Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 47 duodecies - Trasparenza degli investitori istituzionali

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Vigente al

1. L'impresa di cui all'articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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