Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 98 - Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

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