Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 66 bis - Fondi propri

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.

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