1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45 sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45 decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45 undecies.
2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.