 e 17 gennaio inviate a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro degli interni e Regione, egli ed i suoi uffici avevano comunicato l'istituzione di CCS, SOP, ma anche del COV (pag. 530, sent. appello), con un'indicazione, quest'ultima, evidentemente superflua, se effettivamente si fosse trattato del medesimo dispositivo.
Peraltro, la sentenza offre una spiegazione razionale di tale comportamento non lineare dell'imputato, che viene rinvenuta nella consapevolezza, da parte sua, della risalente inattività della SOP della Prefettura, colpevolmente tenuta in condizione di non essere immediatamente attivata, come invece sarebbe stato necessario. L'assunto difensivo, secondo cui tale sua consapevolezza non vi fosse, rimane, infatti, una semplice allegazione, non confortata da evidenze probatorie né da argomentazioni logiche.
Ovviamente, la circostanza per cui la non immediata operatività della SOP fosse verosimilmente ascrivibile a negligenze o deficienze operative, e non ad una deliberata scelta del Prefetto, non permette di conferire all'omissione della relativa attivazione una natura solamente colposa, e perciò tale da non integrare un rifiuto penalmente rilevante a norma dell'art. 328, cod. pen. Non si devono confondere, infatti, le ragioni di tale omissione con la volontà della stessa: quel che rileva, infatti, ai fini della configurabilità del reato e del relativo dolo, non sono i motivi che hanno indotto l'imputato a non attivare CCS e SOP, ma la circostanza che, dovendo farlo, e non essendovi impossibilitato per caso fortuito, forza maggiore o per la ricorrenza di situazioni scriminanti, egli abbia consapevolmente e volontariamente deciso di non farlo.
2.2.2. Non può essere assentita neppure l'obiezione difensiva riguardante l'insussistenza di un obbligo, per il Prefetto, di attivazione di quei dispositivi, in assenza della dichiarazione di uno stato di "allarme" e nella mancata dimostrazione della ricorrenza dei relativi presupposti.
Ha ragione la difesa, quando rileva che - secondo il "Piano provinciale di protezione civile" della Prefettura di P del 1993, come pure in base al "Protocollo d'intesa Regione Abruzzo-Prefetture" del 2013 - l'istituzione di CCS e SOP sarebbe stata obbligatoria soltanto in caso di dichiarazione dello stato di "allarme", la quale, però, al 16 di gennaio, non era ancora intervenuta.
È agevole replicare, tuttavia, che detta dichiarazione, con riferimento al territorio provinciale, spettava proprio al Prefetto. Tanto era stato stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 793 del 4 novembre 2013, che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, vincolava anche il Prefetto, trattandosi di disposizione emessa in attuazione del disposto dell'art. 3-bis, comma 3, legge statale n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio di protezione civile (secondo cui, "sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale"); ma, ancor prima, era stato previsto dal "Piano provinciale di protezione civile" della Prefettura di P del 1993, richiamato dalla stessa difesa, a tenore del quale, in presenza di eventi non agevolmente fronteggiabili se non con mezzi e poteri straordinari, "il Prefetto disporrà che venga dichiarato lo stato di allarme (...) verrà disposta la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi (...) verrà immediatamente attivata la Sala Operativa di Protezione Civile" e, "allorché (...) viene dichiarato lo stato di allarme, verrà costituito immediatamente in Prefettura presso la Sala Operativa Soccorsi il CCS".
La circostanza per cui il 16 gennaio non fosse stato formalmente dichiarato lo "stato di allarme", dunque, non può valere di per sé ad escludere il carattere doveroso dell'attivazione di quei dispositivi, costituendo detta dichiarazione il relativo presupposto formale e rientrando anch'essa nel potere-dovere dello stesso Prefetto.
Il tema rilevante finisce per essere, allora, quello dell'esistenza o meno di una situazione di fatto tale da rendere necessaria e non differibile, già da quella data, detta dichiarazione o, comunque, l'istituzione di CCS e SOP, potendo il Prefetto disporre in tal senso anche nella fase di "pre-allarme" (nella quale un evento con criticità elevata è soltanto previsto, mentre, in quella di "allarme", è in atto).
Ebbene, non v'è dubbio che la disciplina di riferimento fosse disorganica, poiché frammentata tra una pluralità di fonti normative di diverso livello, che andavano dalla legge statale e regionale ai protocolli d'intesa tra la Prefettura ed i vari enti territoriali, passando per le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le delibere di Giunta regionale, con il paradossale esito di complicare un quadro normativo che ognuno di quegli interventi si proponeva di razionalizzare. Ciò non di meno, la motivazione attraverso la quale la sentenza impugnata è giunta a concludere che l'attivazione di quei dispositivi dovesse essere compiuta dal Prefetto senza ritardo - così come richiede l'art. 328, primo comma, cod. pen. - si presenta logica e persuasiva, sottraendosi perciò a censura in questa sede.
I giudici d'appello, infatti, hanno valorizzato il contributo tecnico offerto dai periti, secondo i quali, nelle condizioni date, con la diramazione, cioè, di un'allerta "arancione" dalle ore 14.00 del giorno 16, l'istituzione del CCS e l'apertura della SOP "avrebbero dovuto essere un fatto pressoché automatico, secondo le comuni prassi della pianificazione provinciale di emergenza", trattandosi di situazione tale da dover "attivare lo stato di "preallarme" e, verosimilmente, quello di "allarme"" (pag. 510, sent.). Vero è che quelle dei periti sono valutazioni puramente tecniche e non prescrizioni giuridiche, ma, quando - come nel caso specifico - il concetto giuridico è immediatamente e necessariamente legato all'esistenza o meno di una situazione di fatto suscettibile di definizione e di accertamento in base a conoscenze tecniche, l'apporto della prova scientifica riveste indiscutibilmente una valenza primaria ai fini dell'accertamento del "fatto giuridico".
La sentenza, tuttavia, non si è fermata al recepimento delle valutazioni dei periti, avendo rinvenuto la conferma della doverosità dell'apprestamento di quei dispositivi nel comportamento tenuto dallo stesso Prefetto. In effetti, la circostanza che questi avesse dato disposizione, sin dalla sera del 15 gennaio, di istituire il CCS e, nei giorni seguenti, avesse comunicato alle autorità centrali e regionali del sistema della protezione civile, diversamente dal vero, di aver allestito CCS e SOP non trova altra ragionevole spiegazione logica, se non quella per cui egli stesso fosse perfettamente consapevole della sussistenza delle relative condizioni di fatto e della conseguente necessità di dar seguito senza ritardo a tali adempimenti.
Peraltro, proprio tale comportamento del Prefetto, semmai non fossero sufficienti la specifica esperienza e competenza connesse al suo ruolo, conduce logicamente ad escludere le ipotesi alternative dell'errore su legge extra-penale e della buona fede, formulate dalla sua difesa senza, peraltro, il sostegno di alcun dato istruttorio eloquente in tal senso.
Non risulta, infatti, non allegandolo neppure il ricorso, che l'imputato avesse deliberatamente optato per la convocazione del COV allargato anziché del CCS, esplicitamente motivando tale sua determinazione sulla base di sue valutazioni tecnico-giuridiche, ancorché in ipotesi errate, in fatto o in diritto.
Inoltre, se egli avesse agito in buona fede, nella convinzione, cioè, della sufficienza e dell'adeguatezza della predisposizione del "COV allargato", non avrebbe avuto alcun motivo di comunicare - falsamente - alle altre autorità, come invece ha fatto, di aver allestito anche CCS e SOP.
2.2.3. Se così stanno le cose, deve coerentemente concludersi, infine, per l'irrilevanza della questione, pure introdotta dal ricorso, della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio in relazione ad attività istituzionale discrezionale, non avendo il Prefetto Pr.Fr. optato per un dato comportamento in ragione della discrezionalità riconosciutagli dalla disciplina normativa, ma per ragioni da lui mai rese manifeste e dai giudici d'appello plausibilmente individuate per via deduttiva nella non confessabile disorganizzazione del suo ufficio e nell'inefficienza dei suoi funzionari: delle quali, del resto, egli stesso avrà modo di lagnarsi in alcune sue conversazioni telefoniche intercettate successivamente all'accaduto, ma alle quali sarebbe spettato a lui porre rimedio, in quanto vertice organizzativo dell'ufficio.
2.2.4. Il ricorso dell'imputato Pr.Fr., pertanto, in relazione al capo della decisione relativo al delitto di rifiuto di atti d'ufficio contestato al capo 14) dell'imputazione, dev'essere respinto.
3. I falsi ideologici (capo 15 dell'imputazione).
Impugnano la sentenza d'appello, per il relativo capo, entrambi gli imputati condannati, ovvero Pr.Fr., in relazione alla nota del 17 gennaio 2017, e Bi.Le., relativamente a quella del giorno precedente, da essi rispettivamente sottoscritte (e più volte già citate nelle pagine precedenti).
3.1. Pr.Fr. respinge l'addebito, deducendo una carenza della motivazione della sentenza in merito, per un verso, alla innocuità delle false attestazioni da lui rese in quel documento, trattandosi di atto con funzione puramente informativa; e, per l'altro, al difetto di dolo, sostanzialmente per le stesse ragioni addotte a confutazione dell'affermazione di responsabilità per il rifiuto di atti d'ufficio, oltre che per l'assenza di un suo interesse ad attestare il falso.
Si tratta di obiezioni prive di qualsiasi fondamento.
3.1.1. Quanto alla prima, va premesso che, nel falso ideologico, il cosiddetto "falso innocuo" ricorre soltanto nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, riguardando, cioè, un atto assolutamente privo di valenza probatoria (tra molte altre: Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).
Non è questo, dunque, con ogni evidenza, il caso della nota di cui si discute, che il Prefetto era obbligato ad inviare alle relative autorità centrali e regionali già in base all'art. 14, comma 2, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del "Servizio nazionale di protezione civile", ma anche per espressa previsione del "piano provinciale di protezione civile" varato dalla stessa Prefettura di P nel 1993, in coerenza, del resto, con la necessità di un flusso informativo completo e tempestivo tra le diverse autorità competenti, che rappresenta il comune denominatore dei numerosi interventi normativi susseguitisi negli anni, ai vari livelli, in questa materia.
Peraltro, dal complesso di tali disposizioni, compiutamente illustrato in sentenza (pagg. 484-497), risulta inconfutabilmente che le autorità governative centrali rappresentano il vertice del sistema di protezione civile e che le Regioni ne costituiscono la principale articolazione a livello territoriale, per quanto riguarda sia la pianificazione che l'operatività, perciò rivelandosi una pura e semplice asserzione quella difensiva per cui detta comunicazione fosse puramente informativa, e quindi - si vorrebbe adombrare - sostanzialmente inutile.
3.1.2. Quanto, invece, al difetto di dolo, valgano le considerazioni già espresse trattando del delitto di cui all'art. 328, cod. pen.
S'è già detto dianzi, infatti, delle ragioni che portano ad escludere la semplice negligenza o l'inesattezza commessa in buona fede. Deve qui aggiungersi che, a differenza di quanto prospettato in ricorso, il Prefetto aveva un interesse più che concreto ad attestare falsamente l'attivazione del CCS e della SOP, ovvero quello di tenere celata agli organi di governo centrali e regionali l'inefficienza del proprio ufficio e, quindi, un deficit di organizzazione a lui, in ultima analisi, ascrivibile.
La motivazione in questo senso rassegnata dalla decisione d'appello (pagg. 531 s.) si presenta, allora, immune da vizi logici, mentre il ricorso si limita sostanzialmente alla riproposizione della doglianza, peraltro fondata semplicemente su una diversa ricostruzione in fatto, che non compete al giudice di legittimità. Il relativo motivo d'impugnazione, dunque, finisce per risultare addirittura inammissibile.
3.2. Non ha fondamento neppure il motivo di ricorso proposto, in punto di colpevolezza, dall'imputato Bi.Le., costruito essenzialmente sulla sua estraneità all'articolazione organizzativa della Prefettura competente in materia di protezione civile e, dunque, sull'assenza, da parte sua, tanto delle cognizioni tecniche necessarie per rilevare la difformità dal vero della situazione descritta nella nota da lui firmata, ma materialmente redatta da un funzionario tecnico, quanto di ogni responsabilità per le scelte operative compiute dal Prefetto, con la conseguente assenza di un suo interesse ad attestare il falso.
In realtà, l'attestazione contenuta nella nota sottoscritta dall'imputato, più che dati di fatto di natura tecnica, riguardava assetti organizzativi, dei quali deve ritenersi che egli avesse precisa conoscenza: per il suo ruolo di capo di gabinetto del Prefetto, e quindi di stretto collaboratore dello stesso nella generalità dei relativi compiti nonché di vertice dell'apparato burocratico della Prefettura; per le competenze personali connesse alla sua qualifica di Vice-prefetto; nonché per la rilevanza, ai fini dell'organizzazione e dell'attività della Prefettura, della vicenda cui si riferiva la nota.
E quanto, poi, all'interesse alla falsa attestazione, è del tutto ragionevole ritenere che egli lo condividesse con il Prefetto, essendo il capo di quell'apparato burocratico rivelatosi inadeguato.
Il ragionamento in questo senso evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata (pagg. 532 s.) può ritenersi, allora, logicamente consequenziale e, perciò, da questa Corte non censurabile.
3.3. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo del ricorso proposto da Bi.Le., con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2), cod. pen.
In effetti, la sua ritenuta estraneità al rifiuto di atti d'ufficio esclude che il falso possa essere stato da lui commesso per eseguire quel diverso reato (c.d. "connessione teleologica"); in ogni caso, su tale specifico punto, la motivazione della sentenza è puramente assertiva (pag. 535). Dalla ricostruzione complessiva dei fatti emerge, piuttosto, un nesso c.d. "consequenziale" tra quei reati, essendo il falso ideologico strumentale all'occultamento del rifiuto: ma - come correttamente rilevato dalla difesa ricorrente - la circostanza aggravante, sotto questo specifico profilo, non è stata contestata, non potendo perciò essere ritenuta.
Essa, dunque, dev'essere esclusa e, di conseguenza, dev'essere eliminato il relativo aumento di pena, determinato dalla Corte d'Appello in un mese e dieci giorni di reclusione (ovvero due mesi, ridotti di un terzo per il rito), così riducendosi la pena finale, da un anno e quattro mesi, ad un anno, due mesi e venti giorni di reclusione.
3.4. Analoga statuizione non può essere adottata per l'imputato Pr.Fr., il quale ha impugnato anch'egli, con il terzo motivo del suo ricorso, le disposizioni della sentenza d'appello in punto di pena, compresa quella relativa al riconoscimento della predetta aggravante, ma lo ha fatto per ragioni diverse da quella fondatamente dedotta dall'imputato Bi.Le.
L'impugnazione proposta da quest'ultimo, quindi, non può giovargli, a norma dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., non essendo essi concorrenti nel medesimo reato, ma colpevoli di due distinti delitti di falso, relativi a due documenti diversi tra loro.
Per il resto, le doglianze rassegnate da Pr.Fr. riguardo al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, costituendo censure di puro fatto, con cui si contesta il merito delle relative statuizioni, che tuttavia non spetta al giudice di legittimità valutare.
Tanto dicasi per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione è insindacabile, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ed altrettanto vale per la determinazione della pena, che può essere censurata da questa Corte solamente nei limiti del mero arbitrio, del ragionamento del tutto illogico o dell'assenza di un'effettiva motivazione: il cui onere, tuttavia, può ritenersi adeguatamente assolto con il richiamo alla gravità del reato od alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Nello specifico, invece, essa è stata contenuta in misura ampiamente inferiore al medio edittale e, anzi, più vicina al minimo (pag. 536, sent.).
4. Il depistaggio (capo A dell'imputazione).
4.1. La decisione di assoluzione dal relativo addebito, pronunciata in primo grado nei confronti di tutti gli imputati, con la formula perché il fatto non sussiste, è stata confermata in appello.
Hanno impugnato tale statuizione sia il Pubblico ministero che il Ministro della giustizia, quale parte civile.
Entrambi i ricorsi debbono essere respinti.
4.2. Diversamente da quanto dedotto dalle difese degli imputati nelle loro memorie, i ricorsi sono ammissibili, non operando il limite del già ricordato comma 1 -bis dell'art. 608, cod. proc. pen., che, in caso di conferma in appello di una sentenza di proscioglimento, consente di ricorrere per cassazione solamente nelle ipotesi di violazioni di legge.
Entrambi i ricorrenti, infatti, hanno dedotto giustappunto una violazione della legge penale, vale a dire l'errata interpretazione della norma incriminatrice, nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che il depistaggio c.d. "dichiarativo", previsto dall'art. 375, primo comma, lett. b), cod. pen., possa configurarsi solo nel caso di risposte reticenti o mendaci a domande specifiche.
Per la parte civile, poi, tale limite all'impugnazione comunque non avrebbe potuto operare, riferendosi quella disposizione di legge soltanto al ricorso del Pubblico ministero.
4.3. Prima di esaminare le censure proposte con i ricorsi, sono opportune alcune precisazioni, che servono a delimitare l'àmbito del devoluto a questa Corte.
4.3.1. La prima riguarda la contestazione del delitto di depistaggio anche nella forma c.d. "materiale", che - secondo l'accusa - sarebbe stato realizzato con lo strappo e la soppressione del foglio su cui era stata appuntata la telefonata pervenuta in Prefettura dall'Hotel (Omissis) alle ore 11.38, ad opera di un dipendente della struttura, con la segnalazione della condizione di isolamento e la richiesta di soccorsi.
Relativamente a tale specifica condotta, nessuno dei ricorrenti ha avanzato una mirata censura, talché l'assoluzione pronunciata in primo grado, e confermata in appello, è coperta dal giudicato. Peraltro, va detto incidentalmente che la sentenza, sul punto, si presenta senza dubbio convincente, avendo compiutamente motivato insuperabili incertezze sulla soppressione dell'appunto, sulla malafede della lacerazione della relativa porzione di foglio e, comunque, sull'autore di una tale condotta (pagg. 578-580).
4.3.2. La seconda puntualizzazione riguarda gli imputati Ma.Se. e An.Sa., Vice-prefetti distaccati presso la Prefettura di P nei giorni successivi ai tragici eventi, nei cui confronti la pronuncia assolutoria di primo grado era stata appellata soltanto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse della parte civile Ministro della giustizia, non anche dal Pubblico ministero.
Poiché entrambe queste parti, nei rispettivi ricorsi per cassazione, non hanno impugnato la sentenza d'appello anche nei confronti di tali imputati, per loro la decisione assolutoria ha già acquisito autorità di giudicato.
4.4. Passando, dunque, alla disamina dei ricorsi, va detto che il motivo comune, con cui si contesta l'affermazione della necessità di domande specifiche per la configurabilità del depistaggio "dichiarativo", è fondato, in fatto e in diritto.
4.4.1. È indiscusso, difatti, trattandosi di documento riversato in atti, che, nella nota del 26 gennaio 2017, inviata in Prefettura dalla Squadra mobile della Questura di P, era stata richiesta anche la "documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla (...) sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative". È incontestabile, allora, già sotto il profilo testuale, oltre che ovvio sul piano logico, che l'interesse degli investigatori, e quindi l'oggetto specifico della richiesta, fosse quello di conoscere se fossero pervenute in Prefettura "segnalazioni e...richieste d'intervento", in particolare, ovviamente, da R.
Visto qual era il dichiarato tema d'indagine, infatti, non v'era necessità di particolare intuito per capirlo e, dunque, non vi poteva essere possibilità di fraintendimento, se non sulla rilevanza, quanto meno sulla pertinenza della telefonata delle 11.38 rispetto alla richiesta d'informazioni ricevuta e, dunque, sul dovere di riferirne agli inquirenti.
4.4.2. Ma l'assunto dei giudici d'appello è errato anche in diritto.
Mettendo da parte l'empirico tentativo dei ricorrenti e dei difensori degli imputati di definire, differentemente ed in ragione del rispettivo interesse, l'ampiezza semantica dei termini usati dal legislatore ("tacere", "richiesta" d'informazioni, "fatti sui quali si viene sentiti"), la lettura della disposizione in chiave teleologica e sistematica dissolve ogni dubbio interpretativo.
La norma incriminatrice in esame, infatti, è frutto di un'integrazione più recente (disposta con la legge 11 luglio 2016, n. 133) di un complesso di fattispecie poste a presidio del dovere di lealtà di coloro che siano chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria, dovere che ne rappresenta anche il minimo comune denominatore: false informazioni al Pubblico ministero, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, false attestazioni in documenti da produrre in giudizio e - collegato a queste, quale possibile prodromo - intralcio alla giustizia (artt. 371-bis, 372,373,374,374-bis e 377, cod. pen.).
Il maggiore e peculiare disvalore del depistaggio rispetto ad esse - che ne giustifica la pena sensibilmente più elevata di quelle previste per tali altri reati, oltre alla ricomprensione, in esso, di condotte altrimenti prive di sanzione penale, quali le false informazioni rese alla polizia giudiziaria - è costituito dalla combinazione di tre elementi: a) il riferirsi esclusivamente ad un'indagine od un processo di natura penale, nei quali, dunque, sono coinvolti anche beni di primario rilievo, non solo di tipo patrimoniale; b) il dolo specifico, dovendo trattarsi di una condotta tenuta "al fine di impedire, ostacolare o sviare" un tale procedimento; c) la qualifica dell'agente, trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Poiché, però, sul piano oggettivo, la portata offensiva di tutte quelle condotte infedeli, a prescindere dai diversi interessi in conflitto nei diversi tipi di processo, è sostanzialmente la stessa, ovvero il potenziale ostacolo all'efficacia dell'attività giurisdizionale, e poiché, inoltre, tutti coloro che ne sono autori, nei loro diversi ruoli, agiscono comunque con l'intento, se non di sviare l'accertamento giudiziario della realtà dei fatti, quanto meno di non dare ad esso il loro contributo, l'elemento veramente caratterizzante del delitto di depistaggio, sul piano della gravità della condotta, finisce per essere rappresentato, allora, proprio dalla qualifica soggettiva pubblica dell'agente.
E tutto ciò trova una sua giustificazione razionale sul piano assiologico: non soltanto per il più stringente dovere di conformare la propria condotta alla disciplina normativa, imposto a chi esercita funzioni pubbliche già dalla Costituzione (art. 54, secondo comma); ma anche perché si tratta di soggetti qualificati e, in quanto tali, più di altri in grado di comprendere la possibile rilevanza ai fini investigativi o processuali delle informazioni in loro possesso e di offrire un più pregnante contributo all'attività giudiziaria. Questa Corte, infatti, escludendo un'interpretazione astrattamente consentita dal testo della disposizione ma irragionevole, poiché determinante un deteriore trattamento degli agenti pubblici per il sol fatto di tale loro qualità formale, ha già avuto modo di precisare che il delitto di depistaggio postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente ed il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Paccione, Rv. 283727).
Ebbene, se a tutto questo si aggiunge che, in relazione al depistaggio "dichiarativo", il testo del citato art. 375 - con formula pressoché sovrapponibile, del resto, a quella del precedente art. 372 in tema di testimonianza - si esprime in termini volutamente ampi ed aspecifici, poiché estende il dovere di verità e di completezza del dichiarante a tutto quanto egli "sa intorno ai fatti sui quali viene sentito", deve necessariamente concludersi che, con riferimento ai temi indicati dall'autorità che interroga, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è tenuto a riferire ogni circostanza che a lui si presenti d'interesse, anche soltanto eventuale, per l'indagine od il processo in cui è chiamato a deporre.
Diversamente, e come correttamente rilevato dai ricorrenti, la norma finirebbe per offrire una protezione più blanda e meno efficace al bene giuridico da essa tutelato - quello, cioè, dell'efficacia dell'attività giudiziaria, cui si riferisce il capo I del titolo III del libro II del codice penale, nel quale è collocata - proprio quando esso ne avrebbe più bisogno, nella fase iniziale, cioè, dei procedimenti penali, in cui fisiologicamente l'autorità inquirente dispone di minori informazioni e, pertanto, lo spettro investigativo risulta più ampio e meno definito.
Semplicemente eccentrica, dunque, si presenta l'obiezione rassegnata dalla difesa degli imputati Ve.Gi. ed Ac.Da. nella memoria, secondo la quale, così facendo, si finirebbe per privare il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria del potere d'indirizzo delle indagini, affidato loro dal codice di rito: è sufficiente osservare, in proposito, che compete pur sempre a tali autorità la selezione dei temi d'indagine; a chi è interrogato, invece, spetta soltanto di dichiarare, entro l'àmbito così delimitato, tutto quello che sa.
In conclusione, quindi, poiché ai qualificati funzionari della Prefettura di P non poteva sfuggire l'obiettiva rilevanza che, ai fini dell'indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità penali per la tragedia consumatasi pochi giorni prima a R, rivestiva una telefonata con la quale era stata avanzata un'espressa richiesta di soccorso alcune ore prima del verificarsi degli eventi, è di solare evidenza che l'omessa indicazione di essa agli inquirenti sarebbe astrattamente sufficiente ad integrare il reato di depistaggio.
4.5. In realtà, però, la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma del giudizio assolutorio non soltanto per l'erronea ragione sin qui esaminata, ma altresì sulla base di una serie di circostanze ulteriori, reputate dimostrative, se non altro, dell'assenza di dolo da parte degli imputati.
Si legge in sentenza, infatti (amplius, pagg. 565-587):
- che la ragione per la quale gli imputati Ve.Gi. e Po.Gi. chiesero al maresciallo dei carabinieri Ca. di accertare l'effettiva provenienza della telefonata non era legata alla possibile rilevanza che questa avrebbe potuto avere sull'eventuale tempestività dei soccorsi;
- che non risulta se l'accertamento compiuto da Ca. fu comunicato a Ve.Gi., Po.Gi., De.Id. e Ac.Da., e comunque quando ciò sia avvenuto; anzi, per queste ultime due imputate, vi sarebbe piuttosto la prova che l'una non ne abbia mai saputo nulla e che l'altra avesse solamente captato un discorso tra terze persone, nel quale si operava un generico riferimento ad una richiesta, da qualcuno rivolta alla Provincia, di sgomberare dalla neve la strada per R;
- che la richiesta d'informazioni della Questura non era stata rivolta direttamente a quei quattro funzionari, ma era stata filtrata dall'ordine rivolto loro dai Vice-prefetti Ma.Se. e An.Sa., avendo perciò gli imputati inteso di dover esclusivamente relazionare su quanto da ciascuno fatto in SOP il 18 gennaio, cosi come del resto avevano fatto, ad esempio, i carabinieri ivi presenti, i quali, pur essendo a conoscenza della telefonata, non ne avevano riferito e, ciò nonostante, non sono stati attinti da analoga contestazione da parte del Pubblico ministero;
- che, nella relazione redatta ad evasione della richiesta della Questura, l'imputata De.Id. ha riferito di una richiesta di sgombero della strada avanzata da "ospiti del resort" e pervenuta tramite e-mail alla sala operativa il 18 gennaio, in tal modo comunque rendendo nota agli inquirenti l'esistenza di una richiesta di soccorsi proveniente dall'albergo e non potendo attribuirsi valenza deviante al solo fatto che ella non avesse indicato l'identità di chi l'aveva inviata;
- che tale comportamento della De.Id., come pure la scelta di far redigere a ciascun funzionario una relazione personale e non, invece, di predisporre una nota cumulativa, collidono logicamente con la comune volontà di mendacio degli imputati, imprescindibile per poterne configurare l'ipotizzato concorso tra loro;
- che, se avessero avuto consapevolezza della provenienza dall'Hotel (Omissis) della telefonata delle ore 11.38 del 18 gennaio, ricevuta dalla Po.Gi. e da questa comunicata a Ve.Gi., questi funzionari non si sarebbero rivolti ai carabinieri per farne accertare l'utente, ma l'avrebbero taciuta ed avrebbero così evitato qualsiasi indagine, ben sapendo che i carabinieri, una volta che essi li avessero investiti della relativa attività investigativa, ne avrebbero comunicato gli esiti all'autorità giudiziaria;
- che non vi è stata alcuna omessa consegna di brogliacci, semplicemente perché questi non esistevano, essendo stati utilizzati in sala operativa soltanto appunti su "fogli volanti", che tali non possono essere considerati; e proprio le contrastanti dichiarazioni degli imputati sul punto sono sintomatiche dell'assenza di qualsiasi concerto tra loro, e quindi della impossibilità di ritenerne un concorso nel reato;
- che, se vi fosse stata una concordata volontà di occultamento, i fogli con lo strappo non sarebbero stati consegnati, come invece è avvenuto, neppure a seguito dell'ulteriore richiesta di esibizione, avanzata dagli inquirenti a novembre del 2018;
- che, infine, la richiesta telefonica di soccorsi effettuata alle ore 11.38 del 18 gennaio dal dipendente dell'hotel Da.Fr., quand'anche tempestivamente valutata, non avrebbe potuto impedire gli eventi, sicché gli imputati non avevano alcun interesse a tacerne;
Per quel che riguarda, poi, l'imputato Pr.Fr., rilevano i giudici d'appello:
- che egli non firmò la nota di trasmissione alla Questura non per scaricare su altri eventuali responsabilità, ma solo perché così consigliato dal Questore, in quanto soggetto potenzialmente interessato dall'indagine in ragione del suo ruolo;
- che le dichiarazioni del maresciallo Ca., il quale ha riferito di un colloquio avvenuto il 26 gennaio tra lui, Pr.Fr. ed i due suoi vice Ma.Se. ed An.Sa., avente per oggetto detta telefonata, suscitano delle riserve, per non averne egli fatto cenno nel proprio brogliaccio di servizio, né in occasione delle sue prime dichiarazioni alla polizia giudiziaria, ma anche per alcune discrasie rispetto ad altre risultanze probatorie (ad es. sulla collocazione della sala in cui il dialogo sarebbe avvenuto o sulla contestuale presenza in ufficio, quel giorno, sua e del Prefetto: più ampiamente, pag. 582, sent.);
- che il Prefetto fu avvisato della telefonata per tutt'altro motivo, vale a dire per la verifica del numero dei presenti presso la struttura al momento della valanga e, quindi, per l'eventuale conclusione delle ricerche;
- che la preoccupazione del Prefetto per la mancata istituzione dei brogliacci ed il disappunto da lui manifestato per l'impreparazione e la disorganizzazione dei suoi uffici non sono sufficienti a desumerne l'intento di sviare le indagini e, quindi, il dolo specifico necessario per la configurabilità del depistaggio.
Si tratta di passaggi argomentativi rispetto ai quali tanto il Procuratore distrettuale, quanto l'Avvocatura dello Stato, omettono nei rispettivi ricorsi qualsiasi rilievo critico. E, se tale assenza è inevitabile per il primo, per l'ostacolo postogli dal legislatore con il più volte citato art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., e con la conseguente impossibilità di ricorrere per cassazione per far valere eventuali vizi della motivazione, non lo è per la seconda, non operando per la parte civile tale limite al diritto d'impugnazione.
Tuttavia, quali che siano le ragioni di tale lacuna, il dato qui decisivo è quello che, non misurandosi criticamente con argomenti rilevanti per la decisione impugnata e - a prescindere dalla loro fondatezza o meno - comunque non superati e neutralizzati dalla violazione di legge pur correttamente individuata, entrambi tali ricorsi risultano viziati da genericità, non potendo perciò essere accolti.
5. Conclusioni.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in relazione ai reati oggetto del presente capitolo della motivazione, deve giungersi alle seguenti conclusioni:
- il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila in parte qua, nonché quelli della parte civile Ministro della giustizia e dell'imputato Pr.Fr., debbono essere respinti;
- per l'imputato Bi.Le., la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico per il falso ideologico di cui al capo 15) dell'imputazione a lui addebitabile, con conseguente eliminazione della relativa porzione di pena irrogatagli in appello; per il resto, anche il suo ricorso dev'essere rigettato;
- in quanto integralmente soccombenti, l'imputato Pr.Fr. e la parte civile Ministro della giustizia, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese di giudizio; in particolare, per quel che attiene al Ministero, va osservato: che "l'unitarietà dello Stato non è d'ostacolo a versamenti tra distinte Amministrazioni e talora finanche all'interno di ognuna di esse (e) il carico delle spese del procedimento, da parte dell'Amministrazione (...)
non trova una specifica regolamentazione ma segue il principio di causalità e soccombenza" (così, in motivazione, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263); ed altresì che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando -come nel caso in esame - sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del Pubblico ministero (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165).
VII. Statuizioni civili.
L'annullamento della sentenza per tutti gli imputati ritenuti colpevoli e, per l'effetto, condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili comporta che tali statuizioni dovranno essere riviste all'esito del giudizio di rinvio, in coerenza con la relativa decisione, non dovendosi perciò nulla disporre in questa sede.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Vi.Ca., An.Vi., Ca.Pi., Pr.Em., Gi.Ca. e Be.Sa. in relazione ai reati loro contestati ai capi 1) e 2) e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati; rigetta nel resto il ricorso del Pubblico ministero.
In accoglimento dei ricorsi di La.Il., Co.En., Di.Pa. e Di.Ma., annulla la stessa sentenza nei loro confronti e rinvia alla medesima Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione ai reati loro rispettivamente contestati ai capi 4) e 13).
Annulla senza rinvio, altresì, la medesima sentenza nei confronti di Bi.Le., limitatamente alla ritenuta aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., che elimina, rideterminando la pena per il reato di cui al capo 15) in un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione; rigetta nel resto il ricorso di Bi.Le.
Rigetta i ricorsi proposti dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e da Pr.Fr., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Di.Br. e Ga.Gi., che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2025.