Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 121 ter - Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30 decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:

a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;

b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472