1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222 bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:
a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c) le previsioni di bilancio;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222 bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.