Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 187 - Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

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