Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 178 - Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
Codice delle Assicurazioni Private
Vigente al
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.