1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all'articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311 septies.