Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 221 - Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37 ter, 38, 41, 42, 42 bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. L'IVASS, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'IVASS può:

a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;

b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167;

c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.

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