Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 214 ter - Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Codice delle Assicurazioni Private
Vigente al
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.