Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 42 bis - Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1.

2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37 ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.

3.

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