Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 121 quinquies - Conflitti di interesse

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.

2. In deroga all'articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119 bis, comma 7, sono:

a) fornite su un supporto durevole;

b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

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