Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 120 - Informazione precontrattuale

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119 ter, comma 3;

c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187 ter e relative disposizioni di attuazione;

d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni

a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119 ter, comma 2;

c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187 ter e relative disposizioni di attuazione.

3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.

4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119 ter, 120 bis e 120 ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.

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