1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36 ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 sexies.