Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 342 - Partecipazioni già autorizzate
Codice delle Assicurazioni Private
Vigente al
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.