Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 159 - Cancellazione dal ruolo

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

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