Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 208 quater - Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP

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Vigente al

1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.

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