Codice delle Assicurazioni Private > Titolo IX > Capo II - Disposizioni generali in materia di distribuzione
Codice delle Assicurazioni Private
Articolo 108 - Attività di distribuzioneArticolo 108 bis - Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativiArticolo 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativiArticolo 109 bis - Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorioArticolo 110 - Requisiti per l'iscrizione delle persone fisicheArticolo 111 - Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle impreseArticolo 112 - Requisiti per l'iscrizione delle societàArticolo 113 - CancellazioneArticolo 114 - ReiscrizioneArticolo 114 bis - Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112Articolo 115 - Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazioneArticolo 116 - Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di serviziArticolo 116 bis - Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membroArticolo 116 ter - Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membroArticolo 116 quater - Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della RepubblicaArticolo 116 quinquies - Attività in regime di stabilimento nel territorio della RepubblicaArticolo 116 sexies - Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitanteArticolo 116 septies - Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei serviziArticolo 116 octies - Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimentoArticolo 116 novies - Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italianiArticolo 116 decies - Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generaleArticolo 116 undecies - Pubblicazione delle norme di interesse generale