Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 310 quinquies - Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472