1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da:
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36 ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread “fondamentale” per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36 sexies, comma 1, lettera b);
c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36 septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36 ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36 sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36 septies.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.