1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.
3.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5.