1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) è un documento sintetico e autonomo;
b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) è preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalità di risoluzione del contratto.