Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 265 - Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.

2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza.

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