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Codice delle Assicurazioni Private > Titolo XIX > Capo IV - Disposizioni finali
Codice delle Assicurazioni Private
Codice delle Assicurazioni Private
Titolo XIX
Capo IV
Articolo 345 - Istituzioni e enti esclusi
Articolo 346 - Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
Articolo 347 - Potestà legislativa delle Regioni
Articolo 348 - Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Articolo 349 - Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Articolo 350 - Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Articolo 351 - Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Articolo 352 - Coordinamento formale con altre norme di legge
Articolo 353 - Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private
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