Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 254 - Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.

2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

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