Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 165 - Raccordo con le disposizioni del codice civile
Codice delle Assicurazioni Private
Vigente al
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.