Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 62 - Esercizio dell'attività di riassicurazione

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.

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