1. L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.